Ordinanza cautelare 10 giugno 2024
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2024, proposto da
RO AK, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Cacco, Nicola Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LO (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE BI, Milano Dune S.r.l., RC Bottosso, Tonetto Costruzioni S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di LO (VE) prot. n. 0019324/2024 del 08.03.2024, notificato in pari data, a firma Arch. Alessandra Pernechele, avente ad oggetto: “Comunicazione di inefficacia di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio attività per variante in corso d''opera a fine lavori a permesso di costruire nr. T/2020/6016 del 03-03-2020 per modifiche interne, prospettiche e degli esterni”;
- del provvedimento del Comune di LO (VE) datato 26.03.2024 prot. n. C_C388/00000001 GE/2024/0024683 del 26.03.2024 ed allegati, notificato il 28.03.2024, a firma Arch. Alessandra Pernechele, avente ad oggetto: “comunicazione ai sensi della legge 241/90 e dell''art. 31 del DPR 380/01 per inottemperanza parziale ad ordinanza di demolizione, immissione in possesso dell''area e acquisizione alla disponibilità della Pubblica Amministrazione”;
- del provvedimento del Comune di LO (VE) datato 03.04.2024 prot. n. C_C388/00000001 GE/2024/0026812 del 04.04.2024 ed allegati, notificato il 09.04.2024, a firma Arch. Alessandra Pernechele, avente ad oggetto: “comunicazione ai sensi della legge 241/90 e dell''art. 31 del DPR 380/01 per inottemperanza parziale ad ordinanza di demolizione, immissione in possesso dell''area e acquisizione alla disponibilità della Pubblica Amministrazione”;
- del provvedimento del Comune di LO (VE) prot. n. C_C388/00000001 GE/2024/0029923 del 15.04.2024, non notificato, a firma Ing. Dimitri Bonora, avente ad oggetto: “Comunicazione ai sensi della legge 241/90 e dell''art. 31 del DPR 380/01 per inottemperanza parziale ad ordinanza di demolizione, immissione in possesso dell''area ed acquisizione alla disponibilità della Pubblica Amministrazione. Avvio procedimento amministrativo per l''iscrizione delle aree al patrimonio comunale ed al pubblico registro immobiliare e per la demolizione delle opere abusive”;
- del provvedimento del Comune di LO (VE) prot. n. C_C388/00000001 GE/2024/0030199 del 16.04.2024, notificato il 22.04.2024, a firma Ing. Dimitri Bonora, avente ad oggetto: “Comunicazione ai sensi della legge 241/90 e dell''art. 31 del DPR 380/01 per inottemperanza parziale ad ordinanza di demolizione, immissione in possesso dell''area ed acquisizione alla disponibilità della Pubblica Amministrazione. Avvio procedimento amministrativo per l''iscrizione delle aree al patrimonio comunale ed al pubblico registro immobiliare e per la demolizione delle opere abusive”;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione di conformazione del Comune LO (VE) prot. REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0013636 del 10.01.2024, notificata in pari data, a firma Dott. Jury Amadio, avente ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento per conformazione alla normativa vigente della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i lavori di variante in corso d''opera a fine lavori a permesso di costruire nr. T /2020/6016 del 03-03-2020 per modifiche interne, prospettiche e degli esterni N.C.E.U. Foglio 62 Mappale 716”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LO (Ve);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il dott. RC Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente è proprietario di un immobile ad uso residenziale ubicato nel Comune di LO ed edificato in forza di permesso di costruire T/2020/6016 del 03.03.2020, efficace sino al 2.11.2025, in virtù di espressa proroga accordata dal Comune in applicazione dell’art. 10 septies del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 (cd. Decreto “Ucraina bis”), termine da ritenersi ulteriormente prorogato al 2.04.2026 in virtù della novella di cui al D.L. 181/2023 (che ha esteso a 30 mesi la proroga dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori).
In data 22.12.2022 l’Ufficio edilizia privata del Comune di LO e la Polizia locale effettuavano un sopralluogo presso l’immobile del ricorrente, riscontrando la presenza di alcune difformità edilizie rispetto al permesso di costruire originario.
Veniva, quindi, emessa ordinanza di demolizione n. 68 del 31.05.2023 in relazione alle seguenti opere abusive:
a) aumento di volumetria del fabbricato per trasformazione del sottotetto in locali uso residenziale e realizzazione di manufatto esterno;
b) realizzazione di locali abitabili nel sottotetto aventi altezza e superfici aeroilluminanti inferiori a quelle ammesse dal regolamento edilizio;
c) realizzazione di manufatto esterno posto a distanza dai confini difforme da quella permessa dalle NTA del PI per la zona in cui ricade il fabbricato;
d) realizzazione di piscina non prevista dal progetto e posta a distanza dai confini difforme da quella ammessa dal regolamento edilizio;
e) aumento della superficie di pavimentazione esterna;
f) esecuzione di opere difformi dal permesso di costruire realizzate su immobile soggetto a disciplina ERP.
Ciò posto, nel presente giudizio, il sig. RO AK deduce di aver avviato, nelle date del 10.05.2023, 06.06.2023, 14.07.2023, 26.10.2023 - attraverso il proprio tecnico di fiducia, Geom. Franco Rossetti – una fattiva interlocuzione con l’Ufficio Edilizia Privata (nelle persone della Dirigente Arch. Alessandra Pernechele e del referente della pratica Geom. Pierantonio RI), finalizzata a concordare le modalità di spontanea ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
A seguito di tale interlocuzione, sostiene il ricorrente, le parti raggiungevano le seguenti intese:
- entro il termine previsto per l’ottemperanza spontanea all’ordinanza di demolizione, il ricorrente avrebbe provveduto a ripristinare i locali del sottotetto conformemente allo stato autorizzato dal permesso di costruire, eliminando le opere e le modifiche medio tempore ivi realizzate: in buona sostanza, si trattava di rimuovere le tramezze in cartongesso ed il bagno con relativi sanitari illegittimamente installati;
- per quanto concerneva, invece, le difformità riscontrate al piano terra (trasformazione del garage in cucina, modifica divisione interna locali e modifica forometrie) e nelle parti esterne dell’edificio (pavimentazione, piscina, manufatto costituente arredo pertinenziale a vano tecnico), suscettibili di legittimazione in quanto conformi alle prescrizioni urbanistico edilizie, queste sarebbero state fatte oggetto di apposita variante e comunicate a fine lavori entro il termine di efficacia del permesso di costruire rilasciato.
Ciò posto, il ricorrente provvedeva a demolire quanto realizzato nel sottotetto, ripristinando l’originario stato dei luoghi, dopo aver chiesto ed ottenenuto dal Comune apposita proroga del termine per l’ottemperanza sino al 30.09.2023.
In data 26.09.2023 il sig. AK – a mezzo del Geom. Rossetti – trasmetteva al Comune comunicazione di avvenuta (parziale) ottemperanza all’ordinanza di demolizione, precisando:
“che in esecuzione ai termini dell’ordinanza di cui sopra sono state eseguite tutte quelle opere di demolizione e di ripristino dei locali abitabili realizzati nel sottotetto, come ben si evince dall’allegata documentazione fotografica;
- che per quanto concerne, invece, le difformità riscontrate al piano terra e nelle parti esterne dell’edificio, suscettibili di legittimazione in quanto conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, queste saranno fatte oggetto di apposita variante e comunicate a fine lavori entro il termine di efficacia del permesso di costruire rilasciato, come da intese intercorse con codesta Amministrazione.”.
Seguivano ulteriori contatti tra il Geom. Rossetti ed il Geom. RI del Comune in relazione alla documentazione da presentare ai fini della s.c.i.a. di variante in corso d’opera a fine lavori, indi il ricorrente presentava in data 27.11.2023 la s.c.i.a. di variante in corso d’opera a fine lavori ex art. 22 comma 2 e 2 bis D.p.r. n. 380/2001, alla quale veniva allegata una scrittura privata di consenso alla costruzione della piscina rilasciata nel 2021 dal confinante DO Massimo.
Con nota del 30.11.2023, tuttavia, il Comune comunicava al ricorrente che l’intervento oggetto della suddetta variante doveva essere subordinato alla presentazione di istanza di permesso di costruire in luogo di s.c.i.a.
A seguito dell’ennesima interlocuzione con il Geom. RI, il tecnico del ricorrente in data 07.12.2023 ripresentava la s.c.i.a. afferente la variante in questione, riproponendone i contenuti come confermato al funzionario comunale con e-mail del 16.12.2023.
In data 10.01.2024, il Comune trasmetteva l’avvio del procedimento di conformazione della s.c.i.a. ai sensi dell’art. 19 L n. 241/1990, chiedendo vari documenti, tra i quali per quanto d’interesse:
“- Assenso dei proprietari confinanti, correlato da documento di identità, relativo alla minor distanza dei confini della nuova piscina;
Copia del versamento pari ad € 450,00 in quanto trattasi di scia onerosa;
- Conguaglio relativo a:
· 40 % degli oneri di costruzione relativo al cambio d’uso del garage in locale cucina;
·10% del computo metrico della piscina;”.
A seguito di tale comunicazione il Geom. Rossetti faceva presente al funzionario del Comune che l’assenso dei proprietari confinanti ed i relativi documenti d’identità erano già stati consegnati all’Ufficio edilizia privata direttamente da parte dei soggetti interessati.
Al contempo il Geom. Rossetti e l’Arch. Visentin convenivano che il pagamento del conguaglio relativo agli oneri, unitamente alla somma ancora dovuta per la scia onerosa (ossia € 250,00, mentre € 200,00 erano già stati versati con la prima s.c.i.a. del 27.11.2023), sarebbe avvenuto una volta che il Comune avesse trasmesso l’apposito avviso di pagamento attraverso il bollettino pago PA.
In data 08.02.2024 e 09.02.2024 il tecnico del ricorrente trasmetteva al Comune tutti i documenti oggetto della richiesta di conformazione del 10.01.2024 (tra i quali anche il richiesto “Computo metrico piscina, necessario per il calcolo degli oneri di costruzione”) precisando tra l’altro che:
-“i documenti d’identità del confinante che ha autorizzato la costruzione della piscina a distanza inferiore sono già stati consegnati direttamente dal confinante stesso, sig.ra RO al funzionario;
- le ricevute di versamento degli importi sottoevidenziati verranno trasmesse non appena verrà trasmesso l’avviso di pagamento pagoPA;
- 40 % degli oneri di costruzione relativo al cambio d’uso del garage in locale cucina;
· 10% del computo metrico della piscina;
· differenza dell’importo di € 200,00 già versato in data 27-11-2023 con l’importo dovuto pari ad € 450,00” .
In data 21.02.2024 il Comune rilasciava in favore del ricorrente l’autorizzazione all’apertura del passo carrabile.
Successivamente il Comune notificava al tecnico del ricorrente la nota prot. n. 0019324 dell’08.03.2024 con cui comunicava all’interessato l’inefficacia della s.c.i.a. per variante a fine lavori al permesso di costruire da ultimo presentata ed oggetto dell’istruttoria cui si è fatto cenno.
Alla base di detto provvedimento venivano indicate le seguenti motivazioni: “non è stato prodotto l’assenso da parte di tutti i soggetti proprietari confinanti con relativo documento di identità, per l’autorizzazione alla realizzazione a minor distanza dei confini della nuova piscina, verso le proprietà individuate al foglio 62 mappale 692;
Configurandosi un contrasto con l’articolo 92 del regolamento edilizio in combinato disposto all’articolo 889 del codice civile.
Non risultano altresì corrisposti: il contributo di costruzione relativo al 40 % degli oneri di costruzione per il cambio d’uso del garage in locale cucina e il 10% del computo metrico della piscina”.
Faceva seguito la notifica della comunicazione di inottemperanza parziale ad ordinanza di demolizione, immissione in possesso dell’area ed acquisizione alla disponibilità della Pubblica Amministrazione prot. n. C_C388/00000001 GE/2024/0024683 del 26.03.2024 (doc. 29 notificato al tecnico Geom. Rossetti), nonché comunicazione di identico contenuto prot. n. C_C388/00000001 GE/2024/0026812 del 04.04.2024 (doc. 30 notificato al ricorrente), mercé la quale il Comune - sulla base del verbale di parziale ottemperanza redatto in esito al sopralluogo del 26.10.2023 ed alle successive risultanze dell’iter delle due SCIA presentate e che non avrebbero prodotto gli effetti di legge - provvedeva ad acquisire gratuitamente ai sensi dell’art. 31 D.p.r. n. 380/2001:
- la piscina con relativo vano tecnico interrato;
- la pavimentazione esterna eccedente quella legittimata;
il tutto come meglio graficamente rappresentato nella planimetria allegata al provvedimento.
Oltre a disporre l’acquisizione dell’area (in pratica l’intera area esterna costituente il giardino della casa del ricorrente), con il medesimo atto il Comune comunicava la determinazione della sanzione ex art. 31, comma 4bis, D.p.r. n. 380/2001 in complessivi € 8.000,00 (di cui € 4.000,00 per la piscina, € 2.000,00 per la pavimentazione esterna, € 2.000,00 per l’esecuzione di opere difformi dal permesso di costruire realizzate su immobile soggetto ad ERP), da escutersi mediante successiva ingiunzione di pagamento.
Faceva seguito la notifica della nota prot. C_C388/00000001 GE/2024/0030199 del 16.04.2024 di avvio del procedimento per l’iscrizione delle aree al patrimonio comunale ed al pubblico registro immobiliare e per la demolizione delle opere abusive.
Avverso tali provvedimenti è insorto, con il ricorso all’esame, il sig. AK, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, replicando alle avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2024 il Collegio accoglieva l’istanza cautelare presentata dal ricorrente e sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all’udienza pubblica in epigrafe indicata all’esito della discussione orale.
DIRITTO
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui il Comune di LO deduce l’inammissibilità per originaria carenza d’interesse dell’azione di annullamento proposta dal ricorrente, per non avere quest’ultimo impugnato l’ordine di demolizione delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire.
L’eccezione è infondata in quanto il ricorrente non contesta la legittimità dell’ordine di demolizione (che ha anzi mostrato di voler adempiere sin dall’inizio), ma esclusivamente i provvedimenti che a quell’ordinanza sono seguiti (dichiarazione d’inefficacia della s.c.i.a. volta a legittimare la piscina, acquisizione gratuita, sanzione pecuniaria, etc.).
Il ricorrente ha certamente interesse a contestare tali provvedimenti inibitori e sanzionatori, che comportano la perdita di alcuni beni di sua proprietà (piscina, pavimentazione esterna, etc.) e una deminutio patrimonii.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Dall’accurata e credibile ricostruzione in fatto operata dall’odierno istante nel ricorso introduttivo del giudizio, richiamata anche nella memoria di replica e non specificamente contestata dal Comune, è emerso che, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione n. 68 del 31.05.2023 e anzi ancor prima, si erano svolti numerosi incontri (segnatamente in data 10.05.2023, 06.06.2023, 14.07.2023, 26.10.2023) tra il tecnico di fiducia del ricorrente e i funzionari del Comune, volti a concordare le modalità operative per procedere alla parziale demolizione delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire originario e a valutare la possibilità di “regolarizzare” taluni abusi, sfruttando la perdurante efficacia del titolo edilizio rilasciato al ricorrente, la cui operatività era stata prorogata ex lege.
All’esito di tali incontri le parti avevano convenuto che:
1) il ricorrente avrebbe provveduto a demolire entro il termine previsto dall’ordinanza di demolizione (prorogato sino al 30.09.2023) quanto realizzato nel sottotetto, ripristinando l’originario stato dei luoghi;
2) per quanto concerneva, invece, le difformità riscontrate al piano terra (trasformazione del garage in cucina, modifica divisione interna locali e modifica forometrie) e nelle parti esterne dell’edificio (pavimentazione, piscina, manufatto costituente arredo pertinenziale a vano tecnico), suscettibili di legittimazione in quanto conformi alle vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie, queste sarebbero state fatte oggetto di apposita variante e comunicate a fine lavori entro il termine di efficacia del permesso di costruire rilasciato.
In particolare, il ricorrente e l’Ufficio tecnico comunale convenivano di qualificare la pratica come s.c.i.a. in variante a fine lavori ex artt. 2 e 2bis D.p.r n. 380/2001 (“ 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale….” ), come dimostra il fatto che, una volta accertata dal Comune l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione per quanto concerneva le opere nel sottotetto, la pratica di s.c.i.a. in variante a fine lavori per le restanti opere è stata presentata per ben due volte e istruita dal Comune senza che quest’ultimo ritenesse necessaria la presentazione di una s.c.i.a. in sanatoria.
Avuto riguardo a questo specifico contesto fattuale e procedimentale deve essere scrutinata la legittimità dei provvedimenti impugnati, senza che possa trovare ingresso la diversa ricostruzione (volta a sostenere la necessità della presentazione di una s.c.i.a. in sanatoria) prospettata per la prima volta in giudizio dalla difesa comunale, che non trova riscontro nei provvedimenti adottati dal Comune e configura un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Ciò premesso, la comunicazione 08.03.2024 di declaratoria di inefficacia della seconda s.c.i.a. presentata dal ricorrente – che costituisce l’atto presupposto rispetto ai successivi provvedimenti di acquisizione gratuita e immissione nel possesso della piscina e dell’area pavimentata esterna, oltre che di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, D.p.r. 380/2001 – è illegittima sia perché tardiva sia perché sostenuta da ragioni infondate.
La dichiarazione di inefficacia della seconda SCIA presentata dal ricorrente è innanzitutto tardiva, risultando dagli atti che la stessa è stata emanata quando era ormai decorso il termine perentorio di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio.
Com’è noto, l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 attribuisce alla P.A. un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, accordando preferenza a quelli conformativi («qualora sia possibile»).
Il comma 4 dispone che, decorso tale termine, tali poteri di controllo sono ancora esercitabili «in presenza delle condizioni» previste dall’articolo 21-novies, ossia delle condizioni previste per l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi, e cioè l’esistenza di un interesse pubblico ulteriore, il suo bilanciamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati e il rispetto del termine massimo di diciotto mesi (ora dodici) previsto per annullare d’ufficio i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati.
Il comma 6-bis applica questa disciplina alla s.c.i.a. edilizia, riducendo però il primo termine (quello previsto per l’esercizio dei poteri inibitori puri) da sessanta a trenta giorni.
Ne deriva che, una volta decorso il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio in materia edilizia, il Comune può adottare provvedimenti sfavorevoli al privato solo mediante l’esercizio del potere di autotutela, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali previste dalla legge per l’esercizio del suddetto potere.
Nel caso di specie, il potere inibitorio si è consumato in quanto la s.c.i.a. è stata ricevuta dal Comune in data 07.12.2023 (come risulta dalla ricevuta SUAP prodotta dal ricorrente sub doc. 36), sicchè il termine di 30 giorni per l’inibizione/conformazione dell’attività segnalata dal privato era già spirato alla data del 06.01.2024, ovvero prima che il Comune adottasse la richiesta di conformazione del 10.01.2024 e la successiva dichiarazione d’inefficacia in data 08.03.2024.
La s.c..i.a, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo al ricorrere dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
Il Comune non ha motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento del titolo edilizio posseduto dalla ricorrente, prevalente sul contrapposto interesse del privato alla conservazione del titolo abilitativo.
Nel provvedimento impugnato il Comune non ha dato conto dell’esistenza di un interesse pubblico ulteriore (“altro e diverso” dal mero ripristino della legalità violata) all’annullamento del titolo abilitativo conseguito dal privato né risulta aver effettuato, o quanto meno esplicitato (difetto di motivazione), quell’idonea e sufficiente ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, richiesta dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Ciò è sufficiente a determinare l’annullamento della dichiarazione di inefficacia della s.c.i.a. edilizia dd. 8.03.2024 e dei successivi provvedimenti adottati dalla P.A. (acquisizione gratuita, sanzione pecuniaria).
In ogni caso le ragioni addotte dalla P.A. a sostegno della pretesa inefficacia della s.c.i.a. edilizia presentata dal Lewack sono infondate.
Come rammentato nella narrativa in fatto la dichiarazione di inefficacia della s.c.i.a. è stata motivata dal Comune sulla base dei seguenti assunti: “non è stato prodotto l’assenso da parte di tutti i soggetti proprietari confinanti con relativo documento di identità, per l’autorizzazione alla realizzazione a minor distanza dei confini della nuova piscina, verso le proprietà individuate al foglio 62 mappale 692;
Configurandosi un contrasto con l’articolo 92 del regolamento edilizio in combinato disposto all’articolo 889 del codice civile.
Non risultano altresì corrisposti: il contributo di costruzione relativo al 40 % degli oneri di costruzione per il cambio d’uso del garage in locale cucina e il 10% del computo metrico della piscina”.
Tali ragioni, ad avviso del Collegio, sono infondate, risultando dagli atti che i vicini di casa del ricorrente avevano pacificamente prestato il loro consenso alla realizzazione della piscina a distanza inferiore da quella legale, notiziandone il Comune, e il signor AK aveva dichiarato di voler pagare le somme dovute, chiedendo alla P.A. di inviargli i relativi bollettini di pagamento.
Sotto il primo aspetto (consenso dei vicini di casa del ricorrente alla realizzazione della piscina a distanza inferiore da quella legale) l’art. 889 c.c. prescrive una distanza minima dal confine di 2 ml in caso di apertura di “pozzi” e “cisterne”.
La norma de qua viene applicata anche con riferimento alla realizzazione delle piscine, così come previsto dall’art. 92 del Regolamento edilizio del Comune di LO, vigente ratione temporis, il quale ritiene detta distanza pacificamente derogabile, previo consenso del vicino, nella specie pacificamente sussistente.
Al riguardo è sufficiente rammentare quanto dichiarato dall’Avv. Elisa RO, legale dei coniugi DO/RO, la quale con pec del 16.04.2024 (doc. 34 ric.), in nome e per conto dei suoi assistiti, precisava quanto segue all’Ufficio edilizia privata del Comune di LO:
“Questi, sinteticamente, i fatti che mi sono stati rappresentati dai clienti:
§ con scrittura privata del 7 aprile 2021 il signor DO ha acconsentito che il proprietario del fondo confinante, signor AK, costruisse una piscina distante “1.50m asse muro”;
▪ la piscina è stata effettivamente realizzata dal signor AK: l’opera è visibile dal fondo dei miei clienti;
§ nel mese di ottobre 2023, quindi a distanza di oltre due anni dal consenso rilasciato dal signor DO, i miei assistiti sono stati contattati dal Loro Ufficio (nella persona del geom. Pierantonio RI) perché – a Loro dire – mancavano le copie dei rispettivi documenti di identità (necessari per istruire la pratica del signor AK, ovviamente ignota nei suoi “contorni” ai miei clienti);
§ così, in data 16 ottobre 2023, i miei clienti si sono recati presso il Loro ufficio: avanti il geom. RI e alla Dirigente arch. Alessandra Pernechele i coniugi DO hanno esibito le loro carte di identità e ne è stata fatta copia (inserite entrambe nel fascicolo della pratica, evidentemente del signor AK). Non solo: constatato che i coniugi DO sono (com)proprietari dell’immobile dove risiedono in via dell’angelo 35/I, il geom. RI e la Dirigente hanno consegnato alla signora MA NA RO – su modulo già predisposto dal Loro ufficio – l’ulteriore autorizzazione per l’edificazione della piscina a distanza dal confine inferiore a quella legale e regolamentare. Costei, dunque, ha apposto la Sua sottoscrizione sul modulo suddetto, di cui mi riferisce non esserLe stata consegnata una copia (si trattava, in sostanza, di confermare espressamente – anche per la coniuge comproprietaria – un consenso già rilasciato due anni prima dal signor DO);
§ verso il volgere dell’anno 2023, i coniugi DO sono stati ricontattati al telefono dal geom. RI che ha pregato loro di passare – alla prima occasione utile – in ufficio con la copia dei documenti di identità (che l’Ufficio aveva smarrito, così è stato detto loro).
La stessa telefonata è stata ripetuta dal geom. RI a gennaio 2024, dopo la pausa natalizia, solo che in questa occasione ai coniugi DO è stato riferito di recarsi subito presso il Loro ufficio per esibire i rispettivi documenti di identità (sempre al fine di istruire la pratica del signor AK).
Dato che le copie di tali documenti erano già state consegnate plurime volte, l’ultima ad ottobre 2023 proprio avanti al geom. RI e alla Dirigente, i coniugi DO – non potendo recarsi in quel momento presso il Loro ufficio – hanno riferito che vi avrebbero provveduto non appena fosse stato loro possibile (nessuno dell’Ufficio precisava Loro se ci fossero stati o meno termini decadenziali per il signor AK). E così hanno fatto nelle settimane a seguire. A fronte di tali fatti, e mio tramite ancora una volta, i coniugi DO riconfermano il consenso già rilasciato al signor AK per la costruzione (rectius, il mantenimento) della piscina a una distanza di 1,50m (anziché 2m come previsto dalle norme), ribadendo di aver già consegnato le copie dei rispettivi documenti di identità al Loro Ufficio.” .
A tale missiva faceva riscontro la pec del 23.04.2024 (doc. 35 ric.) del Comune di LO a firma della dirigente Arch. Alessandra Pernechele, la quale, pur con alcune precisazioni e senza accennare allo smarrimento dei documenti d’identità, sostanzialmente confermava che il consenso alla realizzazione della piscina in deroga alla distanza minima dal confine era stato esplicitato dai coniugi DO, quanto meno verbalmente, avanti la stessa dirigente ed al Geom. RI in data 16.10.2023.
Alla luce delle suesposte considerazioni - tenuto conto che i rapporti tra il cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede (art. 1 comma 2 bis L. 241/1990) - il Comune non poteva dichiarare l’inefficacia della s.c.i.a., potendo al più richiedere che i coniugi DO consegnassero nuovamente copia dei rispettivi documenti d’identità, andati verosimilmente smarriti.
Sotto altro profilo la comunicazione di inefficacia della s.c.i.a. presentata dal ricorrente in data 07.12.2023 è stata motivata dal Comune in ragione della mancata corresponsione del contributo di costruzione relativo al 40% degli oneri di costruzione per il cambio d’uso del garage in locale cucina e il 10% del computo metrico della piscina.
Anche tale ragione è inidonea a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, risultando dagli atti che in sede di presentazione (avvenuta in data 08.02.2024 e 09.02.2024) della documentazione richiesta con nota di conformazione della s.c.i.a. del 10.01.2024, il Geom. Rossetti – tecnico del ricorrente – aveva depositato il computo metrico della piscina necessario per il calcolo degli oneri di costruzione, precisando (come da intese intercorse con l’Ufficio) che le ricevute di versamento degli importi inerenti gli oneri dovuti e i diritti di segreteria sarebbero state trasmesse dopo che l’Ufficio gli avesse inoltrato l’avviso di pagamento con bollettino pagoPA, il che non è avvenuto.
Il ricorrente aveva, dunque, espresso la propria volontà di pagare il conguaglio, previa quantificazione degli oneri da parte della P.A. e invio dei relativi bollettini di pagamento;
Non vi erano, pertanto, dubbi circa la volontà del ricorrente di adempiere all’integrale pagamento degli oneri concessori, attendendo costui soltanto di conoscere l’esatto ammontare degli importi dovuti.
Alla luce delle suesposte considerazioni la declaratoria di inefficacia della s.c.i.a. – e, in via derivata, i provvedimenti che ne sono conseguiti – sono illegittimi e devono essere annullati.
Oltre che da illegittimità derivata, il provvedimento di acquisizione gratuita e quello con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria sono, altresì, affetti da vizi propri, ponendosi in contrasto con i principi enunciati da Ad. Pl. n. 16 del 2023, che richiedono ai fini dell’irrogazione delle suddette “sanzioni afflittive” la verifica dell’imputabilità dell’inottemperanza (non richiesta invece ai fini dell’emanazione del provvedimento demolitorio avente natura ripristinatoria), con onere, per il destinatario dell'ordine di demolizione, di dedurre e comprovare la sussistenza della “non imputabilità” (assenza di colpa nell’inottemperanza); onere che, in tal caso, è stato soddisfatto dall’interessato, ritenendo il Collegio “attendibile” l’accurata ricostruzione dei fatti e delle dinamiche procedimentali offerta dal ricorrente, che risulta aver instaurato con i tecnici comunali un confronto costruttivo sulle concrete “modalità di ottemperanza”, che - attesa la persistente efficacia del permesso di costruire rilasciato al LevaK e come desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti: docc. 13 – 14 – 17 – 20 – 22 – 23 – 24 ric. - prevedeva la presentazione di una s.c.i.a. in variante a fine lavori ex art. 2 e 2bis D.p.r n. 380/2001 ( “2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale….”) , quale soluzione per legittimare le opere compatibili con la vigente disciplina urbanistico-edilizia, evitandone la demolizione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto di non poter valutare le difese del Comune (volte a sostenere per la prima volta in giudizio la necessità della presentazione di una s.c.i.a. in sanatoria) poichè le stesse non trovano riscontro nei provvedimenti adottati dall’Ente Civico e configurano un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’indubbia peculiarità della vicenda e la problematicità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
RC Rinaldi, Consigliere, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO