Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1856.
(Esecuzione d'incarichi).
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
(Esecuzione d'incarichi).
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
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- 1. art 1227 c.c. ArchiviAvv. Marco Eduardo Acampora · https://www.expartecreditoris.it/ · 26 novembre 2025 · 239.57274
Ai sensi dell'art. 1856 c.c., l'istituto di credito risponde per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista secondo le regole del mandato, le quali impongono al medesimo di agire... Leggi tutto... Il cliente che lamenti il disconoscimento di un prelievo effettuato presso ATM, non può essere rimborsato dall'istituto bancario se responsabile per aver concorso colposamente a cagionare il... Leggi tutto...
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