Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1952, n. 79
Versione
19 marzo 1952
Art. 1. Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a provvedere alla sopraelevazione dell'edificio di sua proprieta' in via Goito, sede dei propri uffici.
Alla spesa prevista in 250 milioni, si fara' fronte con prelievo dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, in deroga al comma secondo dell'art. 253 del libro I, parte I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 .

Entrata in vigore il 19 marzo 1952