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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1
R.G. 10507/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice rel. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), n. in NIGERIA il 28/08/1990, con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. ZAGNI DAVIDE
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§ Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 21/07/2023 ha impugnato il diniego di protezione speciale Parte_1 emesso dalla Questura di il 22/06/2023, notificato il 28/06/2023. CP_1
Con decreto dd. 04/08/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con decreto dd. 04/08/2023 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 28/12/2023. Il
1 si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento Controparte_1 impugnato.
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 04/01/2024.
***
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Ha, infatti, prodotto contratto di lavoro presso Org_2
(cfr. doc. 7) e successiva proroga sino al 31/12/2023 (cfr. doc. 14). Sono in atti le buste
[...]
paga da luglio a novembre 2023 (cfr. doc. 15). Nel 2022 il richiedente aveva conseguito redditi per € 4.310,96 (cfr. doc. 10).
Il Sig. risiede con la compagna ed i figli minori, uno dei quali è nato in [...] (cfr. doc. Pt_1
3, 4 e 17). Alla compagna del ricorrente è stato riconosciuto lo status di rifugiata (cfr. doc. 9).
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n.
8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. . L'allontanamento Pt_1
dal territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§ Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. ) n. in NIGERIA Parte_1 C.F._1
il 28/08/1990, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 04/01/2024
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Federica Benvenuti
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1
R.G. 10507/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice rel. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), n. in NIGERIA il 28/08/1990, con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. ZAGNI DAVIDE
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§ Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 21/07/2023 ha impugnato il diniego di protezione speciale Parte_1 emesso dalla Questura di il 22/06/2023, notificato il 28/06/2023. CP_1
Con decreto dd. 04/08/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con decreto dd. 04/08/2023 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 28/12/2023. Il
1 si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento Controparte_1 impugnato.
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 04/01/2024.
***
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Ha, infatti, prodotto contratto di lavoro presso Org_2
(cfr. doc. 7) e successiva proroga sino al 31/12/2023 (cfr. doc. 14). Sono in atti le buste
[...]
paga da luglio a novembre 2023 (cfr. doc. 15). Nel 2022 il richiedente aveva conseguito redditi per € 4.310,96 (cfr. doc. 10).
Il Sig. risiede con la compagna ed i figli minori, uno dei quali è nato in [...] (cfr. doc. Pt_1
3, 4 e 17). Alla compagna del ricorrente è stato riconosciuto lo status di rifugiata (cfr. doc. 9).
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n.
8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. . L'allontanamento Pt_1
dal territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§ Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. ) n. in NIGERIA Parte_1 C.F._1
il 28/08/1990, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 04/01/2024
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Federica Benvenuti
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
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