Articolo 124 del Codice civile
Articolo 123Articolo 125
Versione
19 aprile 1942
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Versione
5 giugno 2016
Art. 124.

(Vincolo di precedente matrimonio).

Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
((258)) ------------- AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
Entrata in vigore il 5 giugno 2016
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