Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De TU Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3110/2017, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5415/2016 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 29.04.2016, al termine del giudizio iscritto al numero di R.G. 6523/2000, vertente
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. OL
Trapanese (C.F. C.F. 2 ),
APPELLANTE
E
(C.F. C.F. 3 ), rappresentato e difeso dall'avv. Santo RT
Vincenzo Trovato (C.F. C.F. 4 );
Parte_2 (C.F. C.F._5 ), rappresentato e difeso dall'avv. OL Luongo
(C.F. C.F._6
C.F. 7 ) e Parte_4 (C.F. (C.F. Parte_3
Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra
), quali eredi di C.F._8
Luongo (C.F. C.F. 9 );
Parte_5 (C.F. C.F. 10 ), rappresentata e difesa dall'avv. Aniello De
Ruberto (C.F. C.F. 11
APPELLATI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
7.10.2024 dalla difesa degli appellati Pt_3 e Parte_4 in data 11.10.2024 dalla difesa in data 14.10.2024 dalla difesa dell'appellante dell'appellato-appellante incidentale Parte_2
in data 15.10.2024 dalla difesa dell'appellata Parte_1 e dell'appellato RT
Parte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
RT conveniva in giudizio, Con citazione notificata in data del 7, 9 e 10 giugno 2000
innanzi al Tribunale di Napoli, i germani PE, _5 PT, TU e OL, quest'ultimo in
,
proprio e nella qualità di tutore della sorella Pt 7 (dichiarata interdetta con sentenza del Tribunale
di Napoli n. 315/1996). L'attore esponeva che: 1) alla morte del padre ER (deceduto ab intestato il 16.10.1980), aveva ereditato, unitamente agli altri germani convenuti, un complesso immobiliare sito in San Giorgio a Cremano, alla via Mario Recanati, civico 53 (N.C.E.U. di San Giorgio a
Cremano, Foglio n. 4, Particella n. 353, Sub nn. 3, 4, 5, 6, 102, 103), composto da sei appartamenti, cantinato, giardino ed accessori, nonché un terreno sito nel Comune di Nocciano (N.C.T. di Nocciano,
Foglio n. 9, Particelle n. 61 di mq 750, seminativo, e n. 63 di mq 2.680, seminativo); 2) l'appartamento posto al secondo piano, lato est, del suddetto complesso di via Recanati era abitato dal fratello PT, che dal luglio del 1994 non aveva corrisposto alcun canone di affitto, pur godendo in maniera piena ed esclusiva del bene (il cui valore, peraltro, eccedeva la quota ereditaria a lui spettante); 3) un altro appartamento, ubicato al primo piano, sempre lato est del medesimo edificio, era invece abitato dal fratello OL il quale, a sua volta, aveva tenuto analoga condotta e che, a partire dall'agosto del 1995, aveva preso in uso, ancora una volta a titolo gratuito, un altro appartamento, al pian terreno ala est del medesimo fabbricato, che aveva poi sottoposto a modifiche, interne ed esterne, non conformi a quelle autorizzate dagli altri coeredi e, comunque;
5) i fratelli PT e OL, dunque, erano tenuti a corrispondere, agli altri germani "i canoni di locazione maturati dal luglio del 1994 a giugno 2000",
e ciò in ragione del "vantaggio ricavato dai germani che avevano goduto degli appartamenti"; 6) altri due appartamenti, all'interno del medesimo complesso, posti ai piani primo e secondo, ala ovest, erano invece condotti in locazione a terzi;
7) l'appartamento posto al pian terreno ala ovest non era invece stato locato;
8) i canoni per gli immobili concessi in locazione venivano riscossi dal germano
PT, che provvedeva a depositare il danaro su un libretto di risparmio intestato a tutti i germani;
9) quanto, poi, al terreno sito in Nocciano l'attore aveva iniziato, nell'interesse di tutti i fratelli, un giudizio nei confronti di tale Persona_3 per evitarne l'acquisto a titolo di usucapione;
10)
, infine a lui attore e ai suoi germani era pervenuto, a seguito della morte della madre Persona_4
(deceduta ab intestato il 29.07.1994) l'immobile sito in Napoli, al Vico Catari a S. Eligio, civico 5, concesso in locazione ed adibito ad attività commerciale.
Ciò premesso, l'istante chiedeva che il tribunale così provvedesse: “1) Individuare i due assi ereditari, uno proveniente da morte di ER e l'altro da morte di RS accertandone la consistenza. 2) Formate le masse ereditarie, procedere per ognuno degli assi ereditari ad un progetto di divisione con la formazione di sette quote, con eventuale quantificazione del loro valore in danaro, nominando all'uopo un C.T.U., quindi procedere all'assegnazione, secondo il criterio che si dovesse ritenere equo. 3) Procedere alla nomina di un amministratore dei beni ereditari, indicandolo,
qualora fosse possibile, in uno dei coeredi: affinché provveda ad una buona e corretta amministrazione di tutti i beni pervenuti in eredità da ER e da Persona_6 4)
Condannare PT e OL a pagare i canoni di locazione maturati rispettivamente nella misura di
£. 50.400.000, per PT e nella complessiva somma di £. 91.7000.000; oltre gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo, e/o nella misura che sarà ritenuta equa, in subordine, al pagamento in danaro del godimento oltre il settimo dei beni ereditari. 5) Fare obbligo di utilizzare i beni comuni in maniera conforme alla loro destinazione d'uso, con diritto in caso di utilizzo anomalo da parte d'uno dei coeredi, al risarcimento di ogni danno, da chi di ragione, che dovesse derivarne agli altri comunisti. 6) Ritenere e dichiarare l'obbligo di Parte_2 a rendere conto delle somme comuni,
utilizzate per l'esecuzione di lavori non conformi a quanto autorizzato dagli altri coeredi, con condanna dello stesso al ripristino dei luoghi, ponendone l'onere economico a suo carico, oltre il risarcimento di ogni ulteriore danno. 7) Porre le spese sostenute per la salvaguardia dei beni ereditati, in specie il terreno sito in Nocciano, come da conteggio che si produce, nonché quelle sostenute per la divisione a carico della massa ereditaria, in caso di opposizione di alcuni fra i coeredi condividenti, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre c.p.a. ed i.v.a.".
Si costituiva in giudizio il germano Parte_1 eccependo la prescrizione dei richiesti canoni di locazione maturati dal 1994 e formulando domanda riconvenzionale per la restituzione delle spese, da lui sostenute nell'interesse della comunione, per i lavori di sistemazione del lastrico solare
CP_2 quantificati in € 3.083,25.
I germani OL e Persona_7 costituiti ritualmente, chiedevano che si procedesse alla divisione dei cespiti, al rigetto della domanda di pagamento delle somme richieste a titolo di canoni di locazione formulata dall'attore nei confronti di OL, nonché all'accertamento delle somme da corrispondersi a OL per il ricavato dei canoni di locazione degli altri immobili di proprietà comune posseduti in via mediata dai coeredi e locati a terzi. La NA _5 , costituita tardivamente, aderiva alle conclusioni formulate dall'attore, chiedendo in particolare di tenere distinti gli assi ereditari dei genitori defunti, accertandone la reale consistenza e procedendo alla divisione dell'intera massa. Chiedeva altresì la condanna dei germani PT е [...]
Pt_2 al pagamento dei canoni di locazione maturati, così come chiesto in citazione. Persona_1 del pari costituito tardivamente, chiedeva di accertare l'importo complessivo dei canoni ricavati dagli immobili locati a terzi e di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, con l'attribuzione delle quote in favore degli eredi e la determinazione del conguaglio in denaro in suo favore.
Parte_6 rimaneva contumace sino all'udienza del 15.05.2013, allorquando si costituiva l'avv.
Maria Elena Palomba, nella qualità di suo amministratore di sostegno, che chiedeva dichiararsi lo scioglimento della comunione e la divisione, ove possibile, di tutti i beni degli assi ereditari derivati dalle successioni di RS secondo le quote legittime spettanti ai ER e
condividenti germani Pt_2 con determinazione e liquidazione in danaro degli eventuali conguagli,
e, ove non fosse stato possibile procedere a ciò, disporre la vendita dei cespiti e la conseguente divisione pro quota del ricavato. Chiedeva altresì di ordinare il deposito del rendiconto della gestione dei beni comuni o di parte di essi, con condanna eventuale al pagamento delle somme percepite e non distribuite, con rivalutazione ed interessi, ponendo a carico della massa l'ammontare complessivo delle spese, comprese quelle di c.t.u. e i compensi professionali di lite.
In data 21.09.2005 veniva emessa una prima sentenza parziale -n. 9353/2005 -, con la quale il tribunale dichiava: “A) l'inammissibilità della domanda di nomina di un amministratore dei beni per cui è causa proposta da RT;
B) l'inammissibilità della domanda di cui al paragrafo 2.1. formulata sempre dall' RT C) l'inammissibilità delle domande formulate da PT
[...] e di cui al paragrafo 2.2. della parte motiva", riservandosi di regolare le relative spese nella sentenza definitiva. Contestualmente, con separata ordinanza, venivano ammessi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale dei convenuti.
All'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori veniva disposta una consulenza tecnica per procedere alla divisione dei beni. Nelle more, in data 5.03.2012, decedeva la NA coerede Persona_7
a seguito di ciò, Parte_1 quale erede di Rossana, spiegava intervento in giudizio, chiedendo l'accrescimento alla propria della quota spettante alla defunta, ai sensi dell'art. 570 c.c.
Depositata consulenza tecnica ed integrazione alla stessa, redatta a seguito alle osservazioni delle parti, la causa veniva riservata nuovamente in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
In data 29.04.2016, veniva pubblicata la sentenza n. 5415/2016, con la quale il Tribunale di Napoli così disponeva: "1) dichiara aperte ab intestato le successioni di Persona_5 e di Per_4 2) dichiara che alle dette successioni hanno diritto di concorrere, in quote eguali tra di loro,
[...]
CP_1 , Pt 1, PE, OL, _5 Parte_6 3) condanna Parte_1 a pagare, in
,
ragione del godimento esclusivo dei beni, i seguenti importi: euro 7.857,77 in favore di CP_1 Persona_1 euro 75.141,37 in favore di[...] euro 19.590,38 in favore di Parte_5
oltre, su ciascuno dei predetti importi, gli interessi legali euro 64.128,90 in favore di Parte_6
Parte_2 a pagare, in ragione del godimentodalla presente sentenza al soddisfo;
4) condanna
RT euro 11.297,95 in esclusivo dei beni, i seguenti importi: euro 4.531,65 in favore di favore di euro 36.983,71 in favore di Persona_1 euro 43.334,71 in favore di Parte_5
oltre interessi come sopra;
5) rigetta la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni Parte_6
dell'atto di citazione, proposta dall'attore nei confronti di Parte_2 6) dispone lo scioglimento, mediante attribuzione, della comunione ereditaria e per l'effetto, assegna: 1) a Parte_1 l'unità
residenziale sita al secondo piano del compendio immobiliare alla via Recanati in San Giorgio a
Cremano (N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano, Foglio n. 4, P.lla n. 353, Sub 4); 2) a Parte_2
l'unità residenziale sita al primo piano del compendio immobiliare sito in San Giorgio a Cremano in via Recanati (N.C.E.U. San Giorgio a Cremano, Foglio n. 4, P.lla n. 353, Sub 103); 3) ad CP_1
[...] l'unità residenziale sita al piano rialzato (oltre porzione di locale cantinato, avente superficie pari a mq 85,80 ca., ubicato al piano seminterrato, lato sx) del compendio immobiliare alla via Recanati in San Giorgio a Cremano (N.C.E.U. San Giorgio a Cremano, Foglio n. 4, P.lla n.
353, Sub 102 e porzione del Sub 6 di mq 85,80 ca.); 4) ad Persona_1 l'unità residenziale sita al secondo piano (oltre porzione di locale cantinato ubicato al piano seminterrato, avente superficie pari a mq 90,80 ca., lato dx) del compendio immobiliare alla via Recanati in San Giorgio a Cremano
(N.C.E.U. San Giorgio a Cremano, Foglio n. 4, P.lla n. 353, Sub 5 e porzione del Sub 6 di mq 90,80 ca.); 5) a Parte_5 l'unità residenziale sita al primo piano del compendio immobiliare alla via Recanati in San Giorgio a Cremano (N.C.E.U. San Giorgio a Cremano, Foglio n. 4, P.lla n. 353,
Sub 3); 6) a Parte_6 l'unità residenziale sita al piano rialzato del compendio immobiliare alla via Recanati in San Giorgio a Cremano (N.C.E.U. San Giorgio a Cremano, Foglio n. 4, P.lla n. 353,
Sub 103); 7) dispone l'assegnazione, previo sorteggio tra i condividenti, CP_1, PT, PE, Paolo, Parte_5 dei diritti sul fondo in agro di Nocciano, Provincia di Pescara (N.C.T. di
Nocciano, Foglio n. 9, Particelle nn. 61 e 63), con obbligo per colui che ne risulterà assegnatario di versare, in favore di Parte_6 a titolo di conguaglio, l'importo di € 6.860,00; 8) subordina la trascrizione della presente sentenza al previo frazionamento dell'unità distinta in N.C.E.U. di San
Giorgio a Cremano, Foglio n. 4, Particella n. 353, porzione del Sub 103, secondo le indicazioni di cui alla nota depositata dall'Ing. in data 13.05.2014, disponendo, a cura delPersona_8
CTU, l'istruzione della pratica di frazionamento presso i competenti uffici comunali e ponendo l'onere economico delle spese tecniche ed elle opere a farsi, a carico di tutti i condividenti in parti eguali tra loro;
9) dispone la vendita come da separata ordinanza del locale terraneo destinato ad attività commerciali, sito al civico 5 del vico Catari a S. Eligio in Napoli (N.C.E.U. di Napoli, Foglio
n. 7, Particella n. 603, sub 4); 10) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza".
Il giudizio di appello.
Avverso la suddetta sentenza n. 5415/2016, pubblicata in data 29.04.2016 e non notificata, ha interposto appello Parte_1 affidato ai seguenti motivi di gravame.
1.Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata, poiché, a causa di irregolarità urbanistiche riscontrate in due delle sei unità immobiliari della palazzina di via Recanati
n.53, non sarebbe stato possibile realizzare la divisione disposta in sentenza dal primo giudice sulla base delle indicazioni fornite dal ctu, data la non frazionabilità dei detti beni e, quindi, l'irrealizzabilità della condizione a cui la sentenza stessa era stata subordinata. Così, allo scopo, ha chiarito l'appellante: "Ebbene, è evidente che la sentenza in oggetto non è trascrivibile perché non è possibile effettuare il frazionamento (della suddetta unità di cui al N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano, Foglio
n. 4, Particella n. 353, porzione del Sub 103) pena la nullità della divisione per violazione della normativa urbanistica, come dichiarato dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio a Cremano nella nota protocollo n. 26178/2016 del 06.06.2016". In tale ultima nota, sarebbe stata esplicitata l'impossibilità di procedere al frazionamento del piano rialzato del compendio immobiliare di via
Recanati, così come statuito in sentenza, stante il divieto di cui al Piano regolatore generale del
Comune di San Giorgio a Cremano. Da qui, la conseguente necessità di procedere, secondo e alla l'appellante, ad un nuovo progetto divisionale della massa ereditaria relitta di Persona_5 rideterminazione delle quote e degli eventuali conguagli.
2.Con il secondo motivo di gravame, Parte_1 ha lamentato l'erroneità della valutazione relativa sul presupposto dell'inadeguatezzaER agli immobili costituenti la massa ereditaria di dei coefficienti applicati dal consulente tecnico, con conseguente ricaduta sul piano della formazione delle quote spettanti ai coeredi.
3.Con il terzo motivo di appello ha dedotto che, a differenza di quanto dichiarato dal primo Giudice, giammai era stata proposta da parte degli altri coeredi un'azione di rendiconto ex art. 723 c.c., in quanto l'attore RT al pari degli altri germani convenuti, si era limitato a formulare una domanda di restituzione dei canoni di locazione maturati a carico dei germani PT e OL (i quali, secondo la sua prospettazione, non avevano più pagato un canone per il godimento degli appartamenti in cui abitavano dal 1994). Peraltro l'appellante precisava di non avere mai avuto il possesso esclusivo dell'appartamento di cui trattasi “escludendo da detto possesso gli altri fratelli, né lo ha mai gestito o locato a terzi, ma lo ha detenuto in forza di un titolo contrattuale, ossia una locazione verbale, abitandovi con il consenso degli altri comunisti, come riconosciuto in corso di causa dall'attore e da tutti i convenuti". Da qui la mancanza del presupposto dell'uso esclusivo in danno dei coeredi, utile al fine dell'esercizio dell'azione di rendiconto ex art. 723 c.c..
4. Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità del valore attribuito della massa ereditaria di ER nonché delle singole quote, così come determinate in sentenza dal primo Giudice, deducendo che: a) il tribunale avrebbe applicato criteri iniqui per la determinazione dei canoni di locazione da lui dovuti agli altri comunisti, in quanto, pur avendo "fatto riferimento al valore dei canoni locativi attuali dell'immobile, adeguandoli poi al 1994 e al 1980, secondo la doppia ipotesi di ricalcolo disposta dal Giudice", avrebbe poi optato, senza ragione, per l'ipotesi relativa all'anno 1980; b) il tribunale avrebbe del pari errato sia nel dichiarare il possesso esclusivo da parte di Parte_1 di una porzione del vano- cantinato ubicato al piano seminterrato della palazzina di via Recanati n.54, attualmente adibito a tavernetta, sia nel determinare l'indennità dovuta dallo stesso per il supposto godimento esclusivo;
c) il primo giudice avrebbe poi errato nel condividere il conteggio operato dal ctu in relazione alle somme che, secondo l'appellante, sarebbero dovute da _5 ,TU e Per 1 alla massa per l'asserito possesso esclusivo degli appartamenti locati a terzi. Né infine, il Giudice aveva tenuto conto nel computo delle rendite delle unità immobiliari locate di quanto l'appellante aveva anticipato nell'interesse della comunione per la realizzazione dei lavori ai terrazzi (euro 3.083,25).
Da qui le conclusioni formulate dall'appellante, segnatamente: “dichiarare nulla/ineseguibile la sentenza impugnata per le ragioni esposte nel primo motivo di gravame (alle pagg. 13-18); - conseguentemente, a mezzo nuova ctu, procedere alle attribuzioni in natura ad ogni singolo erede dei beni immobili costituenti la massa di ER con una esatta individuazione delle pratiche urbanistiche da presentare e con una esatta quantificazione dei costi necessari per eseguire la divisione in natura, in conformità all'originaria licenza edilizia e alla normativa urbanistica vigente;
- sempre a mezzo di una nuova ctu rideterminare, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di gravame, il valore della massa di ER delle singole quote e gli eventuali conguagli, con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado. In subordine, in ipotesi di rigetto del terzo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata, oltre che sulla base delle ragioni esposte nel primo e nel secondo motivo di gravame anche per tutti i motivi esposti nel quarto motivo di gravame del presente atto, e conseguentemente rideterminare, a mezzo di una nuova CTU, il valore della massa di Per_5
[...] l'esatto ammontare delle quote ereditarie (sia nella composizione immobiliare che mobiliare) e dei conguagli sulla base delle ragioni esposte e secondo le indicazioni contenute nel suddetto motivo, ed in particolare, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado:
-
individuare i due assi ereditari uno proveniente da morte di ER e l'altro da morte di RS accertandone la consistenza;
- formate le masse ereditarie, procedere per ognuno degli assi ereditari ad un progetto di divisione, con la formazione di sei quote, con eventuale quantificazione del loro valore in denaro, nominando un C.T.U., quindi procedendo all'assegnazione, secondo il criterio che si dovesse ritenere equo;
- in via di eccezione riconvenzionale, ripetere da ciascuno dei coeredi le spese sostenute per la ricostituzione del lastrico solare per £. 5.970.000, oltre interessi e rivalutazione dalle richieste al soddisfo, in parti uguali;
in subordine, porle in prededuzione sulla massa ereditaria. - in caso di opposizione di alcuni fra i coeredi, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre C.P.A. ed I. V.A.; - condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Parte_2Nel costituirsi ritualmente in giudizio, associandosi alle difese dell'appellante, ha rilevato la ineseguibilità delle statuizioni relative alle assegnazioni delle unità immobiliari ai singoli condividenti sulla scorta del provvedimento del Comune di S. Giorgio a Cremano, che aveva comunicato la necessità di avviare il ripristino dell'immobile come da licenza edilizia n. 157/1968.
Ha contestato, inoltre, le statuizioni asseritamente ultra petitum adottate dal giudice in prime cure, in quanto nessuna delle parti aveva proposto azione di rendiconto ex art. 723 c.c.; ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 c.c per gli importi a lui richiesti. Nello spiegare, poi, appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) nella parte in cui era stato disposto che dovesse corrispondere agli altri eredi i canoni di affitto per il godimento esclusivo dell'immobile da lui detenuto a far data della morte del padre ER (deceduto ab intestato il 16.10.1980) e non, come sarebbe stato corretto, da quella della madre, RS (deceduta ab intestato il
30.06.1994); 2) nella parte in cui era stato dichiarato che lui avesse disposto in via esclusiva anche dell'immobile sottostante a quello in cui viveva con il proprio nucleo familiare, essendo stato, al contrario, il detto cespite nella disponibilità esclusiva della sorella Pt_7 che egli aveva assistito, fino alla sua morte, in data 5.03.2012 (mettendo successivamente a disposizione della comunione ereditaria l'appartamento). Ha censurato la sentenza - punto n.4 del dispositivo - per aver disposto il pagamento, in ragione del godimento esclusivo dei beni, di ingenti importi in favore dei coeredi.
Infine ha instato per il rinnovo della consulenza e, sussistendone asseritamente i presupposti, per la sospensione della esecutività della sentenza resa in prime cure.
L'avv. Maria Elena Palomba, nel costituirsi in giudizio nella qualità di amministratore di sostegno di
Parte_6 (giusta provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale di Torre Annunziata in data
13-15.05.2013) ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
RT ritualmente costituito, evidenziando in comparsa l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza gravata, ha chiesto in primo luogo che l'eventuale frazionamento degli immobili caduti in successione avvenisse nel rispetto della normativa urbanistica, secondo le indicazioni disposte dal
Comune di San Giorgio a Cremano. Ha chiesto di procedere alla determinazione: del valore commerciale dei beni ricadenti nella massa di ER e delle quote spettanti ai coeredi;
di un progetto divisionale per quote omogenee ex art.727 c.c., attribuendo poi le quote secondo criteri equi o secondo sorteggio. In subordine ha chiesto disporsi consulenza tecnica per procedere alla quantificazione dei beni relitti di ER e RS per masse separate, quantificare l'esatto valore dei beni immobili, rideterminare le rendite con riguardo ad una data comune per tutti gli eredi, con decorrenza per il germano RT dalla data emersa agli atti (aprile 2004), nella quale aveva iniziato a detenere l'appartamento residuato dalla divisione dell'appartamento al piano rialzato.
costituita con comparsa del 21.11.2017, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto Parte_5
ritenendo infondati tutti i motivi di gravame formulati dai coeredi. da Parte_1
All'udienza del 31.11.2017 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio preso atto del decesso
Parte_1 ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi didi Persona_1 In seguito Persona_1 al fine di sentire accogliere le domande già formulate nell'atto di appello.
Si sono costituiti in giudizio Parte_3 e Parte_4 nella qualità di eredi di PE, quali hanno impugnato il gravame, chiedendone preliminarmente l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, comunque, il rigetto nel merito. In subordine, poi, nell'ipotesi di accoglimento del gravame principale, hanno chiesto la conferma dello scioglimento della comunione, con conseguente divisione dei beni tutti derivati dalla successione dei coniugi Persona_9 attribuendone le legittime quote a ciascun condividente, anche con l'ausilio eventuale di una nuova consulenza tecnica.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.04.2022 è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza dell'1.8.2022 poi, rilevato che il progetto divisionale redatto dall'ing. PE0 iudice in primo grado non era attuabile, questa Corte ha incaricato nuovamente il tecnico perché predisponesse un progetto di divisione sulla scorta di precise indicazioni fornite in parte motiva;
incarico espletato dal ctu ing. A_ atteso l'impedimento del precedente consulente. و
In data 10.5.2023, l'avv. De Ruberto provvedeva a formalizzare la costituzione volontaria di _5
[...] anche nella qualità di coerede legittima di deceduto in data 22.04.2022, Parte_6
, avendo la stessa _5 "interesse alla prosecuzione volontaria del giudizio ex artt. 300 secondo comma e 302 c.p.c., al fine di ripristinare la regolarità del contraddittorio tra le effettive parti sostanziali ed evitare che il rapporto processuale prosegua nei confronti della parte che ha perso la sua capacità giuridica”, e formulando allo scopo specifica richiesta di attribuzione in suo favore della quota di 1/5 spettante al defunto TU sull'eredità dei genitori, essendo gli unici eredi del compianto e, per rappresentazione, i discendenti dei "i suoi germani viventi ( PT, OL e Parte_5
due germani premorti ( CP_1 ed Persona_1
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del 16.10.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 16.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva questa Corte che l'impugnazione è fondata solo per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Parte_11.2. Va in primo luogo dato atto che i primi due motivi di appello formulati da concernenti l'eseguibilità della sentenza impugnata ( per irregolarità urbanistiche riscontrate in due delle sei unità immobiliari della palazzina in San Giorgio a Cremano via Recanati n.53) e la formazione delle quote ereditarie (fondata su coefficienti inadeguati), devono ritenersi superati all'esito della consulenza tecnica effettuata nel presente grado. A tale proposito si evidenzia che la
Corte, ritenendo sussistente la lamentata “impossibilità della divisione dell'intera massa relitta di
ER con ordinanza dell'1.8.2022, ha affidato al ctu l'incarico di elaborare "un progetto di divisione che tenga conto dell'effettiva condizione urbanistica degli immobili e distribuisca tra i condividenti tutte le restanti unità immobiliari, computando i relativi conguagli in denaro, rispondendo alle osservazioni delle parti appellanti in punto di determinazione del valore dei beni, delle indennità e dei conguagli”.
Pertanto a questo elaborato occorre fare riferimento, tenuto conto che il consulente di ufficio ha anche risposto in modo specifico, ed immune da vizi logici e giuridici, alle osservazioni dei consulenti di parte;
del che questa Corte ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto l'ing. Persona_11 così motivando, sul punto, per relationem (cfr., Cass. civ. sez. I, ord., 19/02/2024, n. 4356; sez. III, ord., 09/02/2024, n. 3740; sez. I, ord., 16/11/2022, n. 33742).
3. Il terzo motivo di appello ha ad oggetto l'azione di rendiconto ex art. 723 c.c. che, nella prospettazione dell'appellante, non sarebbe stata proposta dall'attore RT il quale così come gli altri germani convenuti, aveva solo inteso formulare una domanda di restituzione dei canoni di locazione maturati a carico dei germani PT e OL. L'appellante ha dedotto inoltre di non avere mai avuto il possesso esclusivo dell'appartamento di cui trattasi.
Detta censura va disattesa. Come corresttamente evidenziato in sentenza, è sufficiente notare che l'attore in primo grado ha proposto una domanda di rendiconto sul presupposto che i germani OL e Parte_1 avevano esercitato il possesso esclusivo di unità immobiliari ricomprese nel fabbricato di via Mario Recanati n.53 ed ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti alla comunione. Di conseguenza il tribunale, dando atto che anche il coerede convenuto Parte_2 aveva proposto una domanda di rendiconto, ha esteso il thema decidendum a tutti i rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti, sul rilievo che alcuni di essi avevano esercitato il possesso esclusivo dei cespiti.
Ed invero il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato a norma dell'art. 723 c.c.a corrispondere agli altri eredi i frutti, che in mancanza di più idonei criteri di quantificazione, possono essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. Civ. n.
2148/2014; Cass. Civ. n. 5504/2012; Cass. Civ. n. 20394/2013). In proposito occorre considerare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la pretesa di rendiconto "va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione" (cfr. Cass. 6/10/2021, n. 27086, cit., in motivazione;
cfr. anche Cass. 27/3/2002, n. 1458), non essendovi alcun dubbio che il riferimento operato dal condividente al corrispettivo del godimento dei beni in comunione attenga a crediti dipendenti dalla stessa. Va pure richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la domanda di rendimento del conto include quella di condanna della controparte al pagamento delle somme che risultino dovute, con la precisazione che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute (cfr., fra le più recenti, Cass. 5/5/2022, n. 1434; Cass.
31/1/2014, n. 2148). Ciò posto, il Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c.,i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene
(cfr. Cass. 18/4/2023, n. 10264).
4. Il quarto motivo di gravame, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità dovuta da [...]
Pt 1 ai coeredi, con riferimento all'immobile da lui posseduto in via esclusiva e alla decorrenza dell'occupazione - individuata al 1980 - deve ritenersi in parte superato con la consulenza tecnica disposta da questa Corte. Invero il ctu ing. PE1 ha calcolato in modo differente i canoni di locazione per le unità occupate dai coeredi ed i conseguenziali conguagli. In particolare i canoni per il periodo ricompreso dal 1980 (epoca decesso di ER al 1994 (epoca del decesso di sono stati determinati secondo la vigente legge n.392/1978 dell'equo canone;
per RS
il successivo periodo, compreso tra il 1994 ed il 2014, secondo gli attuali canoni locativi di mercato, tenendo conto della vigenza della legge n.359/1992 (con introduzione dei cd.CP_3 in deroga) e delle indicazioni fornite dalle parti ( quanto alle date di inizio/ fine dei rapporti di locazione, dei canoni concordati nonché dei coeredi che li hanno riscossi).
Sotto altro profilo, la doglianza relativa alla decorrenza dell'occupazione del cespite da parte di [...] non appare condivisibile. Ed invero la prospettazione è resistita dalle dichiarazioni rese dallo Pt 1
stesso appellante che, in sede di interrogatorio formale deferitogli, ha ammesso di esercitare il possesso esclusivo dell'immobile in cui abitava e di non avere mai versato alcun canone ai suoi fratelli. Pertanto le argomentazioni spese in merito dal tribunale vanno condivise, in quanto appare verosimile che il godimento esclusivo del cespite abbia avuto inizio almeno alla data di apertura della successione paterna, ovvero al 1980. Nè le risultanze processuali consentono di ricondurre al 1994
l'inizio del possesso esclusivo del cespite in favore di Parte_1
Anche la censura relativa al possesso esclusivo di una porzione del piano cantinato al piano seminterrato della palazzina, adibita a tavernetta, non merita accoglimento. E'infatti resistita dalla risultanze dell'elaborato peritale redatto in primo grado (cfr. pag.81 della ctu), laddove il consulente ha dato atto dello stato del locale e della detenzione dello stesso da parte di Parte_1 riportandosi alle dichiarazioni rese sul punto dalle parti. Tale circostanza, riferita dallo stesso appellante in sede di interrogatorio formale - unitamente al fatto di avere la disponibilità delle chiavi di accesso insieme al fratello OL -, è stata correttamente recepita dal tribunale, che ha ritenuto che una porzione del citato vano fosse nell'esclusiva disponibilità dell'appellante. Quanto poi alla richiesta di ripetizione dai coeredi delle spese sostenute per i lavori di ripristino del lastrico solare, va richiamata sul punto la statuizione di cui alla lett.c) del dispositivo della -prima- sentenza non definitiva n.9553/2005 del procedimento di primo grado, laddove il tribunale ha ritenuto inammissibile tale domanda in quanto tardivamente proposta.
Il motivo deve essere dunque respinto.
Parte_2 è infondato. Il gravame, avente ad oggetto la 2.1. L'appello incidentale proposto da decorrenza dell'occupazione del cespite da lui posseduto- individuata al 1980- e la disponibilità in suo favore anche dell'immobile sottostante a quello a quello in cui viveva con il proprio nucleo familiare, appare resistito dalle circostanze di fatto accertate nel giudizio di primo grado. Vanno innanzitutto richiamate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, avendo egli affermato di occupare l'immobile sin da quando il padre era in vita e di corrispondere al genitore il canone di locazione. Peraltro egli ha ammesso che dopo la morte del padre non aveva più versato alcun importo alla madre, giustificando la mancata corresponsione del canone locativo in virtù di un asserito accordo con la madre (con il quale egli rinunciava a fronte del godimento dell'immobile, alla ripartizione delle rendite derivanti dalla locazione degli altri immobili in favore dei fratelli). Del che è provato che Parte_2 nel possesso esclusivo del cespite, sia tenuto a corrispondere ai coeredi i frutti a far data dal 1980, epoca dell'apertura della successione del padre ER (deceduto il
16.10.1980). Le eventuali intese con i condividenti- delle quali in ogni caso non è stata fornita prova- in assenza di rinuncia alle pretese di dare-avere collegate alla disponibilità esclusiva dei beni, non esonerano l'appellante dall'obbligo di rendiconto, correttamente fatto decorrere dal 1980.
Quanto poi alla disponibilità in capo a Parte_2 del locale sottostante alla sua abitazione, adibito a residenza della sorella Pt_7 sino alla morte della stessa (5.3.2012), la ricostruzione degli accadimenti è chiaramente evincibile dalle dichiarazioni, sostanzialmente concordi, rese in merito dai germani Pt_2 E' infatti provato che il collegamento fra i due immobili fu realizzato nel 1995 per far fronte alle esigenze di assistenza della NA Persona_7 - interdetta-, previo consenso di tutti i coeredi all'esecuzione di tali lavori, realizzati con importi di denaro in contanti lasciati dalla madre RS Il consulente tecnico ha poi accertato, nel corso del giudizio di primo grado, che il collegamento tra i due immobili era ancora esistente e che l'immobile al piano rialzato, un tempo abitato da Pt_7 era occupato da arredi e beni utilizzati in via esclusiva da Parte_2
(cfr. pag.95 e ss., risposta del ctu Per 12 Giudice alle osservazioni del tecnico di parte). Pertanto
l'ausiliare ha correttamente imputato all'appellante incidentale il possesso esclusivo anche dell'immobile ubicato al piano rialzato, abitato dalla NA Pt_7 sino al suo decesso e ne ha tenuto conto ai fini della determinazione dei conguagli. Dalle riportate argomentazioni discende il rigetto del gravame incidentale.
Occorre ora, al fine di procedere all'attribuzione delle indennità di occupazione e all'assegnazione dei cespiti ai coeredi, premettere alcune considerazioni dovute alla modifica dello stato dei luoghi accertata nel presente grado e all'intervenuto decesso del coerede Parte_6
La consulenza redatta dall'ing. A_ ha accertato il ripristino della regolarità edilizia del fabbricato sito in via Recanati di San Giorgio a Cremano come da licenze edilizie n.27 del 1961 e n.157 del 1968. Sono stati dunque rimossi gli impedimenti alla commerciabilità delle due unità del piano rialzato e del primo piano, per cui è possibile procedere all'assegnazione pro quota dei cespiti
(cfr. pag. 14 dell'elaborato).
In data 22.4.2022 è deceduto ab intestato Parte_6 sottoposto ad amministrazione di sostegno;
Parte_6Parte_5 si è costituita in giudizio anche nella qualità di coerede legittima di dichiarando di avere “interesse alla prosecuzione volontaria del giudizio ex artt. 300 secondo comma e 302 c.p.c., al fine di ripristinare la regolarità del contraddittorio tra le effettive parti sostanziali ed evitare che il rapporto processuale prosegua nei confronti della parte che ha perso la sua capacità giuridica", ed ha formulato specifica richiesta di attribuzione in suo favore della quota di 1/5 spettante al defunto TU sull'eredità dei genitori, essendo gli unici eredi del compianto “i suoi germani viventi (Pt 1, OL e Parte_5 e, per rappresentazione, i discendenti dei due germani
". Analoghe richieste, in particolare per la formazione dipremorti ( CP_1 ed Persona_1 cinque quote (piuttosto che sei, atteso il decesso del germano TU) sono state avanzate dagli altri condividenti.
La Corte ritiene pertanto di dover procedere all'attribuzione della quota del coerede Parte_6 agli altri cinque eredi o ai loro discendenti, subentrati per rappresentazione (nella misura di 1/5 ciascuno). Sul punto si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di divisione per stirpi, applicabile al caso in esame. Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726
c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. Una volta, poi, che sia stabilito con sentenza quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione diventano irrevocabili ed irretrattabili, ove non impugnate, formandosi su di esse il giudicato (Cass.8/1/2020 n.139; Cass. 25/5/2017 n.13206). Ed anche: In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest'ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi
(Cass.20/3/2019 n.7869).
L'indennità di occupazione.
Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato a norma dell'art. 723 c.c.a corrispondere agli altri eredi i frutti, che in mancanza di più idonei criteri di quantificazione, possono essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. Civ. n. 2148/2014; Cass. Civ. n. 5504/2012; Cass. Civ. n. 20394/2013). Il consulente tecnico di ufficio nominato, dopo una dettagliata descrizione degli immobili insistenti nel fabbricato in San Giorgio a Cremano via
ER ha proceduto al Recanati n.53, costituenti il compendio ereditario (massa relitta di '
Parte_1 e dal 30.6.1994 per conteggio dei frutti "con decorrenza dal 26.10.1980 per OL e
RT e fino al 2014" sia col metodo dettato dalla legge 392/1978, sia con riferimento al canone di mercato (cfr. pag. 48 della ctu). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio ing. Persona 11 sono pienamente condivise dalla Corte, perché sono il frutto di un'attenta stima delle caratteristiche delle unità immobiliari oggetto di causa e scaturiscono da un'articolata ricerca di mercato e valutazione delle particolarità del mercato immobiliare della zona ove sono ubicati. L'operato del consulente, quanto alla individuazione del canone di mercato, non è stato, peraltro, in alcun modo censurato dalle parti. Ci si riporta pertanto, alle operazioni di calcolo delle indennità di occupazione effettuate dal ctu, come indicatenell'elaborato (cfr. pag.48). deve dare a titolo di indennità di occupazione Euro 44.154,66 di cui Pertanto: a) Parte_1
eredi di Per 1, 14.718,22 a _5 e 14.718,22 a TU edParte_4 14.718,22 a Pt_3 e oggi ai suoi eredi CP_1 OL, Pt 3 e Parte_4 Parte_5
b) Parte_2 deve dare a titolo di indennità di occupazione Euro 41.716,74 di cui 13.905,58 ad eredi di Per 1, 13.905,58 a _5 e 13.905,58 a TU ed oggi ai suoiParte_4 Pt_3 e
eredi Pt 1, CP_1 , Pt_3 e Parte_4 Parte_5
c) RT deve dare a titolo di indennità di occupazione Euro 12.622,13 di cui 4.207,37 a
Parte_4 eredi di Per 1, 4.207,37 a _5 e 4.207,37 a TU ed oggi ai suoiPt_3 e eredi Pt 1, OL, Pt_3 e Parte_4 Parte_5
Conseguentemente vanno riformati, nei termini sopra indicati, i capi n.3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata.
L'assegnazione dei beni costituenti la massa eseditaria relitta di ER
A tale riguardo occorre tenere conto delle attribuzioni delle unità immobiliari di cui alla sentenza non definitiva del tribunale di Napoli.
Resta infatti ferma la statuizione di cui al punto n. 6) del dispositivo della sentenza impugnata, con la quale, disposto lo scioglimento della comunione ereditaria di ER vi è stata la concreta attribuzione delle unità immobiliari ai sei coeredi CP_1 , PT, PE, OL, _5 , Pt_6
[...] ; trattasi di statuizione non oggetto di impugnazione, divenuta pertanto irrevocabile
(cfr.Cass.civ.sez.II,sent.8/01/2020 n.139). In proposito, giova ribadire che il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. In particolare, può costituire valida ragione per derogare al sorteggio anche l'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36456 e i richiami giurisprudenziali ivi operati). Ciò secondo la pacifica, pregressa, occupazione delle parti, in tal senso, nel tempo, dei detti immobili, in base a quanto emerge dalle allegazioni difensive e come riscontrato anche dal ctu. Considerazioni nella specie, recepite nella sentenza di primo grado. Pertanto il Tribunale di Napoli, pur trattandosi di quote astrattamente uguali tra i coeredi, ha correttamente provveduto all'assegnazione (anziché al sorteggio) ai sensi dell'art. 729 c.c., tenendo conto dei singoli beni di cui alcuni dei condividenti erano nel possesso già da tempo, costituendo tale ragione una valida giustificazione per la deroga al criterio (tendenziale) del sorteggio.
La massa relitta di ER risulta composta da:
A)Intero fabbricato in San Giorgio a Cremano alla via Mario Recanati n°53, identificato nel
N.C.E.U. come foglio 4, particella 353, di non recente costruzione, a tre piani fuori terra (rialzato e due piani) oltre al piano cantinato, in cui insistono catastalmente sei unità immobiliari, di cui due doppie, per cui di fatto ne diventano otto, così identificate:
Cespite n 1/a Quota parte pari a mq. 85,80 dell'unità al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 176,80 commerciali, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a
Cremano come foglio 4, particella 353, sub 6, categoria C/2, classe 4, mq 142, R.C. € 792,04, con due ingressi autonomi int. 1/a ed int 1/b, e precisamente la quota parte a sinistra per chi osserva il fabbricato da via Recanati. Confina con via Recanati, già cooperativa Italia 61, cortile comune, altra parte distinta con l'interno 1/b, cassa scale e area cortilizia.
Cespite n 1/b Quota parte pari a mq. 90,80 dell'unità al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 176,80 commerciali, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a
Cremano come foglio 4, particella 353, sub 6, categoria C/2, classe 4, mq 142, R.C. € 792,04, con due ingressi autonomi int. 1/a ed int 1/b, e precisamente la quota parte a destra per chi osserva il fabbricato da via Recanati. Confina con cassa scale, interno 1/a, cortile comune, fabbricato già
Controparte_4 ed altri e cortile comune.
Cespite n 2/A. Quota parte pari a mq 98,56 distinta con l'interno 1A dell'unità al piano rialzato della superficie commerciale complessiva di mq 181,95, con due ingressi distinti con gli interni 1A e
1B, ed identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 7, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, superficie catastale mq 194 (con le aree scoperte mq 201)
R.C. € 899,93. Confina con via Recanati, già cooperativa Italia 61, cortile comune, altra parte distinta con l'interno 1B, cassa scale e area cortilizia.
Cespite n 2/B Quota parte pari a mq 83,39 e precisamente l'interno 1B dell'unità al piano rialzato della superficie commerciale complessiva di mq 181,95, con due ingressi distinti con gli interni 1A e
1B, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 7, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, superficie catastale mq 194 (con le aree scoperte mq 201)
R.C. € 899,93. Confina con cassa scale, interno 1A, cortile comune, fabbricato già CP_4
[...] ed altri e cortile comune.
Cespite n 3. Unità al primo piano distinta con l'interno 3, porta a sinistra su ballatoio, della superficie commerciale di mq 95,52 identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 8, categoria A/2, classe 5, mq 104 (con le aree scoperte mq.106) R.C. €
529,37. Confina con via Recanati, già cooperativa Italia 61, cortile comune, altra parte distinta con l'interno 4, cassa scale e area cortilizia.
Cespite n 4. Unità al primo piano distinta con l'interno 4, porta a destra sul ballatoio della superficie commerciale di mq 90,08, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 582,31. Confina con cassa scale, interno 3, cortile comune, fabbricato già ed altri e cortile comune. Controparte_4
Cespite n 5. Unità al secondo piano distinta con l'interno 5, porta a sinistra sul ballatoio della superficie commerciale di mq 93,06, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4,particella 353, sub 4, piano 3, int.5, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 582,31.
Confina con via Recanati, già cooperativa Italia 61, cortile comune, altra parte distinta con l'interno
6, cassa scale e area cortilizia.
Cespite n 6. Unità al secondo piano distinta con l'interno 6 porta a destra sul ballatoio della superficie commerciale di mq 90,08, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 5, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 582,31. Confina con cassa scale, interno 5, cortile comune, fabbricato già Controparte_4 ed altri e cortile comune.
B) Diritto di enfiteusi sul fondo agricolo nell'agro di Nocciano (PE) della superficie di mq 3.430 identificato nel N.C.T. del Comune di Nocciano con la particella 61 di mq 750 e particella 63 di mq
2.680.
Il valore della massa, come da sentenza n.5415/2016 del Tribunale di Napoli, con le correzioni apportate ai coefficienti e dopo il rilascio di concessione in sanatoria, è di € 1.292.308,62, di seguito specificato.
■ Cespite n. 1/a mq 85,80 x 0,20 x € 2.250,00 € 38.610,00 Cespite n 1/b mq 90,80 x 0,20 x € 2.250,00
€ 40.860,00 I
I
■ Cespite n. 2/A mq 98,56 x 0,97 x € 2,250,00
€ 215.107,20
■ Cespite n 2/B mq 83,39 x 0,97 x € 2,250,00
€ 181.998,68
" Cespite n. 3 mq 95,52 x 1,00 x € 2.250,00
€ 214.920,00
Cespite n, 4 mq 90,08 x 1,00 x € 2.250,00 € 202.680,00
93,06 x 0,95 x € 2.250,00
- € 198.915,75 " Cespite n. 5 mq
◉ Cespite n, 6 mq 90,08 x 0,95 x € 2.250,00
- € 192.546,00
Sommano € 1.285.637,63
Terreno in Nocciano (mq. 3430,00 x € 2,00) - € 279,00= € 6.581,00
Valore della massa € 1.292.308,63
In considerazione del fatto che il terreno in Nocciano sarà assegnato con sorteggio la massa da dividere è di € 1.285.637,63, che la divisione è per stirpi ( in numero di sei) a ciascuna stirpe spettano beni per un importo di € 214.272,94 (€ 1.285.637,63: 6). Di seguito le quote assegnate in sentenza: a Parte_1 : Cespite n 5. Unità al secondo piano distinta con l'interno 5, porta a sinistra sul ballatoio della superficie commerciale di mq 93,06, identificata nel N.C.E.U. del comune di San
Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 4, piano 3, int.5, categoria A/2, classe 5,vani
5,5, R.C. € 582,31.
valore € 198.915,75
a OL CA : Cespite n 3. Unità al primo piano distinta con l'interno 3, porta a sinistra su ballatoio, della superficie commerciale di mq 95,52, identificata nel N.C.E.U. del comune di San
Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 8, categoria A/2, classe 5, mq 104 (con le aree scoperte mq.106) R.C. € 529,37.
valore € 214.920,00 ad RT : Cespite n 2/B Quota parte pari a mq 83,39 e precisamente l'interno 1B dell'unità al piano rialzato della superficie commerciale complessiva di mq 181,95, con due ingressi distinti con gli interni 1A e 1B ed identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 7, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, superficie catastale mq 194
(con le aree scoperte mq 201) R.C. € 899,93.
valore € 181.998,68
Cespite n 1/a Quota parte pari a mq. 85,80 dell'unità al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 176,80 commerciali, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a
Cremano come foglio 4, particella 353, sub 6, categoria C/2, classe 4, mq 142, R.C. € 792,04 con due ingressi autonomi 1/a e 1/b e precisamente la parte sinistra per chi osserva il fabbricato da via Recanati valore € 38.610,00
€ 220.608,68 Totale
a Pt_3 e Parte_4 eredi di Persona_1 : Cespite n 6. Unità al secondo piano distinta con l'interno 6, porta a destra sul ballatoio, della superficie commerciale di mq 90,08, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 5, categoria
A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 582,31.
valore € 192.546,00
Cespite n 1/b Quota parte pari a mq. 90,80 dell'unità al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 176,80 commerciali, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a
Cremano come foglio 4, particella 353, sub 6, categoria C/2, classe 4, mq 142, R.C. € 792,04 con due ingressi autonomi 1/a e 1/b e precisamente la quota parte a destra per chi osserva il fabbricato da via
Recanati.
valore € 40.905,00
Totale € 233.406,00 a Parte_5 : Cespite n 4. Unità al primo piano distinta con l'interno 4, porta a destra sul ballatoio della superficie commerciale di mq 90,08, identificata nel N.C.E.U. del comune di San
Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. €
582,31.
valore € 202.680,00
e ad oggi ai suoi eredi a Parte_1 Parte_2 RT a Pt_3 Parte_6
Persona_1 ea Parte_5 per la quota di 1/5 ciascuno: Parte_4 uali eredi di e
Cespite n 2/A Quota parte pari a mq 98,56 precisamente l'interno 1A dell'unità al piano rialzato della superficie commerciale complessiva di mq 181,95, con due ingressi distinti con gli interni 1A e
1B ed identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 7, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, superficie catastale mq 194 (con le aree scoperte mq 201)
R.C. € 899,93.
valore € 215.107,20
Per quanto attiene ai conguagli dovuti dai condividenti nella formazione delle quote, questi vanno determinati nei termini che seguono:
PT gli spettano € 214.272.94 riceve € 198.915,75 deve avere € 15.357,19
riceve € 214.920,00 OL gli spettano € 214.272,94 deve dare € 647,06 a Parte_8
[..
[...] riceve € 220.608,68 gli spettano € 214.920,77 deve dare € 6.335,74 a Parte_5
Pt_3 e Parte_4 - eredi di Persona_1 ricevono € 233.406,00 spettano loro € 214.920,77 devono dare € 19.133,06: a Parte_1 15.357,19 a Parte_5 3.775,87
_5 le spettano € 214.920,77 riceve € 202.680,00 deve avere € 11.592,94
riceve € 215,107,20TU gli spettano € 214.920,77 deve dare € 834,26 a Parte_5
In relazione ai conguagli trova applicazione l'art. 728 c.c., secondo cui l'ineguaglianza in natura delle quote si compensa con un equivalente in denaro. In altri termini, in tema di scioglimento di comunione, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura, non esclude la possibilità del ricorso correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 15/05/1996, n. 4499; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/07/2019, n. 17875).
Non va disposta, inoltre, la rivalutazione monetaria in relazione a tale conguaglio, essendo recente la stima operata dal ctu (nell'ambito della relazione depositata nel presente grado), e non essendo emerso dagli atti di causa che vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato dei beni rispetto all'epoca di tale stima. Al riguardo va, infatti, detto che la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poichè concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, a condizione, però, che vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, e che la parte interessata a tale accertamento adempia all'onere di allegare l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n.
4471; Sez. II, 13/06/2019, n. 15926). Nel caso di specie i conguagli in denaro nei termini sopra indicati (secondo la stima effettuata dall'ing. A_ ) non risultano particolarmente elevati al fine di perequare le quote, in relazione ai valori delle singole unità abitative stimati analiticamente dal ctu.
Conseguentemente va riformato, nei termini sopra indicati, il capo n.6) del dispositivo della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di lite.
Per la regolamentazione delle spese processuali vanno richiamati i seguenti principi relativi ai procedimenti di divisione giudiziale. Occorre distinguere, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, fra le spese concernenti la mera divisione del compendio e quelle relative a domande ulteriori formulate nel giudizio;
infatti, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (v., fra le altre, Cass.03/10/2023, n. 27891; Cass Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061; Cass. 6/2/2020, n. 2770;
Cass. 7/10/2016, n. 2025). Secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di scioglimento di comunione deve farsi luogo separatamente al governo delle spese concernenti la mera fase divisionale, che è volta all'interesse comune delle parti ad ottenere la liberazione dal vincolo della contitolarità del diritto, ponendosi le stesse a carico della massa, secondo le quote di ciascuna delle parti: pertanto essendo stata confermata la statuizione relativa alla disposta divisione in natura del compendio ereditario - vanno poste a carico della massa le spese legali sostenute dalle parti per il presente giudizio divisionale. In particolare i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente espletata in rapporto alla natura e al valore della controversia, considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri
- compresi tra i minimi ed i medi - per tutte le fasi del giudizio di appello (cfr. Cass. 16/11/2021
n.34575; cfr. anche Cass. 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n. 12), con riferimento allo scaglione per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 (con parametri incrementati ex art. 6 dello stesso decreto) in base al valore (superiore ad euro 520.000,00) della controversia (così determinato in base alla massa da dividere, come stimata dal ctu;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/09/2014, n. 20126). Pertanto per ciascuna delle parti costituite (fatta eccezione per il coerede Parte_6 deceduto il 22.4.2022, il cui legale ha svolto una più limitata attività difensiva) i compensi professionali vanno liquidati nella misura di euro 22.670,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. OL Luongo, difensore di Parte_2 dichiaratosi anticipatario. Le spese per la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado, liquidate con decreto del 7.7.2023 (indispensabile per realizzare lo scioglimento della comunione ereditaria di vanno ugualmente poste a carico della massa, ossia di tutti i condividenti ER
pro-quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza, di ausilio nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse (cfr.
Cass. 13/5/2015, n. 9813; Cass. 8/10/2013, n. 22903).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di CP_1, OL, Pt 3 e Parte_4 quali eredi di PE, _5 e Pt_6
[...] avverso la sentenza non definitiva n.5415/2016 del tribunale di Napoli, nonché sull'appello incidentale di Parte_2 così provvede:
- accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti e per effetto, in riforma dei capi nr. 3) e 4) della sentenza inpugnata:
A) condanna Parte_1 a pagare, in ragione del godimento esclusivo dei beni, i seguenti importi:
Parte_4 in qualità di eredi euro 14.718,22 a euro 14.718,22 ad Pt_3 e Persona_1
ed euro 14.718,22 a Parte_6 ed oggi ai suoi eredi CP_1 , OL, Pt 3 e Parte_5
oltre su ciascuno degli importi indicati, interessi legali dalla Parte_4 Parte_5
domanda sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
Parte_2 a pagare, in ragione del godimento esclusivo dei beni, i seguenti importi:
-condanna in qualità di eredi di euro 13.905,58 a Pt_3 e Parte_4 Persona_1 euro 13.905,58 a ed oggi ai suoi eredi CP 1 , Pt 1, Pt 3 e Parte_5 ed euro 13.905,58 a Parte_6
oltre su ciascuno degli importi indicati, interessi legali dalla Parte_4 Parte_5
domanda sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a pagare in ragione del godimento esclusivo dei beni, i seguenti importi:
-condanna RT
Parte_4 in qualità di eredi euro 4.207,37 a Pt_3 e Persona_1 euro 4.207,37 a _5
ed oggi ai suoi eredi PT, OL, Pt_3 e Pt_4
[...] ed euro 4.207,37 a Parte_6 [...] Parte_5 oltre su ciascuno degli importi indicati, interessi legali dalla domanda sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
B) conferma lo scioglimento, mediante attribuzione, della comunione ereditaria di ER e,
in rideterminazione del capo nr. 6) della sentenza impugnata, assegna: 1) a Parte_1 l'unità
residenziale al secondo piano del compendio immobiliare in via Recanati in San Giorgio a Cremano distinta con l'interno 5, porta a sinistra sul ballatoio della superficie commerciale di mq 93,06, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 4, piano 3, int.5, categoria A/2, classe 5,vani 5,5, R.C. € 582,31; 2) a Parte_2 l'unità residenziale al primo piano del compendio immobiliare in via Recanati in San Giorgio a Cremano distinta con l'interno 3, porta a sinistra su ballatoio, della superficie commerciale di mq 95,52, identificata nel
N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 8, categoria A/2, classe 5, mq 104 (con le aree scoperte mq. 106) R.C. € 529,37; 3) ad RT la quota parte pari a mq 83,39 e precisamente l'interno 1B dell'unità residenziale al piano rialzato della superficie commerciale complessiva di mq 181,95, con due ingressi distinti con gli interni 1A e 1B ed identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 7, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, superficie catastale mq 194 (con le aree scoperte mq 201) R.C. €
899,93 e la quota parte pari a mq. 85,80 dell'unità al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 176,80 commerciali, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 6, categoria C/2, classe 4, mq 142, R.C. € 792,04 con due ingressi autonomi 1/a e 1/b lato sinistro;
4) a Pt 3 e quali eredi di Persona_1 l'unità Parte_4
residenziale al secondo piano distinta con l'interno 6, porta a destra sul ballatoio, della superficie commerciale di mq 90,08, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 5, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 582,31 e la quota parte pari a mq. 90,80 dell'unità al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 176,80 commerciali, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 6, categoria C/2, classe 4, mq 142, R.C. € 792,04 con due ingressi autonomi 1/a e 1/b e precisamente la quota parte a destra;
5) a Parte_5 l'unità residenziale sita al primo piano distinta con l'interno
4, porta a destra sul ballatoio della superficie commerciale di mq 90,08, identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 3, categoria A/2, classe 5, vani
Parte_45,5, R.C. € 582,31; 6) a Parte_1 RT a Pt 3 e Parte_2
per la quota di 1/5 ciascuno, l'unità residenziale quali eredi di Persona_1 e a Parte_5
(deceduto in data 22.4.2022): quota parte pari a mq 98,56 precisamente assegnata a Parte_6
l'interno 1A dell'unità al piano rialzato della superficie commerciale complessiva di mq 181,95, con due ingressi distinti con gli interni 1A e 1B ed identificata nel N.C.E.U. del comune di San Giorgio a Cremano come foglio 4, particella 353, sub 7, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, superficie catastale mq 194 (con le aree scoperte mq 201) R.C. € 899,93 (conguaglio quota euro 834,26);
C) condanna Parte_2 a pagare, a titolo di conguaglio, l'importo di euro 647,06 in favore di oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino Parte_5
all'effettiva corresponsione;
-condanna RT a pagare, a titolo di conguaglio, l'importo di euro 6.335,74 in favore di
Parte_5 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
CP_5 Pt 3 e Parte_4 quali eredi di Persona_1 a pagare, a titolo di conguaglio,
l'importo complessivo di euro 19.133,06: di cui euro 15.357,19 in favore di Parte_1 ed euro
3.775,87 in favore di Parte_5 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
D) conferma nel resto la sentenza impugnata;
E) pone a carico della massa, le spese relative al giudizio divisionale di secondo grado, che liquida:
-in favore di Parte_1 in € 1.138,50 per esborsi ed € 22.670,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-in favore di RT in € 22.670,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in favore di Parte_2 in € 22.670,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. OL Luongo;
quali eredi di Persona_1 in € 22.670,00 per compensi- in favore di Pt 3 e Parte_4 professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Parte_6 in € 7.820,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie- in favore di pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone proporzionalmente a carico della massa le spese della ctu espletata nel presente grado, come liquidate dalla Corte con decreto del 7/7/2023.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il consigliere estensore dott. Rosanna De Rosa Il Presidente
dott. Giuseppe De TU