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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice nel proc. 2025/ 2746 R..G., promosso da da
Parte_1 contro
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“ 1) Affido condiviso del figlio minore in capo a entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza del minore presso la madre;
l'immobile a suo tempo adibito a casa famigliare, oggi di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad essere assegnato a quest'ultima. Parte_1
CP_ 2) Il sig. sposterà la propria residenza dalla casa famigliare entro il 30/11/2025.
3) Il padre starà con il figlio: per tutta la giornata del sabato o della domenica ogni quindici giorni (secondo week-end alternati), con rientro dopo cena;
due serate infrasettimanali, comprensive di cena, nella settimana con il week-end di competenza materna;
una serata infrasettimanale, comprensiva di cena, nella settimana con il week-end di competenza paterna;
fermo restando il rispetto di eventuali impegni del minore stante l'età dello stesso;
le festività Natalizie, Pasquali e le vacanze estive rimarranno disciplinate come nel decreto reso dal Tribunale di Padova in data 16/06/2021 nel procedimento n. 4468/2021 RGVG. CP_
4) Il sig. , a decorrere dal mese di dicembre 2025, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo il codice Istat, con versamento da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Padova e secondo il medesimo documentate e concordate;
il genitore che ha provveduto ad anticipare la spesa straordinaria dovrà essere rimborsato entro 15 giorni dalla richiesta (completa della relativa documentazione), salvo diverso accordo. 5) L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra la quale continuerà a Parte_1 godere, altresì, del 100% delle detrazioni per figli a carico.
6) Darsi atto che il figlio , maggiorenne, è autosufficiente. Per_2
7) I genitori comunicheranno tra loro a mezzo e-mail oppure, in caso di urgenza, a mezzo whatsapp, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di tali recapiti.
8) Ribadito il reciproco consenso alla richiesta di rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di Per_ affidamento e mantenimento dei figli e stabilite dal decreto di questo Per_1
Tribunale emesso in data 16.06.21. .
Il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio.
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti raggiungevano l'accordo transattivo di cui in epigrafe, chiedendone la ricezione da parte del Tribunale.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio ancora minorenne
, nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti. Per_1
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del minore nonché congrue rispetto alle condizioni personali ed economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti da 1 a 4, 6 delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi, sub 5, 7 e 8, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando, a modifica del decreto di questo Tribunale del 16.06.21:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1,2,3,4,6 da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Padova, 19/11/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice nel proc. 2025/ 2746 R..G., promosso da da
Parte_1 contro
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“ 1) Affido condiviso del figlio minore in capo a entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza del minore presso la madre;
l'immobile a suo tempo adibito a casa famigliare, oggi di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad essere assegnato a quest'ultima. Parte_1
CP_ 2) Il sig. sposterà la propria residenza dalla casa famigliare entro il 30/11/2025.
3) Il padre starà con il figlio: per tutta la giornata del sabato o della domenica ogni quindici giorni (secondo week-end alternati), con rientro dopo cena;
due serate infrasettimanali, comprensive di cena, nella settimana con il week-end di competenza materna;
una serata infrasettimanale, comprensiva di cena, nella settimana con il week-end di competenza paterna;
fermo restando il rispetto di eventuali impegni del minore stante l'età dello stesso;
le festività Natalizie, Pasquali e le vacanze estive rimarranno disciplinate come nel decreto reso dal Tribunale di Padova in data 16/06/2021 nel procedimento n. 4468/2021 RGVG. CP_
4) Il sig. , a decorrere dal mese di dicembre 2025, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo il codice Istat, con versamento da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Padova e secondo il medesimo documentate e concordate;
il genitore che ha provveduto ad anticipare la spesa straordinaria dovrà essere rimborsato entro 15 giorni dalla richiesta (completa della relativa documentazione), salvo diverso accordo. 5) L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra la quale continuerà a Parte_1 godere, altresì, del 100% delle detrazioni per figli a carico.
6) Darsi atto che il figlio , maggiorenne, è autosufficiente. Per_2
7) I genitori comunicheranno tra loro a mezzo e-mail oppure, in caso di urgenza, a mezzo whatsapp, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di tali recapiti.
8) Ribadito il reciproco consenso alla richiesta di rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di Per_ affidamento e mantenimento dei figli e stabilite dal decreto di questo Per_1
Tribunale emesso in data 16.06.21. .
Il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio.
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti raggiungevano l'accordo transattivo di cui in epigrafe, chiedendone la ricezione da parte del Tribunale.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio ancora minorenne
, nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti. Per_1
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del minore nonché congrue rispetto alle condizioni personali ed economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti da 1 a 4, 6 delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi, sub 5, 7 e 8, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando, a modifica del decreto di questo Tribunale del 16.06.21:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1,2,3,4,6 da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Padova, 19/11/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi