Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 18/03/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. / 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica Il Giudice Cons. ER NZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23991/PM del registro di Segreteria, proposto dal Sig.
studio è elettivamente domiciliato a La Spezia in viale Italia n.121, pec per le comunicazioni
contro INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Valeria Salvati
(avv.valeria.salvati@postacert.inps.gov.it) e NA AZ
(avv.susanna.mazzaferri@postacert.inps.gov.it),
trattamento pensionistico diretto percepito, in quanto equiparato a vittima del dovere, con condanna di INPS di Ascoli Piceno al versamento della somma irpef dovuta direttamente al sig. DI VE;
visti gli atti ed i documenti di causa;
Segretario MA ZI MAni IA NI del Foro di Ancona in Avv. Sandra Biglioli Marco Alessandrini in sostituzione degli Avvocati Salvati e AZ Premesso in
FATTO
Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025 il Sig. DI VE - militare in congedo della Marina Militare - lamentava il mancato riconoscimento, da ordinario in godimento, spettante per il suo status di Equiparato a Vittima del D , attribuito con decreto n.321 del 2015 del Ministero della Difesa.
del 18/07/2024, in quanto
266/
trattandosi, diversamente, nel caso di specie, di pensione ordinaria.
Dopo avere affermato la giurisdizione contabile sul petitum, nel merito fosse da applicare al trattamento n.572/2024; Corte dei Conti, Sez. Toscana, n. 17/2025), altresì richiamando, 1, comma 211 della legge n.232/2016).
In conclusione, il ricorrente chiedeva di irpef, quale essa deve essere in riferimento alla posizione fiscale del contribuente, direttamente al sig. VE DI. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed accessori del presente procedimento in distrazione in favore
.
è costituita in giudizio con memoria del 4 marzo 2026 laddove ha contestato la tesi di parte ricorrente in sintesi affermando che, pur richiamando la legge di bilancio 2017, , sia le vittime del dovere che i soggetti equiparati, la legge n.266/2005 cui rinvia, distingue nettamente tra vittime del dovere (comma 563) e soggetti equiparati (comma 564),
prevedendo per questi ultimi un regime meno favorevole. Ne discenderebbe che, m ,
in ragione dello status e non per la tipologia di pensione conferita invece, spetterebbe solo per i trattamenti pensionistici di privilegio correlati ello status.
sottolineato che i giudicati conformi alla tesi del ricorrente non possono essere estesi alla posizione del sig. VE, in ragione del divieto dalla legge n.2702/2009, n.14.
infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità dei provvedimenti di Con memoria del 6 marzo 2026 parte ricorrente ha ribadito le conclusioni rassegnate, indicando, a conforto della tesi assunta, la risoluzione MEF n.68/25 ed il messaggio INPS n.612/2026.
NI
Alessandrini che ha chiesto un rinvio in attesa delle determinazioni che
- Direzione Generale del Ministero ia di costituzione già depositata in atti.
Considerato in
DIRITTO
pensione ordinaria, in virtù della qualifica di quiparato a Vittima del ER , già riconosciuta al ricorrente con decreto n.321/2015 del Ministero della Difesa.
In particolare, il Sig. VE si lamenta della mancata applicazione affermando che tale beneficio sia da applicarsi anche alla sua pensione ordinaria, in quanto titolare dello status di E In via pregiudiziale si reputa sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti nella fattispecie in esame. A tal proposito un recente precedente - Corte dei Conti, Sez. Toscana del 13/02/2025, n.17 - richiama il dictum della Suprema Corte per cui spettano, in via esclusiva, alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214, controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a prestazione pensi (cfr. ex multis, Cass.,
Sez. un. n. 28020/2022; n.7755/2017, n.11849/2016). A tal proposito, il richiamato arresto sottolinea che tale ambito di estensione dà una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla
(in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n.10872022 e Cass., Sez. v,
(Corte dei Conti, Sez. Toscana n.17/2025).
Passando al merito della fattispecie, poi, il ricorso è da accogliersi.
Equiparato a Vittima del D godimento
(cfr.
ex multis, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Toscana del 10/02/2026, n.19).
In primis 211, della legge n.232 del 2016 che individua categorie soggettive - tra cui i soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art.1, comma 564 della legge n.266/2005 - cui si applicano redditi. Tale beneficio non è stato circoscritto dalla summenzionata previsione normativa a pensioni privilegiate o ad assegni speciali legati al grado di invalidità riconosciuto al e 2, della legge n.206/2004).
anche nozione di E una evidente contraddizione in termini con il dato letterale e logico interpretativo (cfr., in tal senso, Corte dei Conti Sez. Toscana del 03/02/2026, n.15).
Ugualmente si esprime la giurisprudenza della Suprema Corte per cui tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e soggetti equiparati, il ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, senzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni tra
dovendo essere garantita parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. Tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che il diritto diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio. La ratio della normativa è infatti quella di garantire alle vittime ed ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, sia in termini morali che economici, che non siano meramente nche
(Cass., Sez. Trib., del 29/05/2024, n.15203).
In secundis ed equiparati, nonché ai familiari superstiti, va riconosciuta a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da posizioni previdenziali obbligatorie e non solo ai a conferito lo status personale specifico
(cfr. richiamo in Corte dei Conti, Sez. Toscana del 10/02/2026, n.19).
In tertiis, la ratio legis sottesa alla normativa strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici,
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 25/03/2025, n.7958), principio che si reputa ugualmente valevole anche per i soggetti Equiparati alle Vittime del D .
Al ricorrente vanno riconosciute le spese legali, secondo i criteri di cui al d.m.
n.55/2014 e s.m.i.
istruttoria e di trattazione ed applicando la mediana a carico di parte come per legge.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
-
comma 211, della legge n.232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento con condanna di Inps a porre fine alla relativa trattenuta.
-
generalità ed altri dati identificativi di parte ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Ancona il 18 marzo 2026.
Il Giudice
ER NZ
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati 18/03/2026 Il Funzionario di Segreteria Dott.ssa Antonella Chiarenza (f.to digitalmente)
identificativi di parte ricorrente.
Per il Direttore della Segreteria Il Funzionario Dott.ssa Antonella Chiarenza (f.to digitalmente)