Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
Con riguardo ai procedimenti conclusi con decisione divenuta definitiva nei sei mesi anteriori al 18 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge n.89/2001, il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4, primo comma, stessa legge, non ancora scaduto a quella data, deve farsi decorrere non dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva ma necessariamente da quello di entrata in vigore della ridetta legge, in modo da consentire alla parte di disporre, ai fini dell'esercizio dell'azione di equa riparazione, di un periodo di tempo esattamente corrispondente a quello fissato dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 8770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8770 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIALE ROSIRITA, UR VE OB, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MAGGIONI ITALO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 06173/03 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VIALE ROSIRITA, UR VE OB;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 17/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/03/3005 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito per il ricorrente l'Avvocato FIORINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA LE e ER RI TU con ricorso alla Corte d'appello di Brescia depositato il 18 ottobre 2001, lamentarono la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione a un giudizio, avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso il 26 marzo 1979 da SE RI TU, rispettivamente coniuge e padre di essi ricorrenti, e definito, dopo sette gradi di giudizio, con sentenza della Corte di Cassazione del 16 novembre 2000. Richiamate le fasi salienti del lungo iter processuale successivo alla pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio - e incentrato sulle connesse questioni concernenti i presupposti per l'attribuzione in favore della moglie di un assegno divorzile e l'indicizzazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore alla stessa affidato - i ricorrenti ricondussero l'eccedenza, rispetto al tempo strettamente necessario alla definizione della vertenza nei vari gradi del giudizio, ai troppo lunghi periodi trascorsi tra le udienze a causa del noto sovraccarico di lavoro dei giudici, escludendo espressamente i ritardi imputabili alla stessa LE nella fase di riassunzione del primo e secondo giudizio di rinvio della Cassazione (nove mesi circa per entrambi) e alla "strategia dilatorio-defatigante" del rispettivo marito e padre. Chiesero la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno patrimoniale e morale, rapportato alla impossibilità di un redditizio reinvestimento di quanto dovuto alla LE - anche a titolo di quota del trattamento di fine rapporto maturato dal coniuge nel 1995 - con ripercussioni pregiudizievoli per il figlio, che non aveva potuto avvantaggiarsi dell'aiuto economico della madre ai fini di un più proficuo completamento dei propri studi all'estero.
In accoglimento della relativa occasione formulata dal convenuto Ministero della Giustizia, la corte bresciana dichiarò inammissibile la domanda, condannando i ricorrenti alle spese Rilevò che, poiché il procedimento nel cui ambito si assume versificata la violazione si concluse il 16 novembre 2000 - data alla quale risale la pubblicazione della sentenza di rigetto del ricorso proposto da SE TU RI contro la seconda pronuncia emessa dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio - mentre il ricorso è stato depositato il 18 ottobre 2001, era trascorso il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. 4 della legge n. 89/2001. Nè poteva rilevare che, prima della suddetta scadenza e precisamente in data 16 maggio 2001, i ricorrenti avessero proposto analoga domanda avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, riferendosi la disciplina transitoria ai soli ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001 per i quali non fosse intervenuta una decisione di ricevibilità da parte della stessa Corte.
Per la cassazione di tale decreto ricorrono in questa sede TA LE e ER LI TU, prospettando dieci motivi di censura illustrati con successiva memoria.
Resiste l'amministrazione intimata, che, a propria volta, propone ricorso incidentale condizionato contenente un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, separatamente proposti contro la medesima pronuncia, debbono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. Il TU RI ER ha chiesto il rinvio della udienza di discussione, in attesa della decisione sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'istanza è inammissibile, per la radicale assenza nell'ordinamento di disposizioni che autorizzino iniziative dal Collegio giudicante del tipo di quella propugnata (disposizioni del resto non indicata dal ricorrente).
Con il primo motivo del loro ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 c.c. e 4 legge n. 89/1991, anche in relazione al combinato disposto dell'art. 35 n. 1
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della relativa legge di ratifica n. 848/1955. Ascrivono alla Corte del merito di non avere considerato che, utilizzando il concetto di "decisione definitiva", il legislatore ha voluto trasporre l'identica locuzione dell'art. 35 della CEDU;
detto concetto non coincide con quello di "sentenza passata in giudicato" (alla cui definizione, di preciso contenuto tecnico, lo stesso legislatore avrebbe fatto altrimenti riferimento), ma indica piuttosto il momento di effettivo conseguimento del bene della vita eventualmente attraverso il procedimento esecutivo successivo a quello cognitivo, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di GO. Rimproverano, poi, alla corte territoriale di non avere considerato che la legge n. 89/2001 entrò in vigore prima che fossero trascorsi sei mesi dalla data della decisione definitiva del ricorso, individuata dallo stesso giudice (senza peraltro tenere conto di un successivo giudizio parallelo intentato per ottenere la quota di indennità di fine rapporto del merito) nel 16 novembre 2000. In un simile contesto, poiché la sentenza su citata venne emessa quando ancora la legge n. 89/2001 non era vigente e non era previsto alcun rimedio interno alla violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, il termine di sei mesi stabilito dall'art. 4 non poteva decorrere dal momento dalla pubblicazione dal provvedimento, bensì dal momento dell'entrata in vigore della predetta legge che lo aveva previsto, trattandosi di termine perentorio di decadenza in cui non poteva essere computato, ai fini dell'estinzione del diritto, il tempo trascorso prima.
Con il secondo motivo, si imputa al giudice a quo di non avere sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 89/2001. Si esemplificano le incongruenze, cui, ad avviso dei ricorrenti, condurrebbe la interpretazione avversata;
ad esempio, si fa riferimento al caso di una decisione definitiva emessa il 18 ottobre 2000 in relazione alla quale la parte vittima dell'irragionevole durata del processo (che non possa fruire della translatio per non essere ricorsa alla Corte EDU) avrebbe solo un giorno per adire la corte territoriale. Anche nella specie, si osserva, in cui la decisione definitiva risale al 16 novembre 2000, i 29 giorni a disposizione dall'entrata in vigore della legge per il compimento dell'atto impeditivo della decadenza configurano un'evidente compressione del diritto alla difesa di cui agli artt. 2 e 24 Cost., specie ove si consideri che - a differenza della procedura convenzionale, che ammette usualmente la presentazione del ricorso senza particolari formalità - l'art. 3 della predetta legge esige che il ricorso deve contenere gli elementi di cui all'art. 125 c.p.c. e l'assistenza di un legale munito di procura speciale. Si evidenzia il differente trattamento che, senza loro colpa, sarebbe riservato ai soggetti danneggiati dall'eccessiva durata di processi definitivamente conclusi tra il 18 ottobre 2000 e il 17 aprile 2001 ovvero dopo tale data;
solo nel secondo caso si potrebbe disporre dell'intero periodo di sei mesi previsto per adire la competente corte territoriale, mentre nel primo tale spazio temporale sarebbe tanto più ristretto quanto più arretrata sia la data di conclusione del procedimento rispetto a quella di entrata in vigore delle ripetuta legge.
Con il terzo motivo, si solleva nuovamente, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 89/2001, nella parte in cui non prevede che la domanda di riparazione relativa a procedimenti definitivamente decisi non più di sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001, e cioè tra il 18 ottobre 2000 e il 18 aprile 2001, possa essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi da quest'ultima data. Con il quarto motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, anche in relazione all'art. 35 n. 1 della CEDU. Si rileva che la LE, nella memoria depositata il 1 febbraio 2002, aveva precisato che la richiesta risarcitoria - per l'impossibilità di reinvestire, a far tempo dall'inizio del 1996, la quota di sua spettanza del TFR ottenuto dall'ex marito - era da ricondurre alla mancanza di una decisione con forza di giudicato, ottenuta solo il 16 novembre 2000, che le attribuisse l'assegno ex art.
5 - legge 898/1970 e successive modifiche. Dopo tale decisione, la LE, in data 23 febbraio 2001, citò prontamente il TU, addivenendo infine alla transazione in data 14 giugno 2001, a conclusione del nuovo procedimento introdotto dall'art. 12 bis della legge n. 898/1970. Disattendendo la giurisprudenza dei giudici di
GO - secondo cui, ai fini del concetto di decisione definitiva, occorre valutare non solo il passaggio in giudicato della sentenza che chiude il processo di cognizione, ma anche il tempo necessario, ad esempio attraverso la fase esecutiva, a conseguire in concreto il bene della vita rivendicato - la corte territoriale non ha tenuto conto, al fine di conteggiare la complessiva durata del processo e specularmente di individuare ex art. 4 il dies a quo per l'inizio dell'azione, del procedimento di cognizione che, esperito per ottenere l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto, si era chiuso transattivamente il 14 giugno 2001 e, pur essendo autonomo giudizio cognitivo, presentava un fortissimo vincolo con quelli conclusisi in data 16 novembre 2000.
Con il quinto motivo, si reitera la denunzia di violazione delle stesse norme e di vizi motivazionali, deducendosi, con argomentazioni a tratti criptiche, che nulla impedendo di considerare produttivo di danno anche il breve periodo di durata della causa per ottenere la quota di TFR e non avendo il convenuto Ministero eccepito la novità della domanda, il giudice a quo avrebbe dovuto considerare tempestivo il deposito del ricorso avvenuto a meno di sei mesi dal 14 giugno 2001.
Con il sesto motivo, si solleva, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 89/2001 - anche in relazione alla legge 28 agosto 1997, n. 296 di ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, entrato in vigore il 1 novembre 1998, e alla legge n. 848/1955 - nella parte in cui non prevede alcun rimedio interno per chi abbia coscienza di essere stato vittima di danno a distanza di più di sei mesi dalla decisione definitiva di un procedimento civile, viene sottolineato che la LE ebbe coscienza di aver subito un enorme danno patrimoniale dall'enorme durata dei procedimenti conclusisi con la sentenza del 16 novembre 2000 solo allorquando si rese conto, dopo l'udienza del 17 maggio 2001, di non possedere, a motivo delle ingenti spese affrontate per portare a conclusione i precedenti processi, le disponibilità economiche necessario a proseguire la causa iniziata allo scopo di ottenere la percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, vedendosi così costretta a addivenire a una tutt'altro che vantaggiosa transazione.
Con il settimo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2966 c.c. e dell'art. 50 c.p.c. Con passaggi argomentativi non sempre perspicui e a volte non portati a conclusione (vedi, ad esempio, pag. 26 del ricorso secondo capoverso), si addebita al giudice del merito di non avere considerato che gli odierni ricorrenti, adendo la Corte di GO in data 16 maggio 2001, avevano comunque interrotto il termine di decadenza, anche a considerare carente di giurisdizione o di competenza ratione materiae quel consesso. Il ricorso racchiudeva infatti tutti i requisiti in punto di editio actionis e vocatio in ius richiesti dalla legge n. 89/2001 per l'atto introduttivo del procedimento volto a ottenere l'equa riparazione. In secondo luogo, la presentazione del ricorso davanti alla corte bresciana il 18 ottobre 2001 integrava una translatio iudicii tempestiva ai sensi dell'art. 50 c.p.c., con la conseguenza di conservare l'effetto interruttivo della decadenza prodotto dalla spedizione del precedente. Ciò in forza del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la proposizione della domanda giudiziale, ancorché presentata a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo ad impedire la decadenza in quanto costituisce una manifestazione di volontà diretta ad instaurare un rapporto processuale per conseguire l'intervento del giudice al fine di una pronuncia sul merito della pretesa, inoltre, se si è ben compreso il motivo nonostante il tutt'altro che lineare sviluppo argomentativo, con specifico riferimento a TU RI ER, residente in Francia, il ricorso per ottenere l'equo indennizzo rientrerebbe nelle materie di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, sicché potrebbe trovar applicazione il principio affermato da questa Corte per cui l'effetto impeditivo della decadenza, provocato, secondo quella convenzione, dalla domanda giudiziale proposta, per far valere la responsabilità di un soggetto italiano, di fronte a giudice straniero privo di competenza giurisdizionale, non viene meno qualora il soggetto venga poi citato in Italia davanti al giudice competente nel termine di sei mesi dalla pronuncia declinatoria della giurisdizione, in applicazione analogica dell'art. 50 c.p.c. Con l'ottavo motivo, si solleva, in riferimento agli artt. 3 e 34 Cost., ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 89/2001, per la parte in cui prevede che l'azione, quanto meno allorquando abbia contenuto risarcitorio, debba essere introdotta entro il termine di sei mesi dalla definizione del procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione del termine di ragionevole durata, imputabile in tutto o in parte all'operato di uno o più magistrati, anziché nel termine biennale previsto dalla legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati (art. 4). Secondo i ricorrenti, la differenziazione, sotto il profilo temporale, delle tutele apprestate dalle due leggi, pur perseguenti obiettivi diversi, non sarebbe giustificata allorquando esse si trovino a regolare situazioni assolutamente omologhe in cui vengono lamentati danni conseguenti a disfunzioni ascrivibili a comportamenti colposi di organi della giurisdizione. Con il nono motivo si solleva, in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost., ennesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 89/2001, nella parte in cui prevede un termine di decadenza inferiore a quello previsto dagli artt. 314 e 315 c.p.c. (recte:
c.p.p.) per l'equa riparazione dell'ingiusta detenzione. Si deduce, altresì, l'incompatibilità del termine decadenziale di cui al ripetuto art. 4 nei confronti di soggetti nelle suindicate posizioni processuali per violazione del principio di effettività e di certezza del diritto, così come elaborato dalla Corte di giustizia CEE, e "per discriminazione ex art. 12 CEE". Si sostiene l'irragionevolezza del termine stabilito dall'art. 4 in misura inferiore a quello previsto per la riparazione della ingiusta detenzione, laddove il detenuto "essendo in carcere e dunque in un certo qual modo isolato dal travolgente flusso della quotidianità" potrà paradossalmente provare i danni patiti con maggiore facilità rispetto a chi si trova "immerso nella quotidianità" e in "permanente stato di soggezione processuale". Si richiamano casi in cui la Corte di Giustizia europea, alla quale si invita questa Corte a rivolgersi ex art. 234 Trattato CE, ha dubitato della compatibilità con il principio di effettività di termini previsti dalle norme interne in tema di rimborsi di imposte.
Con il decimo e ultimo motivo i ricorrenti lamentano la condanna alle spese, rilevando che il giudice avrebbe potuto disporne la compensazione considerata la complessità delle questioni trattate nel giudizio.
Così riassunti i motivi del ricorso principale, rileva il Collegio che dai primi tre - seppur formulati con sovrapposizione di censure e ripetitività di concetti - è enucleabile un'identica doglianza. I ricorrenti, in buona sostanza, deducono che, qualora la decisione definitiva (intesa come decisione che consente l'effettivo raggiungimento del bene della vita) sia stata emanata nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, l'art. 4 non può essere interpretato nel senso che il termine semestrale previsto a pena di decadenza per attivare il rimedio interno debba calcolarsi con decorrenza dalla data della decisione medesima, perché la conseguente abbreviazione di detto termine vulnererebbe il diritto di azione e difesa. I ricorrenti sostengono che in tali casi il dies a quo del termine di decadenza deve necessariamente coincidere con il momento iniziale della efficacia della legge n. 89 del 2001 (18 aprile 2001); nella specie, quindi, l'azione di equa riparazione doveva essere dichiarata ammissibile, essendo stata proposta il 18 ottobre 2001.
Ad avviso della Corte la doglianza coglie il segno.
L'art. 4, 1 comma, della legge n. 89/2001, stabilisce che "La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva".
La disposizione chiarisce utilmente che si tratta di un termine di natura perentoria, posto a pena di decadenza, il dettato della norma in esame appare netto nel precludere ogni azione che sia presentata fuori dai termini stabiliti e introduce una decadenza processuale che non ammette sanatorie all'avvenuto compimento del termine di legge perentorio consegue l'impossibilità assoluta di ottenere l'equa riparazione per la lunghezza irragionevole del processo, concretandosi un'ipotesi di decadenza processuale dall'esercizio di un diritto sostanziale, in tal modo vanificato.
Un certo qual correttivo alla perentorietà del termine, nell'intenzione del legislatore, è quello contemplato dall'art. 6 della legge, peraltro con riferimento a fattispecie di stretta contingenza, che consente la proponibilità delle domande di indennizzo avanti ai giudici nazionali, in relazione a processi pur conclusi da tempo, per il caso in cui l'istanza risarcitoria sia stata fatta valere innanzi ai giudici europei.
Unica norma transitoria della legge in esame, l'art. 6 sancisce, infatti, che "nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo l, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1959, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea, in tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea".
Alle parti che al 18 aprile 2001, data di entrata in vigore delle legge in esame, abbiano già promosso avanti i giudici di GO un procedimento per la violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU è data quindi la possibilità di trasferire la controversia davanti al giudice nazionale nel frattempo divenuto competente a conoscere anche della domanda riparatoria da durata irragionevole del processo. E il limite temporale all'esercizio del diritto di opzione a favore del giudice nazionale per coloro che abbiano già adito le istanze europee al fine di denunciare la violazione della durata ragionevole del procedimento e ottenere l'equa riparazione è individuato nell'avvenuta pronuncia di una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte europea.
Sembrava non revocabile in dubbio che il legislatore, impiegando l'espressione "possono", avesse voluto attribuire alle parti una mera facoltà di preferire, in tali casi, il giudice nazionale. Siffatta conclusione rimaneva ferma anche se rapportata all'art. 35, primo comma della CEDU che, come è noto, pone l'avvenuto esaurimento del rimedi interni quale condizione di procedibilità di ogni azione da promuoversi davanti ai giudici di GO, in quanto la norma in commento ha portata e valenza solo transitoria e non vale in alcun modo a fondare la retroattività dell'efficacia della legge, la cui disposizioni sono ovviamente operanti solo per i processi instaurati dopo il 18 aprile 2001, dinanzi sia ai giudici nazionali, sia a quelli europei. In altre parole, non vi è spazio per argomentare, dal primo comma della disposizione in commento, una sorta di sopravvenuta improcedibilità dei processi avviati a GO per mancato esaurimento dei rimedi approntati del diritto interno, in quanto, al tempo in cui sono stati promossi, quei ricorsi erano pienamente procedibili in assenza, nel nostro ordinamento di allora, di rimedi volti a riconoscere il diritto al risarcimento per il processo irragionevolmente prolungato. Si poteva al riguardo parlare di una sorta di perpetuatio iurisdictionis trasposta in ambito europeo, che trova il suo modello nell'art. 5 c.p.c. Tutti i ricorsi pendenti di fronte alla Corte di GO all'entrata in vigore della legge in questione avrebbero continuato ad essere procedibili innanzi al giudice europeo, salva la possibilità per la parte di trasferire il giudizio al giudice nazionale.
Sennonché, va dato conto dell'altra lettura data alla disciplina intertemporale dalla Corte di GO, secondo la quale le norme della nuova legge hanno valenza immediata anche con riferimento ai processi già ivi introdotti che, ove non trasferiti a iniziativa delle parti al giudice italiano, devono essere dichiarati irricevibili per mancato esaurimento dei rimedi interni, ai sensi dell'art. 35, primo comma, CEDU. Alla luce di quanto previsto, in via transitoria, dal menzionato art. 6 della legge n. 89/2001, la Corte di GO (vedi sentenza Brusco c. Italia del 6 settembre 2001) ha, infatti, dichiarato irricevibili i ricorsi pendenti, presentati prima dell'entrata in vigore della legge in esame. Così decidendo, la Corte europea ha espressamente derogato al principio secondo cui il pregiudiziale esaurimento delle vie di ricorso interne costituisce una condizione di ricevibilità la cui esistenza va valutata normalmente alla data della presentazione del ricorso davanti alla Corte medesima. Da tale presa di posizione, il passaggio delle domande pendenti presso la Corte dei diritti dell'uomo alle Corti d'appello italiane assume carattere di obbligatorietà; di conseguenza l'unica facoltà accordata al ricorrente è quella di anticipare il trasferimento dell'azione.
Proprio considerando tali recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Governo è intervenuto con il decreto legge del 12 ottobre 2001 n. 370, convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 432, prorogando al 18 aprile 2002 il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 89/2001 per (ri)proporre la domanda di equa riparazione davanti a una Corte d'appello.
In ogni caso, la disciplina transitoria contenuta nella legge n. 89/2001 si limita a fissare i termini entro i quali la domanda può
essere trasferita di fronte al giudice nazionale, nulla prevedendo quanto alla possibilità, per coloro che abbiano subito l'irragionevole durata di un processo già conclusosi da tempo e non abbiano proposto tempestivamente ricorso in sede europea, di adire oggi la Corte d'appello in forza delle nuove disposizioni. La questione pretermessa dai conditores non è di poco conto se si considera che potrebbe configurarsi un'ipotesi di disparità di trattamento tra le vittime di lunghi processi in relazione alla data in cui essi si sono conclusi.
In proposito, è necessario considerare, in primo luogo, l'ipotesi di provvedimenti emanati oltre sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge. In tal caso, la parte che si riteneva danneggiata dall'eccessiva durata del procedimento poteva adire la Corte di GO per ivi far dichiarare la violazione della Convenzione da parte dello Stato e chiedere l'equa riparazione;
ai sensi dell'art. 35 della CEDU, il ricorso, esperibile in base alla norma convenzionale, era soggetto al termine di decadenza di sei mesi dalla decisione interna definitiva, per cui per la parte che non se ne fosse avvalsa veniva comunque meno il diritto di esercitare l'azione. Pertanto, ove il termine sia già esaurito alla data di entrata in vigore della legge non potrebbero configurarsi effetti discriminatori e/o irragionevoli imputabili alla limitata retroattività del diverso regime introdotto, dovendosi in ogni caso escludere che esso operi senza tenere conto della precedente, seppur meno agevole, tutela giurisdizionale, ovvero che valga a sanare decadenze già maturate. Da una diversa prospettiva, a parere della Corte deve essere considerata la posizione di coloro per i quali, essendo il provvedimento ottenuto divenuto definitivo nell'arco dei sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 89/2001, il termine per adire il giudice (internazionale o quello) nazionale non era ancora decorso.
È evidente che qualora per tali soggetti il termine di decadenza procedimentale introdotto dall'art. 4 decorresse "dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, e divenuta definitiva essi non disporrebbero dell'intero termine di sei mesi previsto dalla Convenzione e dalla norma predetta per adire, rispettivamente, il giudice internazionale o quello italiano. E poiché, come si è visto, la Corte internazionale ha ritenuto irricevibili i ricorsi per i quali la possibilità del rimedio interno - mancante al momento della presentazione davanti alla Corte predetta - esisteva al momento della pronuncia sulla ricevibilità, il rischio che risulti definitivamente compromessa ogni possibilità di ottenere riparazione e, in tali casi, concreto. E proprio con riferimento a queste fattispecie che il meccanismo innovativo della norma dell'art. 4, 1 comma, si connota di particolare gravosità, addossando ai potenziali ricorrenti un onere dai contenuti e dalle implicazioni francamente eccessive.
Ove applicata, con interpretazione soltanto letterale, anche alle fattispecie, come quella in esame, iniziate sotto il regime della vecchia disciplina che non prevedeva un rimedio interno, l'art. 4 violerebbe, anzitutto, il generale principio della irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi, in altri termini, l'interpretazione secondo cui l'art. 4, comma 1, della legge n. 89/2001 escluda l'applicabilità del rimedio interno quando sia decorso il termine di decadenza da essa introdotto, anche con riferimento a provvedimenti definitivi emanati meno di sei mesi prima della sua entrata in vigore, dà luogo a conseguente pratiche incompatibili con i principi riguardanti l'efficacia della legge nel tempo. Nell'ipotesi ora indicata, infatti, dovrebbero ritenersi applicabili, con decorrenza da una data anteriore al 18 aprile 2001, i termini decadenziali previsti solo con una legge posteriore. Al contrario, la legge sopravvenuta non può essere applicata ai facta praeterita corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati. E, in particolare, il termine di decadenza non può prendere regola se non dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere.
D'altra parte, sempre se letto in termini pedissequamente testuali, l'art. 4 potrebbe condurre a una inammissibile ablazione anticipata del diritto di azione. Evidenti sarebbero, per tale via, i vulnera ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3 e 24 Cost. perché, trattandosi di un termine di decadenza, in ordine al quale non sono operanti eventuali cause sospensive o interattive, sarebbe arbitrario, e comunque in contrasto con quei principi sanciti dalla carta costituzionale, ridurne la durata, computandovi anche il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore della legge. Si deve notare, al riguardo, che la decadenza si traduce nella perdita del diritto non esercitato entro un determinato periodo, per cui è indubitabile che il soggetto interessato deve disporre del termine nella sua interezza, atteso che ogni frazione temporale può essere da lui utilizzata per il compimento dell'atto che la legge considera idoneo ad evitare il verificarsi della decadenza. Vero è che la determinazione dei termini di prescrizione e di decadenza rientra nel potere discrezionale del legislatore, tendenzialmente sottratto al sindacato di legittimità costituzionale (vedi Corte Cost. n. 10/70; Cass. n. 4958/1978); ma il problema dell'adeguatezza di un termine legale non può sorgere, per l'indicata ragione, quando sia certo che la norma ponga il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato;
nella specie invece, per quel che si è detto, la piena fruizione del termine non è assicurata.
Una cosa, comunque, è la valutazione dell'opportunità di prevedere una scadenza per il compimento di un atto e della discrezionalità usata nel fissarne i limiti, altra cosa è la questione della legittimità del criterio adottato per la decorrenza del termine, ove questa venga ancorata a un evento di cui il soggetto non è immediatamente messo in condizione di conoscere le implicazioni future. Questo secondo problema tocca il diritto di difesa quando il termine è di decadenza procedimentale, in quanto quel diritto, secondo la giurisprudenza della Corte delle leggi (cfr. sentenza n. 93/1962), deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne l'effettività e da non renderne estremamente difficile l'esercizio; sicché, l'incongruità del termine sotto l'aspetto della sua irragionevolezza può ammettersi quando esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, vanificare la tutela voluta accordare al cittadino leso.
Sotto quest'ultimo profilo, deve condividersi il rilievo dei ricorrenti, secondo cui una diversa interpretazione dell'art. 4 potrebbe condurre a conseguenze contrarie al criterio di ragionevolezza e lesive del diritto di difesa, per quanto concerne i processi definiti in data prossima alla entrata in vigore della c.d. legge Pinto. Esemplificando in maniera sintetica, nel caso estremo di processo definito il 18 ottobre 2000, ovverosia sei mesi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, per l'esercizio del diritto all'equa riparazione, onde non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 4, la parte avrebbe avuto a disposizione solo un giorno. Nella specie, risalendo al 16 novembre 2000 la decisione definitiva emessa a conclusione del procedimento di cui lamentano l'eccessivo protrarsi, non può non rimarcarsi che, a seguire l'interpretazione avversata dell'art. 4, per i ricorrenti il termine decadenziale di sei mesi era già quasi interamente decorso prima dell'entrata in vigore della legge che ex novo lo ha introdotto;
e, soprattutto, che gli stessi ricorrenti, al momento dell'entrata in vigore della legge, non potevano disporre dell'intero termine in questione. Le superiori riflessioni convincono che alla disposizione in esame non può esser ascritto il significato suggerito da un primo approccio puramente letterale, non saggiato dal controllo delle incongruenti e irragionevoli conseguenze;
se ne impone, quindi, una lettura diversa, che ravvisi nel testo normativo un'ellissi esplicitabile, mediante l'interpretazione logico-sistematica, in un senso conforme in pari tempo all'intenzione del legislatore e ai principi costituzionali.
Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone, pertanto, di ritenere che, nei casi considerati, il termine di decadenza di sei mesi debba essere computato non dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ma dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001, in modo da consentire alla parte di disporre, ai fini dell'esercizio dell'azione di equa riparazione, di un periodo di tempo esattamente corrispondente a quello fissato dalla norma. La questione posta dai motivi di doglianza va pertanto risolta, in senso favorevole ai ricorrenti, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "con riferimento ai procedimenti conclusi con decisione divenuta definitiva nei sei mesi anteriori al 18 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge n. 89/2001, il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4, primo comma, stessa legge, a quella data ancora in corso, non può farsi decorrere dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva ma deve necessariamente decorrere dal momento di entrata in vigore della ridetta legge, in modo da consentire alla parte di disporre, ai fini dell'esercizio dell'azione di equa riparazione, di un periodo di tempo esattamente corrispondente a quello fissato dalla norma". In applicazione del suddetto principio, il ricorso introduttivo del giudizio, depositato dai ricorrenti in data 18 ottobre 2001, si palesa tempestivo.
Deve essere, quindi, cassato il provvedimento impugnato per avere ritenuto intempestivo l'esercizio dell'azione sul rilievo che, nel caso esaminato, il termine di decadenza ebbe inizio dal 15 novembre 2000, data del provvedimento definitivo, e dovesse così comprendere, di conseguenza, anche il periodo di tempo già decorso alla data di entrata in vigore della legge n. 89/2001. L'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale comporta l'esame di quello incidentale proposto in via condizionata. Con tale ricorso il Ministero, denunciata la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 e degli artt. 81 e 100 c.p.c.,
reitera l'eccezione, non esaminata dalla corte bresciana, di difetto di legittimazione attiva in capo a ER RI TU che, non essendo stato parte del giudizio di cui si lamenta la irragionevole durata, non può averne tratto alcuna conseguenza giuridicamente valutabile iure proprio e, dunque, non ha titolo a invocare la riparazione equa prevista da quella normativa.
Rileva la Corte che il ricorso investe una questione sulla quale il giudice a quo ha omesso qualsivoglia pronuncia, verosimilmente per averla ritenuta assorbita dalla statuizione di improponibilità della domanda.
Essendosi anche in questa sede dibattuto solo sulla affermata decadenza dalla domanda proposta in giudizio, l'impugnazione rimane dunque assorbita. Incomberà al giudice del rinvio esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ER TU RI sollevata dal convenuto dicastero.
Al medesimo giudice, che si designa nella stessa corte territoriale in diversa composizione, si demanda il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accogli il ricorso principale per quanto di ragione, dichiara assorbito l'incidentale, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005