Ordinanza collegiale 28 settembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2022, proposto da
Immobiliare Tisele Prima s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonello Mandarano, con studio in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Unareti s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 01/04/2022.0188683.U del Direttore dell'Area della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – Suap Area Pubblicità e Occupazione Suolo - Unità Occupazione Suolo e Sottosuolo Pubblico - Ufficio Scavi (avente ad oggetto « griglie d'intercapedine stradale di areazione a servizio dell'immobile sito in Via Correggio 43 e 45. Intimazione alla messa a norma dei manufatti »), con la quale è stato ordinato alla ricorrente, di procedere all'immediata messa in sicurezza dei luoghi;
- di tutti gli atti e i documenti in possesso del Comune di Milano in relazione alle griglie d'intercapedine stradale di areazione nei pressi dell'immobile sito in Via Correggio 43 e 45;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria, connesso o consequenziale a quelli impugnati;
- del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso della ricorrente del 14 aprile 2022;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione, ex artt. 116 c.p.a, 22 e ss. della legge 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere al provvedimento di concessione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico per griglie d'intercapedine sul marciapiede di Via Correggio, n. 43/45, Milano
e per la condanna della resistente al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 1° aprile 2025 in virtù delle convezioni vigenti, il Direttore dell’Area della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – Suap Area Pubblicità e Occupazione Suolo - Unità Occupazione Suolo e Sottosuolo Pubblico - Ufficio Scavi del Comune di Milano ha ordinato alla ricorrente di mettere in sicurezza le griglie di intercapedine stradale di areazione asseritamente poste a servizio del proprio immobile.
2. In data 8 aprile 2022 la ricorrente ha comunicato al Comune di non essere a conoscenza dell’esistenza delle menzionate convenzioni e, il 13 aprile 2022, ha presentato ufficialmente la domanda di acceso agli atti, informalmente contenuta nelle proprie controdeduzioni.
3. Con ricorso, notificato il 31 maggio 2022 e depositato il successivo 29 giugno, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo; il ricorso conteneva anche un’istanza ex art. 116 c.p.a., a cui la ricorrente ha rinunciato a seguito dell’esibizione della documentazione richiesta.
4. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con il proprio ricorso la ricorrente ribadisce che non sussisterebbe alcuna convezione che le imporrebbe di tenere la condotta indicata nel provvedimento impugnato: l’unica esistente, infatti, non solo sarebbe stata sottoscritta da un soggetto diverso dalla ricorrente e dalla sua avente causa ma risalirebbe al 1963 e avrebbe a oggetto l’installazione di due scarichi di nafta, che sarebbero stati rimossi nel 1985. Tant’è che alla ricorrente non sarebbe mai stato chiesto di versare il relativo canone.
7. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato si fonda sul fatto che « le grate sui marciapiedi funzionali alla formazione delle intercapedini realizzate da parte dei privati, con lo scopo esclusivo di dare illuminazione ed aerazione ai locali sotterranei degli stabili, nel rispetto delle normative di sicurezza e delle disposizioni igienico-edilizie » e che, pertanto « tra gli obblighi derivanti da tali concessioni è prevista l’esecuzione di opere necessarie per ragioni di sicurezza, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto. Tali opere sono poste a carico dei concessionari o loro aventi causa e possono anche essere richiesti dall’Amministrazione Pubblica, qualora fosse necessario alla tutela dell’interesse pubblico ».
Ebbene, si tratta di una motivazione lacunosa in quanto non precisa il titolo per cui la ricorrente sarebbe obbligata a mettere in scurezza le intercapedini, in quanto non si comprende a quali concessioni ci si riferisca, anche perché dagli atti di causa non emerge l’esistenza di convenzioni attive tra il comune e la ricorrente, eccezion fatta per quella avente a oggetto l’istallazione di due scarichi di nafta.
Senza contare che essa risale al 1963 ed è stata stipulata tra il Comune e l’immobiliare Tisele s.p.a., ossia con un soggetto estraneo sia alla ricorrente sia alla sua dante causa (società Dott. Formentini s.p.a.), tant’è che amministrazione comunale non le ha mai chiesto di versare il relativo canone.
A ciò si deve aggiungere che l’amministrazione procedente non ha neppure smentito le affermazioni della ricorrente secondo cui gli scarichi de quibus sarebbero stati rimossi nella seconda metà degli anni ottanta e che essa non avrebbe neppure accesso all’intercapedine.
La lacunosità della motivazione è comprovata dal fatto che l’amministrazione si è vista costretta a precisare nelle proprie difese che la Deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella seduta del 26 luglio 1955 atti n.. 144418/2648 DP 1955 (« Concessioni a costruire intercapedini nel sottosuolo dei marciapiedi stradali ») prevederebbe che i concessionari o i loro aventi causa nella proprietà dei fabbricati sarebbero obbligati a eseguire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutte le opere necessarie assicurare la sicurezza delle intercapedini poste a servizio dei propri immobili.
Tuttavia, non solo tali giustificazioni rappresentano un’inammissibile motivazione postuma dell’atto impugnato ma dagli atti di causa non è neppure certo se l’intercapedine sia posta a servizio della ricorrente ovvero della società Unareti s.p.a., che la utilizzerebbe come locale cabina.
8. In conclusione, la lacunosità del provvedimento impugnato, unitamente alla superficialità dell’istruttoria effettuata rendono il ricorso fondato, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatte ovviamente slave le successive determinazioni che l’amministrazione procedente intenderà intraprendere.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
FA ES ZZ, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
UC PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | FA ES ZZ |
IL SEGRETARIO