TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.9.2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2481/2022 R.G
TRA
, in qualità di erede del sig. , rappresentata e Parte_1 Persona_1
difesa dall'avv. Francesco Lauri, con il quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
CP_1
Resistente Contumace E
Controparte_2
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.5.2022, la ricorrente, in qualità di erede del sig.
[...]
, ha rappresentato di vantare un credito a titolo di tfr pari ad € Persona_1
4.156,34 nei confronti della casa di cura A.R. Trusso s.r.l., alle cui dipendenze il
de cuius aveva lavorato in qualità di operatore socio-sanitario per il periodo dal 23.5.2005 al 12.10.2014, data del decesso. In seguito all'apertura della procedura di fallimento della società, la ricorrente aveva avanzato formale istanza di ammissione al passivo per l'importo anzidetto, che veniva accolta dal Tribunale di Nola il 4.7.2017. CP_ Dunque, aveva richiesto all' accesso al fondo di garanzia affinché provvedesse al pagamento del credito vantato a favore del fondo di previdenza complementare aperto presso la dal de cuius il 30.6.2007. Controparte_2
Stante l'inerzia dell'istituto convenuto nei termini di legge, la ricorrente ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a. accertare e dichiarare, in ragione del decreto di ammissione del 4.07.2017 emesso dal Tribunale di Nola, Dott.ssa D'Inverno - Fall. 14/2016- l'inadempimento dell' , nella Controparte_3 liquidazione del TFR spettante in capo alla ricorrente e, per l'effetto: b. in via principale: condannare l' , in Controparte_3
1 persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del fondo di previdenza complementare Generali della somma di €.4.156,34 a CP_2 titolo di TFR ancora dovuta alla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza e fino all'effettivo soddisfo;
c. in subordine, condannare l' , in persona Controparte_3 del Presidente pro tempore al pagamento direttamente in favore della ricorrente della somma di €.4.156,34 a titolo di TFR ancora dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza e fino all'effettivo soddisfo;
d. condannare la resistente alle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario». Istauratosi regolarmente il contraddittorio, sono rimaste contumaci le parti convenute. All'odierna udienza, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
Preliminarmente va rilevata l'insussistenza della decadenza ex D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. sent. N. 6331 del 2014). Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014) – può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza. Il termine teste' indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini
2 prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decedenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009). Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la "fase amministrativa" (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti. Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva. Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza 03/04/2019, n. 9276). Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 1.12.2021, rimasta inevasa e si è rivolta al Tribunale l'11.5.2022 (con la precisazione che alla data della prima udienza, 16.2.2023, era già maturato il termine per il compimento del procedimento amministrativo), sicché non è maturata alcuna decadenza. Non può essere invece vagliata la prescrizione del credito, in quanto eccezione in senso stretto, stante la contumacia dell' (v. Cass. n. 17643 del 2020). CP_
3 Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 2 l, 287/1992: «È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.» Ebbene, la parte ha documentato il proprio diritto alla prestazione invocata, così adempiendo al proprio onere probatorio: in particolare, ha fornito la prova dell'insolvenza della società datrice e della verifica del credito operata dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo effettuata in data 4.7.2017, non oggetto di gravame come da certificazione del Tribunale di Nola. CP_ Pertanto l va condannata al pagamento di ulteriori € 4.156,34 nei confronti della ricorrente. Non può essere invece disposta la condanna nei confronti di , CP_2 atteso che, come risulta da dichiarazione dell'Ente assicurativo del 6.2.2023, non risulta presso lo stesso alcuna posizione previdenziale a favore del de cuius. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14 e ss.mm., utilizzando i parametri minimi stante la non complessità. Il mancato esperimento del ricorso in sede amministrativa giustifica la compensazione nella misura della metà. Spese nulle nei confronti di rimasta contumace CP_2
PQM
Il Tribunale: CP_
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , quale Gestore del Fondo di Garanzia, a pagare in favore della ricorrente l'importo di € 4.156,34, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 656,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
- Spese nulle nei confronti di Controparte_2
Si comunichi. Nola, 18.9.2025
4 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
5