Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 settembre 2024, iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2024, proposto da IL – Società Industria Lavoratori Porfido S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Valorzi e Andrea Seraglio Forti, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Valorzi in Trento, via Calepina, 65;
contro
Comune di Albiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per la condanna del Comune di Albiano
al risarcimento dei danni ingiusti derivanti alla ricorrente dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa svolta dal Comune di Albiano a seguito delle deliberazioni della Giunta comunale n. 80 del 30 giugno 2022 e n. 114 del 9 settembre 2022, aventi ad oggetto “ revoca concessione lotto cava n. 21 Loc. GG C.C. Albiano, per violazione dell’art. 16 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE, del disciplinare allegato all’atto privato, Rep. n. 487 del 2014 ” a seguito del passaggio in giudicato in data 25 luglio 2024 della sentenza n. 789/2024 del 25 gennaio 2024 della Sezione VII del Consiglio di Stato che ha disposto l’annullamento della suddetta revoca della concessione della ricorrente lotto cava n. 21 GG Albiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Albiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza 25 gennaio 2024, n. 789 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di questo Tribunale 14 marzo 2023, n. 37 con la quale era stato rigettato il ricorso presentato da LP – Società industria lavoratori porfido s.r.l. (di seguito, LP), odierna ricorrente, per contestare la deliberazione della Giunta comunale di Albiano n. 114 del 9.09.2022 di rettifica della precedente n. 80 del 30.06.2022, essa stessa impugnata, con le quali era stata disposta la revoca della concessione del lotto cava n. 21 in località GG (contratto di concessione del 4.08.1995 e successivo 25.02.2014) ritenendo violato l’articolo 16 del relativo disciplinare accessivo, secondo il quale “ È ammessa la modifica della compagine sociale, purché la maggioranza delle partecipazioni rimanga di proprietà d’almeno uno dei soci esistenti alla data della delibera consiliare n. 75 dd. 08.09.2011. […] Il mancato rispetto da parte dei concessionari di tali disposizioni prevede di diritto la revoca, previa diffida, della concessione ”. In particolare, il Giudice di Appello ha accolto il primo motivo di ricorso, statuendo quanto segue “ 6.1 Al contrario, la parte appellante convince nel ricostruire le circostanze che nel caso di specie portarono alla modifica della compagine sociale e che costituiscono un caso di specie non riconducibile alla violazione dell’art. 16 del disciplinare di concessione. 6.2 – Infatti, dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta che non si è trattato di una modifica <volontaria>, ovvero di una <cessione> di quote, liberamente deliberata in violazione della clausola in discussione del disciplinare, avendo dovuto i soci di minoranza aderire all’aumento di capitale con la ricapitalizzazione e messa in sicurezza finanziaria della società, a fronte della scelta del socio di maggioranza di non accollarsi un ulteriore esborso e di non far più parte della società. Appare inconferente, pertanto, il richiamo alla sentenza n. 9460/2021 della Cassazione Civile, che prendeva in considerazione un caso diverso, di cessione del diritto di opzione a terzi non soci. Tale interpretazione della clausola del disciplinare consente di evitare l’irragionevole conseguenza di precludere mutamenti della compagine societaria anche quando questi sono strettamente necessari in relazione a esigenze di sopravvivenza della società e in assenza di elementi idonei a porre in dubbio l’affidabilità della società stessa nel nuovo assetto proprietario” , ed ha assorbito le ulteriori censure proposte con il ricorso in appello.
2. In virtù dell’efficacia di giudicato acquisita in data 25.07.2024 dalla sentenza del Consiglio di Stato, con il ricorso in esame la parte ricorrente ha pertanto radicato l’autonomo ricorso per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, c.p.a., secondo il quale “ nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza ”.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
“Primo motivo. In ordine all’an debeatur: sussistenza dei presupposti della responsabilità da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa da parte del Comune di Albiano in relazione alla revoca della concessione della ricorrente con previa diffida ”. La ricorrente deduce la sussistenza dei requisiti della responsabilità risarcitoria in capo alla Amministrazione intimata, ossia:
A) L’elemento oggettivo, illegittimità dell’attività amministrativa, rinviando sul punto alla sentenza Cons. Stato, VII, 25 gennaio 2024, n. 789 di riforma della sentenza di primo grado, sentenza TRGA 14 marzo 2023, n. 37, con conseguente annullamento delle deliberazioni della Giunta comunale n. 80 del 30.06.2022 e n. 114 del 9.09.2022. La sentenza del Giudice di Appello ha pertanto dichiarato in via definitiva e con efficacia di giudicato l’illegittimità della revoca della concessione attuata dal Comune di Albiano accogliendo il primo motivo di appello attinente alla estraneità in capo alla ricorrente del presupposto della disposta revoca, consistente nel mutamento volontario della maggioranza di quote in violazione dell’art. 16 del disciplinare. Richiama, inoltre in subordine, a conforto dell’illiceità amministrativa, quanto già espresso nei motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti ossia la violazione degli artt. 11 bis, commi 3 e 4, della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 — in cui non figura, tra gli obblighi e divieti del concessionario, alcun obbligo al mantenimento delle quote societarie di maggioranza (secondo motivo del ricorso di primo grado) — e l’illegittimità/nullità della clausola di cui all’art. 16 del disciplinare per violazione degli artt. 3, 41 e 43 Cost. nonché dei principi eurounitari (terzo motivo del ricorso di primo grado).
B) Sussisterebbe anche l’elemento soggettivo, tenuto conto dell’attenuato onere probatorio che graverebbe in capo alla ricorrente in simili casi, e della configurabilità comunque della condotta negligente del Comune di Albiano stante la rappresentazione, in sede di osservazioni inoltrate dalla difesa della ricorrente, della non volontarietà della cessione di quote da parte dell’ex socio di maggioranza, con conseguente inapplicabilità dell’art. 16 richiamato. A fronte di tale documentata posizione non assumerebbe rilievo esimente il parere legale richiesto dal Sindaco alla Avvocatura distrettuale dello Stato, tenuto conto delle stesse perplessità espresse dall’Amministrazione in sede di richiesta di parere all’Avvocatura ed in secondo luogo perché il Comune ha inteso rivolgersi ad un soggetto non specializzato in materia societaria, il cui parere recante data 13.05.2022 è stato smentito dal Consiglio di Stato. Sotto altro profilo l’elemento soggettivo si dovrebbe desumere dal fatto che si tratta dell’applicazione di una clausola illegittima come rappresentato nel secondo e terzo motivo di ricorso di annullamento, pur non esaminati dal Consiglio di Stato, trattandosi di una fattispecie di revoca della concessione non prevista dalla legge in contrasto con i principi e le libertà d’impresa tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo, aggravata dalla mancata trasmissione della diffida al Servizio Minerario della Provincia autonoma di Trento di cui all’art. 28, comma 10, della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, circostanze che testimonierebbero la palese disinvoltura e leggerezza dell’agire del Comune.
C) Sussisterebbe, infine, il nesso di causalità tra l’illegittima revoca e il danno ingiusto, poiché le conseguenze economiche dell’improvvisa cessazione dell’attività derivano in toto dalla revoca in questione, che ha determinato la repentina chiusura e rispettivamente grave contrazione di un’attività economica di produzione e commercializzazione del porfido, in parte già originatasi con la diffida del 25.03.2022 a ricostituire la compagine societaria, mentre sarebbe da escludersi il concorso del fatto colposo di LP che, in tesi, ha tentato di contrastare il danno ingiusto con gli strumenti di tutela a sua disposizione (consistenti nelle osservazioni del 21.04.2022, nell’istanza di autotutela del 24.08.2022 e nella tempestiva impugnativa innanzi a questo Tribunale dei provvedimenti di revoca, con istanza cautelare, anche tramite immediato provvedimento monocratico, poi concesso) .
“ Secondo motivo. In ordine alla quantificazione del risarcimento spettante: quantum debeatur ”. La ricorrente quantifica il danno risarcibile sulla base di una perizia di stima allegata al ricorso (sub. doc. 9), della quale riporta i principali passaggi argomentativi e che determina un importo complessivo di euro 648.207,00 a titolo di danno patrimoniale, così composto:
- per danno patrimoniale diretto (danno emergente e lucro cessante): euro 502.410,00, cui va aggiunto il danno in fieri riferito ai canoni di concessione per gli anni 2023-2024, allo stato non ancora formalmente approvati;
- per ulteriore danno patrimoniale: per perdita di avviamento pari a euro 55.797,00 e per costi figurativi pari a euro 90.000,00.
A tale importo la parte ricorrente aggiunge il danno all’immagine direttamente correlato alla condotta illecita, “ in termini di stampa, passa parola locale, ma soprattutto chiusura del fido di € 50.000,00 con la Cassa Rurale Alta VA ” di cui chiede la liquidazione in via equitativa.
4. Si è costituito il Comune di Albiano a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64 e, con memoria del 10 aprile 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il Comune ha contrastato il primo motivo, anzitutto, mediante contestazione della possibilità di porre a fondamento della domanda di risarcimento le questioni assorbite dal Consiglio di Stato, in ragione dell’incapacità di queste ultime di assumere efficacia di giudicato. Sul profilo soggettivo ha evidenziato la complessità, non univocità e la natura controversa delle questioni oggetto di disamina, come dimostrato anche dall’articolata motivazione della sentenza del TRGA di Trento, 14 marzo 2023, n. 37, nonché dallo sviluppo processuale, che ha visto una sentenza di rigetto in primo grado riformata in appello, complessità espressamente riconosciuta dalla sentenza del giudice di appello. L’elemento soggettivo deve essere dimostrato in termini di dolo o colpa, requisiti indispensabili per la configurazione della responsabilità aquiliana, e insussistenti nel caso di specie, ove non vi è stata una volontà del Comune di ledere la società ricorrente né una condotta gravemente negligente, poiché lo stesso Comune ha eseguito quanto statuito da questo Tribunale. La ricorrente, d’altra parte, non ha utilizzato tutti gli strumenti giuridici di tutela a sua disposizione in quanto avrebbe potuto proporre appello cautelare all’ordinanza cautelare di rigetto di primo grado, cercando di evitare o attenuare il danno, e tale circostanza è idonea a determinare, se non una responsabilità esclusiva del danno a carico di LP, quanto meno un concorso di colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a.. In via subordinata, sul quantum debeatur , la resistente contesta le risultanze della perizia posta a fondamento del danno richiesto, con richiamo ad una propria perizia di parte (sub. doc. 21) che ha quantificato un danno di euro 216.699,00 con la specificazione dell’irrilevanza della perdita di avviamento e degli oneri figurativi. La difesa erariale ha precisato, inoltre, l’inammissibilità della domanda di liquidazione equitativa avente ad oggetto il danno all’immagine, in quanto non provato. In via meramente subordinata, rammentandone l’inammissibilità, ha prospettato altresì l’infondatezza nel merito delle questioni assorbite dal Consiglio di Stato e riproposte in chiave risarcitoria, mediante le argomentazioni difensive espresse nel giudizio di primo grado.
5. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato memorie difensive e di replica insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni. In particolare, ha insistito sulla valutazione dei motivi di ricorso originario, secondo e terzo, pur non esaminati dal Consiglio di Stato, riproposti nell’ambito della domanda risarcitoria, in quanto su di essi non si è formato il giudicato e comunque riguardanti profili ulteriori ed in parte autonomi inerenti alla condotta del Comune di Albiano, per gli aspetti che fondano l’elemento soggettivo oltreché oggettivo della responsabilità. Inoltre ha ribadito la non complessità, a suo dire, delle questioni che hanno portato il Comune a disporre la revoca come si evincerebbe dalla lineare motivazione del Consiglio di Stato, il quale “ ha fatto applicazione di principi basilari, se non vogliamo definirli elementari, del diritto commerciale societario...” tenuto conto del fatto che “ Non ci sono contrasti della giurisprudenza commerciale in materia di aumento di capitale con ricapitalizzazione ad importo non inferiore ai minimi di legge, ai sensi dell’art. 2842 ter c.c. ”. La fissazione dell’udienza di discussione del merito del ricorso per la data del 9.02.2023, con accorciamento dei tempi di definizione del giudizio, “ ha giustificatamente dissuaso la ricorrente dal proporre appello cautelare ” avverso l’ordinanza cautelare di rigetto di primo grado, oltre alla “ necessità di un provvedimento giurisdizionale ad effetti stabilizzati per fronteggiare gli effetti della revoca della concessione di cava decorrenti già dal 27.10.2022, con conseguente impedimento dell’attività produttiva della ricorrente ...”, ricordando che già nel novembre 2022 LP aveva dovuto licenziare tutti i propri addetti. Infine, ha prodotto una relazione integrativa del perito di parte che contrasta i contenuti della relazione peritale prodotta dall’Amministrazione resistente ed inoltre rappresenta il maggior danno derivante dal risultato di esercizio 2024, quale si evince dal bilancio nel frattempo depositato, determinando un ulteriore posta aggiuntiva euro 58.841,00 derivante da una perdita maggiore rispetto alla preventivata. Da ultimo ha chiesto che questo Tribunale, ove necessario, disponga una consulenza tecnica d’ufficio, per una rinnovata valutazione di stima sul danno patrimoniale risarcibile subìto dalla ricorrente e su tutte le altre questioni sollevate.
6. Con ordinanza 26 maggio 2025, n. 90 questo Tribunale ha rigettato la richiesta presentata dalla ricorrente in data 7 maggio 2025 per la ricusazione del sottoscritto consigliere, relatore della causa.
7. Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso non è fondato, per le motivazioni di seguito illustrate.
II. In via preliminare giova ripercorrere, in fatto, le scansioni del procedimento di revoca della concessione di cava, nonché delle susseguenti iniziative processuali poste in essere dalla parte ricorrente al fine di contrastare la decisione dell’Amministrazione, sortite infine con la sentenza del giudice di appello favorevole alle ragioni di LP (sentenza Consiglio di Stato, sez. VII, 25 gennaio 2024, n. 789).
A) L’avvio del procedimento di revoca muove dalla diffida a ricostituire la compagine societaria, in quanto non più rispondente alle previsioni dell’art. 16 del disciplinare accessivo alla concessione, inoltrata da parte del Comune di Albiano in data 25.03.2022 a LP, a cui ha fatto seguito la presentazione di osservazioni da parte di quest’ultima in data 21.04.2022, non accolte.
B) Ne è conseguita la prima delibera della Giunta comunale di revoca della concessione, per violazione dell’art. 16 del disciplinare di cava nonché per violazione dell’obbligo di comunicazione della modifica societaria, recante data 30.06.2022, n. 80: essa stabiliva un termine di decorrenza degli effetti della revoca al 20.10.2022, data alla quale il lotto in concessione doveva essere riconsegnato all’Amministrazione, previa ultimazione delle attività produttive.
C) A seguito dell’inoltro di istanza di autotutela di parte ricorrente, del 15.07.2022, non accolta, il Comune ha assunto una delibera di rettifica della precedente, delibera della Giunta comunale 9.9.2022, n. 114, che ha confermato la disposta revoca per la sola violazione dell’art. 16 del disciplinare, emendando quindi la propria precedente deliberazione quanto all’addebito della mancata comunicazione della modifica societaria, e confermando altresì la decorrenza degli effetti della revoca dal 20.10.2022.
D) LP ha depositato il ricorso in primo grado avanti a questo Tribunale in data 4.10.2022, rubricato sub RG. 142 del 2022, impugnando la delibera 114/2022 e la presupposta delibera 80/2022. Il ricorso era munito di istanza cautelare anche monocratica
E) Con decreto cautelare del Presidente di questo Tribunale 5 ottobre 2022, n. 35 è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati sino all’udienza cautelare collegiale del 27.10.2022.
F) Con ordinanza cautelare 28 ottobre 2022, n. 38 questo Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati ritenendo insussistente il presupposto del fumus boni iuris ed ha fissato l’udienza di merito alla data del 9.02.2023. Tale ordinanza cautelare non è stata appellata avanti al Consiglio di Stato.
G) In data 10.11.2022, a seguito della pubblicazione dell’ordinanza cautelare n. 38/2022, il Comune ha inoltrato a LP una nota con la quale rammentava la decorrenza del termine di revoca della concessione, da intendersi fissato al 27 ottobre 2022 per effetto del decreto del Presidente del TRGA n. 35/2022 e stabiliva nel contempo un sopralluogo alla data del 14.11.2022 per la constatazione dell’avvenuto abbandono del lotto di cava.
H) In data 14.11.2022 LP ha dato corso alla procedura di licenziamento collettivo del personale operaio, con effetto immediato (doc. 5 ricorrente).
I) Con sentenza 14 marzo 2023, n. 37 questo Tribunale ha rigettato il ricorso.
L) La sentenza è stata oggetto di appello con richiesta di sospensione cautelare e il Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. VII, 31 maggio 2023, n. 2218, ha sospeso la sentenza sul presupposto del “ periculum in mora” e tenuto conto del fatto che “ le questioni dedotte dall’appellante necessitano un adeguato approfondimento nella sede di merito, in ragione della loro peculiare complessità.... ” ed infine con sentenza 25 gennaio 2024, n. 789 ha accolto il ricorso con la motivazione testualmente riportata nella premessa in fatto.
III. Ciò detto, non merita favorevole apprezzamento il primo motivo di ricorso, stante l’assenza dei presupposti per la responsabilità risarcitoria in capo all’Amministrazione resistente.
IV. Sul piano giuridico, come è noto, la natura della responsabilità della pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, è stata da ultimo definita con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 23 aprile 2021 n. 7, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “ La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. - da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento - i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ .”.
Dall’inquadramento della responsabilità civile della pubblica Amministrazione per l’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. consegue l’applicazione del relativo regime giuridico, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e riconosciuto dallo stesso ricorrente, sul quale grava l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della pubblica Amministrazione; b) l’evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; d) l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all’Amministrazione a titolo di dolo o colpa (ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 19.06.2024, n. 5478).
V. Nel caso di specie, non può dubitarsi dell’elemento oggettivo, poiché la illegittimità del provvedimento comunale è stata accertata con sentenza del Consiglio di Stato n. 789/2024 di riforma della sentenza di questo Tribunale n. 37/2023, ed in tal senso non occorre, come fa la ricorrente, fare richiamo ai motivi di ricorso rimasti assorbiti avanti al giudice di appello, sui quali peraltro non si è formato il giudicato. Inoltre, in linea generale, giova osservare che, nella fattispecie che ci occupa, va esclusa anche la necessità di un giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, poiché si verte in materia di interessi legittimi oppositivi (in tema di revoca della concessione).
VI. Invece, ad avviso del Collegio, manca il presupposto della responsabilità dell’Amministrazione costituito dall’elemento soggettivo.
Al riguardo non è sufficiente l’illegittimità del provvedimento a fondare la responsabilità risarcitoria aquiliana, dovendosi individuare la colpa o dolo dell’Amministrazione, intese in termini di rimproverabilità della condotta (giurisprudenza costante, vedi da ultimo Ad. Pl. Cons. Stato 24.05.2024, n. 12; Cons. Stato, sez. II, 13.12.2024, n. 10078; Cons. Stato sez. IV, 16.09.2024, n. 7593; Cons. Stato, sez. IV, 22.03.2023 n. 2891) ed in tal senso non utile si prospetta la deduzione che richiama, a tal fine, le censure espresse nel ricorso di primo grado (motivi secondo e terzo) concernenti i motivi di illegittimità del provvedimento impugnato non esaminati in sede di appello in quanto assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. Nel caso di specie, il comportamento del Comune non si è rivelato leggero o superficiale, avendo chiesto ausilio legale all’Avvocatura dello Stato e, sotto altro punto di vista, essendosi limitato a dare doverosa esecuzione alle statuizioni del giudice di primo grado (in sede cautelare e di merito di primo grado) poi riformate in grado di appello, il che di per sé testimonia il contrasto giurisprudenziale rilevante in termini di errore scusabile (per un precedente del tutto analogo vedi recente sentenza di questo TRGA 26.02.2025 n. 49). La fattispecie in considerazione, in dissenso con quanto asserito nella memoria di replica, non trova riscontri giurisprudenziali data la sua specificità, poiché la questione giuridica in discussione, nel caso di specie, non riguardava in sé l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale in caso di perdita, ma l’interpretazione della clausola del disciplinare sul mantenimento della maggioranza della partecipazione in capo ai soci originari. La sussistenza dell’errore scusabile, nei termini richiesti dalla giurisprudenza consolidata, è infine in via dirimente confermata dallo stesso Consiglio di Stato, che nel giudizio di appello si è espresso nel senso della “ complessità della questione giuridica ”, in apertura della decisione e, in sede di definizione delle spese del giudizio, ha così statuito: “La complessità e non univocità delle questioni controverse giustificano infine la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio ”, il che contrasta con la riconducibilità delle questioni sottoposte a scrutinio ai “ principi basilari, se non vogliamo definirli elementari, del diritto commerciale societario ”, come infondatamente ritenuto dalla parte ricorrente.
VII. Inoltre, ed è questione parimenti decisiva nel caso di specie, ad avviso del Collegio, neppure ricorre il nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno lamentato dalla società ricorrente venendo in considerazione l’art. 30, comma 3 secondo periodo c.p.a. in ragione del quale “ Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”, per le motivazioni di seguito esposte.
Infatti, LP ha volontariamente deciso di non impugnare avanti al Consiglio di Stato l’ordinanza cautelare n. 38/2022 emessa da questo Tribunale in rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, e ciò è avvenuto nonostante i devastanti effetti sull’azienda derivanti dall’interruzione dell’attività che tale decisione induceva, confermando interinalmente la legittimità e dunque l’esecutività della revoca della concessione, mentre la ricorrente avrebbe potuto mediante l’appello richiederne la sospensione non solo collegiale ma anche quella anticipatoria monocratica, ex art. 98 c.p.a., analogamente a quanto effettuato nel ricorso di primo grado.
LP, nella memoria di replica, ha sostenuto che invece è stata l’Amministrazione ha dar corso a tambur battente alla disposta revoca, dopo l’ordinanza cautelare di rigetto del TRGA, con nota del 10.11.2022 (doc. 4 ricorrente) mentre “ non c’era nessuna ragione da indurre il Comune a reintimare alla ricorrente l’abbandono della cava in concessione” tenuto conto del breve periodo intercorrente rispetto all’udienza di merito (fissata al 9.02.2023) “in un periodo (tardo autunno) che ricordiamo era di produzione ormai in esaurimento prima della pausa invernale ”. A quel momento però erano ancora pienamente pendenti i termini per l’impugnazione dell’ordinanza cautelare ed invece LP ha ritenuto di “ non opporsi ” all’esecutività del provvedimento di revoca della concessione, confermato nella sua esecutività con il rigetto dell’istanza cautelare.
VIII. Tale decisione è stata accompagnata dalle iniziative esecutive del provvedimento impugnato conseguenti, ma astrattamente non necessitate, che si sono rivelate irreversibili, segnatamente consistenti nel licenziamento collettivo di 10 operai (doc. 5 ricorrente), ponendosi nelle condizioni di non poter proseguire o riprendere in maniera efficiente l’attività in caso di esito favorevole del ricorso in appello in assenza delle maestranze necessarie, come poi si è verificato. La criticità relativa al reperimento del personale è, infatti, citata nel ricorso in esame quale ragione della mancata possibilità di un effettivo efficace avvio dell’attività estrattiva pure a seguito della decisione di merito favorevole del giudice di appello, reperimento nemmeno perseguito sin dalla sospensione cautelare della sentenza di primo grado avvenuta con l’ordinanza cautelare del Cons. Stato 2218/2023 (rif. ricorso “ A fine gennaio 2024, ottenuta la licenza/autorizzazione per l’estrazione del materiale e depositata la sentenza di appello di annullamento della revoca, IL RL ha attivato la ricerca di nuovo personale assumendo a titolo definitivo 4 addetti (doc. 10) rispetto ai 10 precedenti. Il rimpiazzo ulteriore del precedente personale tuttora non si rappresenta agevole e almeno in parte ne perdura la ricerca. Per tali ragioni le organizzazioni sindacali, all’atto del licenziamento collettivo del novembre 2022, non avevano accettato un patto di riassunzione del personale licenziato in caso di annullamento della revoca della concessione. Come riporta a pag. 6 la citata relazione di stima: Rimpiazzare il personale che si è dovuto licenziare a fine ottobre 2022 oggi rappresenta una necessità ma anche un problema di difficile soluzione in quanto nella situazione di mercato attuale è veramente difficile ricostituire in tempi brevi una forza lavoro capace e tale prospettiva si proietta in modo preoccupante anche sul 2025 …” ).
IX. Le scelte sopraindicate hanno inciso in maniera determinante sulla causazione dei danni ora lamentati. Quella di non appellare l’ordinanza cautelare è una decisione processuale legittima, che la ricorrente giustifica sostenendo che il merito era stato fissato a breve e che intendeva disporre di una sentenza di merito, ma trattandosi di scelta risalente alla volontà di LP non può ora essere addebitata all’Amministrazione. Infatti, l’istanza cautelare sarebbe stata vagliata tenendo conto precipuamente dell’allegato periculum, così come fatto in sede cautelare dal giudice di appello per la sentenza di primo grado, il che avrebbe consentito di sterilizzare con immediatezza le conseguenze negative del provvedimento impugnato.
Giova al riguardo ricordare che l’efficacia esecutiva - e dannosa - del provvedimento impugnato vi è stata solo per il periodo 28.10.2022 (ordinanza cautelare di rigetto del TRGA n. 38/2022) al 31.05.2023 (data quest’ultima di sospensione della sentenza TRGA Trento con ordinanza cautelare di accoglimento Cons. Stato n. 2218/2023) ed è così ragionevole concludere che tale scelta processuale, unita alla conservazione integrale della forza lavoro, avrebbe determinato in concreto la possibilità di continuare ad esercitare l’attività di impresa senza soluzione di continuità sino alla decisione favorevole di appello.
X. L’esclusione della responsabilità del Comune di Albiano deriva pertanto dal richiamato art. 30, comma 3, secondo periodo, del c.p.a.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, contenuta nell’art. 30 c.p.a., ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall’art. 1227 c.c., il quale dispone a sua volta che “ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza ” (vedi cit. Cons. Stato Ad. Plen. 7/2021 e prima ancora Ad. Plen. 23 marzo 2011, n. 3) e si estende all’ “omessa attivazione degli <strumenti di tutela>, tra i quali è inclusa la tutela cautelare e rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell’esclusione del danno, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza (cfr. Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2021, n. 962; sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 7699)” (giurisprudenza costante, da ultimo Cons. Stato, sez. III, 27.03.2025, n. 2654). Si tratta di comportamento processuale del tutto esigibile, tenuto conto delle conseguenze dannose derivanti dalla sospensione dell’attività, così come evidenziate nel ricorso in esame dallo stesso ricorrente, comportamento del resto attivato anche nel giudizio di primo grado. Non può condividersi sul punto quanto dedotto da LP che giustifica tale scelta nel breve periodo di tardo autunno, intercorrente tra l’udienza cautelare e quella fissata per la definizione del merito del giudizio, alla luce anche della motivazione del rigetto dell’istanza cautelare quale si evince nell’ordinanza cautelare n. 38/2022, integralmente fondata sulla mancanza di “ fumus boni iuris ”.
XI. Nessun pregio ha, poi, il dedotto rallentamento dell’attività per il periodo anteriore alla decisione di revoca, attribuibile in tesi al Comune, lamentato sin dalla data 25.03.2022 in correlazione con la diffida a ricostituire la compagine societaria, in quanto a tale data non sussistevano ostacoli giuridici alla prosecuzione dell’attività nelle more dell’adozione del provvedimento di revoca della concessione. Del resto, gli stessi dati di bilancio invocati a fini risarcitori dimostrano l’opposto, ossia che l’attività è proseguita sino all’ottobre 2022, data di effettiva cessazione della concessione, generando a dire della stessa ricorrente un utile superiore a 144.000,00 euro a fronte di un utile di esercizio del 2021 di poco più di 18.000 euro (vedi relazione dott. Tonina a corredo della replica doc. 2 ricorrente del 14.05.2025); anche il consulente dell’Amministrazione, dott. Bolner (doc. 21 resistente) concorda con tale conclusione, allorquando chiarisce che: “ nel 2022 la società ha realizzato ricavi in crescita rispetto al 2021, ma ha soprattutto registrato il miglior margine netto del periodo storico analizzato, il che fa ragionevolmente ritenere che, sapendo dell’imminente revoca della concessione di fine ottobre 2022, l’azienda abbia giustamente cercato di incrementare il più possibile le vendite al fine di monetizzare i risultati in vista del un successivo periodo di sicura tensione finanziaria. I concorrenti, invece, hanno mediamente registrato un calo nel 2022, rispetto al 2021 ”.
XII. Pertanto, in assenza dei presupposti della responsabilità dell’Amministrazione intimata, consistenti nell’elemento soggettivo e nel nesso causale, non può essere accolta la domanda risarcitoria promossa dalla ricorrente con il primo motivo del ricorso in esame.
XIII. La reiezione del primo motivo concernente l’“ an debeatur ” esime dalla disamina del secondo motivo di ricorso, afferente alla quantificazione del danno risarcibile e, prima ancora, della strumentale istanza istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio sul computo del danno medesimo.
XIV. Nonostante l’esito della lite, le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO