Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità di un determinato strumento finanziario regolato in conto corrente (nella specie, un buono postale ordinario) non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/2016, n. 23421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23421 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
23421 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 21624/2011 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati Cron. 23421 Dott. Aniello NAPPI Presidente rel. Rep. c. I. Dott. Mauro DI MARZIO Consigliere UD. 4/10/2016 Dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere PU Dott. Giuseppe DE MARZO Consigliere Dott. IM FALABELLA Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21624\2011 proposto da FI IM ([...]) e FI UR rapp.ti e difesi per procura a ([...]), margine del ricorso dagli avv. Arturo Antonucci e Roberto elettivamente domiciliati in Roma al CorsoVassalle, Trieste n. 87 ricorrenti -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a. (97103880585), in persona del presidente e legale rapp.te p.t. Giovanni Ialongo, rapp.ta e difesa per procura a margine del controricorso dagli avv. Paola Fabbri, Enrica Ragusa e Domenico A.M. 2 5 5 1 6 1 0 2 Procopio, giusta delega a margine del ricorso conferita dall'avv. Andrea Sandulli, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali in Roma al Viale Europa n. 175 controricorrente avverso la sentenza n. 1088/2010 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 15 dicembre 2010. Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 4 ottobre 2016 dal relatore dr. Aniello Nappi;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 9.2.2006 il tribunale di Mantova rigettò la domanda con la quale IM FI e UR FI avevano chiesto la condanna delle Poste Italiane s.p.a. al rimborso della somma di € 135.000, oltre accessori, pari al valore di un buono postale ordinario, che, originariamente immesso sul deposito titoli intestato al defunto loro genitore RU FI, risultava illegittimamente prelevato dopo la sua morte. Secondo Poste Italiane s.p.a. infatti l'accredito del buono sul dossier titoli di RU FI era stato frutto di un errore sui numeri del conto, in quanto il titolo era stato in realtà acquistato da altri soggetti (DI ON e IA ON) in favore dei quali si era, dunque, provveduto al riacredito. La sentenza del tribunale, motivata in ragione del mancato raggiungimento della prova della titolarità del buono in capo al 'de cuius' e del fatto che i documenti contabili prodotti dalle Poste attestavano inequivocabilmente che l'iniziale accredito del titolo era stato frutto di un errore, fu confermata dalla Corte d'appello di Brescia, che rilevò non solo che la prova della titolarità del buono postale non potesse essere fornita, come sostenuto dagli appellanti, attraverso la semplice produzione di due comunicazioni contabili inviate dalle Poste (che facevano semplicemente riferimento alla materiale esistenza sul dossier titoli di RU FI di un buono postale di € 135.000), ma che gli ulteriori documenti prodotti dall'appellata, inammissibilmente disconosciuti dagli attori, dimostravano inequivocabilmente che l'acquisto del titolo era avvenuto а opera di terzi. Avverso tale sentenza IM FI e UR FI hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tra motivi. Poste Italiane s.p.a. ha depositato controricorso. Motivi della decisione 1.1 Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza e dell'intero giudizio per violazione del contraddittorio in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 321 del 2007 (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), sostenendo, in particolare, che nel giudizio di prime cure, a seguito del deposito da parte della convenuta di alcuni documenti (tra i quali la copia di un contratto di acquisto del titolo a firma DI ON, un estratto del c/c postale intestato al predetto DI ON e IA ON ed alcune comunicazioni interne dell'ufficio postale centrale di Molinella), la società convenuta aveva notificato l'istanza di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 5/2003, senza concedere agli attori il termine per le repliche. Solo nel primo atto successivo alla produzione dei documenti, e quindi nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 10 d. lgs. n. 5/2003, gli attori poterono quindi operare il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti dalla convenuta, ma la corte territoriale, trascurando quanto statuito dalla sentenza n. 321 del 2007 della Corte Costituzionale, dichiarò inammissibile il disconoscimento di cui all'art. 2719 cod. civ., in quanto effettuato solo con la nota di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 5/2003. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d. lgs. n. 5/2003 in relazione effettuato dagliall'asserita tardività del disconoscimento attori riguardo alla conformità agli originali dei documenti n. 7, 8 e 9 di parte convenuta (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), avendo la Corte territoriale erroneamente considerato l'operato disconoscimento alla stregua di una 'nuova eccezione" o di un'istanza riguardante "l'istruzione della causa" ed in quanto tale precluso ai sensi dell'art. 10 cit. 1.2- I due motivi, che si esaminano congiuntamente per la loro stretta connessione logico giuridica, sono infondati. Come recentemente precisato da questa corte, infatti, "prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento" (ex multiis, Cass. n. 16998 del 2015). Correttamente, dunque, a fronte del disconoscimento della conformità della copia all'originale, la corte territoriale, non essendo vincolata alla contestazione della conformità, ha fatto ricorso ad altri elementi di prova per desumere la infondatezza della tesi sostenuta dagli appellanti e per pervenire all'affermazione dell'appartenenza del titolo а terzi contestazione), sia(circostanza attestata dai documenti in osservando che il conto corrente in oggetto aveva avuto nel tempo un solo movimento mensile (di accredito di una pensione di € 796), che avrebbe ben difficilmente giustificato l'acquisto di un buono postale di tale entità, sia rimarcando che la prova dell'acquisto del buono postale non poteva essere fornita, da parte degli attori, mediante la semplice produzione delle due comunicazioni contabili, avendo queste ultime natura meramente informativa e non negoziale (e dunque inidonea ad invertire l'onere probatorio gravante sugli attori circa il fatto costitutivo della loro domanda). Quanto poi all'impossibilità, lamentata dagli attori, di formulare tempestivamente l'eccezione di decadenza (fondata sull'avvenuto decorso del termine di 60 giorni concessi alle Poste per contestare le risultanze delle comunicazioni contabili relative al deposito dei titoli), va evidenziato che "ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., contestazione dell'estratto conto e la connessa la mancata approvazione delle operazioni in esso annotate implicita riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti" (cfr. Cass. n. 11626 e n. 3574 del 2011). Ne consegue che la contestazione formulata dalle Poste, circa l'appartenenza dello strumento finanziario al 'de cuius', non solo dur.que non appare preclusa dalla decadenza ex art. 1832 cod. civ. (riguardando non già la verità contabile delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato), ma, essendo stata pienamente condivisa dalla corte territoriale con argomenti riguardanti proprio il rapporto sottostante, rende del tutto irrilevante il riferimento a qualsiasi altra produzione da parte delle Poste.
2. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione, in parte per illogicità e contraddittorietà ed in altra parte per insufficienza, in relazione alla sussistenza " dell'errore riguardante l'immissione del titolo nel deposito di RU FI (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.). Il motivo è inammissibile atteso che, tendendo a dimostrare l'inesistenza di un errore da parte delle Poste (che in realtà si sarebbero limitate ad eseguire un ordine di accredito proveniente dal vero titolare del buono) nonché la corretta esecuzione delle istruzioni impartite (nel senso che fu proprio il ON ad indicare il numero del conto sul quale effettuare l'immissione del titolo), propone censure in fatto, incompatibili con il giudizio di legittimità.
3. Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al La Corte rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi €. 7.400, di cui €.
7.200 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge. Roma, 4 ottobre 2016 Il Presidente relatore DEPOSITATO Aniello Nappi) IN CANCELLERIA IL 17 NOV 2016 IL FUNZIONARAD CA NO