Art. 22.
Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell' articolo 14-quater, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.
La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, e' comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall' articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell' articolo 14-quater, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.
La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, e' comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall' articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .