Versione
19 aprile 1942
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5 giugno 2016
5 giugno 2016
Art. 124.
(Vincolo di precedente matrimonio).
Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
((258)) ------------- AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
(Vincolo di precedente matrimonio).
Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
((258)) ------------- AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
Commentari • 216
- 1. Il processo cumulato: l’accertamento incidentaleLa Marchesina Dario · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2014 · 107.67688
[…] Per capire come mai il legislatore, in alcuni casi particolari, impone l'accertamento ex lege con efficacia di giudicato del diritto pregiudiziale, conviene esaminare la principale ipotesi in cui ciò si verifica; si tratta dell'art. 124 c.c., il quale dice che “il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torino, sentenza 18/01/2023, n. 172Provvedimento: […] L'atto di nascita è titolo dello stato ed ha efficacia probatoria esclusiva, nel senso che conferisce certezza legale allo stato di figlio. L'eliminazione di tale stato è possibile solo attraverso un apposito processo, non essendo ammissibile un'eventuale decisione incidenter tantum del tipo di quella richiesta dall'attore. Tale principio è stato più volte affermato dalla Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n. 27560/2021 che ha stabilito come lo status di figlio legittimo debba essere rimosso con un accertamento che abbia efficacia erga omnes, non essendo consentito nel nostro ordinamento un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, ostandovi plurime disposizioni di legge, quali l'art. 3 c.p.p., l'art. 819 c.p.c., l'art. 124 c.c., gli artt. 28 e 30.,Leggi di più...
- art. 2033 c.c.·
- art. 244 c.c.·
- risarcimento danni·
- prescrizione azione·
- efficacia probatoria atto di nascita·
- accertamento incidentale stato di figlio·
- integrazione contraddittorio·
- art. 1226 c.c.·
- disconoscimento di paternità