Art. 1. Articolo unico.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a provvedere alla sopraelevazione dell'edificio di sua proprieta' in via Goito, sede dei propri uffici.
Alla spesa prevista in 250 milioni, si fara' fronte con prelievo dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, in deroga al comma secondo dell'art. 253 del libro I, parte I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 .
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a provvedere alla sopraelevazione dell'edificio di sua proprieta' in via Goito, sede dei propri uffici.
Alla spesa prevista in 250 milioni, si fara' fronte con prelievo dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, in deroga al comma secondo dell'art. 253 del libro I, parte I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 .