Art. 5. D i r i t t i 1. Per l'approvazione del modello e per la verificazione prima contemplate negli articoli 3 e 4 debbono essere corrisposti i diritti indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalita' fissate per i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600 , e successive modificazioni.
2. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale e' delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni piu' rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.
Nota all' art. 5:
- La legge n. 600/1954 , e successive modificazioni, reca: "Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici".
2. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale e' delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni piu' rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.
Nota all' art. 5:
- La legge n. 600/1954 , e successive modificazioni, reca: "Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici".