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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente rel.
Dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1513/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. ROSSINI GIORGIA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ 1.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ; 2.- ordinare al Comune di Este (PD) di annotare l'emananda sentenza a Parte_2 margine dell'atto di matrimonio;
3.- dichiarare compensate le spese legali;
4.- omologare le seguenti
CONDIZIONI 1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della minore;
il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, nel rispetto primario delle sue esigenze di salute, studio e svago, con modalità che saranno concordate direttamente con la stessa stante la prossimità al raggiungimento della maggiore età. 2) Il signor
corrisponderà alla signora a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 Parte_1 della figlia minore , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €600,00, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge. L'Assegno Unico erogato dall'INPS (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito per intero dalla signora Pt_1
Le spese straordinarie necessarie per la figlia, indicate nel Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio del Tribunale di Padova del 17.1.2017, che qui si ha per integralmente richiamato, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. 3) I coniugi si prestano il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o alla figlia minore. 4) La casa coniugale sita in TA (PD), via Gorzon Destro Inferiore n. 9, di proprietà esclusiva della signora rimarrà assegnata a quest'ultima stante la collocazione Parte_1
prevalente presso di lei della figlia minore.5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_2
29.12.1992 e in data 21.8.2008. Per_1
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 54/2024 del 12.4.2024, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e omologato le condizioni indicate in ricorso e nelle note in sostituzione dell'udienza presidenziale del 12.4.2024.
Hanno allegato di percepire una retribuzione di euro 1.100,00 mensili la e di euro 2.300,00 Pt_1
mensili il . Parte_2
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare. Con decreto del 24.4.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 9.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 13.5.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 12.4.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 12.4.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ESTE in data 05/09/1992 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di ESTE nell'anno 1992, atto n. 48, parte II, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott. ssa Federica Abiuso