Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo OMndini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 775 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare del 18 marzo 2025 e vertente tra
TRA
, CF ( ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rita Rosano;
Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di OM P_
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Claudio Trinchi e dall'Avv. P.IVA_2
Fabrizio Carbonetti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
(attualmente allegava che in data 19/2/2002 aveva aperto un conto CP_2 Parte_1 Contr corrente di corrispondenza presso l'agenzia di Frosinone della cui erano appoggiati i conti anticipi n° 281720 e n° 280433, le cui competenze erano state addebitate, in mancanza di qualsiasi accordo, sul conto corrente su indicato;
che in relazione ai predetti rapporti dalla documentazione in suo possesso non risultava la valida sottoscrizione di alcun contratto e che, in ogni caso, revocava, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso;
che senza esito era stata la richiesta, ex art. 119 TUB, della documentazione contrattuale e contabile relativa a detti rapporti;
che a margine dei suddetti rapporti erano emerse criticità in tema di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di giorni valuta
che aveva diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di citazione e richiamate all'udienza di p.c., come segue: “Voglia il Tribunale adito …1) accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c nn° 15395 e 281720, 280433, oggetto di causa della la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella misura ultralegale CP_2
e/o la nullità, per i motivi esposti in parte narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'esclusione di qualsiasi addebito a titoli di interessi debitori o, in subordine,
l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi ai tassi previsti dall'art. 117 TUB, nonché l'applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, al tasso previsto dall'art. 117 comma 7 lettera a) del D.Lgs 1/9/1993 n° 385 ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c nn° 15395 e 281720, 280433, oggetto di causa della CP_2 la mancata valida pattuizione tra le parti della clausola legittimante l'esercizio da parte della banca dello ius variandi in peius e comunque la illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in peius da parte della convenuta per violazione dell'art. 118 TUB, per i motivi meglio esposti in parte motiva e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista;
3) accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, con riferimento ai rapporti di c/c nn° 15395 e
281720, 280433, oggetto di causa, previa, ove occorra, la declaratoria di nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, ove esistenti, la nullità ed illegittimità degli addebiti relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporti a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicati ai rapporti in esame;
4) accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c nn° 15395 e 281720, 280433, oggetto di causa, l'illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c per non convenute o non validamente convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque priva di causa negoziale;
5) accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c nn° 15395 e 281720, 280433, oggetto di causa, l'illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c relativi a non convenuti oneri e spese, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.; 6) accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c nn° 15395 e 281720, 280433, oggetto di causa, la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, 2° comma, c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti negli atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca fra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, illegittimo ed inefficace, sotto i profiloilegale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione dei conti nn° 15395 e 281720, 280433, operato dalla secondo il metodo P_
c.d. 'in linea banca', con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.; 8) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, illegittima ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, l'inclusione da parte della nel conto corrente n° 15395 di ogni addebito P_ proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società attrice, la cui legittimità vorrà l'odierno Tribunale verificare. In graduato subordine, previo in ogni caso il ricalcolo del corretto saldo secondo diritto dei conti nn° 281720, 280433 al fine di verificare applicazioni anatocistiche, misura degli interessi applicata in misura ultralegale, individuazione di commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti o privi di giustificazione causale, valute applicate, la legittimità di ogni addebito e dei relativi saldi con gli stessi criteri utilizzati per il c/c ordinario, verificando, altresì, nel contempo, il rispetto delle previsioni antiusura;
nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, seguano, in ordine alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi dei conti corrente nn° 281720, 280433, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate;
9) conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni da 1
a 8 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della … dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e P_ contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della CP_2 nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D. Lgs 385/1993 (TU bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della Legge 108/1996 (Legge
Antiusura); 10) accertare e dichiarare che il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto ed applicato dalla sui rapporti di c/c nn° 15395 e 281720, 280433; accertare e dichiarare la natura P_ usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n° 108/96; dichiarare, infine, la illegittimità e l'inefficacia di qualsiasi pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L.108/1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. o, in subordine, l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; 11) per l'effetto, dichiarata, ove occorra ed ove siano ed esistano e siano stati debitamente sottoscritti tra le parti i relativi contratti di c/c e di apertura di credito, la nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista per le motivazioni in atti, previa corretta rielaborazione dei dati dei conti nn° 15395 e 281720, 280433, accertare e dichiarare l'esatto dare- avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto del conto corrente ordinario n° 15395 e dichiararlo a credito della ed a carico della per la somma di € 425.678,48 CP_2 CP_3
o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito delle risultanze della ctu, previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo finale zero indicato alla banca nell'ultimo c/c formato;
dichiarare l'effettivo saldo finale dei conti nn° 281720, 280433 e dichiararlo nella misura e per le somme che risulteranno di giustizia, anche a seguito della espletanda ctu …, previa individuazione del TEG applicabile, condannando la banca ad attenersi nel prosieguo dei rapporti alle nullità parziali ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo dei rapporti oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio;
12) previa la dichiarazione di chiusura dei conti oggetto di causa, condannare, per l'effetto, la … alla corresponsione in favore della P_ CP_2 delle superiori somme o delle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia, e ciò
a titolo di pagamento del saldo effettivo dei conti oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo al conclusione n° 9 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre maggior danno
(derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito …), rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art. 117, comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, ovvero, in subordine, del tasso legale, dalla data di ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo, e calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale sino al 30/6/2000 e trimestrale successivamente a tale data o, in subordine, annuale per tutto il periodo;
13) condannare altresì ed in ogni caso, la al CP_3 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'odierno decidente riterrà equo CP_2 liquidare ex art. 1226 c.c.; 14) condannare la al pagamento delle spese, competenze ed CP_3 onorari del giudizio, comprese Iva e Cpa e rimborso forfettario come pet legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal dott. . Persona_1
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestata la Controparte_4 domanda attrice, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni, come rassegnate nella comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di OM, contrariis reiectis,
1) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare la nullità della domanda di accertamento proposta per mancata individuazione del diritto dedotto in giudizio;
2) nel merito respingere tutte le domande attoree perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni che meglio in narrativa sono state descritte. Il tutto con vittoria di spese, compenso di avvocato, rimborso spese generali, oltre 4% C.A. ed IVA 22% come per legge”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche con CTU contabile, ha respinto tutte le domande di parte attrice che ha condannato alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…è necessario precisare l'ambito del presente giudizio, ricordato che parte attrice ha fatto riferimento ai seguenti rapporti: c/c n° 15395 e conti anticipi n° 281720 e n° 280433.
Iniziando dal riparto dell'onere allegatorio e probatorio, va ribadito -come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio- che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (cfr. Cass.
20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di mero accertamento). Dunque nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo invero sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali, e deve produrre il contratto e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015 in motivazione, proprio in tema di accertamento negativo e di prova dei fatti costitutivi 'negativi'; Cass. 24948/2017; Cass. 4372/2018, in motivazione, in cui è stato ribadito, a margine di una sollevata eccezione di prescrizione, che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto: il principio evidentemente vale anche per l'accertamento, che è propedeutico alla domanda di ripetizione di indebito;
Cass. 2660/2019 in motivazione).
Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, del contratto e dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti.
Questi stessi principi, a parti invertite, valgono anche nel caso in cui la banca sia attrice in riconvenzionale ovvero sia attrice in senso sostanziale, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca stessa;
infatti in questi casi l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca. In dette ipotesi l'istituto di credito non potrebbe sottrarsi all'assolvimento dell'obbligo di produzione degli estratti conto, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, in quanto non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito, come appunto nel caso in cui sia la banca ad agire (cfr. Cass. 13258/2017; Cass.
15148/2018; Cass. 14640/2018).
In conclusione, ogni onere allegatorio e probatorio grava su chi agisce e ciò vale anche nell'ipotesi di domande di accertamento negativo.
Va inoltre ribadito che l'eventuale mancata tempestiva contestazione stragiudiziale degli addebiti effettuati sul conto corrente non rileva in termini di maturazione di decadenze processuali;
infatti l'approvazione tacita del conto ex art. 1832
c.c., applicabile anche al rapporto di conto corrente bancario (art. 1857 c.c.), rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni), da cui derivano dette annotazioni (cfr. Cass. 11626/2011; Cass. 23421/2016): si tratta di giurisprudenza, anche di merito, ormai consolidata.
Analogo onere di produzione, in base a conferente allegazione, riguarda -come detto- il contratto di conto corrente ed il documento di sintesi, contenente le condizioni applicate al rapporto;
quindi anche in questo caso chi agisce è onerato della relativa produzione, in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., da applicare anche in materia bancaria e nei rapporti processuali fra banca e correntista: non vi sono motivi per ritenere che le controversie in materia bancaria siano sottratte all'applicazione dei generali principi processualistici.
Lo stesso discorso varrebbe per gli eventuali altri contratti bancari in essere fra le parti.
In ordine poi alla nota questione in tema di accesso alla documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. ed art. 119 TUB, relativo alla sola documentazione contabile nei limiti del decennio di legge, ed art. 117 TUB in relazione alla documentazione contrattuale, si evidenzia che, anche a voler ammettere la massima potenzialità espansiva dell'art. 210
c.p.c. in favore della clientela (cfr. Cass. 11554/2017), è peraltro innegabile che l'ordine di esibizione è strumentale -nel senso cioè che un mero strumento per pervenire- all'assolvimento dell'onere probatorio che grava comunque sul cliente, che agisca appunto per l'accertamento negativo del credito o anche per la ripetizione di indebito;
quindi l'osservanza o meno, da parte del destinatario, dell'ordine di esibizione e le eventuali conseguenze devono essere valutate secondo i principi generali dell'ordinamento processuale, nell'ambito dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. (cfr. Cass. 2148/2017).
Prima di procedere all'esame dei tre conti, appare opportuno rammentare che il conto anticipi è un mero conto tecnico, appoggiato sul conto corrente su cui vengono riportate le operazioni in dare ed avere, per cui è sufficiente esaminare e ricostruire il conto di appoggio.
Schematicamente, quanto al funzionamento del conto anticipi su fatture e/o su crediti portati da effetti, va rammentato, limitandoci al discorso dell'anticipo su fatture, che si tratta di una sorta di strumento sui generis di finanziamento mediante lo smobilizzo di crediti commerciali non rappresentati da effetti ed un'anticipata monetizzazione di crediti vantati dal correntista verso terzi;
in pratica, prescindendo dalla fase relativa alla stipula del relativo contratto con indicazione delle condizioni che regolano l'apertura di credito per cassa utilizzabile in c/c mediante anticipo su fatture e dalla fase relativa alla presentazione delle fatture ed al relativo esame, è qui sufficiente osservare che, conclusasi con esito favorevole per il cliente detta fase, si procede alla cessione del credito o ad un mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca che, da parte sua, anticipa al cliente una certa percentuale dell'importo totale delle fatture cedute, di regola il 70-80%; che l'importo netto dell'anticipazione viene accreditato, normalmente con valuta in giornata, dalla banca sul c/c di corrispondenza del cliente e, al contempo, viene addebitato in uno speciale “conto anticipi su fatture”, collegato con l'apertura di credito, sul quale maturano a favore della banca gli interessi relativi all'anticipazione avuta, che vengono poi addebitati sul conto corrente di Corrispondenza del cliente. A questo punto, al momento della scadenza prevista per il pagamento di ogni singola fattura, si può verificare il regolare incasso della stessa e quindi la banca, avendo incassato l'intero importo della fattura, provvede ad accreditare sul conto corrente di corrispondenza del cliente la differenza tra quanto riscosso e quanto a suo tempo anticipato al cliente stesso, mentre sul conto anticipi si provvede contabilmente ad addebitare anche detta differenza e ad accreditare l'importo totale della fattura, così che si azzerano contabilmente le partite debitorie e creditorie su detto conto anticipi. Nel caso in cui la fattura, oggetto di anticipazione, non dovesse essere pagata alla scadenza, si estingue la posizione debitoria accesa sul conto anticipi, ma automaticamente vi è l'addebito di tale voce debitoria sul conto corrente ordinario. Su quest'ultimo poi vengono addebitate, mediante giroconti periodici
(trimestrali), tutte le competenze (interessi, spese, commissioni) maturate sul conto anticipi. Dunque l'iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile provvisoria dell'avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell'esito -positivo o negativo- della riscossione dal terzo del credito, portato dalla fattura ovvero dal titolo per il quale vi è stata l'anticipazione, e del conseguente regolamento dell'operazione nel conto corrente ordinario;
quindi l'addebito sul conto anticipi è provvisorio, assumendo rilievo, ai fini della ricostruzione del rapporto dare/avere fra le parti, l'addebito sul conto corrente. Per effetto del su riportato profilo operativo -addebito dell'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (fatture e/o titoli) ed accredito dello stesso importo sul conto corrente ordinario del cliente, il tutto nei limiti dell'affidamento concesso- il conto anticipi, normalmente, presenta un saldo debitore e -come detto- sullo stesso, con la periodicità pattuita, vengono addebitati gli interessi, relativi alle anticipazioni di volta in volta effettuate, e gli altri costi/oneri propri del conto anticipi: tali competenze vengono poi addebitate sul conto corrente ordinario del cliente.
L'ultima questione da affrontare in via generale riguarda la prescrizione e la decorrenza della stessa: sul punto è stato affermato da Cass. 2660/2019 che “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”.
In particolare, richiamata Cass. SU 24418/2010, è stato ribadito che “… occorre … distinguere «a seconda che il contratto risulti "affidato" o meno: in caso di conto "non affidato", tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie»
(Cass. 24 maggio 2018, n. 12977; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372; ed altre) …” (cfr. citata Cass. 2660/2019, in motivazione).
Quest'ultima sentenza è rilevante, in quanto opera una ricostruzione della materia anche in tema di ripartizione degli oneri allegatori e probatori nel caso appunto di sollevata eccezione di prescrizione;
in particolare è stato evidenziato che “ …
a) il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati,
e così via) …; b) eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata;
e l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene …; c) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto: apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente. …” (cfr. citata Cass. 2660/2019, in motivazione).
Dunque una volta che sia stata tempestivamente e ritualmente sollevata dalla banca l'eccezione di prescrizione e risulti maturato, rispetto alle annotazioni passive sugli estratti conto, il periodo di legge per la maturazione della prescrizione, è onere del correntista, oltre a produrre tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto, provare il fatto impeditivo, che consiste appunto nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, così che i versamenti possano essere intesi non come pagamenti, ma come mero ripristino della disponibilità accordata, con conseguente posticipazione dell'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Chiusa questa doverosa parentesi introduttiva, va ricordato che con ordinanza pronunciata all'udienza del 23/5/2017, quindi prima sia di Cass. SU 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta che di Cass. SU 16303/2018 in tema di incidenza delle cms sulla usura originaria per il periodo anteriore all'1/1/2010, è stata ammessa ctu con il seguente quesito: “…A)
Tasso di interesse passivo (nel caso di mancata valida pattuizione): Calcoli il Ctu gli interessi passivi, applicando agli scoperti di conto, il tasso legale e, per quanto di ragione, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB;
B) Variazioni del tasso di interesse (nel caso di valida pattuizione): 1) Predisponga il Ctu il calcolo, applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il Ctu gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. Se del caso predisponga, in alternativa, entrambi i conteggi. C) Anatocismo: Ricalcoli il Ctu
l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora dall'1/7/2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, e in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1/1/2014; D) Usura: 1) Usura originaria: Accerti il Ctu, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia;
2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
3) Usura sopravvenuta: Accerti il Ctu, secondo i D.M. via via intervenuti, se il tasso di interesse pattuito, che al momento della stipulazione del contratto o al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca era inferiore al tasso soglia, abbia poi successivamente superato il tasso soglia nel corso del rapporto a seguito delle variazioni di quest'ultimo. 4) Calcolo in caso di usura sopravvenuta: Ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato ai contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti nel corso del rapporto aver superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento. 5) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e sopravvenuta: a) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31.12.2009: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto (in particolare, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto andranno calcolate nelle somme dovute senza effettuare alcuna verifica di usurarietà); b) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
E) Prescrizione: 1) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora e sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro eventuale precedente atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;
3) A tal fine, individui il Ctu l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti. F) Valuta: Con riferimento alle singole operazioni in cui è stata specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per il periodo anteriore al 2011: a) accerti il
CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il Ctu il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per il periodo successivo al 2011: a) verifichi il Ctu se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
b) nei casi contrari, effettui il Ctu ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TUB. G) Conteggio finale: All'esito dei conteggi richiesti, determini il Ctu analiticamente i rapporti di dare/avere alla data chiusura del rapporto ovvero alla data di introduzione del giudizio;
H) rapporti fra il conto corrente e i conti anticipi: Descritto e verificato l'andamento dei due conti anticipi, accerti il Ctu l'eventuale addebito sul conto corrente di operazioni e/o competenze derivanti dai due conti anticipi, indicando analiticamente in quale misura venga inciso il risultato sub G). Se del caso predisponga duplice calcolo alternativo. …” (cfr. citata ordinanza, pronunciata all'udienza del 23/5/2017).
Inoltre, con la stessa ordinanza, sono stati forniti criteri per l'esame della documentazione contabile prodotta, il tutto nei seguenti termini: “… A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali, visto che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto;
C) Nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, visto che ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati, …” (cfr. citata ordinanza).
La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma e secondariamente la questione della produzione (rectius, mancata produzione) dei predetti contratti.
Con la medesima ordinanza, pronunciata all'udienza del 23/5/2017, era stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte attrice, avendo rilevato che era “ … ammissibile l'istanza attorea ex art. 210 c.p.c. alla luce della richiesta ex art. 119
TUB (cfr. doc. 4 di parte attrice),…”, per cui era stato “ … ordina(to) alla banca, nei limiti dell'obbligo decennale di legge, la produzione della documentazione (estratti conto, comprensivi degli scalari trimestrali, relativi al conto n. 15395:
1° 2° 3° trimestre 2003, scalare 4° 2003,1° trimestre 2005, scalare 1° 2006, 3° trimestre 2006, 2° trimestre 2008, tutto il
2013; estratti conto del conto anticipi n. 281720 : 1° 2° 3° trimestre 2003, 1° trimestre 2005,2° trimestre 2008; estratti conto del conto n. 280433 : 1° 2° trimestre 2011; contratto originario del conto corrente n. 15395 e dei conti anticipi
281720 e 280433). … (e)videnzia(ndo) che, benché nella citata raccomandata si faccia riferimento all'art. 119 TUB, in realtà, nel caso di richiesta di copia di contratto bancario, si deve applicare l'art. 117 c.p.c., per il quale non sussiste limite temporale. Dispone che la relativa documentazione venga rimessa, per praticità, direttamente al Ctu nominato, che in occasione della prima riunione darà atto a verbale di quanto prodotto, provvedendo al successivo deposito in via telematica della predetta documentazione già al momento del deposito della prima relazione. Provvederà il Ctu a segnalare al Giudice l'eventuale inottemperanza al predetto ordine …” (cfr. citata ordinanza).
E' processualmente emerso che non vi è stata la produzione dei contratti, come del resto emerge dalla ctu;
risulta inoltre che il Ctu non ha potuto rispondere ad alcuni quesiti (p.es. in tema di usura originaria) proprio per la mancanza dei contratti.
All'udienza del 20/3/2018, fissata per esame della ctu, risulta a verbale che “ … il procuratore di parte attrice … fa presente che nonostante l'ordine del Giudice e le richieste anche del Ctu oltre che di parte attrice la banca non ha provveduto al deposito dei contratti, per cui reitera le eccezioni di nullità, già fatte presenti nelle conclusioni in atti;
…”
e che, al riguardo, “ … il procuratore di parte convenuta ribadisce che la società attrice, in quanto impresa commerciale, ha l'obbligo di conservare la documentazione contrattuale, fra cui i contratti bancari;
quindi , come già precisato in sede istruttoria, la società attrice è nel possesso della documentazione richiesta;
…” (cfr. verbale di udienza).
In base alla giurisprudenza dell'Ufficio ed alla luce della su richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di oneri probatori, va ribadito che nelle cause di accertamento negativo, con o senza domanda di ripetizione, ogni onere probatorio grava sulla parte attrice, cioè sul correntista, che non potrebbe trarre vantaggio processuale dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante in tema p.es. di produzione dei contratti, come si avrebbe nel caso in cui si pretendesse, per effetto della mancata produzione del contratto di conto corrente, l'applicazione di interessi legali al posto di quelli convenzionalmente pattuiti.
Per quanto riguarda la questione della stipulazione o meno dei contratti per cui è causa, va ricordato, oltre alle condivisibili deduzioni di parte convenuta sul fatto che l'attrice, società di capitali e come tale tenuta alla presentazione del bilancio annuale, doveva necessariamente avere copia della documentazione contrattuale, che la stessa parte attrice, avendo instato
-prima ex art. 119 TUB (rectius, ex art. 117 TUB)- per la consegna in via stragiudiziale e -poi ex art. 210 c.p.c.- per l'ordine alla convenuta di produzione dei contratti per cui è causa, ha implicitamente, ma inequivocabilmente ammesso che detti contratti erano stati redatti per iscritto e sottoscritti e che ne esisteva un supporto cartaceo;
diversamente opinando, non avrebbe di certo instato per richiedere o per ordinare la produzione di contratti in ipotesi inesistenti o solo verbalmente conclusi.
In mancanza della produzione dei contratti e ribadendo che l'attrice non può di certo trarre vantaggio da detta mancata produzione documentale, appare di tutta evidenza che non risultano condivisibili le risultanze della ctu, che scontano, ma chiaramente non per colpa dell'ausiliare del giudice, la mancanza dei contratti e quindi la prova delle condizioni economiche da applicare.
Alla luce delle precedenti considerazioni e della giurisprudenza dell'Ufficio e rilevata l'impossibilità di ricostruzione del saldo di dare-avere del rapporto di conto corrente n° 15395, su cui sono appoggiati i due conti anticipi nn° 281720 e
280433, non avendo invero parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata per quanto attiene appunto alla determinazione del saldo alla data di introduzione del giudizio;
risultano quindi assorbite tutte le domande connesse a detta determinazione, in ordine alla disciplina in tema di anatocismo, di cms e di usura ed alla relativa evoluzione giurisprudenziale.
Tutte le deduzioni di parte attrice in tema di interessi anatocistici, usurari, cms, spese, ecc. sono assolutamente generiche e meramente ripetitive di astratti e ben noti principi giurisprudenziali;
quindi, non potendo la sentenza limitarsi ad una astratta disquisizione dottrinaria e giurisprudenziale, non appare necessario ripercorrere tutta la elaborazione in tema di usura, attraverso il richiamo a Cass. SU 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta ovvero a Cass. SU 16303/2018 in tema di incidenza delle cms sulla usura originaria per il periodo anteriore all'1/1/2010, ovvero in tema di cms a partire da
Cass. 870/2006, in motivazione, e dalla successiva disciplina legale con D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009 del 28/1/2009 e successive modificazioni e sostituzioni.
Con riferimento alla domanda di ripetizione delle somme in ipotesi non dovute, valgono le superiori osservazioni sull'impossibile accertamento del saldo.
Per quanto riguarda la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., è sufficiente rilevarne l'inammissibilità, stante il carattere residuale di una tale domanda (art. 2042 c.c.).
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria di parte attrice, la stessa è da rigettare, a tacer d'altro, per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito;
infatti la domanda risarcitoria è sfornita di qualsivoglia prova, in base a conferente allegazione ugualmente mancante, sulla natura e sull'entità del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire.
Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt.
2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova -e prima ancora l'allegazione- del danno patrimoniale in ipotesi sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca, altrettanto in ipotesi inadempiente o illecita, ed il danno, altrettanto in ipotesi sofferto dalla parte attrice;
non sono infatti sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante o della mancanza di disponibilità di somme.
Dunque la domanda di risarcimento di pretesi, ma non provati danni patrimoniali, va rigettata.
Miglior sorte non arride alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della
Suprema Corte a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno astrattamente ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003;
Cass. 16716/2003).
Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass.
8827/2003 e 8828/2003): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell'art. 2043 c.c.
(“qualunque fatto doloso o colposo …”) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).
Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, ecc.).
Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass.
1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza …”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….” (cfr. citata
Cass. SU 26972/2008, in motivazione).
Nel caso di specie difettano del tutto gli elementi di fatto che, alla luce delle superiori osservazioni, possano portare ad una qualche pronuncia di condanna per asserita causazione di non meglio precisati danni non patrimoniali.
Al riguardo non sarebbe di certo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza.
Del resto, come emerge dalla giurisprudenza sulla 'responsabilità da inesatte informazioni', non vengono superate le superiori osservazioni sulla necessità della prova del danno e sulla non configurabilità di un danno in re ipsa (cfr. Cass.
7594/2018: “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”).
Da ultimo, anche solo per completezza, è consolidato orientamento dell'Ufficio che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017).
In conclusione, qualsiasi domanda di risarcimento danni va rigettata. Alla luce delle risultanze di causa, ogni domanda della parte attrice deve essere rigettata, in quanto infondata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014, seguono la soccombenza.
Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione
'260.001-520.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia (cfr. capo 11 delle conclusioni attoree), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_1 chiedendo “ IN VIA PRELIMINARE
- per tutto quanto dedotto in narrativa, e ricorrendone gravi e fondati motivi, sospendere
l'esecutorietà della sentenza impugnata a norma dell'art. 283 c.p.c;
NEL MERITO
- Accogliere il presente appello, ammissibile e fondato in ogni suo motivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale Civile di OM, in persona del Giudice Unico Dott.Francesco
Remo Scerato, n. 13925/2019 nel giudizio civile di I grado iscritto al N.R.G. 54772/2016 e pubblicata in data 02.07.2019: - Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 1° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, il pieno assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte attrice e la ammissibilità, accoglibilità e fondatezza delle domande della società accertando e Pt_1 dichiarando per l'effetto il corretto saldo secondo la perizia definitiva depositata dal CTU nominato dal Tribunale di OM, Dott. , per il rapporto c/c n. 15395 e/anticipi 281720 e 280433, CP_5 Cont per l'effetto condannare la delle somme a credito, sulla base della CTU espletata nel CP_4 giudizio di prime cure.
2) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 1 motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la nullità per difetto di forma dei contratti relativi al rapporto oggetto di causa allorchè lo stesso era identificato con il n. 15395 e/anticipi 281720 e 280433, e comunque la mancata pattuizione del tasso ultralegale e delle altre relative condizioni economiche e la illegittimità ed inefficacia dello ius variandi in peius, ed in ogni caso la illegittimità della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con conseguente accoglimento della CTU definitiva espletata nel giudizio di primo grado.
Previa la dichiarazione di chiusura del conto oggetto di causa, condannare la Controparte_4
in relazione al rapporto n. 15395 e/anticipi 281720 e 280433, alla corresponsione in favore
[...] dell'appellante delle somme a credito, sulla base della CTU espletata nel giudizio di prime cure, e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei rapporti oggetto di causa, ovvero, in via alternativa
e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre maggior danno
(derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SS.UU. sentenza 16 luglio 2008 n.
19499), oltre gli interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-
1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado al saldo;
3) Condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del II grado giudizio, comprese I.VA., C.P.A.
e rimborso forfettario come per legge”.
Ha resistito parte appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 CPC del gravame di cui ha chiesto il rigetto e ribadendo tutte le proprie posizioni ed eccezioni difensive ex art. 346 CPC.
Con ordinanza in data 27 aprile 2021 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC.
La causa è stata poi assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
La parte appellante ha depositato le note conclusionali anticipate, come autorizzate, composte di 20 pagine;
parte appellata ha depositato le proprie note finali anticipate composte di 30 pagine.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 45 pagine, è articolato in quattro motivi, a loro volta articolati in molteplici doglianze.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 10/30) la società appellante, richiamando molteplici pronunce giurisprudenziali in materia, invoca gli esiti della CTU “definitiva” – accertanti un credito in suo favore – deducendo “…l'errata determinazione contenuta in sentenza di ritenere e dichiarare non provate le domande attrici e pertanto omettendo qualsiasi pronuncia sulla CTU dallo stesso disposta: statuizione di cui si invoca la riforma affinché rilevato ed affermato il corretto assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte attrice, con conseguente accoglimento della CTU definitiva depositata, nella quale viene chiaramente determinato l'esatto dare-avere tra le parti avuto riguardo all'intero periodo documentato in atti (stante la infondatezza ed inaccoglibilità di tutte le avverse eccezioni, compresa quella di prescrizione che, ove riproposte dall'appellata, dovranno disattendersi) ed alla documentazione tutta dimessa in atti, escludendo in ogni caso tutti gli addebiti nulli ed illegittimi poiché non pattuiti e perché contrari a norme imperative in conseguenza della mancanza dei contratti originari”.
In particolare, la società appellante evidenzia come l'inesistenza dei contratti sia desumibile dalla Contr mancata risposta di all'ordine ex art. 210 CPC, a sua volta fondato sull'istanza ex art. 119 TUB ed invoca, anche , il principio di vicinanza della prova a sostegno dell'onere, appunto, gravante sulla banca.
Reitera, quindi, l'appellante la allegazione di nullità/illegittimità di tutte le voci già sopra riportate con conseguente importo a credito accertato dal CTU in primo grado, deducendo anche che la non esistenza dei contratti sarebbe oggetto di non contestazione ex art. 115 CPC e che in ogni caso, in subordine, l'assenza dei contratti sarebbe irrilevante rispetto alle voci contabili risultanti dagli estratti conto, ivi compresa quella relativa allo ius variandi non comunicato. § 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 30/38) la società appellante denuncia “ la sentenza è viziata nella motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, e contraddittorietà, in quanto nel ragionamento del giudice di merito è rinvenibile il mancato esame dei punti decisivi della controversia prospettata dalle parti ed emersa dall'espletamento della CTU, sussistendo altresì un insanabile contrasto nel percorso argomentativo adottato dallo stesso, in relazione ai provvedimenti disposti dal medesimo Giudice in corso di causa, (ammissione ordine di esibizione dei contratti ex art. 210 dalla quale avrebbe comunque trarre argomento di prova, ammissione ed espletamento della
CTU volta a ricostruire il rapporto sulla base della copiosa documentazione fornita da parte attrice, formulazione dei quesiti da parte del Giudice nei quali forniva anche l'opzione di valutazione del rapporto in assenza dei contratti cfr perizia CTU pag. 6 e 7 A,C,D, E-F): statuizione di cui si invoca la riforma affinché venga accolta la perizia depositata dal CTU validamente redatta e rispondente ai quesiti richiesti dallo stesso Giudice («parte del provvedimento che si intende appellare e modifica che viene richiesta alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado»: art. 342, co.
1, n. 1, c.p.c.).
Non conformità della sentenza a diritto per contraddittorietà, omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. 112, 116 e 198 c.p.c, omessa ed erronea valutazione della prove documentali e della perizia depositata dal CTU, («circostanze da cui deriva la violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»: art. 342, co. 1,
n. 2, c.p.c.).
In particolare, viene lamentata dall'appellante la “contraddittorietà” della sentenza rispetto ai provvedimenti assunti dal Tribunale nel corso del giudizio – segnatamente l'ordine ex art. 210 CPC
e l'ammissione di CTU con i quesiti – e l'omessa valutazione delle voci di spesa indicate segnatamente.
Richiama, quindi, l'appellante l'esito finale della consulenza espletata in primo grado, ove è emerso il saldo positivo di Euro 536.022,13, tenuto conto che gli estratti contabili erano in continuità, riportando testualmente le singole risposte ai diversi quesiti posti al CTU.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 38/40) l'appellante si duole di “…omessa declaratoria di nullità dei contratti relativi al rapporto oggetto di causa ed avverso l'omesso rilievo relativo al difetto di pattuizione delle condizioni economiche e alla illegittimità della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e alla illegittimità ed inefficacia dello ius variandi in peius: statuizione di cui si invoca la riforma affinché venga ritenuta la nullità per difetto di forma dei contratti relativi al rapporto al rapporto oggetto di causa e comunque la mancata pattuizione delle condizioni economiche e normative, e la illegittimità ed inefficacia dello ius variandi in peius, in accoglimento della perizia depositata dal CTU dott. . («parte del provvedimento che si intende CP_5 appellare e modifica che viene richiesta alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado»: art. 342co. 1, n. 1, c.p.c.)
- Non conformità della sentenza a diritto per omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., 1284 c.c. e 117 e 118 TUB,
1283 c.c. e delibera CICR 9.02.2000, con conseguente errore circa l'omesso rilievo della nullità per difetto di forma, l'omesso rilievo relativo alla mancata pattuizione delle condizioni economiche e normative e circa la omessa rilevata illegittimità, per mancanza di valida pattuizione e per ciò che concerne l'anatocismo per violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.02.2000, dei relativi addebiti per interessi ultralegali, interessi anatocistici, c.m.s., nuove c.m.s., spese trimestrali e varie, valute cd. fittizie («circostanze da cui deriva la violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»: art. 342, co. 1, n. 2, c.p.c.)” , invocando gli esiti della CTU.
§3.4 – Con l'ultimo motivo (pagg. 40/45) la società appellante impugna la statuizione sulle spese, deducendo che in quanto fondate le proprie domande, anche le spese di primo grado dovevano essere poste a carico della banca, ivi comprese quelle sostenute per la consulenza di parte;
in subordine, ne chiede la compensazione.
§ 4 — L'appello è infondato.
Premesso che sono ormai definitive le pronunce del Tribunale con riguardo alla domanda ex art. 2041
C.C. nonché alla domanda risarcitoria, va evidenziato che il “fulcro” della vicenda per cui è giudizio ha per oggetto la sussistenza o meno dei contratti bancari (3 in totale) già sopra evidenziati.
Ora, l'appellante non pone in discussione la ripartizione dell'onere probatorio come affermata dal
Tribunale e ormai definitivamente indicata dalla giurisprudenza di legittimità – che la società appellante pure riporta rinunciando, chiaramente, all'invocato principio di vicinanza della prova che aveva indicato nel gravame per sostenere che l'onere di produzione della documentazione relativa ai Contr tre rapporti bancari gravasse su – sicchè è evidente che era la stessa società attrice a dover depositare tutto quanto documentalmente rilevante per la sua azione di accertamento negativo e di ripetizione (sulla cui ammissibilità, poi, si dirà).
Si difende, oggi, l'appellante – in particolare con le note finali ove si evidenziano anche alcune
“novità” argomentative che vanno ad integrare, in modo non rituale ed in violazione del contraddittorio, quanto allegato nel gravame – sostenendo che il Tribunale non avrebbe colto come la propria azione fosse fondata sulla tesi della “inesistenza” dei tre contratti e del mero svolgimento dei rapporti attestato dagli estratti contabili (quasi) completi che aveva depositato.
Sulla base di tale impostazione , la giunge ad affermare che la condotta processuale di Pt_1
(onerata dall'ordine ex art. 210 CPC al quale non aveva dato risposta) conferma P_ presuntivamente l'inesistenza di detti contratti.
Nel fare ciò, cita la più recente giurisprudenza di legittimità che scinde le due diverse ipotesi dell'allegazione (sempre in tema di azione di accertamento negativo) dei contratti come produttivi di obbligazioni giuridicamente rilevanti e dell'esistenza di un fatto storico che è il rapporto stesso
Ebbene, dalla lettura complessiva dell'atto di citazione originario, dalla CTP e dalla condotta anche precedente al giudizio tenuta dalla odierna appellante si evince che in realtà non ha Pt_1 formulato detta tesi , tanto meno in modo inequivoco sì da incentrare il contenzioso sulla inesistenza dei contratti.
In realtà, se si legge, in primo luogo, la diffida ex art. 119 TUB si nota subito come la richiesta riguarda la documentazione, ivi compresa “copia dei contratti” (tutti e tre) che hanno regolamentato i rapporti bancari, sicchè già la formulazione testuale conduce ad escludere che la posizione della società correntista fosse nel senso che non esistevano affatto dei contratti per iscritto, visto che ne ha chiesto “copia”.
Ma anche dalle allegazioni – complessive – dell'atto di citazione (di cui l'appellante ha, in realtà, estrapolato solo una parte e così alterando il tenore dell'atto stesso) non emerge affatto una posizione netta e ferma circa la inesistenza di contratti per iscritto, bensì si contesta la sottoscrizione e/o il consenso prestato e poi vengono contestate le singole voci perché, appunto, non stipulate tra le parti.
Come si comprende da un punto di vista logico-giuridico altro è dire che non sono mai esistiti contratti per iscritti, altro è dire che dei contratti esistono, se ne vuole una copia per le verifiche dei rapporti dare/avere e si vogliono espungere molteplici voci perché mai oggetto di consenso da parte della correntista.
Tale distinzione è necessaria perché nel caso in esame l'appellante vorrebbe sostenere il gravame proprio sulla base di un errore che il Tribunale avrebbe commesso nel non apprezzare la posizione originaria di contestazione dell'esistenza stessa di contratti per iscritto: come detto, in realtà questa allegazione è stata svolta solo ora in sede di gravame e, al di là della novità o meno della prospettazione, in ogni caso non corrisponde alla reale impostazione utilizzata con l'introduzione del giudizio e con le precisazioni della domanda in corso di causa.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha escluso la possibilità di alcuna verifica delle singole voci – nonostante gli elementi contabili forniti dalla attrice, peraltro non completi – atteso che era l'attrice a dover allegare detta documentazione o impostare la propria tesi sulla base della citata esistenza solo come fatto storico dei detti contratti.
D'altro canto, il primo giudice ha chiaramente interpretato la domanda nel senso ora indicato – vale a dire, ancora una volta, esistenza dei contratti ma assenza di copia – lì ove ha evidenziato che la società attrice, in quanto impresa, avrebbe dovuto (per i suoi adempimenti contabili) conservare ed avere la documentazione relativa ai rapporti;
peraltro, questo passaggio motivazionale non è stato colto dall'appellante che non lo ha impugnato, sicchè risulta pure definitiva tale statuizione.
Ma anche la consulenza di parte – depositata con l'atto di citazione introduttivo – è impostata sulla base dei soli documenti contabili e sulla assenza di documentazione relativa ai tre contratti, senza mai affermare (come sarebbe dovuto accadere se la tesi della appellante fosse stata questa sin dall'origine) che i contratti non erano mai esistiti.
Tale osservazione porta anche ad escludere che si possa ravvisare una condotta di non contestazione ex art. 115 CPC da parte della banca che di fronte ad una impostazione come quella sopra ricordata, si è sempre difesa richiamando la ripartizione dell'onere probatorio a carico dell'attrice stessa;
non si evince, in ogni caso, dagli scritti difensivi di primo grado una presa di posizione circa l'inesistenza dei contratti né poteva scaturire tale difesa da una impostazione diversa che, come detto, è stata messa in campo dall'attrice.
Alla luce, allora, di tali considerazioni – che hanno carattere assorbente – bene ha fatto il Tribunale a ritenere che l'azione di accertamento negativo fosse carente degli elementi necessari per ritenere provato l'indebito.
Né si può considerare “contraddittoria” la sentenza perché il primo giudice, durante il giudizio, ha assunto provvedimenti istruttori che hanno fatto ritenere all'attrice di poter ottenere una pronuncia a sé favorevole: l'ordine ex art. 210 CPC e la CTU sono infatti perfettamente revocabili e comunque superabili con la pronuncia finale, ove peraltro si mettono in evidenza anche alcuni mutamenti nella giurisprudenza di legittimità in materia, sicchè non si può rinvenire alcuna contraddittorietà tra provvedimenti meramente provvisori ed un provvedimento di chiusura del procedimento che assorbe e supera ogni altro provvedimento interinale.
Nel momento in cui non si può ritenere sussistente una nullità dei tre contratti, in assenza di questi ultimi, non è possibile – come ha detto il Tribunale – utilizzare la CTU fondata proprio sull'assenza della pattuizione sulle singole voci che sono state poi elaborate e che hanno condotto ad un saldo positivo favorevole all'attrice.
Tale conclusione, peraltro, ha portato all'assorbimento della questione della prescrizione – sulla quale il Tribunale si è pronunciato in senso favorevole alla banca che correttamente ha solo reiterato ex art. 346 CPC l'eccezione – non potendosi detrarre alcunchè a tale titolo rispetto ad un importo a credito in favore dell'attrice che è stato necessariamente escluso.
Infine, la doglianza sulle spese di primo grado non può trovare accoglimento in ragione del principio della soccombenza, mentre l'invocata compensazione di dette spese di primo grado non è stata sostenuta da alcuna argomentazione che faccia, peraltro, pensare ad un obbligo del Tribunale di operare in tal modo nella fattispecie.
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste – anche sulla base della nota allegata dalla banca appellata alla memoria conclusionale anticipata – vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, nella misura di Euro 9.580,00.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 13925/19 del tribunale di OM, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.580,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore