Sentenza 3 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/06/2021, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00737/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01149/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2016, proposto da
FI RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
contro
Avepa Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Ezio Zanon, domiciliataria ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SS AS, RE CH non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione AVEPA, prot. 83517 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto "Reg. CE 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale del Veneto - DGR 1937 del 23/12/2015 Mis. 6.1.1 AZ — "Insediamento di giovani agricoltori". Domanda n. 3274718. Comunicazione di conferma non ammissibilità alla graduatoria regionale per la finanziabilità";
del Decreto AVEPA, decreti del dirigente — sportello unico agricolo di Padova, n. 131 del 12 luglio 2016 (prot. 85131 del 12.07.2016 —rep. 131/2016 del 12.07.2016 — class. VI/6) avente ad oggetto "non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità delle domande per il tipo di intervento 61.1 "Insediamento di giovani agricoltori" — PS1? 2014-2020 - DGR 1937 del 23.12.2015";
del Decreto AVEPA, decreti del dirigente — organismo pagatore, n. 417 del 21 luglio 2016 (prot. 88184 del 21.07.2016 — rep. 417/2016 del 12.07.2016 — class. VI/6) avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1937 de113/12/2015. Approvazione della graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori' ;
dell'art. 2.2.2 lett. d) del bando relativo al tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori" allegato C al DGR n. 1937 del 23/12/2015, nella parte in cui fa riferimento alla tabella con le Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto, Come allegato tecnico 11.2, nonché dell'art. 2.2, comma 2, dello stesso bando relativo al tipo di intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole", nella parte in cui prevede per le domande di adesione gli stessi criteri di ammissibilità previsti nell'ambito di intervento 6.1.1 ;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura e di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Ditta ricorrente, con la domanda n. 3274718 prot. n. 32505 del 23/03/2016, ha chiesto di accedere ai finanziamenti di cui al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2017 per il “Tipo di intervento” M06/1/1 AZ dedicato all’insediamento dei giovani agricoltori, chiedendo un contributo di €. 40.000,00. Con domanda prot. n. 3274719 del 23/03/2016 ha, altresì, chiesto di accedere ai finanziamenti per il “Tipo di intervento” M06/4/1 PG AZ dedicato alla creazione ed allo sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, chiedendo un finanziamento di €. 9.009,35.
I criteri per la formazione della graduatoria sono stati approvati con la delibera della Giunta Regionale n. 1937 del 23/12/2015.
La ricorrente non è stata ammessa al finanziamento in quanto, all’esito dell’istruttoria, è risultata non in possesso del requisito della produzione standard minima previsto dal punto 2.2.2, lett. d) della suddetta delibera che, per le imprese situate in zone non montane, richiede la dimostrazione di una “dimensione economica aziendale” pari ad almeno 15.000,00 euro di produzione standard totale. AVEPA, infatti, ha riconosciuto all’impresa ricorrente una produzione standard di soli € 7.781,00.
AVEPA non ha riconosciuto il requisito in quanto:
- ha ritenuto sovrastimato il valore della produzione standard delle olive da olio dichiarato dalla ricorrente (pari ad 10.231,20 euro). Applicando i criteri indicati nell’allegato tecnico del bando, AVEPA ha ritenuto il valore della suddetta produzione stimabile in € 1.500 circa;
- ha ritenuto non riconoscibile quale produzione aziendale la produzione orticola in considerazione della ridotta dimensione del terreno adibito ad orto. Il valore dichiarato di oltre € 7.000 è stato ritenuto pari a zero.
Con il ricorso all’esame il ricorrente contesta entrambe le valutazioni.
Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2.2.2 lett. d). AVEPA avrebbe errato nell’applicare alla sua produzione, che è di olive da olio DOP, il valore contenuto nell’allegato tecnico 11.2 per le produzioni di olive da olio. Il riferimento all’elenco delle produzioni indicate nel suddetto allegato non dovrebbe intendersi come tassativo poiché ciò contrasterebbe con il principio di ragionevolezza ed esporrebbe la stessa previsione del bando ad un’analoga censura di illegittimità per irragionevolezza.
Con il secondo motivo si contesta, per difetto di motivazione e di istruttoria, la determinazione assunta da AVEPA relativa alla produzione orticola, assumendo il ricorrente di aver dimostrato con fatture di vendita, la destinazione aziendale e non familiare dell’orto.
Si sono costituite sia la Regione Veneto che AVEPA, contestando nel merito le avverse censure.
All’udienza del 15 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il primo motivo non è fondato. Il punto 2.2.2 “Criteri di ammissibilità dell’impresa” lett. d), così recita: “Dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro nelle altre zone; la dimensione economica aziendale, in ogni caso, non può essere superiore a 250.000 euro di Produzione Standard totale. (…).
Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall’Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva, vegetale e animale, dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell’azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti) come riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.
(…)
Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avvallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con le Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla Regione Veneto è contenuta nell’Allegato tecnico 11.2”.
Come dedotto dalla difesa della Regione e di AVEPA, la clausola dà attuazione all’art. 19 del regolamento UE n. 1305/2013 (), in particolare, l’art. 19 (“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”) prevede, al paragrafo 1, che “Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
a) aiuti all'avviamento di imprese per:
i) i giovani agricoltori;
ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;
iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;”.
Il paragrafo 4, comma 3, recita: “Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa”.
La fiche predisposta dalla Commissione europea per orientare gli Stati membri nella predisposizione dei regimi di aiuto, afferma, con riferimento alle soglie dimensionali: “Gli Stati membri definiscono soglie per beneficiario o azienda in termini di potenziale di produzione dell'azienda agricola, misurata in produzione standard o equivalente, per consentire alle aziende agricole di accedere al sostegno all'avviamento per giovani agricoltori e attività non agricole nelle zone rurali”.
E’, quindi, la stessa Commissione europea a individuare quale criterio per la selezione delle imprese alle quali attribuire i contributi rientranti nella tipologia in parola, quello della produzione minima espressa in termini potenziali e ad indicare tra i parametri quello della “produzione standard”.
La definizione di “produzione standard” è data dal regolamento UE 1204/2008 che rinvia, a sua volta, ai parametri indicati nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1166/08. In tale ultimo allegato sono indicate le categorie di produzione rispetto alle quali – a fini statistici – gli Stati membri effettuano le rilevazioni necessarie a determinare il valore della produzione dei singoli prodotti in un periodo di 5 anni. Per ciascuna produzione, pertanto, è definito un valore medio che la disciplina europea considera utilizzabile ai fini della selezione delle imprese che possono beneficiare degli aiuti per l’avviamento di giovani agricoltori e per lo sviluppo di piccole aziende agricole. Tra le produzioni contenute nell’allegato III del regolamento (UE) 1166/2008 figurano le olive, distinte in olive da olio e olive da tavola, senza ulteriori specificazioni. Pertanto le rilevazioni effettuate da INEA costituiscono un referente da ritenersi idoneo, in relazione all’interpretazione della normativa eurounitaria data dalla Commissione di “produzione standard”, a selezionare le imprese da ammettere ai benefici. Tale riferimento, inoltre, non può ritenersi irragionevole, poiché il riferimento ad una produzione potenziale media dell’impresa stessa costituisce un parametro di selezione coerente con la finalità degli aiuti in parola che è di promozione dell’avviamento delle imprese.
2. Il secondo motivo è infondato, anche alla luce delle precisazioni fornite dalle Amministrazioni resistenti, dalle quali emerge che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.
Nel preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione, AVEPA aveva rappresentato che, dal sopralluogo svoltosi sul terreno di proprietà della ricorrente, dei 3.700 mq di terreno che la ricorrente aveva dichiarato essere dedicati alla produzione orticola, i 1.700 mq di cui al mappale 1240 erano destinati ad uliveto. Sulla restante parte – posta sul mappale 86 – l’ispettore aveva rilevato la presenza solo di un modesto numero di piante, inidoneo a configurare una produzione agricola di natura aziendale. Infatti solo su una minima parte del fondo erano presenti coltivazioni orticole, inoltre, il mappale era occupato in parte da un capannone e in parte da un prato a servizio dell’abitazione. AVEPA aveva, quindi, qualificato l’area orto familiare, non computabile ai fini della determinazione della produzione standard.
Il ricorrente nelle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto aveva dichiarato che, al momento del sopralluogo, le colture non erano più in atto a causa della rotazione stagionale e prodotto delle fatture di vendita, con le quali intendeva provare che la produzione orticola era effettivamente destinata alla vendita (che, pertanto, non poteva qualificarsi l’orto come “familiare”, atteso che, alla stregua del regolamento UE 1166/2008 orti familiari sono quelli “generalmente destinati al consumo familiare e non alla vendita”).
Nel provvedimento definitivo di rigetto, AVEPA afferma che “la documentazione integrativa allegata non risulta adeguata, anche a seguito della verifica aziendale, svolta a fornire elementi che possano confutare le determinazioni assunte in merito alla superficie effettivamente coltivata a ortaggio e di conseguenza l’apporto della stessa alla produzione standard aziendale”.
Nelle difese AVEPA ha chiarito che, anche a voler considerare valido quanto affermato dalla ricorrente (ossia che la produzione orticola è effettivamente venduta e che vi era una limitata presenza di piante a causa della rotazione stagionale), ai fini della produzione standard di ortaggi non può essere presa in considerazione l’intera superficie indicata nella domanda di aiuto (pari a 3.700 ettari). Ha, inoltre, evidenziato che, sottraendo da tale superficie quella del mappale 1240, che, sulla base di quanto è emerso dal sopralluogo, è destinata a uliveto, si perverrebbe ad una produzione agricola standard inferiore al limite minimo di accesso al beneficio.
“Anche volendo aderire alla tesi di controparte cioè di non considerare pari a 0 la particella 86 va osservato che, rispetto a quanto dichiarato in domanda con riguardo alla medesima particella (ovvero 2000 mq orticolo, 130 mq di alberi di olive e 130 mq di vigneto), la ripartizione culturale presentata dal Sig. RO FI avrebbe determinato una produzione standard di 4.200,00 euro circa e non di 7.412,21 euro, come invece dichiarato nel ricorso.
Quindi, anche sommando 4.200,00 euro di cui alla particella 86 con la Produzione Standard determinata dalle altre superfici aziendali pari ad euro 7.781,00 non si sarebbe raggiunto il valore di 15.000,00 che è il limite soglia per poter acceder ai finanziamenti richiesti. A maggior ragione se si considera, come sopra evidenziato, che in quella particella troviamo anche dei manufatti per ricovero attrezzi che riducono di fatto il terreno coltivabile”.
Osserva il Collegio che la superficie adibita a coltivazione orticola valutabile ai fini della domanda non può non ritenersi inferiore a quella dichiarata dalla ricorrente, dovendo da essa sottrarsi quantomeno quella del mappale 1240, che, in base al verbale di sopralluogo svolto da AVEPA, risulta coltivata ad uliveto.
Tale ultima circostanza è provata dalle dichiarazioni fidefacienti dell’ispettore di AVEPA inserite nel verbale di sopralluogo. Sull’efficacia di atto pubblico fidefaciente del verbale redatto dagli ispettori di AVEPA nel corso delle attività ispettive questa Sezione si è già espressa (T.A.R. Veneto, sez. II, 24 luglio 2018, n. 823) con pronuncia dalle cui motivazioni non vi sono ragioni per discostarsi. Pertanto restano irrilevanti i rilievi fotografici prodotti dalle resistenti che, peraltro, pur se di scarsa risoluzione grafica, rammostrano la presenza di alcuni alberi.
Considerato che il rigetto del primo motivo conduce alla conferma dell’importo di € 7.781,00 di produzione standard per le olive da olio d’oliva e che a tale importo non potrebbe comunque sommarsi l’intera somma di € 7.412,00, dovendo sottrarsi la somma corrispondente alla produzione per 1.700 mq (che è pari a circa il 46% di 3700 mq) è evidente che la ricorrente non possiede il requisito dimensionale richiesto dal bando.
3. Il ricorso, quindi, è da respingere.
4. Considerato che il ricorso è stato rigettato facendo applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, L. 241/90 le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 15 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO