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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1291/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1291/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PELISSETTO FULVIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2 30/05/2004.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 7/8/2005 e il 28/5/09. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
DISPONE che la casa coniugale, concessa in comodato dal sig. al figlio Controparte_1 [...]
, viene assegnata, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla moglie con i beni e gli arredi Pt_2 ivi contenuti, essendosi già allontanato il marito da essa portando con sé i propri beni ed effetti personali.
DISPONE che la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna Persona_3 ed ivi manterrà la residenza;
il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo il Parte_2 gradimento della minore, in difetto di accordo con la moglie, secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne: dal venerdì, all'uscita da scuola fino alla domenica sera, alle ore 19,00; - ad anni alterni: • per le festività Natalizie: un anno il 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00, dandosi atto che per l'anno 2024, la predetta alternanza sarà la seguente: 24 dicembre: madre / figlia e 25 dicembre: padre figlia;
• per le festività Pasquali: dalle ore 10 del venerdì Santo alle ore 19,00 del lunedì di Pasquetta (a partire dall'anno 2025); • per le ulteriori festività di calendario ed eventuali
“ponti” scolastici (a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso): in via alternata tra una festività e l'altra; • per le vacanze scolastiche estive: due settimane consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno con la moglie;
• in ogni altra occasione nell'interesse della minore al fine di consentire alla stessa di mantenere rapporti significativi con ciascun genitore.
DISPONE che, nell'interesse della prole, tenuto conto delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e delle pattuizioni economiche riguardanti i medesimi in appresso enunciate:
1) il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Per_2
la somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta); tale somma sarà versata anticipatamente
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale obbligo: a) permarrà sino a quando la figlia coabiterà con la madre e, una volta divenuta maggiorenne, sino al Persona_2
pagina 2 di 4 raggiungimento dell'autonomia economica ovvero, ove la stessa continuasse proficuamente gli studi post diploma sino a conclusione degli stessi;
b) cesserà in ogni caso al compimento del 24° anno della stessa;
2) la sig.ra verserà al marito, con le medesime modalità temporali e di aggiornamento Parte_1 Istat sopra indicate, analoga somma mensile a titolo di contributo della figlia maggiorenne;
tale Per_1 obbligo: a) permarrà sino a quando la figlia coabiterà con il padre e sino a quando la stessa non avrà reperito altra attività lavorativa a tempo indeterminato ovvero, ove la stessa riprendesse proficuamente gli studi post diploma, sino a conclusione degli stessi;
b) cesserà in ogni caso al compimento del 24° anno della stessa;
3) qualora la figlia tornasse a vivere con la madre, alle medesime condizioni di cui il capo che Per_1 precede, il predetto contributo sarà versato dal sig. alla moglie;
Parte_2
4) i coniugi terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno in appresso indicate relative alle figlie sino a quando le stesse beneficeranno dei rispettivi contributi al mantenimento, secondo il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del 15/3/2016 adottato presso il Tribunale di Torino, noto ai coniugi: ❖ spese scolastiche non richiedenti il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
❖ spese scolastiche richiedenti il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
❖ spese extrascolastiche non richiedenti il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori: b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per la patente. ❖ spese extrascolastiche non richiedenti il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. ❖ spese mediche non richiedenti il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
❖ spese mediche richiedenti il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano vicendevolmente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Per_2
PRENDE ATTO dei seguenti accordi economici intervenuti tra i coniugi: 1) I medesimi rinunciano alla ripetizione delle somme versate reciprocamente sino ad oggi per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia e/o personali dell'altro coniuge. 2) Il sig. si farà carico, in via esclusiva e Parte_2 senza diritto di ripetizione, dei finanziamenti contratti sino ad oggi nell'interesse della famiglia. 3) Già a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e per tutto il periodo in cui i coniugi occuperanno gli alloggi in cui attualmente vivono separati: a) la sig. ed il sig. Parte_1 Pt_2 pagina 3 di 4 ripartiranno al 50%, per entrambi gli immobili, l'ammontare delle spese di gas, pellet, Pt_2 condominio (ordinarie e straordinarie) e manutenzione ordinarie e straordinarie;
b) il sig. Pt_2 provvederà all'integrale pagamento delle utenze telefoniche mobili, della connessione internet
[...] a servizio di entrambi gli immobili dianzi indicati e dell'abbonamento Sky o atro equipollente a beneficio della sig.ra e delle figlie. 4) Con riferimento al conto titoli ad essi cointestato n. Parte_1 8328/40675207 in essere presso Unicredit Spa, i sig.ri e alla Parte_1 Parte_2 scadenza degli investimenti ed in assenza di accordo per il loro rinnovo provvederanno a suddividere senza indugio il controvalore liquidato dei titoli scaduti al netto dei relativi oneri di gestione. 5) Il c/c bancario n. 000103037909 in essere presso Unicredit Spa sarà estinto a spese del sig. Parte_2 che, già dalla sottoscrizione del presente ricorso, potrà disporre delle relative giacenze a sua discrezione in via esclusiva, con rinuncia della sig.ra a ripetere il 50% delle stesse, fermo restando Parte_1 l'obbligo di rendiconto in capo al marito. 6) Allo scadere della polizza vita n. 13000036934 stipulata con dalla sig.ra (beneficiarie le figlie e per il caso CP_2 Parte_1 Per_1 Persona_2 morte) o in caso di riscatto anticipato, i coniugi provvederanno a ripartirsi in ragione del 50% l'ammontare della sorte capitale che sarà liquidata dall'Assicurazione al netto dei relativi oneri di gestione. 7) I coniugi si obbligano, in via solidale tra loro, al pagamento delle competenze professionali dell'Avv. Fulvio PELISSETTO per l'assistenza resa in sede divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1291/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PELISSETTO FULVIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2 30/05/2004.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 7/8/2005 e il 28/5/09. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
DISPONE che la casa coniugale, concessa in comodato dal sig. al figlio Controparte_1 [...]
, viene assegnata, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla moglie con i beni e gli arredi Pt_2 ivi contenuti, essendosi già allontanato il marito da essa portando con sé i propri beni ed effetti personali.
DISPONE che la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna Persona_3 ed ivi manterrà la residenza;
il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo il Parte_2 gradimento della minore, in difetto di accordo con la moglie, secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne: dal venerdì, all'uscita da scuola fino alla domenica sera, alle ore 19,00; - ad anni alterni: • per le festività Natalizie: un anno il 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00, dandosi atto che per l'anno 2024, la predetta alternanza sarà la seguente: 24 dicembre: madre / figlia e 25 dicembre: padre figlia;
• per le festività Pasquali: dalle ore 10 del venerdì Santo alle ore 19,00 del lunedì di Pasquetta (a partire dall'anno 2025); • per le ulteriori festività di calendario ed eventuali
“ponti” scolastici (a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso): in via alternata tra una festività e l'altra; • per le vacanze scolastiche estive: due settimane consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno con la moglie;
• in ogni altra occasione nell'interesse della minore al fine di consentire alla stessa di mantenere rapporti significativi con ciascun genitore.
DISPONE che, nell'interesse della prole, tenuto conto delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e delle pattuizioni economiche riguardanti i medesimi in appresso enunciate:
1) il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Per_2
la somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta); tale somma sarà versata anticipatamente
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale obbligo: a) permarrà sino a quando la figlia coabiterà con la madre e, una volta divenuta maggiorenne, sino al Persona_2
pagina 2 di 4 raggiungimento dell'autonomia economica ovvero, ove la stessa continuasse proficuamente gli studi post diploma sino a conclusione degli stessi;
b) cesserà in ogni caso al compimento del 24° anno della stessa;
2) la sig.ra verserà al marito, con le medesime modalità temporali e di aggiornamento Parte_1 Istat sopra indicate, analoga somma mensile a titolo di contributo della figlia maggiorenne;
tale Per_1 obbligo: a) permarrà sino a quando la figlia coabiterà con il padre e sino a quando la stessa non avrà reperito altra attività lavorativa a tempo indeterminato ovvero, ove la stessa riprendesse proficuamente gli studi post diploma, sino a conclusione degli stessi;
b) cesserà in ogni caso al compimento del 24° anno della stessa;
3) qualora la figlia tornasse a vivere con la madre, alle medesime condizioni di cui il capo che Per_1 precede, il predetto contributo sarà versato dal sig. alla moglie;
Parte_2
4) i coniugi terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno in appresso indicate relative alle figlie sino a quando le stesse beneficeranno dei rispettivi contributi al mantenimento, secondo il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del 15/3/2016 adottato presso il Tribunale di Torino, noto ai coniugi: ❖ spese scolastiche non richiedenti il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
❖ spese scolastiche richiedenti il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
❖ spese extrascolastiche non richiedenti il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori: b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per la patente. ❖ spese extrascolastiche non richiedenti il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. ❖ spese mediche non richiedenti il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
❖ spese mediche richiedenti il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano vicendevolmente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Per_2
PRENDE ATTO dei seguenti accordi economici intervenuti tra i coniugi: 1) I medesimi rinunciano alla ripetizione delle somme versate reciprocamente sino ad oggi per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia e/o personali dell'altro coniuge. 2) Il sig. si farà carico, in via esclusiva e Parte_2 senza diritto di ripetizione, dei finanziamenti contratti sino ad oggi nell'interesse della famiglia. 3) Già a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e per tutto il periodo in cui i coniugi occuperanno gli alloggi in cui attualmente vivono separati: a) la sig. ed il sig. Parte_1 Pt_2 pagina 3 di 4 ripartiranno al 50%, per entrambi gli immobili, l'ammontare delle spese di gas, pellet, Pt_2 condominio (ordinarie e straordinarie) e manutenzione ordinarie e straordinarie;
b) il sig. Pt_2 provvederà all'integrale pagamento delle utenze telefoniche mobili, della connessione internet
[...] a servizio di entrambi gli immobili dianzi indicati e dell'abbonamento Sky o atro equipollente a beneficio della sig.ra e delle figlie. 4) Con riferimento al conto titoli ad essi cointestato n. Parte_1 8328/40675207 in essere presso Unicredit Spa, i sig.ri e alla Parte_1 Parte_2 scadenza degli investimenti ed in assenza di accordo per il loro rinnovo provvederanno a suddividere senza indugio il controvalore liquidato dei titoli scaduti al netto dei relativi oneri di gestione. 5) Il c/c bancario n. 000103037909 in essere presso Unicredit Spa sarà estinto a spese del sig. Parte_2 che, già dalla sottoscrizione del presente ricorso, potrà disporre delle relative giacenze a sua discrezione in via esclusiva, con rinuncia della sig.ra a ripetere il 50% delle stesse, fermo restando Parte_1 l'obbligo di rendiconto in capo al marito. 6) Allo scadere della polizza vita n. 13000036934 stipulata con dalla sig.ra (beneficiarie le figlie e per il caso CP_2 Parte_1 Per_1 Persona_2 morte) o in caso di riscatto anticipato, i coniugi provvederanno a ripartirsi in ragione del 50% l'ammontare della sorte capitale che sarà liquidata dall'Assicurazione al netto dei relativi oneri di gestione. 7) I coniugi si obbligano, in via solidale tra loro, al pagamento delle competenze professionali dell'Avv. Fulvio PELISSETTO per l'assistenza resa in sede divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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