CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 39449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39449 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA AS GI CI SI TE - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: US ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Udito il P.G., Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Giacomo Falcone, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari emessa nei confronti di ME US dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. commesso fino a giugno 2022. L’indagato è accusato, in particolare, di concorso esterno nella cosca BA di Platì, in ragione di una serie di conversazioni intercettate da cui emerge che i vertici della cosca consideravano l’attività commerciale del ricorrente, titolare di una impresa di costruzioni che lavorava nel settore degli appalti pubblici e responsabile di fatto di un’altra intestata a prestanome, come propria, si interessavano agli appalti pubblici che la stessa vinceva ed ottenenevano da essa una percentuale sui ricavi.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso principale Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, perché, a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, l’impresa di US non era al servizio della cosca, ma, al contrario, era oggetto di estorsione da parte della cosca, come dimostrano nitidamente le intercettazioni riportate da pag. 1 a pag. 55 della memoria difensiva presentata al riesame, ed allegata al ricorso per l’autosufficienza. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto espressioni pronunciate dai vertici della cosca e captate nelle intercettazioni quali “impresa mia”, “lavora per noi”, “amico nostro”, non devono essere intese nel significato letterale, ma nel significato di impresa che è “nostra” in quanto Penale Sent. Sez. 1 Num. 39449 Anno 2025 Presidente: AN PE Relatore: RU CA Data Udienza: 06/11/2025 soggetta all’estorsione della cosca. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il 40% degli utili ricavati dai lavori pubblici da suddividere, di cui si parla in una conversazione intercettata, deve essere letto come l’importo da ripartire a titolo di racket con la cosca competente per il territorio di Natile in cui si svolgeva l’appalto cui si riferiscono i conversanti. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto la conversazione intercettata da cui emergerebbe un interesse della cosca a togliere un lavoro pubblico alla ditta Rodinò per farlo avere alla ditta del ricorrente è mal interpretata, perché la ditta del ricorrente non partecipò mai all’appalto di quei lavori, come risulta dagli esiti di gara prodotti nell’allegato 2 alla memoria presentata al Tribunale del riesame. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il ricorrente ha subito, in realtà, numerosi danneggiamenti di beni aziendali come l’incendio di un escavatore, il furto di materiali nei cantieri, la presenza di bossoli sul bobcat, come documentato con l’allegato 23 della memoria depositata al riesame, dato trascurato nell’ordinanza impugnata. La stessa vicenda della protezione ricevuta dalla cosca a fronte della richiesta estorsiva di un estraneo ad essa, tale Strangio, è finita, però, come emerge già dalle intercettazioni, con la richiesta da parte della cosca di un surplus (“ci devi dare qualcosina in più”) per la protezione garantita. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto lo svolgimento di attività imprenditoriale può dar luogo a concorso esterno soltanto quando tra le parti vi sia un sostanziale rapporto di parità, che è escluso quando l’imprenditore è vittima, ovvero si trova in uno stato di timore o soggezione che ne elide la volontà e lo costringe a venire ap atti con la criminalità. I numerosi episodi intimidatori subiti sono la dimostrazione del fatto che egli è stato costretto a venire a patti con la cosca, e nello stesso senso è il linguaggio utilizzato dai vertici della consorteria criminale nelle conversazioni intercettate da cui emerge l’assenza di un piano di parità tra le parti (come in espressioni quali “ti brucio i mezzi”, “sono costretto ad andare lì sotto e dirgli di portarmi soldi”). Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto le ragioni per cui i vertici della cosca mostrano interesse per le sorti dell’impresa del ricorrente sono da individuarsi non nella compartecipazione economica agli utili, ma nell’interesse ad avere un ritorno dalle estorsioni che dipendevano dal pagamento degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni appaltanti. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che già nelle registrazioni audio effettuate dal ricorrente nel corso del 2023 risultano le richieste estorsive che lo stesso ha ricevuto. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attualità delle esigenze cautelari, perché la contestazione si ferma al giugno 2022 e non sarebbe motivata l’attualità del pericolo. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esistenza delle esigenze cautelari, perché la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari dovuta al titolo del reato contestato sarebbe venuta meno perché tutti i soggetti coinvolti sono stati raggiunti da misura, ed anche perché l’indagato si è sottoposto ad interrogatorio ed ha ricostruito le estorsioni subite, nonché perché l’attività di indagine è fondata su intercettazioni per cui non c’è alcun pericolo di inquinamento probatorio. 2 2.2. Motivi nuovi Con il primo motivo deduce violazione di legge in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto, leggendo il verbale di interrogatorio dell’indagato, reso il 31 maggio 2025, ma la cui copia è stata rilasciata, con omissis, l’8 ottobre 2025, emerge la richiesta estorsiva ricevuta dal ricorrente da parte di un appartenente alla cosca BA per gli appalti nella zona di Melito di Porto Salvo, circostanza confermata dal capocantiere, sig. Antonio Pedullà, il quale il 29 settembre 2025 ha sporto ulteriore denuncia evidenziando l’evoluzione dei fatti già denunciati dal ricorrente. Il Tribunale non è stato posto nella condizione di esaminare i fatti sopraindicati, evidentemente favorevoli al ricorrente, in ragione del mancato deposito del verbale di interrogatorio. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il mancato deposito della copia del verbale di interrogatorio ha impedito al Tribunale del riesame la valutazione della lineare ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, così compromettendo il diritto di difesa. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il mancato deposito del verbale di interrogatorio ha pregiudicato inoltre la corretta valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, perché la denuncia delle estorsioni dimostra con evidenza la distanza del ricorrente dalla realtà malavitosa. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la avvenuta denuncia da parte del ricorrente delle estorsioni subite dimostra, ove mai vi fosse stata vicinanza alla cosca, la rescissione di qualunque legame con essa. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto con separata ordinanza il medesimo Tribunale del riesame, nel giudicare del decreto del g.i.p. di sequestro dell’azienda al coimputato RO SE, ha affermato che “…non risulta in alcun modo escludibile che l’ipotizzato profitto da parte dei due AR e VA potesse concretamente essere conseguito a titolo estorsivo”, avallando quindi la tesi del ricorrente che la ditta era oggetto di estorsioni.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Giacomo Falcone, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. Sono fondati, in particolare, i motivi del ricorso principale sui gravi indizi di colpevolezza, da leggere unitariamente, nella parte in cui sostengono la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata sulla deduzione proposta dalla difesa del ricorrente al Tribunale del riesame in cui si sosteneva che la vicinanza dell’imprenditore alla cosca avrebbe dovuto essere valutata come la conseguenza dell’esser il primo oggetto di estorsione della seconda, e che l’interesse della cosca per le sorti delle sue imprese fosse dipeso, in realtà, dalla possibilità per essa, in caso di aggiudicazione di commesse pubbliche a tali imprese, di riscuotere il profitto delle estorsioni imposte. Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è, infatti, un reato che si caratterizza per una condotta tenuta dall’agente, che è a forma libera, condotta che deve essere legata da nesso di causa con un evento che, invece, è tipizzato - sia pure per via giurisprudenziale - ed è la conservazione, l’agevolazione o il rafforzamento del sodalizio criminale (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 – 01: ai fini 3 della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso). Nel caso in esame, la condotta in cui consisterebbe il concorso esterno, che è contestata all’indagato nel capo di imputazione, e che è riportata nell’ordinanza impugnata, è quella di aver svolto l’attività imprenditoriale in società di fatto con la cosca ed averle fornito informazioni su alcuni appalti pubblici, ovvero una tipologia di condotta che è astrattamente compatibile con quella che deve integrare il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Secondo la prospettazione del capo di imputazione e dell’ordinanza impugnata questa condotta del ricorrente avrebbe cagionato un evento, che è individuato nell’esser stato garantito in questo modo un profitto economico al capocosca ed ai suoi sodali. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il rafforzamento di un sodalizio criminoso possa avvenire, in effetti, anche attraverso la corresponsione di denaro ad esso, perché ciò aumenta la potenza finanziaria della cosca, e ne favorisce il radicamento, oltre che il prestigio criminale (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro, Rv. 259256 – 01: in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il rafforzamento del sodalizio, quale evento del contributo causale del concorrente, può consistere oltre che nell'incremento della potenza finanziaria della cosca, anche nel solo aumento del prestigio e dell'importanza di quest'ultima nell'ambito dei rapporti con le altre consorterie criminali, indipendentemente dai risultati economici conseguiti). Nel caso in esame, non vi è questione che il ricorrente abbia effettivamente riconosciuto alla cosca una partecipazione, anche consistente, ai ricavi che traeva dall’attività imprenditoriale. Però, poiché la corresponsione di denaro ad un sodalizio criminale da parte di un soggetto esterno può avvenire a titolo molto vario, e sulla base di rapporti di forza molto diversi con la consorteria, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato la condotta atipica che può portare al rafforzamento del sodalizio, quando essa si risolve nel pagamento della cosca che incrementa la potenza finanziaria della stessa, affermando che, per essere penalmente rilevante, il pagamento ripetuto di somme di denaro alla cosca debba avvenire nel contesto di un rapporto di reciproci vantaggi, che per l’imprenditore possono consistere anche nell’aiuto fornitogli dalla cosca ad imporsi sulle altre attività economiche del territorio (cfr. Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 – 01: integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno. Fattispecie relativa ad un imprenditore del settore delle onoranze funebri che, in cambio della garanzia di operare in regime di sostanziale monopolio, metteva a disposizione dell'associazione mafiosa la propria attività commerciale, corrispondendo periodicamente alla stessa somme di denaro, così da consentire la pianificazione delle attività di controllo illecito dello specifico segmento imprenditoriale;
conforme Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 - 01). L’esistenza di reciproci vantaggi è, pertanto, ciò che distingue l’imprenditore-colluso 4 dall’imprenditore-vittima. Per riprendere, infatti, quanto riaffermato di recente in Sez. 6, n. 33704 del 18/04/2025, Bono, n.m., “l'imprenditore "colluso" è dunque colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, con reciprocità di vantaggi per le parti contraenti dell'accordo, laddove deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). Ai fini della distinzione con la figura dell'imprenditore vittima, occorre guardare al diverso atteggiarsi, dal punto di vista materiale e psicologico, del rapporto del singolo con la societas sceleris. L'imprenditore "vittima" si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe, o lo induce, a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando tratti su di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè, aderisca alla "clausola contrattuale" proveniente dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi nel c.d. "accordo"; nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di sudditanza nei confronti dell'altro contraente, ma ne accetta le condizioni quale clausola di un accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica”. Nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto davanti al Tribunale per il riesame di essersi trovato, per l’appunto, nella posizione dell’imprenditore-vittima, perché egli sarebbe stato costretto a scendere a patti con l’organizzazione mafiosa ed a cederle una parte dei propri profitti. La deduzione proposta da parte della difesa del ricorrente di essere non un imprenditore-colluso, ma un imprenditore-vittima, è stata anche supportata, peraltro, dall’allegazione delle denunce presentate dal ricorrente e da un suo preposto per il danneggiamento di beni aziendali e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nel verbale di interrogatorio davanti al pubblico ministero, in cui egli ha indicato le date dei pagamenti alla cosca, le persone cui sono stati consegnati, i luoghi in cui è avvenuta la consegna, e le specifiche causali di essi. A fronte di tale deduzione di essere un imprenditore-vittima, e non un imprenditore- colluso, l’ordinanza impugnata, a pag. 17, risponde ricapitolando le conversazioni intercettate tra BA e LL, esponenti apicali della cosca di Platì, in cui gli stessi parlano del ricorrente, e di cui si dirà dopo, per poi concludere nel senso che “non si comprenderebbe d'altra parte il senso delle frasi proferite dal due conversanti durante i loro dialoghi o quale potrebbe essere il loro interesse a far ottenere gli incarichi alla ditta del ricorrente se si stessi non vi partecipassero”. L’ordinanza aggiunge che la tesi dell’imprenditore-vittima di estorsione proposta dall’indagato è incompatibile con il contenuto delle conversazioni tra BA e LL in cui i due “si riferivano all'andamento dei lavori eseguiti da US per come da quest'ultimo rappresentato a LL, a tal proposito i dialoghi dimostravano specifico interesse dei due conversanti all'assegnazione dei lavori al ricorrente alla loro corretta esecuzione al fine del pagamento nonché la circostanza che gli stessi cercassero di ottenere informazioni in ordine 5 alle modalità di pagamento da parte dell'amministrazione, si tratta di una serie di elementi tutti insieme considerati che dimostrano uno specifico interesse degli indagati nei confronti della ditta di US incompatibile con il mero scopo di sottoporre la stessa all'estorsione (profilo peraltro già analizzato ed escluso dal gip in sede di emissione dell'ordinanza cautelare)”. La risposta dell’ordinanza impugnata, che, nella sostanza, ripete per due volte che i vertici della cosca hanno mostrato interesse per procurare lavoro, e denaro, pubblico all’impresa del ricorrente, non è conferente con la la deduzione che era stata proposta, e deve, perciò, essere giudicata manifestamente illogica per “carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni” (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636), perché l’interesse palesato dagli esponenti apicali della cosca dimostra soltanto la compartecipazione della cosca ai profitti dell’impresa del ricorrente, ma non risponde alla domanda se si sia in presenza di un imprenditore che contratta con la cosca su un piano di parità, ricevendone in cambio anche lui dei vantaggi, e se quindi il ricorrente debba essere inquadrato nello schema dell’imprenditore-colluso o in quello dell’imprenditore-vittima. Né una motivazione sulla classificazione del ricorrente come imprenditore-colluso si riesce a ricavare da altra parte dell’ordinanza impugnata, in particolare, da quella che ricapitola gli esiti dell’attività d’indagine, perché neanche in essa emerge con evidenza l’esistenza dell’evento del reato, legato da nesso di causa ad una condotta di US tenuta su un piano di parità, e di reciproci vantaggi, con la cosca. Il ricorso deduce, infatti, che dal materiale probatorio descritto nell’ordinanza impugnata non emerge mai che l’imprenditore, per effetto delle ingerenze della cosca, abbia ottenuto un esito favorevole negli appalti. Ed in effetti, nel percorso logico dell’ordinanza impugnata non emerge mai sia stato accertato ex post che uno, o più, lavori pubblici siano stati concretamente aggiudicati in appalto, o assegnati in subappalto, alle due ditte riconducibili al ricorrente per effetto dell’intercessione della cosca. Alle pagg. 6 e 7 dell’ordinanza si legge, ad esempio, che BA e LL erano interessati a reperire “un poco di ditte” per far svolgere dei lavori in subappalto che avrebbe preso una persona che indicano come “il figlio di compare NI, e che tra le ditte che vorrebbero coinvolgere vi è anche quella del ricorrente, però l’ordinanza non dà seguito a questo spunto indiziario e non spiega quale sia in concreto questo appalto e se la ditta del ricorrente abbia effettivamente poi ottenuto questo subappalto. La motivazione è, pertanto, mancante, perché alla suggestione proveniente dalla conversazione intercettata tra BA e LL, non è seguito un accertamento concreto sulla condotta che avrebbe tenuto in questa occasione il ricorrente, sui vantaggi eventualmente conseguiti dall’imprenditore e su quelli che avrebbe, invece, conseguito la cosca. A pag. 9 dell’ordinanza impugnata si legge, ancora, che LL si era interessato per conoscere i tempi del pagamento di uno stato di avanzamento per un lavoro pubblico che la ditta del ricorrente stava svolgendo per il Comune di Palmi. Anche in questo caso, però, l’ordinanza non ha dato seguito allo spunto indiziario proveniente dalla conversazione intercettata, non ha riferito quale fosse questo appalto, né se lo stato di avanzamento dei lavori fosse stato pagato effettivamente dopo l’intervento di LL, nè ha verificato se la richiesta di intercessione presso l’ufficio tecnico del Comune fosse venuta dal ricorrente;
anzi dal contenuto della conversazione tra US e LL, riportata da quest’ultimo a BA, non sembrerebbero emergere richieste di intervento da parte di questi. Anche in tal caso, pertanto, la motivazione è mancante, perché non indica la condotta che avrebbe 6 tenuto in questa occasione il ricorrente, ed i vantaggi eventualmente conseguiti dalla cosca. Lo stesso mancato approfondimento dello spunto indiziario vi è a pag. 10 dell’ordinanza in cui si ricorda che la cosca si è interessata a far aggiudicare alla ditta del ricorrente lavori pubblici da svolgere per il Comune di Portiglia che erano stati assegnati, in realtà, ad altra ditta;
in questo caso il comportamento della cosca sarebbe consistito nel dar fuoco agli automezzi del concorrente per poter far riassegnare i lavori alla ditta del ricorrente. Però, anche in tal caso il percorso logico della motivazione dell’ordinanza impugnata si ferma alla conversazione intercettata, e, nonostante la possibilità di individuare agevolmente l’appalto disponendo del nome della stazione appaltante e dell’impresa aggiudicataria, non corrobora il ragionamento indiziario verificando se vi sia stato effettivamente un appalto di lavori pubblici aggiudicato a Portiglia alla ditta concorrente, se vi siano stati danneggiamenti dei beni strumentali di questa, se la stessa abbia dovuto rinunciare ai lavori, e se, in ipotesi, gli stessi siano stati riappaltati al ricorrente o se comunque egli li abbia ottenuti anche, eventualmente, a titolo di subappalto. Come deduce correttamente il ricorso, l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la cosca ha agito in modo violento su ditte concorrenti per indirizzare l’aggiudicazione all’impresa del ricorrente è rimasta, pertanto, nell’ordinanza un mero spunto indiziario che non è stato seguito dalla indicazione di elementi di fatto che spieghino quando ciò sarebbe avvenuto. Un indizio, per quanto possa essere da approfondire per la naturale continuità delle indagini preliminari, deve pur essere oggetto nella ordinanza cautelare di una verifica di attendibilità (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047), che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto da provare (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789). E, nel caso in esame, la tipologia di vantaggi che l’imprenditore asseritamente colluso avrebbe tratto dalla vicinanza alla consorteria criminale permetteva un’agevole verifica dell’attendibilità dell’indizio, in quanto le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico e di assegnazione dei subappalti avvengono in base ad atti scritti della pubblica amministrazione, corredati da documenti scritti anche provenienti dai privati, che avrebbero permesso di tracciare i comportamenti tenuti dai soggetti citati nelle conversazioni intercettate, e tra essi, in particolare, quelli del ricorrente. È, invece, sviluppata nell’ordinanza impugnata la vicenda della protezione chiesta dal ricorrente alla cosca di Platì a seguito di una richiesta estorsiva proveniente da un soggetto terzo rispetto ad essa. L’aver ottenuto protezione per poter svolgere i propri lavori è uno dei vantaggi contestati al ricorrente in imputazione, e, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è, in effetti, sussumibile nel concorso esterno la condotta dell’imprenditore che accolga la proposta proveniente dalla compagine criminosa e “ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento” (Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219245 - 01), posto che egli avrebbe potuto sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134; v. anche Sez. 6, n. 33704 del 2025 già sopra citata). Nell’articolato logico dell’ordinanza impugnata, però, questa condotta si salda ad altre di finanziamento della cosca, su cui, come detto sopra, però, il percorso motivazionale presente delle incompletezze. Questa condotta attribuita al ricorrente, perciò, dovrà essere rivalutata insieme al resto del materiale indiziario sottoposto al Tribunale del riesame per verificare se essa, da sola o insieme alle ulteriori condotte del ricorrente che il giudice del merito, nella sua autonomia di valutazione, riterrà di ricavare dal materiale probatorio 7 sottoposto alla sua valutazione siano sufficienti a far ritenere provata, secondo lo standard dei gravi indizi di colpevolezza che caratterizza la fase cautelare, l’esistenza dell’evento di rafforzamento del sodalizio criminale come conseguenza delle condotte imputate all’indagato. In definitiva, il percorso logico della ordinanza impugnata è incompleto, perché parte dalle conversazioni intercettate, ma si esaurisce anche con esse, e non individua con uno sviluppo motivazionale coerente l’esistenza di vantaggi della cosca come conseguenza delle condotte del ricorrente e specifici vantaggi ottenuti da quest’ultimo per effetto della sua vicinanza alla cosca. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, in cui dovrà essere rivalutata la posizione del ricorrente alla luce dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nelle pronunce Coppola, Bacchi, Bono, Samà, riportate sopra nel corpo di questa motivazione, sulla necessità che la condotta atipica che può integrare il reato di concorso esterno sia, però, legata da nesso di causa con un evento di rafforzamento del sodalizio criminale che deve essere specificamente individuato, e sui criteri per distinguere, a tal fine, nel caso di evento consistente nel mero rafforzamento della potenza economica del sodalizio come conseguenza del pagamento di denaro allo stesso, tra la posizione dell’imprenditore-vittima e quella dell’imprenditore-colluso.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RU PE AN 8
Udito il P.G., Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Giacomo Falcone, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari emessa nei confronti di ME US dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. commesso fino a giugno 2022. L’indagato è accusato, in particolare, di concorso esterno nella cosca BA di Platì, in ragione di una serie di conversazioni intercettate da cui emerge che i vertici della cosca consideravano l’attività commerciale del ricorrente, titolare di una impresa di costruzioni che lavorava nel settore degli appalti pubblici e responsabile di fatto di un’altra intestata a prestanome, come propria, si interessavano agli appalti pubblici che la stessa vinceva ed ottenenevano da essa una percentuale sui ricavi.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso principale Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, perché, a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, l’impresa di US non era al servizio della cosca, ma, al contrario, era oggetto di estorsione da parte della cosca, come dimostrano nitidamente le intercettazioni riportate da pag. 1 a pag. 55 della memoria difensiva presentata al riesame, ed allegata al ricorso per l’autosufficienza. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto espressioni pronunciate dai vertici della cosca e captate nelle intercettazioni quali “impresa mia”, “lavora per noi”, “amico nostro”, non devono essere intese nel significato letterale, ma nel significato di impresa che è “nostra” in quanto Penale Sent. Sez. 1 Num. 39449 Anno 2025 Presidente: AN PE Relatore: RU CA Data Udienza: 06/11/2025 soggetta all’estorsione della cosca. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il 40% degli utili ricavati dai lavori pubblici da suddividere, di cui si parla in una conversazione intercettata, deve essere letto come l’importo da ripartire a titolo di racket con la cosca competente per il territorio di Natile in cui si svolgeva l’appalto cui si riferiscono i conversanti. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto la conversazione intercettata da cui emergerebbe un interesse della cosca a togliere un lavoro pubblico alla ditta Rodinò per farlo avere alla ditta del ricorrente è mal interpretata, perché la ditta del ricorrente non partecipò mai all’appalto di quei lavori, come risulta dagli esiti di gara prodotti nell’allegato 2 alla memoria presentata al Tribunale del riesame. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il ricorrente ha subito, in realtà, numerosi danneggiamenti di beni aziendali come l’incendio di un escavatore, il furto di materiali nei cantieri, la presenza di bossoli sul bobcat, come documentato con l’allegato 23 della memoria depositata al riesame, dato trascurato nell’ordinanza impugnata. La stessa vicenda della protezione ricevuta dalla cosca a fronte della richiesta estorsiva di un estraneo ad essa, tale Strangio, è finita, però, come emerge già dalle intercettazioni, con la richiesta da parte della cosca di un surplus (“ci devi dare qualcosina in più”) per la protezione garantita. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto lo svolgimento di attività imprenditoriale può dar luogo a concorso esterno soltanto quando tra le parti vi sia un sostanziale rapporto di parità, che è escluso quando l’imprenditore è vittima, ovvero si trova in uno stato di timore o soggezione che ne elide la volontà e lo costringe a venire ap atti con la criminalità. I numerosi episodi intimidatori subiti sono la dimostrazione del fatto che egli è stato costretto a venire a patti con la cosca, e nello stesso senso è il linguaggio utilizzato dai vertici della consorteria criminale nelle conversazioni intercettate da cui emerge l’assenza di un piano di parità tra le parti (come in espressioni quali “ti brucio i mezzi”, “sono costretto ad andare lì sotto e dirgli di portarmi soldi”). Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto le ragioni per cui i vertici della cosca mostrano interesse per le sorti dell’impresa del ricorrente sono da individuarsi non nella compartecipazione economica agli utili, ma nell’interesse ad avere un ritorno dalle estorsioni che dipendevano dal pagamento degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni appaltanti. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che già nelle registrazioni audio effettuate dal ricorrente nel corso del 2023 risultano le richieste estorsive che lo stesso ha ricevuto. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attualità delle esigenze cautelari, perché la contestazione si ferma al giugno 2022 e non sarebbe motivata l’attualità del pericolo. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esistenza delle esigenze cautelari, perché la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari dovuta al titolo del reato contestato sarebbe venuta meno perché tutti i soggetti coinvolti sono stati raggiunti da misura, ed anche perché l’indagato si è sottoposto ad interrogatorio ed ha ricostruito le estorsioni subite, nonché perché l’attività di indagine è fondata su intercettazioni per cui non c’è alcun pericolo di inquinamento probatorio. 2 2.2. Motivi nuovi Con il primo motivo deduce violazione di legge in punto di gravi indizi di colpevolezza, in quanto, leggendo il verbale di interrogatorio dell’indagato, reso il 31 maggio 2025, ma la cui copia è stata rilasciata, con omissis, l’8 ottobre 2025, emerge la richiesta estorsiva ricevuta dal ricorrente da parte di un appartenente alla cosca BA per gli appalti nella zona di Melito di Porto Salvo, circostanza confermata dal capocantiere, sig. Antonio Pedullà, il quale il 29 settembre 2025 ha sporto ulteriore denuncia evidenziando l’evoluzione dei fatti già denunciati dal ricorrente. Il Tribunale non è stato posto nella condizione di esaminare i fatti sopraindicati, evidentemente favorevoli al ricorrente, in ragione del mancato deposito del verbale di interrogatorio. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il mancato deposito della copia del verbale di interrogatorio ha impedito al Tribunale del riesame la valutazione della lineare ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, così compromettendo il diritto di difesa. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il mancato deposito del verbale di interrogatorio ha pregiudicato inoltre la corretta valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, perché la denuncia delle estorsioni dimostra con evidenza la distanza del ricorrente dalla realtà malavitosa. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la avvenuta denuncia da parte del ricorrente delle estorsioni subite dimostra, ove mai vi fosse stata vicinanza alla cosca, la rescissione di qualunque legame con essa. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto con separata ordinanza il medesimo Tribunale del riesame, nel giudicare del decreto del g.i.p. di sequestro dell’azienda al coimputato RO SE, ha affermato che “…non risulta in alcun modo escludibile che l’ipotizzato profitto da parte dei due AR e VA potesse concretamente essere conseguito a titolo estorsivo”, avallando quindi la tesi del ricorrente che la ditta era oggetto di estorsioni.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Giacomo Falcone, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. Sono fondati, in particolare, i motivi del ricorso principale sui gravi indizi di colpevolezza, da leggere unitariamente, nella parte in cui sostengono la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata sulla deduzione proposta dalla difesa del ricorrente al Tribunale del riesame in cui si sosteneva che la vicinanza dell’imprenditore alla cosca avrebbe dovuto essere valutata come la conseguenza dell’esser il primo oggetto di estorsione della seconda, e che l’interesse della cosca per le sorti delle sue imprese fosse dipeso, in realtà, dalla possibilità per essa, in caso di aggiudicazione di commesse pubbliche a tali imprese, di riscuotere il profitto delle estorsioni imposte. Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è, infatti, un reato che si caratterizza per una condotta tenuta dall’agente, che è a forma libera, condotta che deve essere legata da nesso di causa con un evento che, invece, è tipizzato - sia pure per via giurisprudenziale - ed è la conservazione, l’agevolazione o il rafforzamento del sodalizio criminale (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 – 01: ai fini 3 della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso). Nel caso in esame, la condotta in cui consisterebbe il concorso esterno, che è contestata all’indagato nel capo di imputazione, e che è riportata nell’ordinanza impugnata, è quella di aver svolto l’attività imprenditoriale in società di fatto con la cosca ed averle fornito informazioni su alcuni appalti pubblici, ovvero una tipologia di condotta che è astrattamente compatibile con quella che deve integrare il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Secondo la prospettazione del capo di imputazione e dell’ordinanza impugnata questa condotta del ricorrente avrebbe cagionato un evento, che è individuato nell’esser stato garantito in questo modo un profitto economico al capocosca ed ai suoi sodali. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il rafforzamento di un sodalizio criminoso possa avvenire, in effetti, anche attraverso la corresponsione di denaro ad esso, perché ciò aumenta la potenza finanziaria della cosca, e ne favorisce il radicamento, oltre che il prestigio criminale (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro, Rv. 259256 – 01: in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il rafforzamento del sodalizio, quale evento del contributo causale del concorrente, può consistere oltre che nell'incremento della potenza finanziaria della cosca, anche nel solo aumento del prestigio e dell'importanza di quest'ultima nell'ambito dei rapporti con le altre consorterie criminali, indipendentemente dai risultati economici conseguiti). Nel caso in esame, non vi è questione che il ricorrente abbia effettivamente riconosciuto alla cosca una partecipazione, anche consistente, ai ricavi che traeva dall’attività imprenditoriale. Però, poiché la corresponsione di denaro ad un sodalizio criminale da parte di un soggetto esterno può avvenire a titolo molto vario, e sulla base di rapporti di forza molto diversi con la consorteria, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato la condotta atipica che può portare al rafforzamento del sodalizio, quando essa si risolve nel pagamento della cosca che incrementa la potenza finanziaria della stessa, affermando che, per essere penalmente rilevante, il pagamento ripetuto di somme di denaro alla cosca debba avvenire nel contesto di un rapporto di reciproci vantaggi, che per l’imprenditore possono consistere anche nell’aiuto fornitogli dalla cosca ad imporsi sulle altre attività economiche del territorio (cfr. Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 – 01: integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno. Fattispecie relativa ad un imprenditore del settore delle onoranze funebri che, in cambio della garanzia di operare in regime di sostanziale monopolio, metteva a disposizione dell'associazione mafiosa la propria attività commerciale, corrispondendo periodicamente alla stessa somme di denaro, così da consentire la pianificazione delle attività di controllo illecito dello specifico segmento imprenditoriale;
conforme Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 - 01). L’esistenza di reciproci vantaggi è, pertanto, ciò che distingue l’imprenditore-colluso 4 dall’imprenditore-vittima. Per riprendere, infatti, quanto riaffermato di recente in Sez. 6, n. 33704 del 18/04/2025, Bono, n.m., “l'imprenditore "colluso" è dunque colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, con reciprocità di vantaggi per le parti contraenti dell'accordo, laddove deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). Ai fini della distinzione con la figura dell'imprenditore vittima, occorre guardare al diverso atteggiarsi, dal punto di vista materiale e psicologico, del rapporto del singolo con la societas sceleris. L'imprenditore "vittima" si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe, o lo induce, a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando tratti su di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè, aderisca alla "clausola contrattuale" proveniente dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi nel c.d. "accordo"; nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di sudditanza nei confronti dell'altro contraente, ma ne accetta le condizioni quale clausola di un accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica”. Nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto davanti al Tribunale per il riesame di essersi trovato, per l’appunto, nella posizione dell’imprenditore-vittima, perché egli sarebbe stato costretto a scendere a patti con l’organizzazione mafiosa ed a cederle una parte dei propri profitti. La deduzione proposta da parte della difesa del ricorrente di essere non un imprenditore-colluso, ma un imprenditore-vittima, è stata anche supportata, peraltro, dall’allegazione delle denunce presentate dal ricorrente e da un suo preposto per il danneggiamento di beni aziendali e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nel verbale di interrogatorio davanti al pubblico ministero, in cui egli ha indicato le date dei pagamenti alla cosca, le persone cui sono stati consegnati, i luoghi in cui è avvenuta la consegna, e le specifiche causali di essi. A fronte di tale deduzione di essere un imprenditore-vittima, e non un imprenditore- colluso, l’ordinanza impugnata, a pag. 17, risponde ricapitolando le conversazioni intercettate tra BA e LL, esponenti apicali della cosca di Platì, in cui gli stessi parlano del ricorrente, e di cui si dirà dopo, per poi concludere nel senso che “non si comprenderebbe d'altra parte il senso delle frasi proferite dal due conversanti durante i loro dialoghi o quale potrebbe essere il loro interesse a far ottenere gli incarichi alla ditta del ricorrente se si stessi non vi partecipassero”. L’ordinanza aggiunge che la tesi dell’imprenditore-vittima di estorsione proposta dall’indagato è incompatibile con il contenuto delle conversazioni tra BA e LL in cui i due “si riferivano all'andamento dei lavori eseguiti da US per come da quest'ultimo rappresentato a LL, a tal proposito i dialoghi dimostravano specifico interesse dei due conversanti all'assegnazione dei lavori al ricorrente alla loro corretta esecuzione al fine del pagamento nonché la circostanza che gli stessi cercassero di ottenere informazioni in ordine 5 alle modalità di pagamento da parte dell'amministrazione, si tratta di una serie di elementi tutti insieme considerati che dimostrano uno specifico interesse degli indagati nei confronti della ditta di US incompatibile con il mero scopo di sottoporre la stessa all'estorsione (profilo peraltro già analizzato ed escluso dal gip in sede di emissione dell'ordinanza cautelare)”. La risposta dell’ordinanza impugnata, che, nella sostanza, ripete per due volte che i vertici della cosca hanno mostrato interesse per procurare lavoro, e denaro, pubblico all’impresa del ricorrente, non è conferente con la la deduzione che era stata proposta, e deve, perciò, essere giudicata manifestamente illogica per “carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni” (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636), perché l’interesse palesato dagli esponenti apicali della cosca dimostra soltanto la compartecipazione della cosca ai profitti dell’impresa del ricorrente, ma non risponde alla domanda se si sia in presenza di un imprenditore che contratta con la cosca su un piano di parità, ricevendone in cambio anche lui dei vantaggi, e se quindi il ricorrente debba essere inquadrato nello schema dell’imprenditore-colluso o in quello dell’imprenditore-vittima. Né una motivazione sulla classificazione del ricorrente come imprenditore-colluso si riesce a ricavare da altra parte dell’ordinanza impugnata, in particolare, da quella che ricapitola gli esiti dell’attività d’indagine, perché neanche in essa emerge con evidenza l’esistenza dell’evento del reato, legato da nesso di causa ad una condotta di US tenuta su un piano di parità, e di reciproci vantaggi, con la cosca. Il ricorso deduce, infatti, che dal materiale probatorio descritto nell’ordinanza impugnata non emerge mai che l’imprenditore, per effetto delle ingerenze della cosca, abbia ottenuto un esito favorevole negli appalti. Ed in effetti, nel percorso logico dell’ordinanza impugnata non emerge mai sia stato accertato ex post che uno, o più, lavori pubblici siano stati concretamente aggiudicati in appalto, o assegnati in subappalto, alle due ditte riconducibili al ricorrente per effetto dell’intercessione della cosca. Alle pagg. 6 e 7 dell’ordinanza si legge, ad esempio, che BA e LL erano interessati a reperire “un poco di ditte” per far svolgere dei lavori in subappalto che avrebbe preso una persona che indicano come “il figlio di compare NI, e che tra le ditte che vorrebbero coinvolgere vi è anche quella del ricorrente, però l’ordinanza non dà seguito a questo spunto indiziario e non spiega quale sia in concreto questo appalto e se la ditta del ricorrente abbia effettivamente poi ottenuto questo subappalto. La motivazione è, pertanto, mancante, perché alla suggestione proveniente dalla conversazione intercettata tra BA e LL, non è seguito un accertamento concreto sulla condotta che avrebbe tenuto in questa occasione il ricorrente, sui vantaggi eventualmente conseguiti dall’imprenditore e su quelli che avrebbe, invece, conseguito la cosca. A pag. 9 dell’ordinanza impugnata si legge, ancora, che LL si era interessato per conoscere i tempi del pagamento di uno stato di avanzamento per un lavoro pubblico che la ditta del ricorrente stava svolgendo per il Comune di Palmi. Anche in questo caso, però, l’ordinanza non ha dato seguito allo spunto indiziario proveniente dalla conversazione intercettata, non ha riferito quale fosse questo appalto, né se lo stato di avanzamento dei lavori fosse stato pagato effettivamente dopo l’intervento di LL, nè ha verificato se la richiesta di intercessione presso l’ufficio tecnico del Comune fosse venuta dal ricorrente;
anzi dal contenuto della conversazione tra US e LL, riportata da quest’ultimo a BA, non sembrerebbero emergere richieste di intervento da parte di questi. Anche in tal caso, pertanto, la motivazione è mancante, perché non indica la condotta che avrebbe 6 tenuto in questa occasione il ricorrente, ed i vantaggi eventualmente conseguiti dalla cosca. Lo stesso mancato approfondimento dello spunto indiziario vi è a pag. 10 dell’ordinanza in cui si ricorda che la cosca si è interessata a far aggiudicare alla ditta del ricorrente lavori pubblici da svolgere per il Comune di Portiglia che erano stati assegnati, in realtà, ad altra ditta;
in questo caso il comportamento della cosca sarebbe consistito nel dar fuoco agli automezzi del concorrente per poter far riassegnare i lavori alla ditta del ricorrente. Però, anche in tal caso il percorso logico della motivazione dell’ordinanza impugnata si ferma alla conversazione intercettata, e, nonostante la possibilità di individuare agevolmente l’appalto disponendo del nome della stazione appaltante e dell’impresa aggiudicataria, non corrobora il ragionamento indiziario verificando se vi sia stato effettivamente un appalto di lavori pubblici aggiudicato a Portiglia alla ditta concorrente, se vi siano stati danneggiamenti dei beni strumentali di questa, se la stessa abbia dovuto rinunciare ai lavori, e se, in ipotesi, gli stessi siano stati riappaltati al ricorrente o se comunque egli li abbia ottenuti anche, eventualmente, a titolo di subappalto. Come deduce correttamente il ricorso, l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la cosca ha agito in modo violento su ditte concorrenti per indirizzare l’aggiudicazione all’impresa del ricorrente è rimasta, pertanto, nell’ordinanza un mero spunto indiziario che non è stato seguito dalla indicazione di elementi di fatto che spieghino quando ciò sarebbe avvenuto. Un indizio, per quanto possa essere da approfondire per la naturale continuità delle indagini preliminari, deve pur essere oggetto nella ordinanza cautelare di una verifica di attendibilità (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047), che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto da provare (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789). E, nel caso in esame, la tipologia di vantaggi che l’imprenditore asseritamente colluso avrebbe tratto dalla vicinanza alla consorteria criminale permetteva un’agevole verifica dell’attendibilità dell’indizio, in quanto le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico e di assegnazione dei subappalti avvengono in base ad atti scritti della pubblica amministrazione, corredati da documenti scritti anche provenienti dai privati, che avrebbero permesso di tracciare i comportamenti tenuti dai soggetti citati nelle conversazioni intercettate, e tra essi, in particolare, quelli del ricorrente. È, invece, sviluppata nell’ordinanza impugnata la vicenda della protezione chiesta dal ricorrente alla cosca di Platì a seguito di una richiesta estorsiva proveniente da un soggetto terzo rispetto ad essa. L’aver ottenuto protezione per poter svolgere i propri lavori è uno dei vantaggi contestati al ricorrente in imputazione, e, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è, in effetti, sussumibile nel concorso esterno la condotta dell’imprenditore che accolga la proposta proveniente dalla compagine criminosa e “ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento” (Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219245 - 01), posto che egli avrebbe potuto sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134; v. anche Sez. 6, n. 33704 del 2025 già sopra citata). Nell’articolato logico dell’ordinanza impugnata, però, questa condotta si salda ad altre di finanziamento della cosca, su cui, come detto sopra, però, il percorso motivazionale presente delle incompletezze. Questa condotta attribuita al ricorrente, perciò, dovrà essere rivalutata insieme al resto del materiale indiziario sottoposto al Tribunale del riesame per verificare se essa, da sola o insieme alle ulteriori condotte del ricorrente che il giudice del merito, nella sua autonomia di valutazione, riterrà di ricavare dal materiale probatorio 7 sottoposto alla sua valutazione siano sufficienti a far ritenere provata, secondo lo standard dei gravi indizi di colpevolezza che caratterizza la fase cautelare, l’esistenza dell’evento di rafforzamento del sodalizio criminale come conseguenza delle condotte imputate all’indagato. In definitiva, il percorso logico della ordinanza impugnata è incompleto, perché parte dalle conversazioni intercettate, ma si esaurisce anche con esse, e non individua con uno sviluppo motivazionale coerente l’esistenza di vantaggi della cosca come conseguenza delle condotte del ricorrente e specifici vantaggi ottenuti da quest’ultimo per effetto della sua vicinanza alla cosca. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, in cui dovrà essere rivalutata la posizione del ricorrente alla luce dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nelle pronunce Coppola, Bacchi, Bono, Samà, riportate sopra nel corpo di questa motivazione, sulla necessità che la condotta atipica che può integrare il reato di concorso esterno sia, però, legata da nesso di causa con un evento di rafforzamento del sodalizio criminale che deve essere specificamente individuato, e sui criteri per distinguere, a tal fine, nel caso di evento consistente nel mero rafforzamento della potenza economica del sodalizio come conseguenza del pagamento di denaro allo stesso, tra la posizione dell’imprenditore-vittima e quella dell’imprenditore-colluso.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RU PE AN 8