Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1994 |
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- 1. Contratto e jus superveniensPaola Bortoluzzi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Il contratto è invalido quando è affetto da vizi tali da esporlo a rimedi idonei a bloccarne gli effetti. Il nostro ordinamento giuridico prevede due forme di invalidità del contratto: nullità e annullabilità. La nullità è la forma di invalidità del contratto più grave in quanto lo priva di effetti sin dall'origine, motivo per il quale è pacifico che la sentenza di nullità abbia natura dichiarativa e non costitutiva, ovvero sia una sentenza di mero accertamento. L'art 1418 cc prevede tre ipotesi di nullità del contratto, generalmente denominate nullità virtuale (comma 1), nullità strutturale (comma 2) e nullità testuale (comma 3). In particolare si dice che il contratto è affetto da …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/01/2025, n. 8Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO composta dai magistrati: Maria Grazia d'Errico Presidente Rita Carosella Consigliere Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello n. 36/2021 R.G., avverso la sentenza n. 640/2020 pronunciata il 22-27.12.2020 dal Tribunale di Campobasso (proc. n. 1622/2014 R.G.), avente ad oggetto nullità e ripetizione di indebito; TRA Bper Banca s.p.a. (01153230360), in persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Roberto Diano, con domicilio digitale come da pec da Registri di …Leggi di più...
- ripetizione di indebito·
- interessi anatocistici·
- contratto di affidamento·
- commissione massimo scoperto·
- art. 13 d.p.r. n. 115/2002·
- art. 342 c.p.c.·
- prova per presunzioni·
- nullità clausole contrattuali·
- onere della prova·
- prescrizione decennale
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo. - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.