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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2498/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n. 2498/2019 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 6/2/2025, scaduti in data 28/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 P.IVA_1
Margherita Pace e Giancarlo Nascimbeni, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
– anche quale erede di ), C.F._2 Persona_1 CP_3
(C.F. – anche quale erede di ),
[...] C.F._3 Persona_2
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_4 CP_5
), (C.F. - tutti in C.F._5 CP_6 C.F._6
proprio e quali eredi di - rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Mion, giusta Persona_3 procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. - in proprio e quale erede di Controparte_7 C.F._7 [...]
) e (C.F. - quale Persona_4 Controparte_8 C.F._8 erede di ), rappresentate e difese dall'Avv. Margherita Pace, giusta procura Persona_4
1 depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- terzi chiamati –
***
OGGETTO: “responsabilità ex art. 2043 c.c. – circolazione stradale”
***
CONCLUSIONI
All' udienza del 6/2/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE il difensore ha domandato “nel merito in via principale accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro Controparte_7 del 01.07.2011 che ha visto coinvolto il SI. e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto Persona_3 agli eredi del SI. quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure hereditatis […] in ogni Persona_3 caso con vittoria di spese e compensi tutti di causa, incluso 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
PER PARTE CONVENUTA il difensore ha domandato “Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da nonché dalle terze chiamate e Parte_1 Controparte_7 CP_8 in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via
[...] riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa in capo a CP_7
e, per l'effetto, condannare in solido con i terzi chiamati al risarcimento
[...] Parte_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai convenuti iure proprio e iure hereditatis nell'importo che verrà accertato nel presente giudizio e ritenuto di giustizia, con accessoria condanna della società attrice per responsabilità aggravata ex 96 c.p.c. In subordine: graduare le responsabilità dei conducenti nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare in solido con i terzi chiamati Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai convenuti iure proprio e iure hereditatis nell'importo che verrà accertato nel presente giudizio e ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa e del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
(Tribunale di IL, dott.ssa Fedele, R.G. n. 12683/2019) da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
2 PER I TERZI CHIAMATI il difensore ha omesso la precisazione delle conclusioni, devono intendersi richiamate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione (cfr. Cass. n.
5018/2014) “nel merito in via principale respingere la domanda formulata dagli nei Parte_2 confronti delle esponenti SI.ra (in proprio quale conducente del veicolo, nonché quale Controparte_7 coerede del SI. e SI.ra (quale coerede del SI. Persona_4 Controparte_8 PE
, accertando e dichiarando la totale assenza di responsabilità della SI.ra
[...] Controparte_7 nella causazione del sinistro del 01.07.2011 e la esclusiva responsabilità del SI. nella Persona_3 causazione del sinistro del 01.07.2011 e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto agli eredi del SI. dalle terze chiamate quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure hereditatis;
in ogni Persona_3 caso con vittoria di spese e compensi tutti di causa, incluso 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19/12/2019 Parte_1
ha convenuto in giudizio , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_1
(in proprio e quali eredi di al fine di fare accettare “la CP_6 Persona_3 totale assenza di responsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro del Controparte_7
01.07.2011 che ha visto coinvolto il SI. e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto Persona_3 agli eredi del SI. quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure hereditatis”. Persona_3
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 1/7/2011 alle ore 13:15 circa, nel comune di Fermo, alla guida Persona_3 del proprio motociclo ND CBR 600 F (Tg. 1LEN1K1) percorreva la S.P. n. 30 direzione Monte Urano - allorchè all'altezza del km 0+800, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia opposta urtando con la parte frontale del motoveicolo
“la fiancata anteriore sinistra” dell'autovettura SA (Tg. DP117MR e CP_9 assicurata ai fini della RCA con – di proprietà di Parte_1 Persona_4
) condotta da , la quale si era appena immessa regolarmente
[...] Controparte_7 sulla carreggiata;
3 − a seguito del sinistro veniva trasportato all'ospedale Torrette di Persona_3
Ancona dove decedeva dopo alcuni giorni;
− la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo iscriveva a carico di
[...]
il procedimento RG 2157/2011 Mod. 21 per il reato di cui all'art.589 Controparte_7
c.p., conclusosi con ordinanza di archiviazione emessa dal GIP in data 26/9/2012;
− dalla CTU svolta nel corso del procedimento penale emergeva che: a) al momento del sinistro stava percorrendo ad una velocità eccessiva di circa 126 km/h Persona_3 un tratto di strada soggetto al limite di 50 km/h “nella porzione ricadente in ambito urbano
(tratto B1 cartello località “fine centro urbano” e di 90 km/h “nella porzione ricadente in ambito extraurbano”; b) al momento dell'immissione del veicolo condotto dalla CP_7 sulla S.P. n. 30 il motociclo condotto dal si trovava ad una distanza di Per_3
136,78 metri, al di fuori del campo di visibilità reciproca dei conducenti;
c) il motociclo sopraggiungeva nell'area del sinistro quando l'autovettura SA aveva già completato la regolare immissione nella propria corsia di marcia;
d) la responsabilità esclusiva del sinistro è da ascrivere alla condotta del il quale a causa Per_3 dell'eccessiva velocità tenuta non riusciva ad evitare l'impatto; e) nessuna responsabilità è attribuibile alla essendosi immessa in carreggiata quando CP_7 il motociclo del non era visibile;
f) al momento della frenata, la distanza di Per_3
79,80 tra il motociclo e l'autoveicolo avrebbe permesso al di evitare Per_3
l'impatto qualora avesse mantenuto una velocità adeguata al tratto di strada percorso e non avesse invaso la corsia opposta;
− in data 20/10/2018 gli eredi di proponevano dinanzi al Tribunale di Persona_3
Fermo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al R.G. 2365/2018), il quale veniva rigettato;
− successivamente in data 12/3/2019 gli eredi di incardinavano, in Persona_3
violazione del divieto di bis in idem, un nuovo giudizio ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al
Tribunale di IL nei confronti di nel corso del quale Parte_1 veniva svolta CTU – alle cui operazioni tuttavia non partecipava la compagnia costituitasi tardivamente “per un disguido interno”;
− considerato l'esito del procedimento penale RG 2157/2011 Mod. 21 e ritenuto inammissibile il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. svolto dinanzi al Tribunale di IL (in
4 violazione del divieto di bis in idem), ha agito nella presente Parte_1 sede per l'accertamento negativo della responsabilità di nella Controparte_7 causazione del sinistro occorso l'1/7/2011 e del conseguente obbligo risarcitorio nei confronti degli eredi di Persona_3
2. Si sono costituiti in giudizio i familiari di , Controparte_10 CP_2
(anche quale erede di , (anche quale erede di
[...] Persona_1 Controparte_3
), , e tutti sia in proprio Persona_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
che in qualità di eredi dello steso – chiedendo, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di e degli eredi di (rispettivamente Controparte_7 Persona_4 conducente e proprietario del veicolo SA AI), nel merito il rigetto della domanda avversaria ed, in via riconvenzionale, di “accertare la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa in capo a per l'effetto, condannare in solido con i Controparte_11 Parte_1 terzi chiamati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai convenuti iure proprio e iure hereditatis nell'importo che verrà accertato nel presente giudizio e ritenuto di giustizia, con accessoria condanna della società attrice per responsabilità aggravata ex 96 c.p.c.”
Parte convenuta in sintesi e per quanto di interesse ha dedotto che:
− in data 1/7/2011 alle ore 13:15 circa, nel Comune di Fermo, percorreva Persona_3
alla guida del proprio motociclo ND CBR 600 F (Tg. 1LEN1K1) la S.P. n. 30 in direzione Monte Urano, allorché giunto all'altezza del Km 0+750 in “una semicurva rettilinea destrorsa con visuale parzialmente preclusa dalla vegetazione improvvisamente era costretto a una brusca e repentina frenata poiché da un accesso privato posto sulla sua destra fuoriusciva il veicolo
SA AI, targato DP117MR” condotto da e di proprietà di Controparte_7 [...]
, assicurato ai fini della RCA con Persona_4 Parte_1
− il nonostante “aumentava l'intensità della frenata”, nulla poteva fare per evitare Per_3
l'impatto con il veicolo SA AI ed a seguito del sinistro veniva trasportato all'ospedale Torrette di Ancona, dove decedeva in data 7/7/2011 a causa delle gravissime lesioni riportate;
− non formulava ai convenuti alcuna offerta di risarcimento Parte_1
nonostante la responsabilità di (conducente del veicolo assicurato), Controparte_7 la quale: a) al momento del sinistro guidava con patente scaduta;
b) proveniva – come rilevato dalla Polizia Stradale - da un “passo privato”, immettendosi sulla carreggiata
5 senza concedere la precedenza al c) non si avvedeva del motociclo condotto Per_3 da neppure nel corso della manovra di svolta a sinistra;
e) non desisteva Persona_3 dall'immissione nella carreggiata, pur avendo la possibilità di percepire l'arrivo del motociclo ove avesse proceduto con maggiore attenzione;
− la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva a come Controparte_12 emerso dalla perizia svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incardinato dinanzi al
Tribunale di IL dai congiunti del nei confronti di Per_3 Parte_1 ove è stato rilevato che: i) al momento dell'impatto la velocità tenuta dal era Per_3 di 58 km/h mentre quella di di 8 Km/h; ii) prima dell'impatto la Controparte_7 velocità del era di 85 Km/h ad una distanza di 64 metri dal punto d'urto; iii) Per_3
“iniziava la manovra di immissione circa 3,3 secondi prima dell'impatto e ad Controparte_7 una distanza di circa 8 metri dal punto d'urto. La stessa si accorgeva della presenza del motociclo circa
1,4 secondi prima dell'urto, quando lo stesso si trovava già in fase di frenata e distava dal punto d'urto circa 25 metri”, sicchè ove avesse prestato una maggiore attenzione avrebbe potuto arrestare immediatamente il proprio veicolo, evitando l'impatto; iv) l'invasione della corsia opposta da parte del veicolo condotto dal è stata una “inevitabile Per_3 conseguenza fisica della dinamica del motociclo in fase di frenata”;
− nessuna violazione del divieto di bis in idem è ravvisabile a fronte dei plurimi giudizi svolti tra le parti, poiché nessuno di essi si è concluso con sentenza passata in giudicato
- essendosi il procedimento penale concluso con un decreto di archiviazione ed il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. istaurato dinanzi al Tribunale di Fermo con ordinanza di rigetto;
− in ragione dell'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, CP_7
sussiste il diritto dei convenuti (in proprio e quali eredi di di ottenere il Persona_3 risarcimento: a) iure hereditatis, del danno non patrimoniale-biologico terminale (da invalidità temporanea e morale catastrofale, essendo il decesso di Persona_3 sopraggiunto dopo 6 giorni), da liquidare sulla base delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di IL;
b) iure proprio, del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno biologico (legato alla “compromissione dello stato di salute psicofiscia” patita dagli stessi da liquidare sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di
IL; nonchè del danno patrimoniale (per spese mediche, spese funerarie, “spese di
6 Ctu […]e Ctp nel precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”, del “danno al mezzo stimato dal
Ctu in un importo pari ad euro 2.000,00”, del danno legato alla “chiusura dell'attività di riparazione autoveicoli” di cui era titolare il;
Per_3
− sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di ex art. 96 Parte_1
c.p.c. poiché la stessa non ha “mai posto in essere alcuna trattativa stragiudiziale nonostante
l'esito della perentoria ricostruzione cinematica del Tribunale di IL, il lunghissimo tempo trascorso dall'occorso lesivo, la giovane età della vittima” ed ha avviato il presente giudizio “al solo fine di evitare il risarcimento”.
3. A seguito dell'autorizzazione (con provvedimento del 10/4/2020) dei convenuti alla chiamata in causa dei terzi, si sono costituite in giudizio (in proprio e Controparte_7 quale erede di ) e (quale erede di ) Persona_4 Controparte_8 Persona_4
- le quali hanno chiesto il rigetto delle domande svolte nei relativi confronti dagli eredi di nonchè l'accertamento della “totale assenza di responsabilità della SI.ra Persona_3 [...]
nella causazione del sinistro del 01.07.2011 e la esclusiva responsabilità del SI. Controparte_7 [...] nella causazione del sinistro del 01.07.2011 e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto agli Per_3 eredi del SI. dalle terze chiamate quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure Persona_3 hereditatis”.
In particolare e con la memoria di costituzione Controparte_7 Controparte_8 hanno dedotto che:
− in data 1/7/2011 alle ore 13:15 circa nel Comune di Fermo, Persona_3 percorreva alla guida del proprio motociclo ND CBR 600 F (Tg. 1LEN1K1) la
S.P. 30 direzione Monte Urano ed all'altezza del Km 0 +800, a causa della velocità eccessiva perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e collidendo con la fiancata anteriore dell'autovettura SA AI (Tg. DP117MR assicurata con di proprietà di ) condotta nell'occasione da Parte_1 Persona_4
appena immessasi nella carreggiata (con a bordo due passeggeri); Controparte_7
− a seguito dell'impatto veniva trasportato all'Ospedale Torrette di Persona_3
Ancona ove decedeva sei giorni dopo;
− il procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale di Fermo (RG 2157/21 Mod. 21) nei confronti di si concludeva con l'archiviazione disposta dal Controparte_7
7 GIP con ordinanza in data 26/9/2012 – emessa a seguito dell'opposizione delle persone offese;
− dalla perizia svolta nel corso del procedimento penale è emerso che Persona_3
procedeva ad una velocità superiore al limite consentito nel tratto percorso e che al momento dell'immissione dell'autoveicolo SA sulla carreggiata il motociclo del non era visibile (trovandosi ad una distanza di 136,78 metri); Per_3
− la perizia svolta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avviato dagli eredi di dinanzi al Tribunale di IL (oltre a risultare in contrasto con le Persona_3 risultanze della consulenza svolta in sede penale) non è opponibile a CP_7
e (anche quali eredi di ) - nei cui
[...] Controparte_13 Persona_4 confronti non è mai stato integrato il contraddittorio nell'ambito di tale giudizio;
− la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta tenuta dal il quale, nell'occasione, perdeva il controllo del mezzo a causa della velocità Per_3 non prudenziale;
− la domanda risarcitoria svolta è in ogni caso infondata per difetto di prova del danno di cui è domandato il risarcimento;
− la condotta tenuta dagli eredi di - i quali, nonostante l'esito del Persona_3
procedimento penale e del giudizio ex art. 696 bis avviato dinanzi al Tribunale di
Fermo, hanno proposto altro giudizio ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di
IL esclusivamente nei confronti di - è da ritenere in Parte_1 violazione del canone di buona fede.
4. Alla prima udienza dell' 1/10/2020 sono stati assegnati alle parti i termini di cui art. 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Nel proseguo del giudizio, con provvedimento del 13/12/2022 è stata disposta CTU dinamica – l'elaborato peritale è stato depositato dall' Ing. Persona_5 in data 2/6/2023. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 6/2/2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Tribunale osserva quanto segue.
5.1. Va premesso che, nel caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c.c. stabilisce al comma 1 che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
8 cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, al comma 2 che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, al comma 3 che “il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Per quanto concerne specificamente la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 della disposizione in esame, la stessa ha carattere relativo e sussidiario. La relatività indica che la presunzione è operante fino a prova contraria, sicchè, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato: in altre parole, si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente) a meno che l'espletata istruttoria non abbia dimostrato la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti o un differente concorso di responsabilità. La predetta presunzione di eguale concorso di colpa opera, infatti, soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso - e dunque di attribuire a ciascuno le effettive responsabilità del sinistro.
Ciò premesso - escluso ogni tipo di automatismo sotto il profilo dell'accertamento dei fatti al di fuori delle ipotesi espressamente previste ex lege - deve ritenersi in ogni caso che il giudice possa trarre argomenti di prova anche dalle pronunce e dalle risultanze istruttorie del giudizio penale o di altri processi – atteso che nella valutazione degli elementi di prova opera il principio di diritto secondo cui “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (cfr., tra le altre,
Cass. civ. sez. III, 26/6/2015 n. 13229). Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori - essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale “per la
9 formazione del proprio convincimento, può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta”. Prove atipiche sono, quindi, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento.
6. Scendendo all'esame del caso di specie, va dato atto che la CTU dinamica svolta nel corso del presente giudizio - espletata con metodo analitico e circostanziato e dunque condivisibile nelle conclusioni - ha rilevato che “Il sinistro in esame è avvenuto nel territorio extraurbano del comune di Fermo lungo la strada provinciale SP 30 Fermana all'altezza della chilometrica
0+800 […] Il limite velocitario nel tratto di interesse è pari a 50 km/h fino al cartello di segnalazione per la fine del centro abitato (vedi foto sottostante) mentre è pari a 90 km/h a partire dal cartello in questione verso Nord […] Nel dettaglio per chi proviene da Campiglione (come il motociclo B) vi era il cartello di fine centro abitato prima citato seguito dal segnale di pericolo per dosso […] La carreggiata ha un'ampiezza media di circa 6,2 metri delimitata dalle linee di margine, con due corsie separate da una striscia di mezzeria continua che si interrompe divenendo tratteggiata in corrispondenza dell'accesso sulla destra per la struttura del centro professionale “Paracelso” (cfr. p. 9-11). Il punto d'urto “si trova sulla corsia opposta a quella di marcia del motociclo, per cui è lecito affermare che l'urto è avvenuto per invasione del motociclo ND sull'opposta corsia di marcia” (cfr. p. 28). Quanto alla condotta e velocità tenute dai due veicoli, la perizia ha dato atto che i “risultati dei calcoli evidenziano una velocità iniziale di 93 km/h allorquando il conducente del motociclo inizia la manovra di frenata e una velocità all'urto contro la SA pari a 50 km/h” (cfr. p. 25) e che “la manovra di immissione della SA dura 3.5 secondi, con una velocità massima di circa 14 km/h: lo spazio percorso è di 8.67 metri ricavato dalla planimetria all'allegato10” (cfr. p. 27). Quanto alla reciproca avvistabilità da parte dei due conducenti è stato altresì rilevato che “- la posizione del motociclo calcolata […] è congruente con i limiti di avvistabilità: all'istante t2, e cioè 2.9 secondi prima dell'urto il conducente del motociclo aveva avvistato
l'autovettura che aveva già iniziato la manovra di immissione sulla SP30 e che quindi costituiva già un pericolo. La posizione del motociclo è all'interno dell'area di avvistabilità rappresentata dall'arco blu;
- all'istante t3 quando la conducente dell'autovettura SA intraprende la manovra di immissione il motociclo è fuori dal suo cono di avvistabilità delimitato dall'arco rosso (nel dettaglio la moto si trova a 10 metri di distanza dalla zona di avvistabilità): la moto si trova a 90 metri dal punto d'urto, ed era impossibile per la conducente dell'autovettura avere cognizione dell'imminente pericolo” (cfr. p. 30). Sulla
10 base di tali rilievi il consulente ha ricostruito la seguente dinamica del sinistro: “Il giorno venerdì
1/07/2011 alle ore 13:15 circa, il motociclo (veicolo B) ND CBR 600 targato AM37253 condotto dal IG.re percorreva la strada SP30 alla velocità di circa 93 km/h con direzione Monte Urano. Persona_3
Giunto in prossimità della curva destrorsa, alla distanza di circa 63 metri dal punto d'urto, si accorge della presenza del veicolo antagonista SA AI che aveva già intrapreso la manovra di immissione sulla stessa strada con direzione Campiglione. Nel tentativo di evitare l'urto il conducente del motociclo attiva prontamente l'impianto frenante spostandosi inevitabilmente sulla corsia opposta di marcia ed impattando alla velocità di circa 50 km/h contro l'autoveicolo che aveva quasi ultimato la manovra di immissione.
L'urto di notevole intensità avviene tra il frontale della moto e il lato anteriore sinistro dell'autoveicolo secondo le dinamiche descritte nel capitolo 3. Il conducente del motociclo viene sbalzato dalla moto e va ad impattare sul parabrezza dell'autoveicolo per poi rovinare sul manto stradale fino alla posizione statica finale rilevata dagli agenti accertatori. A seguito dell'urto l'autoveicolo roto-trasla leggermente in senso orario fermandosi in corrispondenza della posizione statica finale sulla corsia “nord-sud”, mentre il motociclo dopo lo strisciamento sul laterale sinistro dell'autoveicolo, ruota in senso antiorario fino alla sua posizione statica finale” (cfr. p.
34). Sulla base di tale ricostruzione il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni “Il sinistro è stato causato dalla condotta di guida del conducente della moto ND CBR che nell'affrontare la curva destrorsa teneva una velocità non commisurata allo stato dei luoghi (curva preceduta da cartello di pericolo per dosso). Nonostante lo stesso avesse intrapreso una frenata di emergenza, a causa dell'alta velocità, non è riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo antagonista. Non si ravvisano responsabilità a carico della conducente dell'autoveicolo SA AI, la quale al momento di intraprendere la manovra di immissione non aveva visibilità alcuna del sopraggiungere del motociclo a causa della sua alta velocità e della conformazione della strada.” (cfr. p. 35). Sul punto il CTU ha altresì chiarito che “la manovra di immissione della SA AI è rispettosa dei dettami del codice della strada e pertanto non poteva rappresentare un improvviso anomalo ed imprevedibile ostacolo non altrimenti evitabile per il conducente del motociclo (se questo avesse rispettato i dettami del CDS mantenendo una velocità consona); Non altrettanto può dirsi a parti invertite per la condotta del conducente del motociclo, che percorrendo il tratto stradale in curva ad una velocità superiore a quella consona per lo stato dei luoghi (tratto in curva preceduto da un cartello di pericolo per dosso) ha rappresentato un improvviso anomalo ed imprevedibile ostacolo non evitabile per la conducente dell'autoveicolo SA” (cfr. p. 36).
Dette risultanze della perizia appaiono confermate dalla documentazione prodotta in atti dalle parti ed in particolare dal verbale di accertamenti urgenti svolti dalla Polizia di Stato
11 intervenuta al momento del fatto (in cui è dato atto della presenza nel tratto stradale di “una lunga traccia di frenata impressa da un unico pneumatico la quale partiva da mt. 1,90 dalla mezzeria e si allungava per mt. 37,65 culminante nei pressi dello pneumatico di un auto di colore rosso tg. DP117MR” e dello spostamento del motociclo nel corso della frenata “dalla corsia di propria pertinenza a quella opposta”), dalla “relazione conclusiva relativa all'incidente stradale” redatta dalla Polizia di Stato il
19/10/2011 (doc. 2 di parte convenuta – ove è dato atto che “a seguito dell'azione frenante, il motociclo subiva un cambiamento direzionale verso il centro strada (cioe alla sua sinistra) perdendo il controllo del medesimo a causa della velocita eccessiva tenuta al momento, dimostrata dalle tracce di frenata impresse sul piano viabile, metri 20,20 traccia gommosa poco visibile (probabilmente lasciata dalla ruota anteriore) fino alla striscia mezzeria e circa metri 17,45 disegnata completamente sulla corsia opposta probabilmente da entrambi gli pneumatici”), dal provvedimento di archiviazione emesso dal GIP all'esito del procedimento penale n. 2157/2011 Mod. 21 e dalla consulenza tecnica svolta dall'Ing. su incarico della Procura della Repubblica nel corso del predetto Per_6 procedimento penale – in cui era stata rilevata una eccessiva velocità di giuda del Per_3 pari a 126 Km/h, individuato il punto d'urto nella corsia di marcia occupata dal veicolo
SA e rilevato che “La genesi del sinistro, origine e causa, è riconducibile in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dal IG. conducente del motociclo ND (veicolo B). Quanto sopra perché il Persona_3 IG. nella percorrenza della SP30 Fermana, si è approssimato al tratto stradale teatro del Persona_3 sinistro, in uscita dal centro urbano del Comune di Fermo: - caratterizzato, nella sua direzione di provenienza, dalla presenza di due intersezioni con strade secondorie e della segnaletica verticale, indicante la
"fine del centro abitato" e preannunciandone la presenza di una "anomalia altimetrica convessa della strada"; - regolamentato con barriera cinelica pari a 50Km/ e 90Km/, a seconda della localizzazione, urbana o meno, della porzione presa in esame;
muovendosi ad una velocità ampiamente superiore a quella massima consentita, che, nel caso in esame, nonostante abbia prontamente percepito la situazione di pericolo che in quel frangente gli si prospettava, alla luce della reazione messa in atto, non gli ha permesso di evitare
l'urto con il veicolo antagonista (veicolo A). Tale condotta di guida, sulla base di ciò che è stabilito dalle vigenti norme, configura il mancato rispetto di quanto disposto: dall'art, 141 commi 2 e 3 del CaS.; dall'art.
142 comma 1 del C.d.S. Nessuna responsabilità nella determinazione del sinistro è ravvisabile nella condotta di guida tenuta dalla IG.ra , conducente della autovettura SA (veicolo A): Controparte_7
Quanto sopra perché la IG.ra , proveniente dall'accesso al "Centro di formazione Controparte_7 professionale Paracelso": dopo essersi regolarmente arrestata all'innesto con la SP30 Fermana;
in una
12 situazione caratterizzata da una capacità di avvistamento non superiore ad 80m circa;
ha dato corso al tentativo di immissione: - quando ancora il motociclo ND (veicolo. B) che sopraggiungeva dalla sua sinistra […] non poteva in alcun modo essere avvistato;
- venendo investita dal motociclo ND (veicolo B), all'interno della opposta corsia di legale utenza dello stesso (veicolo B), quando aveva praticamente portato a termine l'immissione” (cfr. p. 51-53).
Non può essere tenuto in considerazione, ai fini del decidere nel presente giudizio,
l'elaborato peritale redatto dal Geom. - nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. svolto Per_7 dinanzi al Tribunale di IL (il quale, peraltro, conferma l'invasione di corsia e l'elevata velocità in relazione allo stato dei luoghi) - poiché assunto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti (ed in particolare di conducente e proprietario del veicolo) - richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di accertamento tecnico preventivo
"ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore” (cfr. Cass.
n. 24981 del 09/11/2020).
7. Alla luce delle predette risultanze istruttorie (da cui emerge che il il quale Per_3 viaggiava a velocità non prudenziale rispetto allo stato dei luoghi, avvedutosi della presenza dell'autoveicolo SA che stava completando una regolare manovra di immissione sulla carreggiata, avviava una frenata a seguito della quale perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia opposta, scontrandosi con la parte anteriore del predetto veicolo condotto dalla , che aveva già impegnato la corsia di relativa pertinenza), l'evento dannoso CP_7 occorso in data 1/7/2011 risulta in collegamento eziologico esclusivo o assorbente con il comportamento del conducente del motociclo (cfr. Cass. 19115/2020), mentre va esclusa ogni corresponsabilità della conducente dell'autoveicolo nella causazione Controparte_7 del sinistro - considerato peraltro che è emersa dall'istruttoria, per la peculiare conformazione dello stato dei luoghi, l'impossibilità della stessa di avvedersi della presenza del al momento dell'immissione in corsia (regolarmente eseguita) e di mettere in Per_3 atto, anche successivamente, tempestive manovre idonee ad evitare l'impatto.
A nulla rileva la circostanza per cui la fosse alla guida con patente scaduta CP_7
(peraltro genericamente dedotta dai convenuti) – richiamata la giurisprudenza per cui “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
13 conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. , non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e
l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 23/03/2023 , n. 8311).
8. Conseguentemente va accolta la domanda svolta dall'attore e dei terzi chiamati di accertamento negativo della responsabilità di nella causazione del Controparte_7 sinistro occorso l'1/7/2011 e vanno rigettate le domande riconvenzionali svolte dai convenuti, ivi inclusa la domanda risarcitoria dagli stessi proposta. Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n.
11547).
8.1. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in considerazione dell'attività processuale effettivamente svolta - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia - in complessivi: a) euro 10.860 in favore di - Parte_1 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) euro 10.860 in favore in via solidale di e oltre rimborso spese forfetarie al Controparte_7 Controparte_13
15%, IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa vanno poste ad integrale carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G.
2498/2019, in accoglimento delle domande svolte da parte attrice e dalle parti terze chiamate in causa, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, così decide:
ACCERTA
L'assenza di responsabilità di nella causazione del sinistro occorso in Controparte_7 data 1/7/2011;
RIGETTA
Le domande svolte dai convenuti;
14 CONDANNA
I convenuti in solido fra loro al pagamento a titolo di spese di lite di: a) euro 10.860 in favore di oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per Parte_1 legge;
b) euro 10.860 in favore in via solidale di e Controparte_7 Controparte_13 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa ad integrale carico dei convenuti.
Fermo il 11/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n. 2498/2019 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 6/2/2025, scaduti in data 28/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 P.IVA_1
Margherita Pace e Giancarlo Nascimbeni, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
– anche quale erede di ), C.F._2 Persona_1 CP_3
(C.F. – anche quale erede di ),
[...] C.F._3 Persona_2
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_4 CP_5
), (C.F. - tutti in C.F._5 CP_6 C.F._6
proprio e quali eredi di - rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Mion, giusta Persona_3 procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. - in proprio e quale erede di Controparte_7 C.F._7 [...]
) e (C.F. - quale Persona_4 Controparte_8 C.F._8 erede di ), rappresentate e difese dall'Avv. Margherita Pace, giusta procura Persona_4
1 depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- terzi chiamati –
***
OGGETTO: “responsabilità ex art. 2043 c.c. – circolazione stradale”
***
CONCLUSIONI
All' udienza del 6/2/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE il difensore ha domandato “nel merito in via principale accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro Controparte_7 del 01.07.2011 che ha visto coinvolto il SI. e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto Persona_3 agli eredi del SI. quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure hereditatis […] in ogni Persona_3 caso con vittoria di spese e compensi tutti di causa, incluso 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
PER PARTE CONVENUTA il difensore ha domandato “Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da nonché dalle terze chiamate e Parte_1 Controparte_7 CP_8 in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via
[...] riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa in capo a CP_7
e, per l'effetto, condannare in solido con i terzi chiamati al risarcimento
[...] Parte_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai convenuti iure proprio e iure hereditatis nell'importo che verrà accertato nel presente giudizio e ritenuto di giustizia, con accessoria condanna della società attrice per responsabilità aggravata ex 96 c.p.c. In subordine: graduare le responsabilità dei conducenti nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare in solido con i terzi chiamati Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai convenuti iure proprio e iure hereditatis nell'importo che verrà accertato nel presente giudizio e ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa e del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
(Tribunale di IL, dott.ssa Fedele, R.G. n. 12683/2019) da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
2 PER I TERZI CHIAMATI il difensore ha omesso la precisazione delle conclusioni, devono intendersi richiamate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione (cfr. Cass. n.
5018/2014) “nel merito in via principale respingere la domanda formulata dagli nei Parte_2 confronti delle esponenti SI.ra (in proprio quale conducente del veicolo, nonché quale Controparte_7 coerede del SI. e SI.ra (quale coerede del SI. Persona_4 Controparte_8 PE
, accertando e dichiarando la totale assenza di responsabilità della SI.ra
[...] Controparte_7 nella causazione del sinistro del 01.07.2011 e la esclusiva responsabilità del SI. nella Persona_3 causazione del sinistro del 01.07.2011 e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto agli eredi del SI. dalle terze chiamate quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure hereditatis;
in ogni Persona_3 caso con vittoria di spese e compensi tutti di causa, incluso 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19/12/2019 Parte_1
ha convenuto in giudizio , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_1
(in proprio e quali eredi di al fine di fare accettare “la CP_6 Persona_3 totale assenza di responsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro del Controparte_7
01.07.2011 che ha visto coinvolto il SI. e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto Persona_3 agli eredi del SI. quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure hereditatis”. Persona_3
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 1/7/2011 alle ore 13:15 circa, nel comune di Fermo, alla guida Persona_3 del proprio motociclo ND CBR 600 F (Tg. 1LEN1K1) percorreva la S.P. n. 30 direzione Monte Urano - allorchè all'altezza del km 0+800, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia opposta urtando con la parte frontale del motoveicolo
“la fiancata anteriore sinistra” dell'autovettura SA (Tg. DP117MR e CP_9 assicurata ai fini della RCA con – di proprietà di Parte_1 Persona_4
) condotta da , la quale si era appena immessa regolarmente
[...] Controparte_7 sulla carreggiata;
3 − a seguito del sinistro veniva trasportato all'ospedale Torrette di Persona_3
Ancona dove decedeva dopo alcuni giorni;
− la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo iscriveva a carico di
[...]
il procedimento RG 2157/2011 Mod. 21 per il reato di cui all'art.589 Controparte_7
c.p., conclusosi con ordinanza di archiviazione emessa dal GIP in data 26/9/2012;
− dalla CTU svolta nel corso del procedimento penale emergeva che: a) al momento del sinistro stava percorrendo ad una velocità eccessiva di circa 126 km/h Persona_3 un tratto di strada soggetto al limite di 50 km/h “nella porzione ricadente in ambito urbano
(tratto B1 cartello località “fine centro urbano” e di 90 km/h “nella porzione ricadente in ambito extraurbano”; b) al momento dell'immissione del veicolo condotto dalla CP_7 sulla S.P. n. 30 il motociclo condotto dal si trovava ad una distanza di Per_3
136,78 metri, al di fuori del campo di visibilità reciproca dei conducenti;
c) il motociclo sopraggiungeva nell'area del sinistro quando l'autovettura SA aveva già completato la regolare immissione nella propria corsia di marcia;
d) la responsabilità esclusiva del sinistro è da ascrivere alla condotta del il quale a causa Per_3 dell'eccessiva velocità tenuta non riusciva ad evitare l'impatto; e) nessuna responsabilità è attribuibile alla essendosi immessa in carreggiata quando CP_7 il motociclo del non era visibile;
f) al momento della frenata, la distanza di Per_3
79,80 tra il motociclo e l'autoveicolo avrebbe permesso al di evitare Per_3
l'impatto qualora avesse mantenuto una velocità adeguata al tratto di strada percorso e non avesse invaso la corsia opposta;
− in data 20/10/2018 gli eredi di proponevano dinanzi al Tribunale di Persona_3
Fermo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al R.G. 2365/2018), il quale veniva rigettato;
− successivamente in data 12/3/2019 gli eredi di incardinavano, in Persona_3
violazione del divieto di bis in idem, un nuovo giudizio ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al
Tribunale di IL nei confronti di nel corso del quale Parte_1 veniva svolta CTU – alle cui operazioni tuttavia non partecipava la compagnia costituitasi tardivamente “per un disguido interno”;
− considerato l'esito del procedimento penale RG 2157/2011 Mod. 21 e ritenuto inammissibile il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. svolto dinanzi al Tribunale di IL (in
4 violazione del divieto di bis in idem), ha agito nella presente Parte_1 sede per l'accertamento negativo della responsabilità di nella Controparte_7 causazione del sinistro occorso l'1/7/2011 e del conseguente obbligo risarcitorio nei confronti degli eredi di Persona_3
2. Si sono costituiti in giudizio i familiari di , Controparte_10 CP_2
(anche quale erede di , (anche quale erede di
[...] Persona_1 Controparte_3
), , e tutti sia in proprio Persona_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
che in qualità di eredi dello steso – chiedendo, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di e degli eredi di (rispettivamente Controparte_7 Persona_4 conducente e proprietario del veicolo SA AI), nel merito il rigetto della domanda avversaria ed, in via riconvenzionale, di “accertare la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa in capo a per l'effetto, condannare in solido con i Controparte_11 Parte_1 terzi chiamati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai convenuti iure proprio e iure hereditatis nell'importo che verrà accertato nel presente giudizio e ritenuto di giustizia, con accessoria condanna della società attrice per responsabilità aggravata ex 96 c.p.c.”
Parte convenuta in sintesi e per quanto di interesse ha dedotto che:
− in data 1/7/2011 alle ore 13:15 circa, nel Comune di Fermo, percorreva Persona_3
alla guida del proprio motociclo ND CBR 600 F (Tg. 1LEN1K1) la S.P. n. 30 in direzione Monte Urano, allorché giunto all'altezza del Km 0+750 in “una semicurva rettilinea destrorsa con visuale parzialmente preclusa dalla vegetazione improvvisamente era costretto a una brusca e repentina frenata poiché da un accesso privato posto sulla sua destra fuoriusciva il veicolo
SA AI, targato DP117MR” condotto da e di proprietà di Controparte_7 [...]
, assicurato ai fini della RCA con Persona_4 Parte_1
− il nonostante “aumentava l'intensità della frenata”, nulla poteva fare per evitare Per_3
l'impatto con il veicolo SA AI ed a seguito del sinistro veniva trasportato all'ospedale Torrette di Ancona, dove decedeva in data 7/7/2011 a causa delle gravissime lesioni riportate;
− non formulava ai convenuti alcuna offerta di risarcimento Parte_1
nonostante la responsabilità di (conducente del veicolo assicurato), Controparte_7 la quale: a) al momento del sinistro guidava con patente scaduta;
b) proveniva – come rilevato dalla Polizia Stradale - da un “passo privato”, immettendosi sulla carreggiata
5 senza concedere la precedenza al c) non si avvedeva del motociclo condotto Per_3 da neppure nel corso della manovra di svolta a sinistra;
e) non desisteva Persona_3 dall'immissione nella carreggiata, pur avendo la possibilità di percepire l'arrivo del motociclo ove avesse proceduto con maggiore attenzione;
− la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva a come Controparte_12 emerso dalla perizia svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incardinato dinanzi al
Tribunale di IL dai congiunti del nei confronti di Per_3 Parte_1 ove è stato rilevato che: i) al momento dell'impatto la velocità tenuta dal era Per_3 di 58 km/h mentre quella di di 8 Km/h; ii) prima dell'impatto la Controparte_7 velocità del era di 85 Km/h ad una distanza di 64 metri dal punto d'urto; iii) Per_3
“iniziava la manovra di immissione circa 3,3 secondi prima dell'impatto e ad Controparte_7 una distanza di circa 8 metri dal punto d'urto. La stessa si accorgeva della presenza del motociclo circa
1,4 secondi prima dell'urto, quando lo stesso si trovava già in fase di frenata e distava dal punto d'urto circa 25 metri”, sicchè ove avesse prestato una maggiore attenzione avrebbe potuto arrestare immediatamente il proprio veicolo, evitando l'impatto; iv) l'invasione della corsia opposta da parte del veicolo condotto dal è stata una “inevitabile Per_3 conseguenza fisica della dinamica del motociclo in fase di frenata”;
− nessuna violazione del divieto di bis in idem è ravvisabile a fronte dei plurimi giudizi svolti tra le parti, poiché nessuno di essi si è concluso con sentenza passata in giudicato
- essendosi il procedimento penale concluso con un decreto di archiviazione ed il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. istaurato dinanzi al Tribunale di Fermo con ordinanza di rigetto;
− in ragione dell'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, CP_7
sussiste il diritto dei convenuti (in proprio e quali eredi di di ottenere il Persona_3 risarcimento: a) iure hereditatis, del danno non patrimoniale-biologico terminale (da invalidità temporanea e morale catastrofale, essendo il decesso di Persona_3 sopraggiunto dopo 6 giorni), da liquidare sulla base delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di IL;
b) iure proprio, del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno biologico (legato alla “compromissione dello stato di salute psicofiscia” patita dagli stessi da liquidare sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di
IL; nonchè del danno patrimoniale (per spese mediche, spese funerarie, “spese di
6 Ctu […]e Ctp nel precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”, del “danno al mezzo stimato dal
Ctu in un importo pari ad euro 2.000,00”, del danno legato alla “chiusura dell'attività di riparazione autoveicoli” di cui era titolare il;
Per_3
− sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di ex art. 96 Parte_1
c.p.c. poiché la stessa non ha “mai posto in essere alcuna trattativa stragiudiziale nonostante
l'esito della perentoria ricostruzione cinematica del Tribunale di IL, il lunghissimo tempo trascorso dall'occorso lesivo, la giovane età della vittima” ed ha avviato il presente giudizio “al solo fine di evitare il risarcimento”.
3. A seguito dell'autorizzazione (con provvedimento del 10/4/2020) dei convenuti alla chiamata in causa dei terzi, si sono costituite in giudizio (in proprio e Controparte_7 quale erede di ) e (quale erede di ) Persona_4 Controparte_8 Persona_4
- le quali hanno chiesto il rigetto delle domande svolte nei relativi confronti dagli eredi di nonchè l'accertamento della “totale assenza di responsabilità della SI.ra Persona_3 [...]
nella causazione del sinistro del 01.07.2011 e la esclusiva responsabilità del SI. Controparte_7 [...] nella causazione del sinistro del 01.07.2011 e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto agli Per_3 eredi del SI. dalle terze chiamate quale risarcimento del danno iure proprio e/o iure Persona_3 hereditatis”.
In particolare e con la memoria di costituzione Controparte_7 Controparte_8 hanno dedotto che:
− in data 1/7/2011 alle ore 13:15 circa nel Comune di Fermo, Persona_3 percorreva alla guida del proprio motociclo ND CBR 600 F (Tg. 1LEN1K1) la
S.P. 30 direzione Monte Urano ed all'altezza del Km 0 +800, a causa della velocità eccessiva perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e collidendo con la fiancata anteriore dell'autovettura SA AI (Tg. DP117MR assicurata con di proprietà di ) condotta nell'occasione da Parte_1 Persona_4
appena immessasi nella carreggiata (con a bordo due passeggeri); Controparte_7
− a seguito dell'impatto veniva trasportato all'Ospedale Torrette di Persona_3
Ancona ove decedeva sei giorni dopo;
− il procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale di Fermo (RG 2157/21 Mod. 21) nei confronti di si concludeva con l'archiviazione disposta dal Controparte_7
7 GIP con ordinanza in data 26/9/2012 – emessa a seguito dell'opposizione delle persone offese;
− dalla perizia svolta nel corso del procedimento penale è emerso che Persona_3
procedeva ad una velocità superiore al limite consentito nel tratto percorso e che al momento dell'immissione dell'autoveicolo SA sulla carreggiata il motociclo del non era visibile (trovandosi ad una distanza di 136,78 metri); Per_3
− la perizia svolta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avviato dagli eredi di dinanzi al Tribunale di IL (oltre a risultare in contrasto con le Persona_3 risultanze della consulenza svolta in sede penale) non è opponibile a CP_7
e (anche quali eredi di ) - nei cui
[...] Controparte_13 Persona_4 confronti non è mai stato integrato il contraddittorio nell'ambito di tale giudizio;
− la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta tenuta dal il quale, nell'occasione, perdeva il controllo del mezzo a causa della velocità Per_3 non prudenziale;
− la domanda risarcitoria svolta è in ogni caso infondata per difetto di prova del danno di cui è domandato il risarcimento;
− la condotta tenuta dagli eredi di - i quali, nonostante l'esito del Persona_3
procedimento penale e del giudizio ex art. 696 bis avviato dinanzi al Tribunale di
Fermo, hanno proposto altro giudizio ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di
IL esclusivamente nei confronti di - è da ritenere in Parte_1 violazione del canone di buona fede.
4. Alla prima udienza dell' 1/10/2020 sono stati assegnati alle parti i termini di cui art. 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Nel proseguo del giudizio, con provvedimento del 13/12/2022 è stata disposta CTU dinamica – l'elaborato peritale è stato depositato dall' Ing. Persona_5 in data 2/6/2023. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 6/2/2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Tribunale osserva quanto segue.
5.1. Va premesso che, nel caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c.c. stabilisce al comma 1 che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
8 cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, al comma 2 che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, al comma 3 che “il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Per quanto concerne specificamente la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 della disposizione in esame, la stessa ha carattere relativo e sussidiario. La relatività indica che la presunzione è operante fino a prova contraria, sicchè, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato: in altre parole, si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente) a meno che l'espletata istruttoria non abbia dimostrato la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti o un differente concorso di responsabilità. La predetta presunzione di eguale concorso di colpa opera, infatti, soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso - e dunque di attribuire a ciascuno le effettive responsabilità del sinistro.
Ciò premesso - escluso ogni tipo di automatismo sotto il profilo dell'accertamento dei fatti al di fuori delle ipotesi espressamente previste ex lege - deve ritenersi in ogni caso che il giudice possa trarre argomenti di prova anche dalle pronunce e dalle risultanze istruttorie del giudizio penale o di altri processi – atteso che nella valutazione degli elementi di prova opera il principio di diritto secondo cui “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (cfr., tra le altre,
Cass. civ. sez. III, 26/6/2015 n. 13229). Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori - essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale “per la
9 formazione del proprio convincimento, può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta”. Prove atipiche sono, quindi, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento.
6. Scendendo all'esame del caso di specie, va dato atto che la CTU dinamica svolta nel corso del presente giudizio - espletata con metodo analitico e circostanziato e dunque condivisibile nelle conclusioni - ha rilevato che “Il sinistro in esame è avvenuto nel territorio extraurbano del comune di Fermo lungo la strada provinciale SP 30 Fermana all'altezza della chilometrica
0+800 […] Il limite velocitario nel tratto di interesse è pari a 50 km/h fino al cartello di segnalazione per la fine del centro abitato (vedi foto sottostante) mentre è pari a 90 km/h a partire dal cartello in questione verso Nord […] Nel dettaglio per chi proviene da Campiglione (come il motociclo B) vi era il cartello di fine centro abitato prima citato seguito dal segnale di pericolo per dosso […] La carreggiata ha un'ampiezza media di circa 6,2 metri delimitata dalle linee di margine, con due corsie separate da una striscia di mezzeria continua che si interrompe divenendo tratteggiata in corrispondenza dell'accesso sulla destra per la struttura del centro professionale “Paracelso” (cfr. p. 9-11). Il punto d'urto “si trova sulla corsia opposta a quella di marcia del motociclo, per cui è lecito affermare che l'urto è avvenuto per invasione del motociclo ND sull'opposta corsia di marcia” (cfr. p. 28). Quanto alla condotta e velocità tenute dai due veicoli, la perizia ha dato atto che i “risultati dei calcoli evidenziano una velocità iniziale di 93 km/h allorquando il conducente del motociclo inizia la manovra di frenata e una velocità all'urto contro la SA pari a 50 km/h” (cfr. p. 25) e che “la manovra di immissione della SA dura 3.5 secondi, con una velocità massima di circa 14 km/h: lo spazio percorso è di 8.67 metri ricavato dalla planimetria all'allegato10” (cfr. p. 27). Quanto alla reciproca avvistabilità da parte dei due conducenti è stato altresì rilevato che “- la posizione del motociclo calcolata […] è congruente con i limiti di avvistabilità: all'istante t2, e cioè 2.9 secondi prima dell'urto il conducente del motociclo aveva avvistato
l'autovettura che aveva già iniziato la manovra di immissione sulla SP30 e che quindi costituiva già un pericolo. La posizione del motociclo è all'interno dell'area di avvistabilità rappresentata dall'arco blu;
- all'istante t3 quando la conducente dell'autovettura SA intraprende la manovra di immissione il motociclo è fuori dal suo cono di avvistabilità delimitato dall'arco rosso (nel dettaglio la moto si trova a 10 metri di distanza dalla zona di avvistabilità): la moto si trova a 90 metri dal punto d'urto, ed era impossibile per la conducente dell'autovettura avere cognizione dell'imminente pericolo” (cfr. p. 30). Sulla
10 base di tali rilievi il consulente ha ricostruito la seguente dinamica del sinistro: “Il giorno venerdì
1/07/2011 alle ore 13:15 circa, il motociclo (veicolo B) ND CBR 600 targato AM37253 condotto dal IG.re percorreva la strada SP30 alla velocità di circa 93 km/h con direzione Monte Urano. Persona_3
Giunto in prossimità della curva destrorsa, alla distanza di circa 63 metri dal punto d'urto, si accorge della presenza del veicolo antagonista SA AI che aveva già intrapreso la manovra di immissione sulla stessa strada con direzione Campiglione. Nel tentativo di evitare l'urto il conducente del motociclo attiva prontamente l'impianto frenante spostandosi inevitabilmente sulla corsia opposta di marcia ed impattando alla velocità di circa 50 km/h contro l'autoveicolo che aveva quasi ultimato la manovra di immissione.
L'urto di notevole intensità avviene tra il frontale della moto e il lato anteriore sinistro dell'autoveicolo secondo le dinamiche descritte nel capitolo 3. Il conducente del motociclo viene sbalzato dalla moto e va ad impattare sul parabrezza dell'autoveicolo per poi rovinare sul manto stradale fino alla posizione statica finale rilevata dagli agenti accertatori. A seguito dell'urto l'autoveicolo roto-trasla leggermente in senso orario fermandosi in corrispondenza della posizione statica finale sulla corsia “nord-sud”, mentre il motociclo dopo lo strisciamento sul laterale sinistro dell'autoveicolo, ruota in senso antiorario fino alla sua posizione statica finale” (cfr. p.
34). Sulla base di tale ricostruzione il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni “Il sinistro è stato causato dalla condotta di guida del conducente della moto ND CBR che nell'affrontare la curva destrorsa teneva una velocità non commisurata allo stato dei luoghi (curva preceduta da cartello di pericolo per dosso). Nonostante lo stesso avesse intrapreso una frenata di emergenza, a causa dell'alta velocità, non è riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo antagonista. Non si ravvisano responsabilità a carico della conducente dell'autoveicolo SA AI, la quale al momento di intraprendere la manovra di immissione non aveva visibilità alcuna del sopraggiungere del motociclo a causa della sua alta velocità e della conformazione della strada.” (cfr. p. 35). Sul punto il CTU ha altresì chiarito che “la manovra di immissione della SA AI è rispettosa dei dettami del codice della strada e pertanto non poteva rappresentare un improvviso anomalo ed imprevedibile ostacolo non altrimenti evitabile per il conducente del motociclo (se questo avesse rispettato i dettami del CDS mantenendo una velocità consona); Non altrettanto può dirsi a parti invertite per la condotta del conducente del motociclo, che percorrendo il tratto stradale in curva ad una velocità superiore a quella consona per lo stato dei luoghi (tratto in curva preceduto da un cartello di pericolo per dosso) ha rappresentato un improvviso anomalo ed imprevedibile ostacolo non evitabile per la conducente dell'autoveicolo SA” (cfr. p. 36).
Dette risultanze della perizia appaiono confermate dalla documentazione prodotta in atti dalle parti ed in particolare dal verbale di accertamenti urgenti svolti dalla Polizia di Stato
11 intervenuta al momento del fatto (in cui è dato atto della presenza nel tratto stradale di “una lunga traccia di frenata impressa da un unico pneumatico la quale partiva da mt. 1,90 dalla mezzeria e si allungava per mt. 37,65 culminante nei pressi dello pneumatico di un auto di colore rosso tg. DP117MR” e dello spostamento del motociclo nel corso della frenata “dalla corsia di propria pertinenza a quella opposta”), dalla “relazione conclusiva relativa all'incidente stradale” redatta dalla Polizia di Stato il
19/10/2011 (doc. 2 di parte convenuta – ove è dato atto che “a seguito dell'azione frenante, il motociclo subiva un cambiamento direzionale verso il centro strada (cioe alla sua sinistra) perdendo il controllo del medesimo a causa della velocita eccessiva tenuta al momento, dimostrata dalle tracce di frenata impresse sul piano viabile, metri 20,20 traccia gommosa poco visibile (probabilmente lasciata dalla ruota anteriore) fino alla striscia mezzeria e circa metri 17,45 disegnata completamente sulla corsia opposta probabilmente da entrambi gli pneumatici”), dal provvedimento di archiviazione emesso dal GIP all'esito del procedimento penale n. 2157/2011 Mod. 21 e dalla consulenza tecnica svolta dall'Ing. su incarico della Procura della Repubblica nel corso del predetto Per_6 procedimento penale – in cui era stata rilevata una eccessiva velocità di giuda del Per_3 pari a 126 Km/h, individuato il punto d'urto nella corsia di marcia occupata dal veicolo
SA e rilevato che “La genesi del sinistro, origine e causa, è riconducibile in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dal IG. conducente del motociclo ND (veicolo B). Quanto sopra perché il Persona_3 IG. nella percorrenza della SP30 Fermana, si è approssimato al tratto stradale teatro del Persona_3 sinistro, in uscita dal centro urbano del Comune di Fermo: - caratterizzato, nella sua direzione di provenienza, dalla presenza di due intersezioni con strade secondorie e della segnaletica verticale, indicante la
"fine del centro abitato" e preannunciandone la presenza di una "anomalia altimetrica convessa della strada"; - regolamentato con barriera cinelica pari a 50Km/ e 90Km/, a seconda della localizzazione, urbana o meno, della porzione presa in esame;
muovendosi ad una velocità ampiamente superiore a quella massima consentita, che, nel caso in esame, nonostante abbia prontamente percepito la situazione di pericolo che in quel frangente gli si prospettava, alla luce della reazione messa in atto, non gli ha permesso di evitare
l'urto con il veicolo antagonista (veicolo A). Tale condotta di guida, sulla base di ciò che è stabilito dalle vigenti norme, configura il mancato rispetto di quanto disposto: dall'art, 141 commi 2 e 3 del CaS.; dall'art.
142 comma 1 del C.d.S. Nessuna responsabilità nella determinazione del sinistro è ravvisabile nella condotta di guida tenuta dalla IG.ra , conducente della autovettura SA (veicolo A): Controparte_7
Quanto sopra perché la IG.ra , proveniente dall'accesso al "Centro di formazione Controparte_7 professionale Paracelso": dopo essersi regolarmente arrestata all'innesto con la SP30 Fermana;
in una
12 situazione caratterizzata da una capacità di avvistamento non superiore ad 80m circa;
ha dato corso al tentativo di immissione: - quando ancora il motociclo ND (veicolo. B) che sopraggiungeva dalla sua sinistra […] non poteva in alcun modo essere avvistato;
- venendo investita dal motociclo ND (veicolo B), all'interno della opposta corsia di legale utenza dello stesso (veicolo B), quando aveva praticamente portato a termine l'immissione” (cfr. p. 51-53).
Non può essere tenuto in considerazione, ai fini del decidere nel presente giudizio,
l'elaborato peritale redatto dal Geom. - nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. svolto Per_7 dinanzi al Tribunale di IL (il quale, peraltro, conferma l'invasione di corsia e l'elevata velocità in relazione allo stato dei luoghi) - poiché assunto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti (ed in particolare di conducente e proprietario del veicolo) - richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di accertamento tecnico preventivo
"ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore” (cfr. Cass.
n. 24981 del 09/11/2020).
7. Alla luce delle predette risultanze istruttorie (da cui emerge che il il quale Per_3 viaggiava a velocità non prudenziale rispetto allo stato dei luoghi, avvedutosi della presenza dell'autoveicolo SA che stava completando una regolare manovra di immissione sulla carreggiata, avviava una frenata a seguito della quale perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia opposta, scontrandosi con la parte anteriore del predetto veicolo condotto dalla , che aveva già impegnato la corsia di relativa pertinenza), l'evento dannoso CP_7 occorso in data 1/7/2011 risulta in collegamento eziologico esclusivo o assorbente con il comportamento del conducente del motociclo (cfr. Cass. 19115/2020), mentre va esclusa ogni corresponsabilità della conducente dell'autoveicolo nella causazione Controparte_7 del sinistro - considerato peraltro che è emersa dall'istruttoria, per la peculiare conformazione dello stato dei luoghi, l'impossibilità della stessa di avvedersi della presenza del al momento dell'immissione in corsia (regolarmente eseguita) e di mettere in Per_3 atto, anche successivamente, tempestive manovre idonee ad evitare l'impatto.
A nulla rileva la circostanza per cui la fosse alla guida con patente scaduta CP_7
(peraltro genericamente dedotta dai convenuti) – richiamata la giurisprudenza per cui “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
13 conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. , non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e
l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 23/03/2023 , n. 8311).
8. Conseguentemente va accolta la domanda svolta dall'attore e dei terzi chiamati di accertamento negativo della responsabilità di nella causazione del Controparte_7 sinistro occorso l'1/7/2011 e vanno rigettate le domande riconvenzionali svolte dai convenuti, ivi inclusa la domanda risarcitoria dagli stessi proposta. Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n.
11547).
8.1. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in considerazione dell'attività processuale effettivamente svolta - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia - in complessivi: a) euro 10.860 in favore di - Parte_1 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) euro 10.860 in favore in via solidale di e oltre rimborso spese forfetarie al Controparte_7 Controparte_13
15%, IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa vanno poste ad integrale carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G.
2498/2019, in accoglimento delle domande svolte da parte attrice e dalle parti terze chiamate in causa, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, così decide:
ACCERTA
L'assenza di responsabilità di nella causazione del sinistro occorso in Controparte_7 data 1/7/2011;
RIGETTA
Le domande svolte dai convenuti;
14 CONDANNA
I convenuti in solido fra loro al pagamento a titolo di spese di lite di: a) euro 10.860 in favore di oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per Parte_1 legge;
b) euro 10.860 in favore in via solidale di e Controparte_7 Controparte_13 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa ad integrale carico dei convenuti.
Fermo il 11/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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