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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4472/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4472/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per 'avv. COSTANTIN MASSIMILIANO Parte_1
Per essuno compare fino ad ore 10.15 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa del 5 febbraio 2025
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al primo pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso ad ore 10.32
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.45
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 4 N. R.G. 4472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4472/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Parte_1 P.IVA_1
RT e dell'avv. COSTANTIN MASSIMILIANO , elettivamente domiciliato in Meda, via Largo Europa 7 presso il difensore avv. MANDELLI RT
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da memoria integrativa datata 5.2.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eccezione e istanza avversa disattesa, così provvedere: - convalidare l'intimato sfratto per morosità nei confronti di , c.f. , residente in [...] C.F._1
Borromeo n. 37, con declaratoria di risoluzione del contratto di locazione ex art. 1455 c.c. alla data di rilascio dell'immobile (23.09.2024) e rigetto di ogni eccezione;
- condannare l'intimato al pagamento dell'importo di euro 5.710,26 a titolo di canoni e spese di locazione maturati sino al rilascio del bene, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto per morosità, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, denunciava la morosità del sig. , conduttore Controparte_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Seveso (MB), via F. Borromeo n. 37, stante il mancato pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori per complessive € 4.665,38 alla data della intimazione. Concludeva domandando la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo. All'udienza del 19 settembre 2024 il procuratore dell'intimante dava atto che la morosità persisteva. Compariva personalmente il sig. che rappresentava di aver inutilmente Controparte_1 contattato il proprietario dell'immobile fin dal giugno 2024 per la riconsegna delle chiavi trovando sempre il telefono spento, riferiva di non abitare più nell'immobile dal giugno 2024 e di recarsi pagina 2 di 4 nell'appartamento solo per dei controlli;
precisava di non dover pagare la somma richiesta perché aveva già pagato fatta eccezione “per qualche mese”. Dichiaravano pertanto di opporsi allo sfratto. Il Giudice, stante l'opposizione proposta e previa emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale con assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti. Solo parte attrice provvedeva ad integrare gli atti, mentre i convenuti non si costituivano in giudizio. All'udienza del 2 luglio 2025 presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza.
Passando al merito della controversia, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è fondata e, pertanto, merita accoglimento. E' pacifico, in quanto documentale e non contestato dal convenuto, l'esistenza tra le parti di un rapporto di locazione in forza di un contratto di locazione stipulato in data 15 novembre 2022, registrato all'Agenzia delle Entrate, per un canone annuo di € 5.400,00 (cfr. doc. 1 fasc. parte attrice). Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
Invero, in ordine agli oneri probatori incombenti sulle parti, in tema di prova di inadempimento di un'obbligazione, giova ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
30.10.2001, n. 13533) ovvero della sussistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto. Il conduttore, nel proporre opposizione all'intimato sfratto, non ha contestato la correttezza degli importi richiesti da parte intimante e di cui alle fatture indicate in atti, riferendo unicamente di aver pagato, “ salvo qualche mese”, e di aver tentato la riconsegna dell'immobile fin dal giugno 2024 (chiamando telefonicamente il proprietario ma trovando il telefono sempre spento e senza essere poi richiamato), nonché di non risiedere più nell'immobile dal giugno 2024 in quanto “vivo in un'altra casa dei miei genitori” ma di recarsi nell'appartamento “solo per controllare”. Orbene, le argomentazioni espresse in udienza dal convenuto non sono state in alcun modo allegate e provate. Il convenuto, dopo l'ordinanza di mutamento del rito, non si è costituito in giudizio e nulla ha eccepito in ordine alla documentazione prodotta ed alle circostanze dedotte dall'attrice. Il convenuto, rimanendo contumace, ha di fatto negletto il giudizio omettendo di sollevare contestazioni di sorta ed è quindi incorso in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie, non avendo provveduto alla formulazione di eccezioni ed istanze nel termine di legge ed omettendo di partecipare alle udienze e di svolgere difese di sorta. Occorre all'uopo ricordare che, in diritto, l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822;
Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1991 n. 7800). Parte attrice ha dato atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile da parte del conduttore in data 23 settembre 2024, come da verbale prodotto in giudizio. La morosità dedotta dall'attrice in intimazione per complessive € 4.665,38– e rilevato che la morosità si è ulteriormente aggravata, come riferito in atti da parte attrice, e risulta essere pari ad € 5.710,26 alla data del rilascio – integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge.
pagina 3 di 4 Non è superfluo altresì rilevare che il convenuto non ha nemmeno ritenuto di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria correttamente proposto dall'attrice, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti.
Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento dei conduttori, dandosi atto del rilascio avvenuto in data 23 settembre 2024, che dovrà essere altresì condannato a corrispondere all'attrice la somma di €
5.710,26. Le spese di lite, liquidate in complessive € 3.191,29 (di cui € 919,00 fase di studio, € 709,00 fase introduttiva, € 750,00 fase decisionale ed € 440,000 per la mediazione) di cui € 373,29 per spese anche di mediazione, oltre rimborso spese forfetarie ed oneri, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento del sig. il contratto di locazione inter Controparte_1 partes sottoscritto in data 15 novembre 2022, dando atto che l'immobile è stato rilasciato in data 23 settembre 2024;
- dichiara tenuti e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di euro € Controparte_1
5.710,26 per canoni di locazione e oneri accessori scaduti alla data del 23 settembre 2024,oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuti e condanna del sig. a corrispondere all'attore la somma di € Controparte_1 3.191,29, di cui € 374,29 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% rimborso spese forfettario, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Monza, 2 luglio 2025 Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4472/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per 'avv. COSTANTIN MASSIMILIANO Parte_1
Per essuno compare fino ad ore 10.15 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa del 5 febbraio 2025
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al primo pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso ad ore 10.32
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.45
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 4 N. R.G. 4472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4472/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Parte_1 P.IVA_1
RT e dell'avv. COSTANTIN MASSIMILIANO , elettivamente domiciliato in Meda, via Largo Europa 7 presso il difensore avv. MANDELLI RT
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da memoria integrativa datata 5.2.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eccezione e istanza avversa disattesa, così provvedere: - convalidare l'intimato sfratto per morosità nei confronti di , c.f. , residente in [...] C.F._1
Borromeo n. 37, con declaratoria di risoluzione del contratto di locazione ex art. 1455 c.c. alla data di rilascio dell'immobile (23.09.2024) e rigetto di ogni eccezione;
- condannare l'intimato al pagamento dell'importo di euro 5.710,26 a titolo di canoni e spese di locazione maturati sino al rilascio del bene, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto per morosità, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, denunciava la morosità del sig. , conduttore Controparte_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Seveso (MB), via F. Borromeo n. 37, stante il mancato pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori per complessive € 4.665,38 alla data della intimazione. Concludeva domandando la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo. All'udienza del 19 settembre 2024 il procuratore dell'intimante dava atto che la morosità persisteva. Compariva personalmente il sig. che rappresentava di aver inutilmente Controparte_1 contattato il proprietario dell'immobile fin dal giugno 2024 per la riconsegna delle chiavi trovando sempre il telefono spento, riferiva di non abitare più nell'immobile dal giugno 2024 e di recarsi pagina 2 di 4 nell'appartamento solo per dei controlli;
precisava di non dover pagare la somma richiesta perché aveva già pagato fatta eccezione “per qualche mese”. Dichiaravano pertanto di opporsi allo sfratto. Il Giudice, stante l'opposizione proposta e previa emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale con assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti. Solo parte attrice provvedeva ad integrare gli atti, mentre i convenuti non si costituivano in giudizio. All'udienza del 2 luglio 2025 presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza.
Passando al merito della controversia, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è fondata e, pertanto, merita accoglimento. E' pacifico, in quanto documentale e non contestato dal convenuto, l'esistenza tra le parti di un rapporto di locazione in forza di un contratto di locazione stipulato in data 15 novembre 2022, registrato all'Agenzia delle Entrate, per un canone annuo di € 5.400,00 (cfr. doc. 1 fasc. parte attrice). Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
Invero, in ordine agli oneri probatori incombenti sulle parti, in tema di prova di inadempimento di un'obbligazione, giova ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
30.10.2001, n. 13533) ovvero della sussistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto. Il conduttore, nel proporre opposizione all'intimato sfratto, non ha contestato la correttezza degli importi richiesti da parte intimante e di cui alle fatture indicate in atti, riferendo unicamente di aver pagato, “ salvo qualche mese”, e di aver tentato la riconsegna dell'immobile fin dal giugno 2024 (chiamando telefonicamente il proprietario ma trovando il telefono sempre spento e senza essere poi richiamato), nonché di non risiedere più nell'immobile dal giugno 2024 in quanto “vivo in un'altra casa dei miei genitori” ma di recarsi nell'appartamento “solo per controllare”. Orbene, le argomentazioni espresse in udienza dal convenuto non sono state in alcun modo allegate e provate. Il convenuto, dopo l'ordinanza di mutamento del rito, non si è costituito in giudizio e nulla ha eccepito in ordine alla documentazione prodotta ed alle circostanze dedotte dall'attrice. Il convenuto, rimanendo contumace, ha di fatto negletto il giudizio omettendo di sollevare contestazioni di sorta ed è quindi incorso in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie, non avendo provveduto alla formulazione di eccezioni ed istanze nel termine di legge ed omettendo di partecipare alle udienze e di svolgere difese di sorta. Occorre all'uopo ricordare che, in diritto, l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822;
Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1991 n. 7800). Parte attrice ha dato atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile da parte del conduttore in data 23 settembre 2024, come da verbale prodotto in giudizio. La morosità dedotta dall'attrice in intimazione per complessive € 4.665,38– e rilevato che la morosità si è ulteriormente aggravata, come riferito in atti da parte attrice, e risulta essere pari ad € 5.710,26 alla data del rilascio – integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge.
pagina 3 di 4 Non è superfluo altresì rilevare che il convenuto non ha nemmeno ritenuto di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria correttamente proposto dall'attrice, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti.
Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento dei conduttori, dandosi atto del rilascio avvenuto in data 23 settembre 2024, che dovrà essere altresì condannato a corrispondere all'attrice la somma di €
5.710,26. Le spese di lite, liquidate in complessive € 3.191,29 (di cui € 919,00 fase di studio, € 709,00 fase introduttiva, € 750,00 fase decisionale ed € 440,000 per la mediazione) di cui € 373,29 per spese anche di mediazione, oltre rimborso spese forfetarie ed oneri, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento del sig. il contratto di locazione inter Controparte_1 partes sottoscritto in data 15 novembre 2022, dando atto che l'immobile è stato rilasciato in data 23 settembre 2024;
- dichiara tenuti e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di euro € Controparte_1
5.710,26 per canoni di locazione e oneri accessori scaduti alla data del 23 settembre 2024,oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuti e condanna del sig. a corrispondere all'attore la somma di € Controparte_1 3.191,29, di cui € 374,29 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% rimborso spese forfettario, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Monza, 2 luglio 2025 Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
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