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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/09/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 333/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA DA REMOTO tra con l'avv. VITO DE STEFANO Parte_1
Contro
Controparte_1
Oggi 25/09/2025 sono comparsi l'avv. De STEFANO e il ricorrente personalmente
Nessuno è comparso per la convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte ricorrente e del sig. che dichiarano che non sono in atto Parte_1
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore della parte ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il giudice verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza alla società convenuta dichiara la contumacia dello stesso interrogato il ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma CP_2
Il procuratore del ricorrente si riporta a sua volta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle istanze e conclusioni in esso contenute e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
1 Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
2 RG . n 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito De Stefano Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
semplificata Controparte_3 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
• • Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 40 ore settimanali con decorrenza dal 08/09/2023 e fino alla data odierna con la qualifica di
Operaio liv.6^ del CCNL Terziario Confcommercio con la mansione di movimentazione vetture
• • Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la società resistente non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, e nemmeno alla consegna delle buste paga dal mese di giugno 2024 fino al mese di aprile 2025
• • Ritenere e Dichiarare che il ricorrente, alla data odierna è creditore del suindicato complessivo importo lordo di euro 7.400,00
• • Condannare la società resistente al pagamento della complessiva somma lorda di euro di euro 7.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al soddisfo
3 • • Condannare la società resistente alla consegna delle buste paga dal mese di giugno 2024 al mese di aprile 2025
• Condannare la società resistente alle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.5.25 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Mantova la semplificata per sentire Controparte_3 accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore del ricorrente esponeva che è stato assunto alle Parte_1 dipendenze della società resistente con contratto a tempo determinato del 08/09/2023 a tempo pieno
40 ore settimanali con la qualifica di Operaio liv.6^ del CCNL Terziario Confcommercio con la mansione di movimentazione vetture, ( convertito in contratto a tempo indeterminato in data
26/06/2023 ) ma la datrice di lavoro non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni da gennaio
2025 fino alla data di deposito del presente ricorso, e non ha nemmeno provveduto alla consegna delle buste paga dal mese di giugno 2024 in poi;
che con due pec il ricorrente ha chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate, ma senza alcun positivo riscontro e che alla data del 30 aprile 2025 il ricorrente è creditore del complessivo importo lordo di euro 7.400,00, come da conteggi in atti e , in ogni caso, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione .
Precisava di seguito che alla società resistente, per cambio di appalto, è subentrata altra società e che, con verbale del 19/12/2024 le due società hanno stabilito, all'art. n.6, che il personale assente al momento del cambio di appalto per evento sospensivo giustificato (malattia, infortuno, ferie, aspettativa, ecc.) transiterà alle dipendenze della società subentrante al momento del rientro in servizio e che dal mese di agosto 2024 - a causa della riacutizzazione di un precedente infortunio sul lavoro, il ricorrente è stato assente dal luogo di lavoro e non è mai più rientrato fino alla data di deposito del presente ricorso, rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La società convenuta non si costituiva e, pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata contumace
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Vi è la prova documentale che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far data dal 8.9.23 (cfr. doc. 2)
4 Era onere della società convenuta provare di aver corrisposto al ricorrente la giusta retribuzione nonché l'interruzione del rapporto di lavoro e detto onere non è stato adempiuto in quanto la datrice di lavoro non si è costituita .
Vi è da aggiungere che il legale rappresentante della società convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio libero e da tale assenza è possibile dedurre argomenti di prova in ordine fatti dedotti dal ricorrente ossia la mancata consegna delle buste paga e la mancata corresponsione della retribuzione maturata .
Per quanto concerne la quantificazione delle spettanze retributive del ricorrente , è noto che per per consolidata giurisprudenza la contrattazione collettiva rappresenta un concreto dato storico di riferimento per il giudice per determinare la misura equa e proporzionata della retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Pertanto, pur non avendo la contrattazione collettiva ancora acquisito l'efficacia erga omnes prefigurata dall'art. 39 della Costituzione la giurisprudenza , esercitando i poteri attribuiti dall'art. 2099 c.c. e riconoscendo forza precettiva alla regola dell'art. 36 cost, fa normalmente riferimento alle retribuzioni fissate, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore , dai contratti collettivi di categoria vigenti, indipendentemente dalla iscrizione delle parti ai sindacati stipulanti.
Conseguentemente, in adesione all'orientamento sopra riportato, i conteggi indicati in ricorso appaiono corretti perché sono stati elaborati sulla base del CCNL nazionale di lavoro per i dipendenti del Terziario Confcommercio pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in esame ( cfr. ancora una volta il contratto di assunzione in atti sub. doc 2) e, pertanto, possono essere valutati ai fini della corretta applicazione dell'art. 36 Cost.
Vi è da aggiungere che , se si analizzano le buste paga consegnate al ricorrente e dimesse in atti ( cfr.doc. 7), ci si avvede che la somma lorda rivendicata si avvicina molto agli importi mensili liquidati e corrisposti al lavoratore ed inoltre che il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente le buste paga con la conseguenza che, se vi sono discrepanze tra il maturato e il preteso, la società convenuta deve imputare solo a stessa di non aver consentito al lavoratore di quantificare il proprio credito correttamente (oltre che , peraltro, per avergli impedito di avere un titolo per instaurare un processo monitorio).
Per le considerazioni di cui sopra viene meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda tesa alla consegna delle buste paga .
La società convenuta deve quindi essere condannata a versare in favore di Parte_1
la somma lorda di euro 7.400,00 a titolo di retribuzione per i mesi di gennaio,
[...] febbraio, marzo e aprile 2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Controparte_3 semplificata al pagamento in favore della somma lorda di euro Parte_1
7.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente , che liquida in complessivi euro 2.108,00 oltre rimb. forf. Iva e CPA di legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario
Così deciso in Mantova, il 25.9.25
Il giudice dott. Gerola Simona
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA DA REMOTO tra con l'avv. VITO DE STEFANO Parte_1
Contro
Controparte_1
Oggi 25/09/2025 sono comparsi l'avv. De STEFANO e il ricorrente personalmente
Nessuno è comparso per la convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte ricorrente e del sig. che dichiarano che non sono in atto Parte_1
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore della parte ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il giudice verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza alla società convenuta dichiara la contumacia dello stesso interrogato il ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma CP_2
Il procuratore del ricorrente si riporta a sua volta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle istanze e conclusioni in esso contenute e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
1 Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
2 RG . n 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito De Stefano Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
semplificata Controparte_3 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
• • Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 40 ore settimanali con decorrenza dal 08/09/2023 e fino alla data odierna con la qualifica di
Operaio liv.6^ del CCNL Terziario Confcommercio con la mansione di movimentazione vetture
• • Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la società resistente non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, e nemmeno alla consegna delle buste paga dal mese di giugno 2024 fino al mese di aprile 2025
• • Ritenere e Dichiarare che il ricorrente, alla data odierna è creditore del suindicato complessivo importo lordo di euro 7.400,00
• • Condannare la società resistente al pagamento della complessiva somma lorda di euro di euro 7.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al soddisfo
3 • • Condannare la società resistente alla consegna delle buste paga dal mese di giugno 2024 al mese di aprile 2025
• Condannare la società resistente alle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.5.25 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Mantova la semplificata per sentire Controparte_3 accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore del ricorrente esponeva che è stato assunto alle Parte_1 dipendenze della società resistente con contratto a tempo determinato del 08/09/2023 a tempo pieno
40 ore settimanali con la qualifica di Operaio liv.6^ del CCNL Terziario Confcommercio con la mansione di movimentazione vetture, ( convertito in contratto a tempo indeterminato in data
26/06/2023 ) ma la datrice di lavoro non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni da gennaio
2025 fino alla data di deposito del presente ricorso, e non ha nemmeno provveduto alla consegna delle buste paga dal mese di giugno 2024 in poi;
che con due pec il ricorrente ha chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate, ma senza alcun positivo riscontro e che alla data del 30 aprile 2025 il ricorrente è creditore del complessivo importo lordo di euro 7.400,00, come da conteggi in atti e , in ogni caso, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione .
Precisava di seguito che alla società resistente, per cambio di appalto, è subentrata altra società e che, con verbale del 19/12/2024 le due società hanno stabilito, all'art. n.6, che il personale assente al momento del cambio di appalto per evento sospensivo giustificato (malattia, infortuno, ferie, aspettativa, ecc.) transiterà alle dipendenze della società subentrante al momento del rientro in servizio e che dal mese di agosto 2024 - a causa della riacutizzazione di un precedente infortunio sul lavoro, il ricorrente è stato assente dal luogo di lavoro e non è mai più rientrato fino alla data di deposito del presente ricorso, rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La società convenuta non si costituiva e, pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata contumace
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Vi è la prova documentale che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far data dal 8.9.23 (cfr. doc. 2)
4 Era onere della società convenuta provare di aver corrisposto al ricorrente la giusta retribuzione nonché l'interruzione del rapporto di lavoro e detto onere non è stato adempiuto in quanto la datrice di lavoro non si è costituita .
Vi è da aggiungere che il legale rappresentante della società convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio libero e da tale assenza è possibile dedurre argomenti di prova in ordine fatti dedotti dal ricorrente ossia la mancata consegna delle buste paga e la mancata corresponsione della retribuzione maturata .
Per quanto concerne la quantificazione delle spettanze retributive del ricorrente , è noto che per per consolidata giurisprudenza la contrattazione collettiva rappresenta un concreto dato storico di riferimento per il giudice per determinare la misura equa e proporzionata della retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Pertanto, pur non avendo la contrattazione collettiva ancora acquisito l'efficacia erga omnes prefigurata dall'art. 39 della Costituzione la giurisprudenza , esercitando i poteri attribuiti dall'art. 2099 c.c. e riconoscendo forza precettiva alla regola dell'art. 36 cost, fa normalmente riferimento alle retribuzioni fissate, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore , dai contratti collettivi di categoria vigenti, indipendentemente dalla iscrizione delle parti ai sindacati stipulanti.
Conseguentemente, in adesione all'orientamento sopra riportato, i conteggi indicati in ricorso appaiono corretti perché sono stati elaborati sulla base del CCNL nazionale di lavoro per i dipendenti del Terziario Confcommercio pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in esame ( cfr. ancora una volta il contratto di assunzione in atti sub. doc 2) e, pertanto, possono essere valutati ai fini della corretta applicazione dell'art. 36 Cost.
Vi è da aggiungere che , se si analizzano le buste paga consegnate al ricorrente e dimesse in atti ( cfr.doc. 7), ci si avvede che la somma lorda rivendicata si avvicina molto agli importi mensili liquidati e corrisposti al lavoratore ed inoltre che il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente le buste paga con la conseguenza che, se vi sono discrepanze tra il maturato e il preteso, la società convenuta deve imputare solo a stessa di non aver consentito al lavoratore di quantificare il proprio credito correttamente (oltre che , peraltro, per avergli impedito di avere un titolo per instaurare un processo monitorio).
Per le considerazioni di cui sopra viene meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda tesa alla consegna delle buste paga .
La società convenuta deve quindi essere condannata a versare in favore di Parte_1
la somma lorda di euro 7.400,00 a titolo di retribuzione per i mesi di gennaio,
[...] febbraio, marzo e aprile 2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Controparte_3 semplificata al pagamento in favore della somma lorda di euro Parte_1
7.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente , che liquida in complessivi euro 2.108,00 oltre rimb. forf. Iva e CPA di legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario
Così deciso in Mantova, il 25.9.25
Il giudice dott. Gerola Simona
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