Sentenza 7 marzo 2005
Massime • 1
La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt.4,32,36 Cost.) non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro di assegnazione in mansioni equivalenti evidenziando, con apprezzamento non censurato, che non vi erano mansioni in cui non fossero prevedibili sforzi fisici incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore ed anzi che le attività lavorative non implicanti la movimentazione di carichi dovessero comunque svolgersi in posizione eretta e, per tale circostanza, inidonee ad una ricollocazione del lavoratore).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2005, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE IO - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ON MONZINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO BAGALÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PIAD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LUCIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO SANTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/02/03 - R.G.N. 91/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/11/04 dal Consigliere Dott. IO LAMORGESE;
Udito l'Avvocato MOMZINI;
udito l'Avvocato SANTELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 gennaio 2002, il Tribunale di Vigevano, accogliendo il ricorso di IO LO, dichiarava illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a costui dalla società Rad, disponeva la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni ritenute compatibili con il suo stato di salute, e condannava la società al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittimità del recesso, nonché degli altri danni, biologico e morale, derivanti alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 cod. civ.. La decisione, appellata dalla soccombente, era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, che con pronuncia depositata il 21 febbraio 2003 rigettava l'impugnazione del licenziamento. Accertata l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni anche inferiori - e quelle di addetto alla pulizia erano state peraltro rifiutate dal dipendente - il giudice del gravame escludeva per qualsiasi violazione del principio di correttezza e buona fede, e riteneva il giustificato motivo oggettivo di recesso. Di questa sentenza il lavoratore ha richiesto la cassazione con ricorso basato su due motivi, illustrati con memoria. La società AD ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2087, 1464, 2103, 2697 cod. civ., 4 legge n. 68 del 1999,
115 e 116 cod. proc, civ., nonché vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per aver affermato l'adempimento da parte della società all'onere ad essa incombente di dimostrare l'impossibilità di collocazione del lavoratore in altro posto di lavoro confacente con le sue condizioni fisiche, salvo che nelle mansioni inferiori di addetto alle pulizie, offerte prima di acquisire il parere del medico di fabbrica sulla idoneità della attività proposta. Lamenta una inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite (deposizioni testimoniali, documentazione allegata, relazione di consulenza tecnica), le quali diversamente apprezzate avrebbero portato sicuramente a ritenere la illegittimità del recesso. Sostiene che la società, nell'attuazione di quel minimo di collaborazione, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di repechage del lavoratore divenuto parzialmente invalido, non si poteva trincerare nella insindacabilità delle scelte organizzative aziendali, ben potendo scorporare da qualche posizione lavorativa le mansioni più gravose per il lavoratore, e così procedere alla sua ricollocazione. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116 e 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per non avere considerato gli elementi accertati dal giudice di primo grado, concernenti a) la compatibilita, con le condizioni di salute del lavoratore, delle mansioni di addetto alla pulizia, previa indicazione di talune modalità esecutive, b) l'individuazione da parte della AD delle mansioni ritenute utili, e) la dichiarazione del lavoratore di accettatone di quelle mansioni, ovvero di altre compatibili con il proprio stato, previo parere del medico di fabbrica, d) il principio secondo cui per la ricerca di una nuova posizione lavorativa in analoghe ipotesi non si può prescindere dal parere del medico di fabbrica, e) la mancata acquisizione di tale parere prima dell'offerta dell'azienda di diversa posizione lavorativa, f) la formulazione del parere medico soltanto in data 26 settembre 2000, solo un giorno prima del licenziamento, sulle mansioni di cui elenco proposto dalla società, g) la formulazione solo dopo il recesso del parere medico circa la compatibilita dell'attività di addetto alle pulizie. Censura inoltre la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla domanda subordinata accolta dal primo giudice. I due motivi, data la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati.
La sentenza impugnata, per decidere la controversia, si è espressamente riportata al principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 7 agosto 1998 n. 7755, secondo cui la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, che determini l'impossibilità della prestazione lavorativa, integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo se debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 cod. civ.), e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. A tale orientamento, seguito poi da numerose altre pronunce (tra le tante Cass. 22 agosto 2003 n. 12362, Cass. 15 novembre 2002 n. 16141, Cass. 2 agosto 2001 n. 10574, Cass. 5 agosto 2000 n. 10339), presta adesione il Collegio, e del resto esso non è messo in discussione dal ricorrente.
Questi infatti censura la sentenza impugnata in ordine alla valutazione compiuta circa l'osservanza del principio di buona fede da parte del datore di lavoro nella ricerca di mansioni diverse da affidare al dipendente in luogo delle precedenti assegnate: per l'obbligo di cooperazione a carico dell'imprenditore nell'esecuzione del rapporto, quale rimarcato dalle Sezioni Unite, ed al fine di utilizzare le energie lavorative ridotte del dipendente in attività confacenti alle sue condizioni fisiche, il ricorrente assume che doveva essere verificata anche la possibilità di scorporare dalle posizioni lavorative esistenti nell'azienda la mansione di movimentazione dei carrelli contenenti i pannelli impregnati, non compatibile con le sue condizioni di salute, secondo l'accertamento del consulente tecnico di ufficio e le altre risultanze di causa, mentre con riferimento alla utilizzazione nelle mansioni inferiori di addetto alla pulizia, l'offerta fatta dall'azienda doveva seguire il parere del medico di fabbrica, non essendo esso lavoratore in grado di vagliarla.
Ma in relazione al primo profilo va evidenziato che la regola stabilita dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, non autorizza la modifica delle mansioni da attribuire al dipendente definitivamente inidoneo all'attività in precedenza espletata, che non tenga conto dell'organizzazione aziendale come stabilita dall'imprenditore, e ciò per la necessità, sottolineata nella medesima sentenza, di bilanciare la tutela degli interessi, costituzionalmente rilevanti (artt. 4, 32, 36), del prestatore con la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, garantita dall'art. 41 della Carta fondamentale.
Non potendosi pretendere che il datore di lavoro per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo dovesse procedere a modifiche delle scelte organizzative adottate, escludendo, così come vorrebbe il ricorrente, da talune posizioni lavorative le attività incompatibili con le sue condizioni di salute, quelle cioè che comportavano il sollevamento di pesi e la movimentazione di carrelli, ed avendo la sentenza evidenziato, sulla scorta delle risultanze di causa, con apprezzamento non censurato, che non vi erano in azienda mansioni in cui non erano prevedibili sforzi fisici incompatibili con le condizioni di salute del ricorrente, ed anzi che pure le attività lavorative nella quali non era inclusa la movimentazione di carichi dovevano essere svolte in posizione eretta, e quindi per tale circostanza erano state ritenute non idonee per una ricollocazione del lavoratore, secondo la indicazione del medico di fabbrica, legittimamente il datore di lavoro ha rifiutato la assegnazione del ricorrente in altre mansioni equivalenti.
Riguardo ai compiti inferiori di addetto alle pulizie, è accertato che il dipendente ebbe a rifiutarli perché dequalificanti, e quindi è irrilevante la censura con la quale egli assume che, anteriormente all'offerta di ricollocazione con quelle mansioni, doveva essere verificata attraverso il parere del medico di fabbrica la compatibilita dell'attività di pulizia con le sue condizioni fisiche. Ed il giudice del gravame ha inoltre aggiunto che anche per questi compiti il giudizio di idoneità non era incondizionato, sussistendo, come già rilevato in prime cure, "precise limitazioni in coerenza con le patologie a carico del ricorrente". Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va dunque rigettato, restando assorbiti tutti gli altri rilievi, tra cui quelli concernenti le valutazioni delle risultanze istruttorie (richiamati dal ricorrente a pag. 18 del ricorso), peraltro inammissibili sotto il profilo della mancanza del requisito della autosufficienza (non risulta adempiuto l'onere della indicazione specifica delle prove che si assume valutate in modo inadeguato, onere il cui adempimento è richiesto al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare e che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo in base alle deduzioni contenute nell'atto, senza che ad eventuali lacune in proposito si possa sopperire con indagini integrative). Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005