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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
S. Agata Li IA, via Madonna di Fatima n. 1, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Scannapieco, da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Bentivegna, per procura come in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Catania, via Crociferi, 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale della Libertà n. 198, presso lo studio dell'avvocato Domenico Nicolosi, da cui è rappresentato e difeso, per procura come in atti
- CONVENUTO -
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._3
Sant'Agata Li IA, via Barriera del Bosco, 47, ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale
Regina Margherita n. 2/d, presso lo studio dell'Avv. Jacopo LO Salvatore Torrisi da cui è rappresentata e difesa, per procura come in atti
- CONVENUTA -
E (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_3 C.F._4
Li IA alla Via Madonna di Fatima n 1;
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_4 C.F._5
Piazza Stesicoro n. 59;
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_5 C.F._6
Piazza dei Martiri n. 31;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._7
Sant'Agata Li IA, Via Madonna di Fatima n. 1;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._8
Svizzera, Locarno, Via al Sasso n. 6;
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._9
Acicastello n. 30;
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e, pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione del 25.7.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, gli odierni convenuti ed esponeva di possedere da oltre vent'anni e precisamente dal 1989, unitamente al proprio coniuge poi deceduto, in Persona_1
maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, l'immobile sito nel territorio comunale di Sant'Agata Li IA, nella via Madonna di Fatima n. 1, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub. 3 e del relativo terreno circostante come da pertinenza catastale ed area a verde sita a nord e sud del fabbricato e veranda, come meglio individuato nel rilievo planimetrico (giusta documentazione allegata alla citazione).
2 L'attrice riferiva, altresì, di essere venuta nel possesso di detto immobile per aver, sin dal
1978, anche a fronte di accordi bonari fra le parti, unitamente al proprio coniuge, goduto e posseduto l'immobile de quo “uti domini” esercitandovi un potere manifestatosi inequivocabilmente in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà esclusiva ivi compresa l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione (giusta concessione edilizia n. 14 del 15.11.1980) volte a rendere lo stesso idoneo al soddisfacimento delle esigenze abitative di essa attrice e della di lei famiglia, sopportando in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e comportandosi nel godimento del bene come esclusiva proprietaria, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli ed opposizioni di sorta da parte di chicchessia, senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento e provvedendo a delimitare il confine del terreno ove è ubicato l'immobile con una recinzione in muri, siepe e cancello in ferro di cui ne ha, da allora, detenuto le chiavi in via esclusiva.
Precisava ancora parte attrice che, in data 07.11.1989, la ed il di lei marito Pt_1 Per_1
trasferivano nell'immobile oggetto di causa, la residenza anagrafica dell'intero nucleo
[...]
familiare per come comprovato da certificato di residenza del 24.05.1990 e che, a seguito del decesso del coniuge, avvenuto in data 27.07.1992, l'attrice continuava ad abitare l'immobile possedendolo ininterrottamente uti dominus.
Aggiungeva, ancora, che, essa attrice realizzava, a proprie cure e spese, opere di trasformazione urbanistica ed edilizia in riferimento alle quali, in data 07.12.2004, presentava istanza di sanatoria prot. gen. n. 24927, pratica n. 1022, provvedendo al pagamento dell'intero importo della oblazione e otteneva concessione edilizia in sanatoria n. 421/5.
Inoltre, asseriva parte attrice che i coniugi prima, e la sola Persona_2 Parte_1
poi, avevano anche provveduto all'integrale pagamento delle imposte comunali sull'immobile e delle bollette delle utenze.
Dava, infine, atto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la attuava, Pt_1
l'obbligatorio tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ❖ accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]
[...] CodiceFiscale_10
3 alla Via Madonna di Fatima n. 1 è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel territorio comunale di Sant'Agata Li IA alla Via Madonna di Fatima n. 1 censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub. 3 e del relativo terreno circostante (corte) come da pertinenza catastale (cfr. all. 9) e area a verde sita a nord e a sud del fabbricato e veranda come meglio individuato nel rilievo planimetrico (cfr. all. 8); ❖ conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità. ❖ con vittoria di spese, compensi
e accessori del presente giudizio secondo tariffario forense oltre spese generali…”.
Si costituivano tardivamente in giudizio i soli convenuti e Controparte_1 CP_2
contestando la domanda attorea per essere la stessa infondata per l'inesistenza di alcun possesso esclusivo del bene oggetto di causa.
I convenuti ed osservavano che se il godimento di un certo bene da CP CP_2
parte di un singolo comproprietario è autorizzato dagli altri comproprietari, colui che ne gode ha, sì, la detenzione individuale del bene, ma non il possesso, che resta, del tutto intatto, in capo ai comproprietari autorizzanti (e, quindi, anche compossessori).
Aggiungevano, che, a loro dire, l'infondatezza della pretesa di parte attrice si ricavava dalla stessa lettura del quinto rigo dell'atto di citazione laddove parte attrice asseriva di aver goduto dell'immobile da usucapire a fronte di “accordi bonari fra le parti” fra, da una parte, il marito pre- deceduto dell'attrice, al tempo comproprietario del bene, ed i di lui germani, altri comproprietari del bene.
Osservavano che il godimento da parte di un comproprietario di un certo bene, autorizzato dagli altri comproprietari, è del tutto inidoneo a determinare quel possesso esclusivo ed escludente senza il quale fattispecie alcuna di usucapione potrebbe venire ad esistenza.
Ne facevano, ancora, derivare che, nel caso di specie, mancava l'elemento fondamentale della maturazione dell'usucapione ovvero il possesso individuale, esclusivo ed escludente.
Proseguivano asserendo che la questione inerente l'immobile oggetto di causa andava inquadrata nel più ampio contesto dei rapporti intercorsi tra i fratelli , CP CP_2 Per_1
e LO), i quali, nel tempo, sono venuti nella disponibilità di un patrimonio immobiliare CP
indiviso, per la quota pari al 25% dell'intero per ciascuno, loro derivante: a) dalla successione del padre e della zia (trattasi di terreni agricoli in territorio di Paternò e Parte_2 Persona_3
4 di Belpasso e di immobili residenziali in Catania) e b) dalla donazione ricevuta dalla madre
(un immobile in Catania, l'appezzamento di terreno esteso circa 44.400 mq. in Controparte_7
contrada Canalicchio, territorio del comune di S. Agata Li IA, in parte divenuto edificabile a seguito di nuovo piano regolatore;
i fabbricati insistenti sul detto terreno e, cioè, una villa ed un fabbricato, già agricolo e poi passato ad urbano).
Riferivano, altresì, che in considerazione della molteplicità dei beni in comproprietà, della loro varietà tipologica, della possibile diversa evoluzione del loro valore, tuttora non definita, si era resa particolarmente difficoltosa una divisione in toto del detto patrimonio comune;
e che particolari difficoltà erano sorte in relazione alla divisione del più importante dei beni di proprietà comune, costituito dal suddetto vasto appezzamento di terreno sito in Sant'Agata Li IA, all'interno del quale ricade, tra l'altro, il fabbricato per cui è causa.
Ragione per cui, sempre in tesi di parte convenuta, anche per tali problematiche, i quattro fratelli già nel 1978 convennero, concordemente, un progetto di divisione dell'intero CP
patrimonio, riportato sinteticamente nel documento che essi convenuti producevano (Doc. 1 comparsa di costituzione), con l'intesa che i due fratelli che di fatto già occupavano gli immobili che sarebbero stati loro attribuiti in via definitiva in base a tale progetto – e, cioè, la villa abitata dal fratello LO ed il fabbricato assegnato al fratello - continuassero bonariamente ad essere Per_1
da essi rispettivamente detenuti fino alla formalizzazione della divisione mediante atto pubblico ed, altresì, con l'intesa che le relative imposte, contrariamente a quanto oggi falsamente sostenuto dalla
, continuassero ad essere pagate nella misura del 25% per ciascuno, secondo il titolo di Pt_1
proprietà, come in effetti pro quota è stato sempre fatto da allora.
I convenuti, quindi, asserivano che il caso di specie non integrava il possesso uti dominus in capo alla e che l'attrice non avrebbe avuto alcun titolo per invocare l'acquisto del diritto di Pt_1
proprietà esclusiva del bene per usucapione, essendo, a loro dire, da ritenersi pacifico tra le parti che il godimento dell'immobile per cui è causa era stato consentito benevolmente dagli altri comproprietari del 75% dell'intero – e, comunque, da essi e - senza alcun CP CP_2
riconoscimento del legale possesso esclusivo, anzi con manifesta esclusione che il possesso potesse costituire presupposto per l'esercizio del diritto di usucapione, al solo fine del rispetto di quanto a
5 suo tempo pattuito e, quindi, con il preciso intendimento di attribuirle la proprietà del bene soltanto al momento della divisione definitiva dell'intero patrimonio.
I convenuti, quindi, rassegnavano al giudice le seguenti conclusioni “…Piaccia al Tribunale contrariis reiectis, così statuire: A) Rigettare siccome erronee ed infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dall'attrice con l'atto di citazione del 25 luglio 2019. B) Condannare l'attrice alle Parte_1
spese ed ai compensi del presente giudizio.…”.
Dopo due differimenti d'ufficio dettati anche dalla emergenza Covid 19, instaurato quindi il contraddittorio, venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie e la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Prima dell'espletamento della prova per testi, con atto depositato telematicamente in data
7.9.2021, a mezzo di nuovo procuratore, la convenuta rinunciava agli atti del giudizio CP_2
con dichiarazione datata 23.7.2021.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 31.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 714 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile stante l'avvenuto preventivo adempimento della procedura di mediazione.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_3 [...]
, , , e atteso che i CP_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
medesimi, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi nel presente procedimento.
Inoltre, va rilevato che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti – per come confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti.
6 Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da
7 vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Con specifico riferimento, poi, alla fattispecie oggetto del presente giudizio occorre ancora rilevare che, in tema di acquisto della proprietà esclusiva di un bene immobile da parte di uno dei comproprietari ex art 714 c.c., occorre stabilire se detto istituto dell'usucapione sia applicabile anche ai beni facenti parte di un'eredità indivisa.
L'art. 714 c.c. invero dispone che “Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo” ed a riguardo di tale disposizione va detto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui i coeredi sono compossessori e non meri detentori dei beni ereditari, da ciò conseguendo che, al fine di
8 accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di detti beni da parte di uno dei coeredi, questi dovrà provare:
a) un possesso esclusivo, tale cioè da precludere agli altri coeredi la possibilità di analogo godimento dei beni oggetto di interesse, dovendosi, invero, escludere la sussistenza di un rapporto di natura obbligatoria tra coerede e beni oggetto di comunione ereditaria;
b) muovendo dal presupposto che non essendo i coeredi meri detentori dei beni ereditari, in quanto, come detto, per essi non è ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria con i beni della comunione ereditaria, discende che non è necessario, da parte dell'usucapente, fornire la prova di aver posto in essere un atto di interversione del possesso ai fini dell'usucapione di beni ereditari.
Pertanto, alla luce dei superiori principi, chi agisce chiedendo di usucapire un bene di cui è comproprietario deve fornire in giudizio la prova di avere esercitato sul bene oggetto di domanda un possesso ad excludendum in danno degli altri comproprietari, ovvero va data in giudizio la prova che il rapporto materiale del coerede (che formula la domanda di usucapione) con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto con il bene oggetto di causa
(cfr. ex multiis Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053; Cassazione sentenza 21 febbraio - 9 settembre 2019, n. 22444); mentre il coerede usucapente non ha la necessità di dimostrare una formale interversione del possesso e che l'animus possidendi uti dominus può manifestarsi anche solo con comportamenti che lo rendano evidente.
Pertanto, il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l'intenzione di aver posseduto non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge senza la necessità di compiere atti di interversio possessionis.
Ai fini del presente giudizio va poi richiamato il principio giurisprudenziale per cui il coerede che sia stato immesso nel possesso di un bene dell'asse ereditario senza un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prende per tale via a possedere pubblicamente ed a titolo esclusivo (dato che il rapporto materiale con il bene che si è venuto ad instaurare ha reso palese la manifestazione della volontà di non consentire agli altri coeredi di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario) e può, quindi, usucapire il cespite senza che sia necessaria una
9 mutazione negli atti di estrinsecazione del possesso tale da escludere un pari godimento da parte degli altri coeredi.
Quanto sopra, come detto, per come chiarito dalla Cassazione, la quale ha ormai consolidato il principio – che non si ha qui motivo di disattendere - secondo cui “…a) che il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge senza la necessità di compiere atti di interversio possessionis;
b) che il coerede che a seguito di messa a disposizione del compendio ereditario, sia stato immesso nel possesso di questo senza un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prende per tale via a possedere pubblicamente e a titolo esclusivo (dato che il rapporto materiale con il bene che si è venuto ad instaurare ha reso palese la manifestazione della volontà di non consentire agli altri coeredi di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario) e può, quindi, usucapire il cespite senza che sia necessaria una mutazione negli atti di estrinsecazione del possesso tale da escludere un pari godimento da parte degli altri coeredi. In particolare, l'art. 714 cc. per l'usucapione del coerede non richiede atti di interversione del possesso, ma solo l'esercizio del possesso esclusivo” (cfr. Cass. n. 28346/2013).
A questo punto, occorre valutare se nel caso che occupa l'attrice abbia fornito nel presente giudizio la prova del possesso ad usucapionem ad excludendum sul sopra citato immobile nei confronti degli altri coeredi.
Questo Giudice ritiene che parte attrice abbia fornito in giudizio tale prova e che quindi la domanda della debba trovare accoglimento. Pt_1
Orbene, dalla documentazione versati in atti dalle parti e dalla prova testimoniale espletata
è, invero, emerso, in modo chiaro, che ha posseduto in via esclusiva – impedendone Parte_1
di fatto il godimento da parte degli altri comproprietari - i beni immobili oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato conferma, in primo luogo, in quanto riferito dai testimoni escussi, sulle dichiarazioni dei quali non vi è ragione di dubitare circa la loro attendibilità stante anche che le medesime sono risultate essere tutte concordanti tra di esse e che parte convenuta non ha fornito alcuna prova in senso contrario.
10 Il teste , fratello dell'attrice, nel rispondere positivamente ai diversi articolati di Testimone_1
prova sottopostigli, ha chiarito, in primo luogo, che l'attrice ha posseduto l'immobile oggetto di causa pacificamente ed ininterrottamente sin dall'anno 1989 e sino al 1992 unitamente al di lei marito e successivamente alla morte del medesimo avvenuta nel luglio 1992 da sola.
Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza diretta di tale circostanza per avere frequentato costantemente nei decenni l'immobile in questione, ed ha anche confermato di essersi occupato personalmente di seguire i profondi – quanto documentati in atti - lavori di ristrutturazione, risalenti al 1980 (prima concessione edilizia intestata esclusivamente al ) ovvero appena 2 Persona_1
anni dopo la redazione del progetto di divisione (1978) depositato in atti dal convenuto stesso e che si sono progressivamente svolti sino all'anno 1993.
Lavori che hanno progressivamente determinato la trasformazione dell'immobile dall'originaria vecchia stalla ad immobile urbano.
Ma il teste forniva al Tribunale conferma anche della circostanza che il cancello che delimita la proprietà dell'immobile oggetto di causa, era quello che egli stesso aveva ricevuto in dono dal padre e che lui stesso regalò a sua volta all'attrice e da quest'ultima appunto fatto installare, già nell'anno 1989.
Ancora il teste dichiarava che era stata l'attrice ad effettuare – senza alcun Testimone_1
concorso nell'esborso da parte degli altri coeredi SA – i vari pagamenti al , titolare Per_4
dell'impresa edile che curò la realizzazione delle opere di cui sopra, e chiariva che egli stesso aveva fornito tanti consigli alla sorella – ormai vedova - sulle modalità esecutive di dette opere.
Il teste riferiva, ancora, che tutti gli altri coeredi SA erano perfettamente a conoscenza delle opere che l'attrice stava realizzando e di tale circostanza il teste ne dava conferma asserendo di avere avuto modo di incontrarli quando gli stessi si recavano presso una villetta limitrofa a quella oggetto di causa ove abitava la signora loro stretta congiunta. Parte_4
Con riferimento, poi, alla striscia di terrazzamento di terreno di pertinenza esclusiva dell'abitazione sin dal 1993, il medesimo teste aggiungeva che, sempre in occasione Testimone_1
dei predetti lavori di natura straordinaria, questa zona venne, sempre dall'attrice, in parte pavimentata e per la restante porzione sistemata a verde.
11 Infine, il teste precisava che a seguito dell'installazione, nel 1989, del cancello nessuno poté più entrare nell'immobile oggetto di usucapione senza il consenso della stessa . Parte_1
Anche il teste , anch'egli fratello dell'attrice, in buona sostanza confermava Testimone_2
quanto riferito dall'altro germano ed aggiungeva che sin dal 1989, quando ancora il Pt_1 [...]
era in vita, tutti e tre insieme (teste e coniugi ) si recarono sui luoghi de Per_1 Persona_2
quibus per visionare gli interventi che i coniugi avevano realizzato, precisando che Persona_2
l'immobile, era all'epoca, un rustico destinato a stalla.
Sotto il profilo temporale dichiarava la certezza del periodo temporale come antecedente al
1992 in quanto ricordava, perfettamente, essersi verificati tali fatti in concomitanza con il trasferimento della propria residenza presso altra abitazione avvenuta appunto in quell'arco temporale.
Confermava anche che, a far data dal 1989, tutti gli interventi di ristrutturazione, sull'immobile oggetto di causa, vennero realizzati ad esclusive cure e spese dell'attrice. Ed al riguardo riferiva di conoscere tale circostanza in quanto, non soltanto la di lui sorella ne parlò in famiglia, ma lui stesso all'epoca si offrì di prestare fidejussione a garanzia del prestito da quest'ultima acceso per far fronte alle ingenti spese di ristrutturazione.
Anche detto teste confermava che, prima del 1992, venne fatto installare il cancello in ferro all'ingresso dell'immobile oggetto di causa ricordando proprio l'orgoglio della sorella quando glielo mostrò all'epoca dell'installazione, in quanto era proprio quello della loro vecchia casa di famiglia di Mascalucia.
Pure rilevanti ai fini della decisione sono da ritenere – anche perché rese da soggetto non legato da legami di parentela con l'attrice – le dichiarazioni dell'ulteriore teste , Persona_4
titolare dell'Impresa che materialmente eseguì le opere di ristrutturazione sopra descritte, in quanto concordanti con quelle rese dai due testi e quindi confermative delle medesime. Pt_1
Tale teste, infatti, confermava di aver realizzato tutti i lavori meglio descritti negli articolati di prova sottopostigli, precisando che, stanti le caratteristiche originarie dell'immobile (stalla), si rese necessario consolidare il muro perimetrale dell'immobile, che era alto solo 1,5 m, consolidare le strutture, realizzare il cordolo e la copertura.
12 Dichiarava che tutti i pagamenti gli erano stati fatti sempre dall'attrice e, commentando i documenti contabili che gli venivano mostrati, confermava essere quelli relativi ai materiali da lui utilizzati per la predetta ristrutturazione.
Inoltre, il teste riconosceva come proprie le firme apposte in corrispondenza dei vari pagamenti che venivano a lui effettuati dall'attrice; precisava pure che, durante il periodo di esecuzione dei lavori durati per circa 4-5 mesi, nel periodo estivo, mai nessun terzo soggetto aveva avuto a che dire e contestare circa l'esecuzione dei medesimi.
Confermava, infine, di aver personalmente realizzato anche il riempimento del terrapieno che, non essendo a livello, venne da lui stesso ripianato mediante riempimento del medesimo con materiale di risulta e poi ha dichiarato di avere provveduto egli stesso anche alla realizzazione del prato a livello strada.
In senso univoco alle dichiarazioni degli altri testi vanno ritenute anche quelle rese dal teste
– tecnico di fiducia dell'attrice – incaricato, all'epoca, dall'attrice di predisporre: Testimone_3
a) la catastazione dell'intero immobile oggetto di causa;
b) la pratica di concessione edilizia del
20.10.2009; c) della successiva pratica di agibilità a riguardo della quale ultima ha anche precisato che non venne mai ultimata per problemi legati alla conformità a legge dell'impianto di riscaldamento.
Orbene, le dichiarazioni dei testimoni hanno, nel loro complesso, evidenziato il potere sugli immobili oggetto di causa da parte dell'attrice da quest'ultima esercitato (dapprima con il marito e poi da sola) sempre in modo assolutamente esclusivo (e non semplicemente separato dagli altri coeredi) oltrechè indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno degli altri coeredi ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
In tal senso depone la fondamentale circostanza - riferita da parte attrice in citazione e confermata dai testi escussi – che i coniugi sin dal 1989 delimitarono con un muretto Persona_2
in pietra tutto il fondo oggetto di usucapione (villetta e relativa corte di terreno) e, soprattutto, circostanza quest'ultima assolutamente dirimente, che vi apposero il cancello in ferro di cui l'attrice era (ed è tutt'oggi) l'unico soggetto a detenerne le chiavi – prima con il coniuge – Persona_1
e dopo da sola.
13 A parere di questo decidente la circostanza - mai contestata nel presente giudizio neppure dai convenuti, i quali non hanno mai allegato, e a fortiori provato, un loro analogo possesso delle chiavi di apertura del cancello in ferro né contestato, come detto, il possesso esclusivo delle suddette chiavi da parte della coerede – del possesso esclusivo delle chiavi del cancello che consentiva Pt_1
(e consente) l'unica ed esclusiva modalità di accesso all'intero immobile oggetto di causa costituisce di certo circostanza idonea ad escludere, in forma palese, la possibilità di godimento del bene oggetto di usucapione da parte degli altri coeredi. In sostanza quello dell'attrice è stato un possesso esercitato attraverso atti incompatibili, specie da un punto di vista materiale, con la volontà di mantenere una situazione di possesso comune, trasformandolo in possesso esclusivo.
Quanto sopra senza dire che, ancora, un ulteriore elemento che consente di poter concludere per un possesso esclusivo (e non soltanto separato) da parte dell'attrice lo si desume dall'ulteriore elemento di fatto – peraltro addotto da parte convenuta – secondo cui – mediante la redazione del progetto di divisione prodotto in atti dai convenuti medesimi - nella sostanza, fin dal 1978, tra i germani era intervenuta una divisione amichevole dei singoli cespiti immobiliari che CP
formavano l'asse ereditario, cui, peraltro, – sempre per ammissione dei convenuti - sebbene in relazione ad altri beni dell'asse, era seguito anche il formale atto di divisione proprio dando esecuzione al detto progetto divisionale del 1978 secondo il quale il bene oggetto di causa era stato assegnato al marito dell'attrice . Persona_1
Al riguardo invero la Suprema Corte – con la sentenza n. 12260/02 – ha chiarito che “…Ritiene infatti il Collegio che ai fini della prova della usucapione della cosa comune si può fare questione della necessità
o meno del compimento di atti di interversio solo qualora sussista una situazione di compossesso pro-indiviso avente a oggetto il bene comune…omissis….Nell'ipotesi in discorso [compossesso pro-indiviso], occorre dunque superare l'equivocità della situazione, esigendosi che il compossessore possieda con atti incompatibili, specie da un punto di vista materiale, con la volontà di mantenere la situazione di possesso comune, trasformandolo in possesso esclusivo. In altre parole, il possesso esclusivo della cosa comune, per sostituirsi utilmente alla precedente situazione di compossesso, deve esteriorizzarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà solitaria;
deve cioè il compossessore, da un certo momento, comportarsi rispetto alla intera cosa comune in guisa da rendere palese la volontà di tenere la cosa come propria, altrimenti il suo possesso resterebbe equivoco e quindi inidoneo a determinare la usucapione a danno degli altri compossessori.
14 Laddove invece, come nel caso in ispecie, tra i coeredi non sussista una situazione di compossesso pro- indiviso dell'intero asse ereditario in quanto ciascun coerede, in virtù dell'operata divisione di fatto del compendio in parola, sia passato a una posizione di possesso esclusivo solo relativamente al bene a lui assegnato
- senza cioè un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi o un'espressa prosecuzione della gestione anche nell'interesse di costoro (nei quali casi nemmeno di compossesso si tratterebbe, ma di detenzione) - non incombe su chi accampi l'usucapione del bene così trasmessogli l'onere di dimostrare la manifestata intenzione di estromettere gli altri dal possesso mediante il compimento di atti di interversio, sia pure in quella forma sfumata che - con termine vagamente ambiguo, essendo la fattualità l'in sè del fenomeno possessorio - viene denominata "di fatto". In tale ipotesi, ogni coerede può usucapire il bene toccatogli in base alla divisione bonaria fornendo solo la prova di aver esercitato per lo statutum tempus un possesso corrispondente al diritto reale rivendicato.
In definitiva, ai fini della usucapione di bene comune deve tenersi distinta l'ipotesi in cui la res comune venga posseduta pro-indiviso dai vari comunisti da quella in cui tra questi sia intervenuta una divisione di fatto della stessa res. Nella prima, un condomino, onde poter usucapire il bene nella sua interezza o in misura maggiore rispetto alla sua quota di partecipazione deve iniziare un possesso esclusivo - pro suo o animo rem totam sibi habendi - su tutta la cosa comune o su una parte di essa più ampia di quella corrispondente alla di lui quota primitiva attraendola nell'orbita della propria disponibilità individuale per lo statutum tempus in modo incompatibile con la possibilità di godimento degli altri o di alcuni soltanto degli altri compossessori partecipanti alla comunione [prova comunque fornita dall'attrice nel caso oggetto del presente giudizio]. Nella seconda ipotesi, avendo già il condomino attribuito di fatto il bene o parte di esso in possesso esclusivo, è sufficiente che egli continui a esercitare il possesso in siffatta guisa per il tempo necessario all'usucapione, che al contrario sarebbe esclusa dalla manifestata volontà di possedere il bene medesimo non pro diviso et suo ma anche a vantaggio degli altri condomini (ad esempio dividendone i frutti con questi ultimi, richiedendo loro la partecipazione agli oneri rivenienti dalla manutenzione o rendendo il conto della gestione, ecc.).
Conseguentemente, il coerede che, a seguito di amichevole divisione tra i coeredi del compendio ereditario, sia stato immesso nel possesso di un bene senza un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prende per tale via a possedere pubblicamente a titolo esclusivo e può quindi usucapire il cespite senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso
15 o un'interversione di fatto, cioè una mutazione negli atti di estrinsecazione del possesso tale da escluderne un pari godimento da parte degli altri coeredi…”.
In senso contrario alcun pregio possono avere le affermazioni meramente labiali di parte convenuta di cui alla comparsa responsiva – rimaste tali anche all'esito del presente giudizio in carenza di ogni qualsiasi minimo elemento probatorio – secondo cui i convenuti avrebbero acconsentito il godimento del bene ed avrebbero anche pagato parte degli oneri al medesimo immobile riferiti;
a seguito dell'istruttoria svolta infatti nessuna prova i convenuti - rectius il solo convenuto stante che l'altra originaria contendente quasi da subito ha Controparte_1 CP_2
rinunciato agli atti del giudizio – hanno fornito di un eventuale mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi all'attrice, o di un eventuale dovere di quest'ultima di rendere il conto della gestione agli altri coeredi ecc. ecc..
Così come inconducenti a contrastare la domanda attorea vanno ritenuti i riferimenti di parte convenuta alla circostanza che la concessione in sanatoria venne cointestata a tutti i comproprietari, atteso che una tale circostanza è stata evidentemente dettata da necessità di carattere formale che nulla hanno a che vedere con l'esercizio del reale e concreto possesso esclusivo sui bene de quibus da parte dell'attrice: in tal senso anche la ulteriore circostanza che il Comune di S. Agata Li IA intestò ed inviò alla sola il calcolo dell'oblazione che venne pagata solo dall'attrice per come Pt_1
comprovato dalla documentazione versata in atti dalla . Pt_1
Un ultimo, seppure indiretto, elemento di conferma della fondatezza delle ragioni di parte attrice lo si può desumere dalla condotta tenuta da tutti gli altri convenuti ad eccezione del CP
, i quali non hanno inteso resistere alla domanda della – ivi compresa la
[...] Pt_1 CP_2
che, come detto, ha rinunciato, quasi da subito, a resistere alla domanda – in tal modo riconoscendo che, effettivamente, all'attrice, proprio in forza della divisione amichevole del 1978, era stato assegnato l'immobile oggetto di causa.
Del resto, è stata la stessa parte convenuta ad aver fornito la prova della intenzione dei coeredi di aver voluto dare continuità, nel corso dei decenni, alle volontà manifestate nel 1978 attraverso la produzione in giudizio di alcuni atti di divisione con cui, i medesimi coeredi, si erano assegnati formalmente altri beni immobili dell'asse ereditario proprio seguendo gli accordi del 1978.
16 Da quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante di avere esercitato sui beni oggetto di domanda un possesso con atti incompatibili, specie da un punto di vista materiale, con la volontà di mantenere una situazione di possesso comune, trasformandolo in possesso esclusivo e possono, pertanto, ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158
c.c. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sui beni de quibus corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attrice di comportarsi come proprietaria esclusiva dei beni immobili oggetto di causa.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
Al giorno della domanda (26.7.2019) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
In definitiva la domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nata a [...] il [...], ha acquistato, per Parte_1
usucapione, la piena proprietà in via esclusiva dell'immobile sito nel territorio comunale di
17 Sant'Agata Li IA, Via Madonna di Fatima n. 1, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub.
3 e del relativo terreno circostante (corte) come da pertinenza catastale (cfr. all. 9 alla citazione) e area a verde sita a nord e a sud del fabbricato e veranda come meglio individuato nel rilievo planimetrico (cfr. all. 8 alla citazione), di cui era cointestataria in uno agli odierni convenuti.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Alla luce della complessità ed incertezza interpretativa della questione inerente l'usucapione del coerede sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attrice ed il convenuto mentre in relazione agli altri convenuti – ivi compresa la Controparte_1
che già da prima dell'avvio della fase istruttoria del presente giudizio aveva rinunciato CP_2
agli atti del giudizio – non vi è comunque luogo a provvedere sulle spese non essendosi detti convenuti opposti alla domanda attorea.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 11770/2019, così provvede:
In via preliminare
DICHIARA, la contumacia dei convenuti , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, e;
Parte_2 Parte_3 Controparte_6
Nel merito
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che , nata a [...] il [...], ha acquistato, per usucapione nei Parte_1
confronti dei coeredi , , , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e , la piena proprietà in via esclusiva dell'immobile sito nel Parte_2 Parte_3 Controparte_6
territorio comunale di Sant'Agata Li IA, Via Madonna di Fatima n. 1, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub. 3 e del relativo terreno circostante (corte) come da pertinenza catastale
(cfr. all. 9 alla citazione) e area a verde sita a nord e a sud del fabbricato e veranda come meglio individuato nel rilievo planimetrico (cfr. all. 8 alla citazione);
18 ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite come da motivazione.
Così deciso in Catania, il 18 Maggio 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
S. Agata Li IA, via Madonna di Fatima n. 1, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Scannapieco, da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Bentivegna, per procura come in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Catania, via Crociferi, 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale della Libertà n. 198, presso lo studio dell'avvocato Domenico Nicolosi, da cui è rappresentato e difeso, per procura come in atti
- CONVENUTO -
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._3
Sant'Agata Li IA, via Barriera del Bosco, 47, ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale
Regina Margherita n. 2/d, presso lo studio dell'Avv. Jacopo LO Salvatore Torrisi da cui è rappresentata e difesa, per procura come in atti
- CONVENUTA -
E (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_3 C.F._4
Li IA alla Via Madonna di Fatima n 1;
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_4 C.F._5
Piazza Stesicoro n. 59;
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_5 C.F._6
Piazza dei Martiri n. 31;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._7
Sant'Agata Li IA, Via Madonna di Fatima n. 1;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._8
Svizzera, Locarno, Via al Sasso n. 6;
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._9
Acicastello n. 30;
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e, pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione del 25.7.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, gli odierni convenuti ed esponeva di possedere da oltre vent'anni e precisamente dal 1989, unitamente al proprio coniuge poi deceduto, in Persona_1
maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, l'immobile sito nel territorio comunale di Sant'Agata Li IA, nella via Madonna di Fatima n. 1, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub. 3 e del relativo terreno circostante come da pertinenza catastale ed area a verde sita a nord e sud del fabbricato e veranda, come meglio individuato nel rilievo planimetrico (giusta documentazione allegata alla citazione).
2 L'attrice riferiva, altresì, di essere venuta nel possesso di detto immobile per aver, sin dal
1978, anche a fronte di accordi bonari fra le parti, unitamente al proprio coniuge, goduto e posseduto l'immobile de quo “uti domini” esercitandovi un potere manifestatosi inequivocabilmente in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà esclusiva ivi compresa l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione (giusta concessione edilizia n. 14 del 15.11.1980) volte a rendere lo stesso idoneo al soddisfacimento delle esigenze abitative di essa attrice e della di lei famiglia, sopportando in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e comportandosi nel godimento del bene come esclusiva proprietaria, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli ed opposizioni di sorta da parte di chicchessia, senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento e provvedendo a delimitare il confine del terreno ove è ubicato l'immobile con una recinzione in muri, siepe e cancello in ferro di cui ne ha, da allora, detenuto le chiavi in via esclusiva.
Precisava ancora parte attrice che, in data 07.11.1989, la ed il di lei marito Pt_1 Per_1
trasferivano nell'immobile oggetto di causa, la residenza anagrafica dell'intero nucleo
[...]
familiare per come comprovato da certificato di residenza del 24.05.1990 e che, a seguito del decesso del coniuge, avvenuto in data 27.07.1992, l'attrice continuava ad abitare l'immobile possedendolo ininterrottamente uti dominus.
Aggiungeva, ancora, che, essa attrice realizzava, a proprie cure e spese, opere di trasformazione urbanistica ed edilizia in riferimento alle quali, in data 07.12.2004, presentava istanza di sanatoria prot. gen. n. 24927, pratica n. 1022, provvedendo al pagamento dell'intero importo della oblazione e otteneva concessione edilizia in sanatoria n. 421/5.
Inoltre, asseriva parte attrice che i coniugi prima, e la sola Persona_2 Parte_1
poi, avevano anche provveduto all'integrale pagamento delle imposte comunali sull'immobile e delle bollette delle utenze.
Dava, infine, atto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la attuava, Pt_1
l'obbligatorio tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ❖ accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]
[...] CodiceFiscale_10
3 alla Via Madonna di Fatima n. 1 è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel territorio comunale di Sant'Agata Li IA alla Via Madonna di Fatima n. 1 censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub. 3 e del relativo terreno circostante (corte) come da pertinenza catastale (cfr. all. 9) e area a verde sita a nord e a sud del fabbricato e veranda come meglio individuato nel rilievo planimetrico (cfr. all. 8); ❖ conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità. ❖ con vittoria di spese, compensi
e accessori del presente giudizio secondo tariffario forense oltre spese generali…”.
Si costituivano tardivamente in giudizio i soli convenuti e Controparte_1 CP_2
contestando la domanda attorea per essere la stessa infondata per l'inesistenza di alcun possesso esclusivo del bene oggetto di causa.
I convenuti ed osservavano che se il godimento di un certo bene da CP CP_2
parte di un singolo comproprietario è autorizzato dagli altri comproprietari, colui che ne gode ha, sì, la detenzione individuale del bene, ma non il possesso, che resta, del tutto intatto, in capo ai comproprietari autorizzanti (e, quindi, anche compossessori).
Aggiungevano, che, a loro dire, l'infondatezza della pretesa di parte attrice si ricavava dalla stessa lettura del quinto rigo dell'atto di citazione laddove parte attrice asseriva di aver goduto dell'immobile da usucapire a fronte di “accordi bonari fra le parti” fra, da una parte, il marito pre- deceduto dell'attrice, al tempo comproprietario del bene, ed i di lui germani, altri comproprietari del bene.
Osservavano che il godimento da parte di un comproprietario di un certo bene, autorizzato dagli altri comproprietari, è del tutto inidoneo a determinare quel possesso esclusivo ed escludente senza il quale fattispecie alcuna di usucapione potrebbe venire ad esistenza.
Ne facevano, ancora, derivare che, nel caso di specie, mancava l'elemento fondamentale della maturazione dell'usucapione ovvero il possesso individuale, esclusivo ed escludente.
Proseguivano asserendo che la questione inerente l'immobile oggetto di causa andava inquadrata nel più ampio contesto dei rapporti intercorsi tra i fratelli , CP CP_2 Per_1
e LO), i quali, nel tempo, sono venuti nella disponibilità di un patrimonio immobiliare CP
indiviso, per la quota pari al 25% dell'intero per ciascuno, loro derivante: a) dalla successione del padre e della zia (trattasi di terreni agricoli in territorio di Paternò e Parte_2 Persona_3
4 di Belpasso e di immobili residenziali in Catania) e b) dalla donazione ricevuta dalla madre
(un immobile in Catania, l'appezzamento di terreno esteso circa 44.400 mq. in Controparte_7
contrada Canalicchio, territorio del comune di S. Agata Li IA, in parte divenuto edificabile a seguito di nuovo piano regolatore;
i fabbricati insistenti sul detto terreno e, cioè, una villa ed un fabbricato, già agricolo e poi passato ad urbano).
Riferivano, altresì, che in considerazione della molteplicità dei beni in comproprietà, della loro varietà tipologica, della possibile diversa evoluzione del loro valore, tuttora non definita, si era resa particolarmente difficoltosa una divisione in toto del detto patrimonio comune;
e che particolari difficoltà erano sorte in relazione alla divisione del più importante dei beni di proprietà comune, costituito dal suddetto vasto appezzamento di terreno sito in Sant'Agata Li IA, all'interno del quale ricade, tra l'altro, il fabbricato per cui è causa.
Ragione per cui, sempre in tesi di parte convenuta, anche per tali problematiche, i quattro fratelli già nel 1978 convennero, concordemente, un progetto di divisione dell'intero CP
patrimonio, riportato sinteticamente nel documento che essi convenuti producevano (Doc. 1 comparsa di costituzione), con l'intesa che i due fratelli che di fatto già occupavano gli immobili che sarebbero stati loro attribuiti in via definitiva in base a tale progetto – e, cioè, la villa abitata dal fratello LO ed il fabbricato assegnato al fratello - continuassero bonariamente ad essere Per_1
da essi rispettivamente detenuti fino alla formalizzazione della divisione mediante atto pubblico ed, altresì, con l'intesa che le relative imposte, contrariamente a quanto oggi falsamente sostenuto dalla
, continuassero ad essere pagate nella misura del 25% per ciascuno, secondo il titolo di Pt_1
proprietà, come in effetti pro quota è stato sempre fatto da allora.
I convenuti, quindi, asserivano che il caso di specie non integrava il possesso uti dominus in capo alla e che l'attrice non avrebbe avuto alcun titolo per invocare l'acquisto del diritto di Pt_1
proprietà esclusiva del bene per usucapione, essendo, a loro dire, da ritenersi pacifico tra le parti che il godimento dell'immobile per cui è causa era stato consentito benevolmente dagli altri comproprietari del 75% dell'intero – e, comunque, da essi e - senza alcun CP CP_2
riconoscimento del legale possesso esclusivo, anzi con manifesta esclusione che il possesso potesse costituire presupposto per l'esercizio del diritto di usucapione, al solo fine del rispetto di quanto a
5 suo tempo pattuito e, quindi, con il preciso intendimento di attribuirle la proprietà del bene soltanto al momento della divisione definitiva dell'intero patrimonio.
I convenuti, quindi, rassegnavano al giudice le seguenti conclusioni “…Piaccia al Tribunale contrariis reiectis, così statuire: A) Rigettare siccome erronee ed infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dall'attrice con l'atto di citazione del 25 luglio 2019. B) Condannare l'attrice alle Parte_1
spese ed ai compensi del presente giudizio.…”.
Dopo due differimenti d'ufficio dettati anche dalla emergenza Covid 19, instaurato quindi il contraddittorio, venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie e la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Prima dell'espletamento della prova per testi, con atto depositato telematicamente in data
7.9.2021, a mezzo di nuovo procuratore, la convenuta rinunciava agli atti del giudizio CP_2
con dichiarazione datata 23.7.2021.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 31.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 714 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile stante l'avvenuto preventivo adempimento della procedura di mediazione.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_3 [...]
, , , e atteso che i CP_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
medesimi, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi nel presente procedimento.
Inoltre, va rilevato che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti – per come confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti.
6 Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da
7 vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Con specifico riferimento, poi, alla fattispecie oggetto del presente giudizio occorre ancora rilevare che, in tema di acquisto della proprietà esclusiva di un bene immobile da parte di uno dei comproprietari ex art 714 c.c., occorre stabilire se detto istituto dell'usucapione sia applicabile anche ai beni facenti parte di un'eredità indivisa.
L'art. 714 c.c. invero dispone che “Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo” ed a riguardo di tale disposizione va detto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui i coeredi sono compossessori e non meri detentori dei beni ereditari, da ciò conseguendo che, al fine di
8 accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di detti beni da parte di uno dei coeredi, questi dovrà provare:
a) un possesso esclusivo, tale cioè da precludere agli altri coeredi la possibilità di analogo godimento dei beni oggetto di interesse, dovendosi, invero, escludere la sussistenza di un rapporto di natura obbligatoria tra coerede e beni oggetto di comunione ereditaria;
b) muovendo dal presupposto che non essendo i coeredi meri detentori dei beni ereditari, in quanto, come detto, per essi non è ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria con i beni della comunione ereditaria, discende che non è necessario, da parte dell'usucapente, fornire la prova di aver posto in essere un atto di interversione del possesso ai fini dell'usucapione di beni ereditari.
Pertanto, alla luce dei superiori principi, chi agisce chiedendo di usucapire un bene di cui è comproprietario deve fornire in giudizio la prova di avere esercitato sul bene oggetto di domanda un possesso ad excludendum in danno degli altri comproprietari, ovvero va data in giudizio la prova che il rapporto materiale del coerede (che formula la domanda di usucapione) con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto con il bene oggetto di causa
(cfr. ex multiis Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053; Cassazione sentenza 21 febbraio - 9 settembre 2019, n. 22444); mentre il coerede usucapente non ha la necessità di dimostrare una formale interversione del possesso e che l'animus possidendi uti dominus può manifestarsi anche solo con comportamenti che lo rendano evidente.
Pertanto, il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l'intenzione di aver posseduto non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge senza la necessità di compiere atti di interversio possessionis.
Ai fini del presente giudizio va poi richiamato il principio giurisprudenziale per cui il coerede che sia stato immesso nel possesso di un bene dell'asse ereditario senza un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prende per tale via a possedere pubblicamente ed a titolo esclusivo (dato che il rapporto materiale con il bene che si è venuto ad instaurare ha reso palese la manifestazione della volontà di non consentire agli altri coeredi di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario) e può, quindi, usucapire il cespite senza che sia necessaria una
9 mutazione negli atti di estrinsecazione del possesso tale da escludere un pari godimento da parte degli altri coeredi.
Quanto sopra, come detto, per come chiarito dalla Cassazione, la quale ha ormai consolidato il principio – che non si ha qui motivo di disattendere - secondo cui “…a) che il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge senza la necessità di compiere atti di interversio possessionis;
b) che il coerede che a seguito di messa a disposizione del compendio ereditario, sia stato immesso nel possesso di questo senza un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prende per tale via a possedere pubblicamente e a titolo esclusivo (dato che il rapporto materiale con il bene che si è venuto ad instaurare ha reso palese la manifestazione della volontà di non consentire agli altri coeredi di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario) e può, quindi, usucapire il cespite senza che sia necessaria una mutazione negli atti di estrinsecazione del possesso tale da escludere un pari godimento da parte degli altri coeredi. In particolare, l'art. 714 cc. per l'usucapione del coerede non richiede atti di interversione del possesso, ma solo l'esercizio del possesso esclusivo” (cfr. Cass. n. 28346/2013).
A questo punto, occorre valutare se nel caso che occupa l'attrice abbia fornito nel presente giudizio la prova del possesso ad usucapionem ad excludendum sul sopra citato immobile nei confronti degli altri coeredi.
Questo Giudice ritiene che parte attrice abbia fornito in giudizio tale prova e che quindi la domanda della debba trovare accoglimento. Pt_1
Orbene, dalla documentazione versati in atti dalle parti e dalla prova testimoniale espletata
è, invero, emerso, in modo chiaro, che ha posseduto in via esclusiva – impedendone Parte_1
di fatto il godimento da parte degli altri comproprietari - i beni immobili oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato conferma, in primo luogo, in quanto riferito dai testimoni escussi, sulle dichiarazioni dei quali non vi è ragione di dubitare circa la loro attendibilità stante anche che le medesime sono risultate essere tutte concordanti tra di esse e che parte convenuta non ha fornito alcuna prova in senso contrario.
10 Il teste , fratello dell'attrice, nel rispondere positivamente ai diversi articolati di Testimone_1
prova sottopostigli, ha chiarito, in primo luogo, che l'attrice ha posseduto l'immobile oggetto di causa pacificamente ed ininterrottamente sin dall'anno 1989 e sino al 1992 unitamente al di lei marito e successivamente alla morte del medesimo avvenuta nel luglio 1992 da sola.
Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza diretta di tale circostanza per avere frequentato costantemente nei decenni l'immobile in questione, ed ha anche confermato di essersi occupato personalmente di seguire i profondi – quanto documentati in atti - lavori di ristrutturazione, risalenti al 1980 (prima concessione edilizia intestata esclusivamente al ) ovvero appena 2 Persona_1
anni dopo la redazione del progetto di divisione (1978) depositato in atti dal convenuto stesso e che si sono progressivamente svolti sino all'anno 1993.
Lavori che hanno progressivamente determinato la trasformazione dell'immobile dall'originaria vecchia stalla ad immobile urbano.
Ma il teste forniva al Tribunale conferma anche della circostanza che il cancello che delimita la proprietà dell'immobile oggetto di causa, era quello che egli stesso aveva ricevuto in dono dal padre e che lui stesso regalò a sua volta all'attrice e da quest'ultima appunto fatto installare, già nell'anno 1989.
Ancora il teste dichiarava che era stata l'attrice ad effettuare – senza alcun Testimone_1
concorso nell'esborso da parte degli altri coeredi SA – i vari pagamenti al , titolare Per_4
dell'impresa edile che curò la realizzazione delle opere di cui sopra, e chiariva che egli stesso aveva fornito tanti consigli alla sorella – ormai vedova - sulle modalità esecutive di dette opere.
Il teste riferiva, ancora, che tutti gli altri coeredi SA erano perfettamente a conoscenza delle opere che l'attrice stava realizzando e di tale circostanza il teste ne dava conferma asserendo di avere avuto modo di incontrarli quando gli stessi si recavano presso una villetta limitrofa a quella oggetto di causa ove abitava la signora loro stretta congiunta. Parte_4
Con riferimento, poi, alla striscia di terrazzamento di terreno di pertinenza esclusiva dell'abitazione sin dal 1993, il medesimo teste aggiungeva che, sempre in occasione Testimone_1
dei predetti lavori di natura straordinaria, questa zona venne, sempre dall'attrice, in parte pavimentata e per la restante porzione sistemata a verde.
11 Infine, il teste precisava che a seguito dell'installazione, nel 1989, del cancello nessuno poté più entrare nell'immobile oggetto di usucapione senza il consenso della stessa . Parte_1
Anche il teste , anch'egli fratello dell'attrice, in buona sostanza confermava Testimone_2
quanto riferito dall'altro germano ed aggiungeva che sin dal 1989, quando ancora il Pt_1 [...]
era in vita, tutti e tre insieme (teste e coniugi ) si recarono sui luoghi de Per_1 Persona_2
quibus per visionare gli interventi che i coniugi avevano realizzato, precisando che Persona_2
l'immobile, era all'epoca, un rustico destinato a stalla.
Sotto il profilo temporale dichiarava la certezza del periodo temporale come antecedente al
1992 in quanto ricordava, perfettamente, essersi verificati tali fatti in concomitanza con il trasferimento della propria residenza presso altra abitazione avvenuta appunto in quell'arco temporale.
Confermava anche che, a far data dal 1989, tutti gli interventi di ristrutturazione, sull'immobile oggetto di causa, vennero realizzati ad esclusive cure e spese dell'attrice. Ed al riguardo riferiva di conoscere tale circostanza in quanto, non soltanto la di lui sorella ne parlò in famiglia, ma lui stesso all'epoca si offrì di prestare fidejussione a garanzia del prestito da quest'ultima acceso per far fronte alle ingenti spese di ristrutturazione.
Anche detto teste confermava che, prima del 1992, venne fatto installare il cancello in ferro all'ingresso dell'immobile oggetto di causa ricordando proprio l'orgoglio della sorella quando glielo mostrò all'epoca dell'installazione, in quanto era proprio quello della loro vecchia casa di famiglia di Mascalucia.
Pure rilevanti ai fini della decisione sono da ritenere – anche perché rese da soggetto non legato da legami di parentela con l'attrice – le dichiarazioni dell'ulteriore teste , Persona_4
titolare dell'Impresa che materialmente eseguì le opere di ristrutturazione sopra descritte, in quanto concordanti con quelle rese dai due testi e quindi confermative delle medesime. Pt_1
Tale teste, infatti, confermava di aver realizzato tutti i lavori meglio descritti negli articolati di prova sottopostigli, precisando che, stanti le caratteristiche originarie dell'immobile (stalla), si rese necessario consolidare il muro perimetrale dell'immobile, che era alto solo 1,5 m, consolidare le strutture, realizzare il cordolo e la copertura.
12 Dichiarava che tutti i pagamenti gli erano stati fatti sempre dall'attrice e, commentando i documenti contabili che gli venivano mostrati, confermava essere quelli relativi ai materiali da lui utilizzati per la predetta ristrutturazione.
Inoltre, il teste riconosceva come proprie le firme apposte in corrispondenza dei vari pagamenti che venivano a lui effettuati dall'attrice; precisava pure che, durante il periodo di esecuzione dei lavori durati per circa 4-5 mesi, nel periodo estivo, mai nessun terzo soggetto aveva avuto a che dire e contestare circa l'esecuzione dei medesimi.
Confermava, infine, di aver personalmente realizzato anche il riempimento del terrapieno che, non essendo a livello, venne da lui stesso ripianato mediante riempimento del medesimo con materiale di risulta e poi ha dichiarato di avere provveduto egli stesso anche alla realizzazione del prato a livello strada.
In senso univoco alle dichiarazioni degli altri testi vanno ritenute anche quelle rese dal teste
– tecnico di fiducia dell'attrice – incaricato, all'epoca, dall'attrice di predisporre: Testimone_3
a) la catastazione dell'intero immobile oggetto di causa;
b) la pratica di concessione edilizia del
20.10.2009; c) della successiva pratica di agibilità a riguardo della quale ultima ha anche precisato che non venne mai ultimata per problemi legati alla conformità a legge dell'impianto di riscaldamento.
Orbene, le dichiarazioni dei testimoni hanno, nel loro complesso, evidenziato il potere sugli immobili oggetto di causa da parte dell'attrice da quest'ultima esercitato (dapprima con il marito e poi da sola) sempre in modo assolutamente esclusivo (e non semplicemente separato dagli altri coeredi) oltrechè indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno degli altri coeredi ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
In tal senso depone la fondamentale circostanza - riferita da parte attrice in citazione e confermata dai testi escussi – che i coniugi sin dal 1989 delimitarono con un muretto Persona_2
in pietra tutto il fondo oggetto di usucapione (villetta e relativa corte di terreno) e, soprattutto, circostanza quest'ultima assolutamente dirimente, che vi apposero il cancello in ferro di cui l'attrice era (ed è tutt'oggi) l'unico soggetto a detenerne le chiavi – prima con il coniuge – Persona_1
e dopo da sola.
13 A parere di questo decidente la circostanza - mai contestata nel presente giudizio neppure dai convenuti, i quali non hanno mai allegato, e a fortiori provato, un loro analogo possesso delle chiavi di apertura del cancello in ferro né contestato, come detto, il possesso esclusivo delle suddette chiavi da parte della coerede – del possesso esclusivo delle chiavi del cancello che consentiva Pt_1
(e consente) l'unica ed esclusiva modalità di accesso all'intero immobile oggetto di causa costituisce di certo circostanza idonea ad escludere, in forma palese, la possibilità di godimento del bene oggetto di usucapione da parte degli altri coeredi. In sostanza quello dell'attrice è stato un possesso esercitato attraverso atti incompatibili, specie da un punto di vista materiale, con la volontà di mantenere una situazione di possesso comune, trasformandolo in possesso esclusivo.
Quanto sopra senza dire che, ancora, un ulteriore elemento che consente di poter concludere per un possesso esclusivo (e non soltanto separato) da parte dell'attrice lo si desume dall'ulteriore elemento di fatto – peraltro addotto da parte convenuta – secondo cui – mediante la redazione del progetto di divisione prodotto in atti dai convenuti medesimi - nella sostanza, fin dal 1978, tra i germani era intervenuta una divisione amichevole dei singoli cespiti immobiliari che CP
formavano l'asse ereditario, cui, peraltro, – sempre per ammissione dei convenuti - sebbene in relazione ad altri beni dell'asse, era seguito anche il formale atto di divisione proprio dando esecuzione al detto progetto divisionale del 1978 secondo il quale il bene oggetto di causa era stato assegnato al marito dell'attrice . Persona_1
Al riguardo invero la Suprema Corte – con la sentenza n. 12260/02 – ha chiarito che “…Ritiene infatti il Collegio che ai fini della prova della usucapione della cosa comune si può fare questione della necessità
o meno del compimento di atti di interversio solo qualora sussista una situazione di compossesso pro-indiviso avente a oggetto il bene comune…omissis….Nell'ipotesi in discorso [compossesso pro-indiviso], occorre dunque superare l'equivocità della situazione, esigendosi che il compossessore possieda con atti incompatibili, specie da un punto di vista materiale, con la volontà di mantenere la situazione di possesso comune, trasformandolo in possesso esclusivo. In altre parole, il possesso esclusivo della cosa comune, per sostituirsi utilmente alla precedente situazione di compossesso, deve esteriorizzarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà solitaria;
deve cioè il compossessore, da un certo momento, comportarsi rispetto alla intera cosa comune in guisa da rendere palese la volontà di tenere la cosa come propria, altrimenti il suo possesso resterebbe equivoco e quindi inidoneo a determinare la usucapione a danno degli altri compossessori.
14 Laddove invece, come nel caso in ispecie, tra i coeredi non sussista una situazione di compossesso pro- indiviso dell'intero asse ereditario in quanto ciascun coerede, in virtù dell'operata divisione di fatto del compendio in parola, sia passato a una posizione di possesso esclusivo solo relativamente al bene a lui assegnato
- senza cioè un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi o un'espressa prosecuzione della gestione anche nell'interesse di costoro (nei quali casi nemmeno di compossesso si tratterebbe, ma di detenzione) - non incombe su chi accampi l'usucapione del bene così trasmessogli l'onere di dimostrare la manifestata intenzione di estromettere gli altri dal possesso mediante il compimento di atti di interversio, sia pure in quella forma sfumata che - con termine vagamente ambiguo, essendo la fattualità l'in sè del fenomeno possessorio - viene denominata "di fatto". In tale ipotesi, ogni coerede può usucapire il bene toccatogli in base alla divisione bonaria fornendo solo la prova di aver esercitato per lo statutum tempus un possesso corrispondente al diritto reale rivendicato.
In definitiva, ai fini della usucapione di bene comune deve tenersi distinta l'ipotesi in cui la res comune venga posseduta pro-indiviso dai vari comunisti da quella in cui tra questi sia intervenuta una divisione di fatto della stessa res. Nella prima, un condomino, onde poter usucapire il bene nella sua interezza o in misura maggiore rispetto alla sua quota di partecipazione deve iniziare un possesso esclusivo - pro suo o animo rem totam sibi habendi - su tutta la cosa comune o su una parte di essa più ampia di quella corrispondente alla di lui quota primitiva attraendola nell'orbita della propria disponibilità individuale per lo statutum tempus in modo incompatibile con la possibilità di godimento degli altri o di alcuni soltanto degli altri compossessori partecipanti alla comunione [prova comunque fornita dall'attrice nel caso oggetto del presente giudizio]. Nella seconda ipotesi, avendo già il condomino attribuito di fatto il bene o parte di esso in possesso esclusivo, è sufficiente che egli continui a esercitare il possesso in siffatta guisa per il tempo necessario all'usucapione, che al contrario sarebbe esclusa dalla manifestata volontà di possedere il bene medesimo non pro diviso et suo ma anche a vantaggio degli altri condomini (ad esempio dividendone i frutti con questi ultimi, richiedendo loro la partecipazione agli oneri rivenienti dalla manutenzione o rendendo il conto della gestione, ecc.).
Conseguentemente, il coerede che, a seguito di amichevole divisione tra i coeredi del compendio ereditario, sia stato immesso nel possesso di un bene senza un mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prende per tale via a possedere pubblicamente a titolo esclusivo e può quindi usucapire il cespite senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso
15 o un'interversione di fatto, cioè una mutazione negli atti di estrinsecazione del possesso tale da escluderne un pari godimento da parte degli altri coeredi…”.
In senso contrario alcun pregio possono avere le affermazioni meramente labiali di parte convenuta di cui alla comparsa responsiva – rimaste tali anche all'esito del presente giudizio in carenza di ogni qualsiasi minimo elemento probatorio – secondo cui i convenuti avrebbero acconsentito il godimento del bene ed avrebbero anche pagato parte degli oneri al medesimo immobile riferiti;
a seguito dell'istruttoria svolta infatti nessuna prova i convenuti - rectius il solo convenuto stante che l'altra originaria contendente quasi da subito ha Controparte_1 CP_2
rinunciato agli atti del giudizio – hanno fornito di un eventuale mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi all'attrice, o di un eventuale dovere di quest'ultima di rendere il conto della gestione agli altri coeredi ecc. ecc..
Così come inconducenti a contrastare la domanda attorea vanno ritenuti i riferimenti di parte convenuta alla circostanza che la concessione in sanatoria venne cointestata a tutti i comproprietari, atteso che una tale circostanza è stata evidentemente dettata da necessità di carattere formale che nulla hanno a che vedere con l'esercizio del reale e concreto possesso esclusivo sui bene de quibus da parte dell'attrice: in tal senso anche la ulteriore circostanza che il Comune di S. Agata Li IA intestò ed inviò alla sola il calcolo dell'oblazione che venne pagata solo dall'attrice per come Pt_1
comprovato dalla documentazione versata in atti dalla . Pt_1
Un ultimo, seppure indiretto, elemento di conferma della fondatezza delle ragioni di parte attrice lo si può desumere dalla condotta tenuta da tutti gli altri convenuti ad eccezione del CP
, i quali non hanno inteso resistere alla domanda della – ivi compresa la
[...] Pt_1 CP_2
che, come detto, ha rinunciato, quasi da subito, a resistere alla domanda – in tal modo riconoscendo che, effettivamente, all'attrice, proprio in forza della divisione amichevole del 1978, era stato assegnato l'immobile oggetto di causa.
Del resto, è stata la stessa parte convenuta ad aver fornito la prova della intenzione dei coeredi di aver voluto dare continuità, nel corso dei decenni, alle volontà manifestate nel 1978 attraverso la produzione in giudizio di alcuni atti di divisione con cui, i medesimi coeredi, si erano assegnati formalmente altri beni immobili dell'asse ereditario proprio seguendo gli accordi del 1978.
16 Da quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante di avere esercitato sui beni oggetto di domanda un possesso con atti incompatibili, specie da un punto di vista materiale, con la volontà di mantenere una situazione di possesso comune, trasformandolo in possesso esclusivo e possono, pertanto, ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158
c.c. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sui beni de quibus corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attrice di comportarsi come proprietaria esclusiva dei beni immobili oggetto di causa.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
Al giorno della domanda (26.7.2019) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
In definitiva la domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nata a [...] il [...], ha acquistato, per Parte_1
usucapione, la piena proprietà in via esclusiva dell'immobile sito nel territorio comunale di
17 Sant'Agata Li IA, Via Madonna di Fatima n. 1, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub.
3 e del relativo terreno circostante (corte) come da pertinenza catastale (cfr. all. 9 alla citazione) e area a verde sita a nord e a sud del fabbricato e veranda come meglio individuato nel rilievo planimetrico (cfr. all. 8 alla citazione), di cui era cointestataria in uno agli odierni convenuti.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Alla luce della complessità ed incertezza interpretativa della questione inerente l'usucapione del coerede sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attrice ed il convenuto mentre in relazione agli altri convenuti – ivi compresa la Controparte_1
che già da prima dell'avvio della fase istruttoria del presente giudizio aveva rinunciato CP_2
agli atti del giudizio – non vi è comunque luogo a provvedere sulle spese non essendosi detti convenuti opposti alla domanda attorea.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 11770/2019, così provvede:
In via preliminare
DICHIARA, la contumacia dei convenuti , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, e;
Parte_2 Parte_3 Controparte_6
Nel merito
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che , nata a [...] il [...], ha acquistato, per usucapione nei Parte_1
confronti dei coeredi , , , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e , la piena proprietà in via esclusiva dell'immobile sito nel Parte_2 Parte_3 Controparte_6
territorio comunale di Sant'Agata Li IA, Via Madonna di Fatima n. 1, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 99 sub. 3 e del relativo terreno circostante (corte) come da pertinenza catastale
(cfr. all. 9 alla citazione) e area a verde sita a nord e a sud del fabbricato e veranda come meglio individuato nel rilievo planimetrico (cfr. all. 8 alla citazione);
18 ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite come da motivazione.
Così deciso in Catania, il 18 Maggio 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
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