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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5072/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5072/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIONE RAFFAELE e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BENE RAFFAELE ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA ALDO MORO N 146 80049 SOMMA VESUVIANA presso il difensore avv. MAIONE RAFFAELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 FANTUSATI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CENTOVA, 6 06128 PERUGIApresso il difensore avv. FANTUSATI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 11/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la CP_1 Controparte_2 deducendo di avere stipulato con essa un contratto di conto corrente, che dalle conclusioni si apprende essere il n. 208609, lamentando addebiti non dovuti, che – con ampia esposizione in punto di diritto ma senza allegazioni di fatto specifiche – quantifica in “euro 25.381,50 per usura riscontrata ed euro 41.581,57 ai fini di anatocismo”, chiedendone, a fronte di accertamenti di varia natura sul contratto e sui saldi, la restituzione.
La si è costituita, evidenziando l'assoluta genericità Controparte_2 delle asserzioni avversarie e l'infondatezza delle relative pretese, eccependo che non si è verificata la condizione di procedibilità data dalla valida introduzione della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 in quanto presentata dinnanzi ad un organismo di mediazione incompetente, la prescrizione delle pretese restitutorie per le rimesse solutorie;
la nullità delle domande e comunque la infondatezza nel merito delle richieste.
Non è stata disposta attività istruttoria e, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (solo parte convenuta ha depositato le memorie conclusionali), la causa viene in decisione.
In via preliminare si osserva che l'art. 4 del d.lgs. 28/2010 prevede che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.”
Nel caso di specie è pacifico sia che la convenuta è stata invitata ad un incontro davanti alla sede di un organismo situata a Napoli, sia che la controversia non ha alcun elemento di collegamento con il foro di Napoli.
La norma è chiara nel riferirsi al luogo in cui è situato l'organismo di mediazione e non, invece, alla sua sede legale o alla presenza di altre sedi in altri luoghi. La convocazione deve essere in una sede nel circondario del Tribunale competente per la controversia (o uno dei tribunali competenti in caso di fori altrenativi). E' del tutto evidente che non sia sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs 28/2010 la convocazione in un luogo diverso da quello indicato dalla norma.
Ad ogni modo, la causa appare manifestamente infondata nel merito.
Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese. In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità. Ovviamente, prima dell'onere della prova incombe sull'attore anche l'onere di allegazione, non potendosi limitare a contestazioni generiche e di principio, ma dovendo individuare nel pagina 2 di 3 dettaglio le clausole contrattuali viziate, le singole poste contestate con esposizione dei motivi e il ricalcolo ritenuto corretto, anch'esso corredato da argomentazioni che possano essere valutate nel contraddittorio.
Nel caso di specie la società attrice si è limitata ad esporre teorie ed orientamenti giurisprudenziali sui vari istituti invocati, senza però argomentare in modo circostanziato rispetto al rapporto giuridico oggetto della controversia. Le deduzioni in solo diritto senza alcun riferimento al fatto, anche considerata la mancata produzione delle condizioni contrattuali, impedisce una qualsiasi verifica della pretesa restitutoria dell'attrice. La richiesta di CTU – non accolta nel corso di causa – avrebbe una funzione esplorativa, o comunque suppletiva dell'onere di allegazione, prima che di prova, della parte attrice. Si ritiene corretta e da ribadire, pertanto, la determinazione di non disporla.
La domanda, tanto considerato, non può essere accolta. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2 del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.500,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5072/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIONE RAFFAELE e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BENE RAFFAELE ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA ALDO MORO N 146 80049 SOMMA VESUVIANA presso il difensore avv. MAIONE RAFFAELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 FANTUSATI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CENTOVA, 6 06128 PERUGIApresso il difensore avv. FANTUSATI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 11/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la CP_1 Controparte_2 deducendo di avere stipulato con essa un contratto di conto corrente, che dalle conclusioni si apprende essere il n. 208609, lamentando addebiti non dovuti, che – con ampia esposizione in punto di diritto ma senza allegazioni di fatto specifiche – quantifica in “euro 25.381,50 per usura riscontrata ed euro 41.581,57 ai fini di anatocismo”, chiedendone, a fronte di accertamenti di varia natura sul contratto e sui saldi, la restituzione.
La si è costituita, evidenziando l'assoluta genericità Controparte_2 delle asserzioni avversarie e l'infondatezza delle relative pretese, eccependo che non si è verificata la condizione di procedibilità data dalla valida introduzione della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 in quanto presentata dinnanzi ad un organismo di mediazione incompetente, la prescrizione delle pretese restitutorie per le rimesse solutorie;
la nullità delle domande e comunque la infondatezza nel merito delle richieste.
Non è stata disposta attività istruttoria e, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (solo parte convenuta ha depositato le memorie conclusionali), la causa viene in decisione.
In via preliminare si osserva che l'art. 4 del d.lgs. 28/2010 prevede che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.”
Nel caso di specie è pacifico sia che la convenuta è stata invitata ad un incontro davanti alla sede di un organismo situata a Napoli, sia che la controversia non ha alcun elemento di collegamento con il foro di Napoli.
La norma è chiara nel riferirsi al luogo in cui è situato l'organismo di mediazione e non, invece, alla sua sede legale o alla presenza di altre sedi in altri luoghi. La convocazione deve essere in una sede nel circondario del Tribunale competente per la controversia (o uno dei tribunali competenti in caso di fori altrenativi). E' del tutto evidente che non sia sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs 28/2010 la convocazione in un luogo diverso da quello indicato dalla norma.
Ad ogni modo, la causa appare manifestamente infondata nel merito.
Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese. In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità. Ovviamente, prima dell'onere della prova incombe sull'attore anche l'onere di allegazione, non potendosi limitare a contestazioni generiche e di principio, ma dovendo individuare nel pagina 2 di 3 dettaglio le clausole contrattuali viziate, le singole poste contestate con esposizione dei motivi e il ricalcolo ritenuto corretto, anch'esso corredato da argomentazioni che possano essere valutate nel contraddittorio.
Nel caso di specie la società attrice si è limitata ad esporre teorie ed orientamenti giurisprudenziali sui vari istituti invocati, senza però argomentare in modo circostanziato rispetto al rapporto giuridico oggetto della controversia. Le deduzioni in solo diritto senza alcun riferimento al fatto, anche considerata la mancata produzione delle condizioni contrattuali, impedisce una qualsiasi verifica della pretesa restitutoria dell'attrice. La richiesta di CTU – non accolta nel corso di causa – avrebbe una funzione esplorativa, o comunque suppletiva dell'onere di allegazione, prima che di prova, della parte attrice. Si ritiene corretta e da ribadire, pertanto, la determinazione di non disporla.
La domanda, tanto considerato, non può essere accolta. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2 del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.500,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3