Articolo 1856 del Codice civile
Articolo 1855Articolo 1857
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19 aprile 1942
Art. 1856.

(Esecuzione d'incarichi).

La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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