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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 593/2024 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cagli alla via Parte_1
del Trebbio n. 39;
CF: ; P.IVA_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giangrande del Foro di Roma e Roberta
Giuliacci del Foro di Pesaro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Fano (PU) alla via Roma n. 125/F;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t, con Controparte_1
sede in Moie di LA NI (AN) alla via Clementina Nord n. 11;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirco Piersanti e Cristina Garbini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castelplanio (AN) alla via
AN HI n. 64;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1023/2024 del 17.05.2024 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 4695/2021 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 25.06.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata Parte_1
respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti della soc. la quale aveva ottenuto nei Controparte_1
pag. 2/9 confronti della prima ingiunzione di pagamento per € 29.753,36= oltre interessi e spese.
Con decreto inaudita altera parte la Corte ha accolto l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita nel grado la parte appellata per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 25.06.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata una serie di censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con una prima doglianza la lamenta che la sentenza gravata abbia Parte_1
ritenuto tardiva la sollevazione dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria dalla al riguardo Controparte_1
osserva che mentre la fattura allegata al decreto ingiuntivo riportava esclusivamente la descrizione di “servizio restituzione bancali Enpal ritirati pag. 3/9 presso i Vostri clienti”, solo nella comparsa di costituzione e risposta a seguito di opposizione la pretesa creditrice precisava che il credito si riferiva ai servizi di restituzione eseguiti negli anni dal 2018 al 2020, con la conseguenza che tempestiva avrebbe dovuto considerarsi l'eccezione di prescrizione ex art. 2951
c.c., proposta con le prime memorie art. 183 cpc. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta invece l'affermazione della decisione gravata secondo cui parte opposta appellata avrebbe dimostrato la sussistenza del proprio credito;
al contrario, osserva la detta prova non Parte_1
sarebbe fornita sulla base dei ddt prodotti agli atti dalla CP_1
(molti dei quali, come risulterebbe dalla documentazione agli atti,
[...]
si riferirebbero a fatture già pagate), mentre la fattura reclamata, emessa quando ormai tra le due società non esistevano più rapporti, sarebbe anche sostanzialmente diversa (nella descrizione dei servizi effettuati) da quelle –
prodotte agli atti dall'opponente appellante – in precedenza pagate per il servizio di restituzione dei bancali. La fattura in contestazione inoltre sarebbe stata emessa senza il rispetto delle formalità e delle procedure previste dal contratto stipulato tra le parti in tema di ritiri/resi/consegne all'art.
1.5 del medesimo, e per di più ad un prezzo superiore a quello di contratto.
Costituendosi nel grado, parte appellata ha evidenziato le ragioni di infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
pag. 4/9 L'appello proposto è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma per le ragioni di seguito chiarite.
E' certamente infondato il primo motivo di appello concernente l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c. del credito azionato. Anche volendo difatti ritenere che il “servizio di restituzione bancali”, cui il credito azionato fa riferimento,
rientri in una prestazione accessoria al trasporto (e dunque debba seguire la disciplina dello stesso), il punto è che – come già osservato dalla sentenza gravata – la relativa eccezione avrebbe dovuto essere formulata già con l'atto di opposizione perché, pur non contenendo effettivamente la fattura della una precisa descrizione dei servizi prestati, la Controparte_1
non poteva non conoscere quali fossero i servizi dalla stessa Parte_1
commissionati e tuttora da pagare, come pure l'epoca dei medesimi. Che, del resto, i servizi cui la fattura si riferiva dovessero presumersi relativi all'anno
2021 – come afferma l'appellante – appare invero una tesi apodittica, mentre piuttosto il fatto che gli stessi dovessero in qualche modo essere risalenti si ricava dalla stessa prospettazione della secondo cui i rapporti tra Parte_1
le parti erano definitivamente cessati già alla data del 30.06.2020. E' ben vero dunque che la ha contestato, nell'atto di opposizione, l'inesistenza di Parte_1
qualsiasi credito, ma è anche vero però che laddove invece si riscontri la sussistenza effettiva del credito reclamato (come poi appresso si preciserà), nei confronti di quel credito allora l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto pag. 5/9 essere formulata già in atto di opposizione. Ciò senza voler insistere sul fatto che comunque tra la documentazione depositata dalla creditrice con il decreto ingiuntivo, era presente un conteggio del credito da cui presumibilmente l'ingiunta avrebbe potuto agevolmente ricavare quali fossero gli specifici servizi oggetto della richiesta. Fermo quanto precede, nel caso di specie la sollevazione dell'eccezione è comunque indubbiamente tardiva perché avvenuta solo con le prime memorie ex art. 183, VI co, cpc, anziché in sede di prima udienza di comparizione delle parti del 18.03.2022 (successiva alla costituzione in giudizio dell'opposta e dunque alla precisazione, da parte della stessa, dei periodi cui si riferivano i servizi prestati), da ritenersi quale prima risposta entro cui (anche volendo seguire la prospettazione dell'appellante) si sarebbe dovuta necessariamente proporre l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, anche il secondo e il terzo motivo di gravame non appaiono fondati.
Preliminarmente, va osservato che la controversia oggetto di lite non riguarda –
come deduce l'appellante – l'ipotesi prevista al punto n.
1.5 del medesimo
(ritiri/resi/riconsegne), bensì la diversa, specifica, disciplina del punto n. 1.9
(gestione pedane), in cui è statuito che “il rientro sarà tariffato € 1,50= a CP_2
pedana”. Ebbene, e in primo luogo, il conteggio esplicativo del credito depositato dalla creditrice opposta dà ampiamente conto di come il prezzo unitario applicato per il rientro dei bancali sia pari ad € 1,00=, dunque anche inferiore a quello originariamente pattuito di € 1,50=. Il complesso dei ddt pag. 6/9 depositati, invece, dimostra come, a fronte della fattura di cui si chiede il pagamento, siano state effettivamente eseguite le prestazioni oggetto della stessa;
mentre, nell'ipotesi in cui – genericamente dedotta dall'appellante –
queste ultime fossero state oggetto di precedenti fatturazioni (e correlativi pagamenti da parte della committente , sarebbe certamente stato Parte_1
onere di quest'ultima di allegarlo specificamente e dimostrarlo. Ciò che non è
avvenuto. Al contrario, quel che la ha dimostrato (cfr. doc. 6 fascicolo Parte_1
parte opponente appellante in primo grado) è esclusivamente la presenza di una serie di fatture della che si riferiscono sì al Controparte_1
precedente pagamento di rientro di bancali ma non però a quelli oggetto CP_2
dei ddt prodotti in giudizio da quest'ultima. Difatti, le fatture nn. 599/18,
925/18, 177/19, 247/19 e 779/19 fanno riferimento a prestazioni di rientro bancali che trovano piena corrispondenza nel conteggio depositato da relativo a operazioni già fatturate e pagate (dunque Controparte_1
non oggetto della fattura di cui si tratta), mentre le fatture nn. 25/18, 556/19 e
315/20 fanno invece riferimento a movimentazioni di bancali che non trovano riscontro nei ddt depositati dalla creditrice, e dunque si riferiscono palesemente ad altri servizi fatturati e pagati, ma non appunto a quelli di cui qui la pretende il pagamento. Controparte_1
Conclusivamente, dunque, mentre da un lato la creditrice opposta ha più che sufficientemente documentato il proprio credito, dall'altro la debitrice pag. 7/9 opponente non ha dimostrato che le prestazioni oggetto di causa siano già state fatturate e pagate.
La sentenza gravata dunque merita integrale conferma.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado che liquida in complessivi € 5.000,00= di cui € 1.500,00=
per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, € 2.500,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 593/2024 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cagli alla via Parte_1
del Trebbio n. 39;
CF: ; P.IVA_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giangrande del Foro di Roma e Roberta
Giuliacci del Foro di Pesaro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Fano (PU) alla via Roma n. 125/F;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t, con Controparte_1
sede in Moie di LA NI (AN) alla via Clementina Nord n. 11;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirco Piersanti e Cristina Garbini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castelplanio (AN) alla via
AN HI n. 64;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1023/2024 del 17.05.2024 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 4695/2021 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 25.06.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata Parte_1
respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti della soc. la quale aveva ottenuto nei Controparte_1
pag. 2/9 confronti della prima ingiunzione di pagamento per € 29.753,36= oltre interessi e spese.
Con decreto inaudita altera parte la Corte ha accolto l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita nel grado la parte appellata per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 25.06.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata una serie di censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con una prima doglianza la lamenta che la sentenza gravata abbia Parte_1
ritenuto tardiva la sollevazione dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria dalla al riguardo Controparte_1
osserva che mentre la fattura allegata al decreto ingiuntivo riportava esclusivamente la descrizione di “servizio restituzione bancali Enpal ritirati pag. 3/9 presso i Vostri clienti”, solo nella comparsa di costituzione e risposta a seguito di opposizione la pretesa creditrice precisava che il credito si riferiva ai servizi di restituzione eseguiti negli anni dal 2018 al 2020, con la conseguenza che tempestiva avrebbe dovuto considerarsi l'eccezione di prescrizione ex art. 2951
c.c., proposta con le prime memorie art. 183 cpc. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta invece l'affermazione della decisione gravata secondo cui parte opposta appellata avrebbe dimostrato la sussistenza del proprio credito;
al contrario, osserva la detta prova non Parte_1
sarebbe fornita sulla base dei ddt prodotti agli atti dalla CP_1
(molti dei quali, come risulterebbe dalla documentazione agli atti,
[...]
si riferirebbero a fatture già pagate), mentre la fattura reclamata, emessa quando ormai tra le due società non esistevano più rapporti, sarebbe anche sostanzialmente diversa (nella descrizione dei servizi effettuati) da quelle –
prodotte agli atti dall'opponente appellante – in precedenza pagate per il servizio di restituzione dei bancali. La fattura in contestazione inoltre sarebbe stata emessa senza il rispetto delle formalità e delle procedure previste dal contratto stipulato tra le parti in tema di ritiri/resi/consegne all'art.
1.5 del medesimo, e per di più ad un prezzo superiore a quello di contratto.
Costituendosi nel grado, parte appellata ha evidenziato le ragioni di infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
pag. 4/9 L'appello proposto è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma per le ragioni di seguito chiarite.
E' certamente infondato il primo motivo di appello concernente l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c. del credito azionato. Anche volendo difatti ritenere che il “servizio di restituzione bancali”, cui il credito azionato fa riferimento,
rientri in una prestazione accessoria al trasporto (e dunque debba seguire la disciplina dello stesso), il punto è che – come già osservato dalla sentenza gravata – la relativa eccezione avrebbe dovuto essere formulata già con l'atto di opposizione perché, pur non contenendo effettivamente la fattura della una precisa descrizione dei servizi prestati, la Controparte_1
non poteva non conoscere quali fossero i servizi dalla stessa Parte_1
commissionati e tuttora da pagare, come pure l'epoca dei medesimi. Che, del resto, i servizi cui la fattura si riferiva dovessero presumersi relativi all'anno
2021 – come afferma l'appellante – appare invero una tesi apodittica, mentre piuttosto il fatto che gli stessi dovessero in qualche modo essere risalenti si ricava dalla stessa prospettazione della secondo cui i rapporti tra Parte_1
le parti erano definitivamente cessati già alla data del 30.06.2020. E' ben vero dunque che la ha contestato, nell'atto di opposizione, l'inesistenza di Parte_1
qualsiasi credito, ma è anche vero però che laddove invece si riscontri la sussistenza effettiva del credito reclamato (come poi appresso si preciserà), nei confronti di quel credito allora l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto pag. 5/9 essere formulata già in atto di opposizione. Ciò senza voler insistere sul fatto che comunque tra la documentazione depositata dalla creditrice con il decreto ingiuntivo, era presente un conteggio del credito da cui presumibilmente l'ingiunta avrebbe potuto agevolmente ricavare quali fossero gli specifici servizi oggetto della richiesta. Fermo quanto precede, nel caso di specie la sollevazione dell'eccezione è comunque indubbiamente tardiva perché avvenuta solo con le prime memorie ex art. 183, VI co, cpc, anziché in sede di prima udienza di comparizione delle parti del 18.03.2022 (successiva alla costituzione in giudizio dell'opposta e dunque alla precisazione, da parte della stessa, dei periodi cui si riferivano i servizi prestati), da ritenersi quale prima risposta entro cui (anche volendo seguire la prospettazione dell'appellante) si sarebbe dovuta necessariamente proporre l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, anche il secondo e il terzo motivo di gravame non appaiono fondati.
Preliminarmente, va osservato che la controversia oggetto di lite non riguarda –
come deduce l'appellante – l'ipotesi prevista al punto n.
1.5 del medesimo
(ritiri/resi/riconsegne), bensì la diversa, specifica, disciplina del punto n. 1.9
(gestione pedane), in cui è statuito che “il rientro sarà tariffato € 1,50= a CP_2
pedana”. Ebbene, e in primo luogo, il conteggio esplicativo del credito depositato dalla creditrice opposta dà ampiamente conto di come il prezzo unitario applicato per il rientro dei bancali sia pari ad € 1,00=, dunque anche inferiore a quello originariamente pattuito di € 1,50=. Il complesso dei ddt pag. 6/9 depositati, invece, dimostra come, a fronte della fattura di cui si chiede il pagamento, siano state effettivamente eseguite le prestazioni oggetto della stessa;
mentre, nell'ipotesi in cui – genericamente dedotta dall'appellante –
queste ultime fossero state oggetto di precedenti fatturazioni (e correlativi pagamenti da parte della committente , sarebbe certamente stato Parte_1
onere di quest'ultima di allegarlo specificamente e dimostrarlo. Ciò che non è
avvenuto. Al contrario, quel che la ha dimostrato (cfr. doc. 6 fascicolo Parte_1
parte opponente appellante in primo grado) è esclusivamente la presenza di una serie di fatture della che si riferiscono sì al Controparte_1
precedente pagamento di rientro di bancali ma non però a quelli oggetto CP_2
dei ddt prodotti in giudizio da quest'ultima. Difatti, le fatture nn. 599/18,
925/18, 177/19, 247/19 e 779/19 fanno riferimento a prestazioni di rientro bancali che trovano piena corrispondenza nel conteggio depositato da relativo a operazioni già fatturate e pagate (dunque Controparte_1
non oggetto della fattura di cui si tratta), mentre le fatture nn. 25/18, 556/19 e
315/20 fanno invece riferimento a movimentazioni di bancali che non trovano riscontro nei ddt depositati dalla creditrice, e dunque si riferiscono palesemente ad altri servizi fatturati e pagati, ma non appunto a quelli di cui qui la pretende il pagamento. Controparte_1
Conclusivamente, dunque, mentre da un lato la creditrice opposta ha più che sufficientemente documentato il proprio credito, dall'altro la debitrice pag. 7/9 opponente non ha dimostrato che le prestazioni oggetto di causa siano già state fatturate e pagate.
La sentenza gravata dunque merita integrale conferma.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado che liquida in complessivi € 5.000,00= di cui € 1.500,00=
per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, € 2.500,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/9 pag. 9/9