TRIB
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2451 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dagli avv.ti
Giovanni Visco e Di Capua Alberto, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Vico
Equense alla Piazza Umberto I n. 18;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ciriaco Sammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castellammare di Stabia alla Via Amato
n. 7;
APPELLATA
NONCHE'
rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato allegato alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carlo Cafiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n.35
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale del 25.06.2023
1 FATTO E DIRITTO citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la soc. Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e per sentirli condannare, in CP_1 Controparte_2
solido, ex art. 148 D. Lgs. 209/05, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Vico Equense (NA) alla Via S. Ciro in data 25.08.2014, alle ore 23,20 circa.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, il veicolo
Ford Kuga tg. ET978PY di proprietà di ed assicurato per la RCA con la società Controparte_2
nel tentativo di fare inversione di marcia, giunto all'altezza del parcheggio Controparte_1
” mentre era in fase di retromarcia, impattava contro il motociclo PI ES Tg. Org_1
NA223265, il quale era fermo in sosta.
A seguito di tanto, il motoveicolo PI ES riportava danni quantificati complessivamente in euro 759,97.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la soc. che contestava la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre il responsabile civile rimaneva contumace.
proponeva intervento volontario, allegando che a seguito dell'urto con l'autoveicolo Parte_2
Ford Kuga, il ciclomotore PI ES rovinava al suolo e impattava il motociclo Honda SH, Tg.
EA43334, che a sua volta provocava la caduta del veicolo Honda SH tg. DS45700, di proprietà di l'interventore agiva per il risarcimento dei danni diretti e indiretti occorsi al Parte_2 motociclo Honda SH tg. DS45700 in seguito all'accaduto, quantificati in euro 1.030,00, così come riportato da preventivo di riparazione allegato agli atti.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e dei testi di parte convenuta, nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 405/19 il Giudice di Pace adito rigettava la domanda attorea, in quanto sia l'attore che l'interventore non avevano assolto l'onere di provare in modo certo preciso e univoco i fatti costitutivi delle loro richieste.
Tenuto conto del comportamento delle parti in fase stragiudiziale e non essendovi la prova che la controparte, seppur invitata, avesse aderito alla negoziazione assistita, il giudice di prime cure compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e censurando Parte_2 Parte_1
la decisione oggetto di gravame nella parte in cui il Giudice di Pace valutava erroneamente la prova testimoniale di parte attrice, evidenziando che la deposizione resa da risultava precisa S_
ed univoca, identificando i veicoli coinvolti, indicandone il colore e i danni subiti, individuando il luogo del sinistro e il senso di marcia, riconoscendo le foto dei veicolo attoreo, depositate nella produzione di parte attrice e interventrice.
2 Differentemente, evidenziava che i testi di parte convenuta, pur confermando che l'auto di CP_2 si trovava a Vico Equense nel giorno e all'ora del sinistro, non fornivano elementi utili alla
[...] ricostruzione dell'evento ma confermavano che si trovavano nei pressi di un parcheggio, di non aver avvertito alcun urto e di non aver fornito le proprie generalità a nessuno.
Gli appellanti contestavano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ometteva qualsiasi riferimento in motivazione alla circostanza che la vertenza era stata definita in via stragiudiziale con il fiduciario sulla scorta di una accettazione per danni ed onorari cui non veniva dato CP_3
seguito.
In subordine, si chiedeva di accertare il concorso di colpa dell'appellato ai sensi dell'art. 2054 c.c., non essendo stata superata la presunzione codificata dalla predetta norma.
Quindi gli appellanti, in epigrafe indicati, hanno chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la condanna in solido dei convenuti al pagamento a titolo di risarcimento della somma di euro 1100,00 per i danni materiali al motociclo tg. DS45700 di proprietà di
[...]
e in quella di euro 1100,00, oltre accessori e fermo tecnico, per i danni occorsi al Pt_2
motociclo ES tg. NA223265 di proprietà o in via subordinata, chiedevano Parte_1
l'applicazione dell'articolo 2054 c.c., nonché a pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio la soc. in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., e;
la prima eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_2 dell'art. 348 bis c.p.c. e contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
eccepiva la nullità, l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e Controparte_2
l'infondatezza dell'appello., chiedendone il rigetto, attesa la correttezza della decisione del giudice di prime cure.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 25.06.2023, sostituita da deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti del termine di giorni quaranta per il deposito della comparsa conclusionale e di quello di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 325 c.p.c. dalla notifica della gravata sentenza.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
3 posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Né può ritenersi nullo l'atto di appello, che contiene elementi sufficienti per la individuazione della causa petendi e del petitum della domanda, essendo, tra l'altro, ben precisati i motivi di impugnazione e le modifiche richieste alla sentenza oggetto di gravame.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede la legittimazione attiva e passiva delle parti e la procedibilità della spiegata domanda risarcitoria.
Merito.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Gli appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione del Giudice di Pace, laddove ha rigettato la domanda poiché ha ritenuto che l'attore e l'interventore non avevano assolto all'onere probatorio di provare in modo certo, preciso e univoco i fatti posti alla base della pretesa risarcitoria.
Il Giudice di Pace, in particolare, nella sentenza impugnata, così statuisce: “Invero, il convenuto oltre che disconoscere del tutto l'evento dannoso ha indicato, tramite la ben Controparte_5 tre testi, , e , escussi in contraddittorio all'udienza Testimone_2 Controparte_6 Testimone_3 del 11.11.2015, i quali concordemente hanno precisato che l'auto Ford effettivamente circolava, alla data indicata, in Vico Equense, effettivamente era stata parcheggiata e poi era ripartita, ma alcun veicolo, in movimento e/o fermo, aveva mai urtato. Trattasi di testi presenti di persona perché tutti passeggeri dell'auto di parte convenuta.
Invece l'unico teste indicato ed escusso per l'attore e per l'interventore, , risulta essere S_ il nipote dell'interventore il quale rende dichiarazioni generiche e soprattutto, non ricostruisce in modo puntuale la dinamica del sinistro per cui è causa.”,
4 Ebbene, il materiale istruttorio acquisito non consente di ritenere provati i fatti dedotti dagli appellanti ed in particolar modo la legittimazione passiva dei convenuti.
Il testimone pur confermando le circostanze di tempo e di luogo del sinistro in esame, S_
ha omesso di indicare una circostanza che appare essenziale per la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'imputabilità dello stesso al conducente dell'autovettura di proprietà del in CP_2
particolare il teste nulla ha riferito circa la sua posizione rispetto al luogo in cui avveniva il sinistro né ha chiarito su quale lato della carreggiata si trovavano i motoveicoli impattati dall'auto Ford
Kuga.
La mancata precisazione della posizione del teste appare rilevante dal momento che quest'ultimo dichiara di aver provveduto personalmente a segnare il numero di targa dell'autovettura Ford Kuga mentre, nell'assunto, il veicolo si allontanava dai luoghi.
L'esatta identificazione del veicolo antagonista risulta quindi affidata soltanto alla memoria dell'unico teste di parte attrice escusso in giudizio, (non viene specificato se della targa è stata effettuata una fotografia), di cui si ignora la distanza rispetto al veicolo in movimento.
Per contro i tre testi indicati da parte convenuta, concordemente ribadivano di nulla poter riferire circa il sinistro;
tutti e tre i testimoni, difatti, riportavano che l'auto Ford Kuga veniva parcheggiata nei pressi dell' di non aver sentito alcun urto e che nessuno si avvicinava Organizzazione_2
presso il veicolo per chiedere le loro generalità.
Si evidenzia altresì che la scarsa qualità dei rilievi fotografici allegati dagli odierni appellanti non consente di affermare o meno se i danni subiti dai motocicli siano o meno compatibili con la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo di primo grado;
peraltro per il solo appellante risulta prodotto un preventivo di spesa, neanche sottoscritto, mentre alcuna Parte_2 documentazione sull'ammontare dei danni è prodotta in relazione all'appellante (la Parte_1
cui produzione di primo grado non risulta riprodotta in appello).
Né infine può attribuirsi la valenza probatoria invocata alla proposta transattiva formulata dalla società assicurativa, di cui, invero, non vi è prova in atti;
nel fascicolo dell'interventore vi è Pt_2
soltanto una lettera trasmessa via fax ad un perito mentre non risulta prodotto alcun documento attestante l' offerta transattiva.
Per contro emerge per tabulas che sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio la ha contestato la dinamica del sinistro, disconoscendo il fatto Controparte_7 storico alla luce di quanto riferito dall'assicurato.
In definitiva il materiale istruttorio in atti, orale e documentale, non consente di ritenere raggiunta la prova a carico degli appellanti che il giorno 25.08.2014, ore 23,20 ca. i veicoli di rispettiva proprietà venivano investiti dal veicolo Ford Kuga tg. ET978PY di proprietà di . Controparte_2
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
5 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro
1.100,00 ad euro 5.200,00 valori medi prime due fasi, e minimi ultime due fasi, attesa l'assenza di attività istruttoria e la comune difesa).
Risultando gli appellanti soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese Parte_2 Parte_1
processuali in favore di in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_7
liquida in euro 1.702,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Ciriaco Sammaria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c) condanna e in solido tra loro,, al pagamento delle spese Parte_2 Parte_1
processuali in favore di che si liquidano in euro 1.702,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Cafiero Carlo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 08.01.2024
IL GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
6 7