Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 7.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34004 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti MISTRETTA GIUSY e MARCONE FRANCESCA
RICORRENTE
contro
:
AR
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento IIS docente in servizio estero
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.2024 il ricorrente ha premesso: di essere dipendente del ed appartiene al personale docente del comparto scuola;
di prestare servizio CP_2
presso il Liceo artistico italo-svizzero “Freudenberg” di Zurigo;
che con missiva del 09 luglio 2021, la , gli comunicava un credito erariale per AR
complessivi € 3.826,24 imponibili fiscali, con decurtazione per n. 12 mensilità, a partire dalla rata stipendiale di luglio 2021, della somma di € 318,85; che con comunicazione del
14 giugno 2022, la gli comunicava l'ulteriore credito AR
erariale per complessivi € 1.418,90 con decurtazione per n. 10 mensilità, a partire dalla rata stipendiale di luglio 2022, della somma di € 141,89; che inoltre a decorrere dal maggio 2024
1
Assumendo pertanto l'inesistenza del credito erariale già rimborsato mediante le trattenute sullo stipendio sopra indicate, nonché il diritto a percepire l'ammontare di €
538,30 mensili quale valore corrispondente all'indennità integrativa speciale, illegittimamente decurtato dallo stipendio a decorrere da ottobre 2022 il ricorrente ha chiesto, previo accertamento del diritto a percepire lo stipendio nella misura integrale anche in relazione al servizio estero prestato e, conseguentemente dell'inesistenza del credito erariale rivendicato dall'amministrazione e recuperato mediante trattenuta mensile sullo stipendio, la condanna dell'amministrazione al pagamento della complessiva somma di €
19.378,80 corrispondente al valore dell'IIS indebitamente “trattenuta” dall'amministrazione nel periodo da settembre 2022 e settembre 2024 oltre interessi ed a quella indebitamente recuperata.
Costituitasi in giudizio l'amministrazione ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1.Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la competenza a provvedere in merito sia in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nella fattispecie concreta, alla AR
.
[...]
La legittimazione passiva si determina infatti con riferimento alla domanda e, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto. Sicchè è chiaro CP_1
che proprio tale ente sia legittimato passivo.
Va poi osservato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio intercorre con il convenuto, mentre il Ministero dell'Economia e per esso la AR
, è mero ordinatore secondario di spesa. Sicchè AR correttamente la ricorrente la ricorrente ha instaurato il giudizio nei confronti dell'unico ente titolare del rapporto di lavoro.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente è stato destinato a prestare servizio presso il Liceo artistico italo-svizzero “Freudenberg” di Zurigo, nell'a.s.
2 2020/21 sino al 30.6.2021; poi ancora nell'a.s. 2021/22 sino al 17.7.2022; ed infine dall'a.s.
2022/2023 sino al 31.8.2028.
Emerge inoltre che l'amministrazione ha provveduto a trattenere dallo stipendio del ricorrente l'importo di € 3.826,24, mediante trattenuta mensile sullo stipendio di € 318,85 a titolo di asserito indebito erariale maturato dal 1.12.2020 al 30.6.2021, nonché l'ulteriore importo di € 1418,90, mediante trattenuta mensile sullo stipendio di € 141,89, per asserito indebito erariale maturato dal 3.1.2022 al 17.7.2022.
La nota della depositata sub doc. 5 di parte ricorrente attesta AR
che il credito erariale recuperato dall'amministrazione deriva dall'asserita indebita Pa corresponsione dell' durante il servizio prestato all'estero.
Emerge infine dai cedolini depositati in atti che l'Amministrazione, sin dall'ottobre
2022 non ha decurtato lo stipendio dell'importo mensile di € 538,30 corrispondente al Pa valore dell' .
La questione giuridica controversa concerne pertanto il diritto del docente in servizio all'estero a percepire il valore dell'indennità integrativa speciale.
L'amministrazione nega tale diritto sostenendo che detta indennità sarebbe incompatibile con lo speciale assegno di sede corrisposto al personale docente comandato all'estero.
L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/05 ed il primo biennio economico
2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”.
3 Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero.
Così come il Ccnl di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico
2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero.
Da quanto detto, si ha la conferma che la regola generale, introdotta con decorrenza
1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002/2003 - in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s.
In assenza di una espressa riproposizione, nei successi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale.
D'altra parte, con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo, sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 658 del d.lgs. n. 297/94 che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.
La suesposta interpretazione, peraltro, è stata di recente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10.7.2013, n. 17134 e Cass. 6117/2019).
Nessuna innovazione idonea a determinare una rimeditazione di tale interpretazione risulta inoltre operata dall'art. 36 del CCNL del 19 aprile Controparte_5
2018, che, senza alcun richiamo alla nota a verbale in calce al citato art. 76, comma 3, del Ccnl 24.7.2003, al comma 3, si limita a ribadire che “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”.
4 Del resto, come anche recentemente ribadito da Cass. 17517/2023 “stabilendo il
CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare “conglobato”, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”.
Pur nella consapevolezza delle parti sociali dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione, con l'art. 36 del CCNL 19.4.2018 non hanno espressamente richiamato la esclusione contenuta nella nota verbale in calce al citato art. 76 comma 3, del Ccnl 24.7.2003.
3. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che al personale del comparto scuola non si estende la limitazione prevista dall'art. 1-bis del decreto legge n.
138/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/11 (che ha stabilito la incumulabilità tra indennità integrativa speciale e assegno di sede per i dipendenti del
Ministero degli affari esteri), in ragione della differenza del trattamento economico globalmente previsto per i dipendenti delle due amministrazioni (cfr. Cass. 30.10.2014, n.
23058).
4. Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente di percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale.
Ne segue la condanna del convenuto alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente trattenute per asserito credito erariale, nonché alla corresponsione del valore dell'indennità integrativa speciale “trattenuta” sino al deposito dell'odierno (non essendo ammissibile una pronuncia di condanna per il futuro), oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo. E così per l'importo complessivo di € 19.378,80 oltre interessi dal dovuto al saldo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% in considerazione della serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
5 condanna il a corrispondere l'indennità integrativa speciale maturata nel periodo di CP_2
lavoro svolto all'estero (pari ad € 538,30 mensili) a decorrere dal mese di ottobre 2022, oltre alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per asserito credito erariale, pari a complessivi € 19.378,80 maturati sino a settembre 2024, maggiorata degli interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_2 in € 2.108,00 oltre rimborso spese generali al 15%, cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 14.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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