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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2038/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Cacciatori delle Alpi n. 451, c.f.: , elettivamente C.F._1 domiciliata a RI presso e nello studio dell'Avv. Marina Giudice, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato a RI presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pitrolo, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto costitutivo
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 23.07.2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, , con addebito di responsabilità allo stesso, con cui CP_1 aveva contratto matrimonio concordatario in data 22.09.1981, a Patti, e dalla cui unione erano nati i figli , il 23.01.1984, e , il 7.06.1988, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Riferiva la ricorrente che il rapporto coniugale era naufragato a causa del carattere egoista ed autoritario del resistente, il quale pretendeva che la moglie si dedicasse esclusivamente alla cura dei figli e della casa. La suddetta chiedeva porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della medesima, versando in suo favore la somma mensile di euro 800,00, nonché di continuare a pagare le utenze della casa familiare, ovvero prevedersi un assegno di maggiore importo ritenuto di giustizia.
Con comparsa di costituzione del 16.09.2024 si costituiva in giudizio
, il quale rappresentava che le parti avevano raggiunto un CP_1
accordo alle seguenti condizioni: 4
“1) La casa coniugale di RI (RG), via Cacciatori delle Alpi n.449-451 viene assegnata, quanto al piano terra comprensivo del garage al marito sig.
; quanto al primo piano alla moglie . CP_1 Parte_1
Le unità immobiliari dovranno essere rese indipendenti mediante la chiusura definitiva (a mezzo opere murarie) o provvisoria (mediante cambio di serratura) della porta comunicante tra il garage e l'appartamento al primo piano. L'accesso al primo piano resterà in favore della signora Parte_1
dalla via Cacciatori delle Alpi n.451 mentre il sig. avrà CP_1 accesso alla sua unità immobiliare esclusivamente dal garage e cioè dal numero civico n.449.
Entrambi i coniugi pertanto potranno cambiare le serrature relative agli accessi di entrata delle unità immobiliari al fine di rendere esclusivo l'accesso alle stesse.
2) ll sig. , in considerazione dei suoi redditi attuali (derivanti CP_1 dall'indennità pensionistica percepita, dal canone di locazione percepito e dal reddito derivante da lavori saltuari e non continuativi che svolge a favore di terzi) si obbliga a versare alla moglie , quale contributo per Parte_1 il suo mantenimento, la somma mensile di € 600,00 (euro seicento/00).
lnoltre il sig. sarà tenuto a sopportare per intero tutte le CP_1 spese relative all'erogazione di energia elettrica, acqua potabile, tari
(essendo le due unità immobiliari allo stato indivise).
3) Per quanto attiene all'immobile sito in GL ( frazione di RI) , via
Delle Patelle, lo stesso sarà abitato dai coniugi, durante il periodo estivo, per due mesi consecutivi e più precisamente per il prossimo anno potrà usufruirne il sig. nei mesi di giugno e luglio mentre la signora CP_1
nei mesi di agosto e settembre. Pt_1
Negli anni successivi al prossimo i coniugi si alterneranno i mesi estivi di permanenza e pertanto la signora avrà diritto di permanere nei Pt_1 mesi di giugno e luglio mentre il sig. avrà diritto di permanere per CP_1 agosto e settembre e cosi via per gli anni successivi. 5
Le spese di energia elettrica, dell'acqua potabile e della tari relative all'immobile di GL saranno sopportate per intero dal sig. CP_1
Qualora i coniugi vorranno permanere nella casa di villeggiatura
[...] di GL in periodi diversi da quelli sopra indicati dovranno previamente concordare i tempi di permanenza.
4) Per quanto attiene all'immobile, di proprietà di entrambi i coniugi e sito in
Sila (Villaggio Palumbo) entrambi i coniugi potranno soggiornarvi alternativamente previo accordo tra gli stessi. Ogni spesa relativa a tale immobile (spese condominio, spese energia elettrica, ecc. .. ) saranno a carico del sig. . CP_1
5) Per quanto attiene alle autovetture, l'autovettura Yaris targata CG450VY viene assegnata al marito che provvederà a tutte le spese CP_1
(assicurazione, ecc..) mentre l'autovettura Ford targata FW426AT viene assegnata alla moglie che provvederà a tutte le spese ( Parte_1 assicurazione, ecc.).
6) Le spese del procedimento civile n.2038/2024 R.G. Tribunale di Ragusa verranno compensate tra le parti.”
Veniva data comunicazione al P.M. in sede, il quale esprimeva parere favorevole in data 08.10.2024.
All'udienza camerale del 30.09.2024, ritenuta la volontà delle parti di non riconciliarsi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di separazione, tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c. 6
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e del . Pt_1 CP_1
Le parti, con dichiarazione congiunta del 16.09.2024, hanno rinunciato espressamente a comparire personalmente in giudizio, dichiarando di non volersi riconciliare.
Atteso che i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico- patrimoniale, in assenza di figli minori, le condizioni stabilite dai predetti possono essere recepite sotto il profilo della previsione di un assegno posto a carico del per il mantenimento della moglie, mentre relativamente CP_1 alle altre pattuizioni intervenute tra di essi questo Collegio non può che prenderne atto.
Essendo la domanda congiunta, e non essendo configurabile alcuna soccombenza, le spese processuali andranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede 7
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
RI il 28.04.1963, e , nato a [...] il [...], che CP_1 hanno contratto matrimonio in data 22.09.1981, a Patti (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Patti dell'anno
1981, numero 159, parte II, serie A);
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economico – patrimoniali tra le parti nei limiti di cui in parte motiva, e provvede in conformità ad esse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni intervenute tra di esse.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Patti (ME) ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Patti (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso, in Ragusa il 02.01.2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
8
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti