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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel./est dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2365/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 30.11.2021, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi e Giacomo Ricciardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in Venezia (VE), via
Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Massimo Caneva, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Treviso, Via
Turazza n. 9, appellato/attore in primo grado avente ad oggetto: appello avverso le sentenze emesse dal IB di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 1533/2019 (la sentenza non definitiva) e n. 784/2021 (la sentenza definitiva) nel procedimento n. 10006/2016
R.G.;
1 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di p.c. del 29.2.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, in riforma della sentenza definitiva n. 784/2021, pronunciata in data 21 aprile 2021 dal IB di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G. n. 10006/2016, pubblicata in data 30 aprile 2021 (rep. n.
2276/2021 del 30 aprile 2021), non notificata, nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 1533/2019, pronunciata in data 5 giugno 2019 dal IB di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG n. 10006/2016, pubblicata in data 2 luglio 2019 (rep. 3224/2019 del 2 luglio 2019), non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di Parte_1
, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di
[...] cui in narrativa: - in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione ex art. 50 c.p.c. effettuata dall'attore in forma cartacea e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio;
- sempre in via pregiudiziale, in rito, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del IB di Venezia, in favore del IB di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
- in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e, in subordine, l'inattendibilità della prova testimoniale assunta all'udienza del 26 novembre 2019; - in ogni caso, sulle spese: (a) in via principale, con condanna di controparte alla corresponsione alla delle spese per il doppio grado di giudizio, Pt_1 nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (b) in Pt_1 subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (c) Pt_1 in ulteriore subordine, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla
; Pt_1 conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Nel merito, in via principale: - rigettarsi tutte le domande e le eccezioni dell'appellante, in rito, di merito, e in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed
2 in diritto, per i motivi esposti in narrativa del presente atto e negli scritti difensivi di primo grado;
- per l'effetto, confermarsi la sentenza non definitiva n. 1533/2019, pubblicata in data 2.7.2019, nonché la sentenza definitiva n. 784/2021, pubblicata in data 30.4.2021, entrambe del IB di Venezia. Nel merito, in via subordinata:
- accertarsi e dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia dei contratti di acquisto delle azioni, nonché di finanziamento e apertura di credito per cui è causa, per violazione dell'art. 2358 c.c. e/o del D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30, comma
7, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellato all'appellante in forza dei suddetti contratti. In ulteriore subordine: - accertarsi l'annullabilità e dichiararsi l'annullamento, e comunque
l'inefficacia, dei summenzionati contratti, per vizi del consenso ex art. 1427 e ss. c.c., per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellato all'appellante in forza dei suddetti contratti. In ulteriore subordine: - accertarsi e dichiararsi la risoluzione e comunque l'inefficacia dei contratti medesimi, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lett.
a) del TUF, nonché ai sensi dell'art. 1497 c.c., per i motivi esposti in narrativa, e per
l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellato all'appellante in forza dei suddetti contratti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di primo e secondo grado”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato l'8.2.2016, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti al IB di Treviso la , rappresentando Parte_1 in sintesi:
i) che nel corso del 2013 alcuni dipendenti della banca, recatisi presso la sede della sua impresa, Talent S.r.l., in AS NE, gli avevano proposto, in Con quanto già socio di , l'acquisto di azioni e obbligazioni dell'istituto di credito, rassicurandolo, a fronte della sua esitazione, “che la a semplice richiesta, Pt_1 avrebbe provveduto a riacquistare le azioni allo stesso prezzo di vendita”;
ii) che a fronte della sua indisponibilità ad effettuare l'investimento, i funzionari dell'istituto gli avevano rappresentato la “non necessità” dell'utilizzo di mezzi finanziari propri, in quanto “la provvista per la sottoscrizione dell'aumento di capitale
(doc. 1 di parte attrice) sarebbe stata fornita dalla stessa Banca”, precisando altresì che si sarebbe trattato di “una mera operazione contabile, che avrebbe dovuto concludersi nel giro di un anno”;
3 iii) che il 6 agosto 2013 aveva sottoscritto, presso la sede della propria azienda,
l'atto di acquisto di n.
4.234 azioni della per un importo complessivo di euro Pt_1
264.625,00, nonché di obbligazioni convertibili della stessa per nominali euro
264.625,00, per complessivi euro 529.250,00, per finanziare il quale acquisto aveva Con stipulato con la stessa un contratto di finanziamento, nella forma tecnica dell'affidamento, per euro 615.000,00; iv) che già nel mese di novembre 2013 aveva chiesto per le vie brevi alla di Pt_1 provvedere alla vendita delle azioni così acquistate, senza che però quest'ultima procedesse come richiesto e promesso;
v) che nell'aprile del 2015, il Consiglio di Amministrazione della aveva Pt_1 deliberato la riduzione del valore delle proprie azioni del 23%, portandolo da euro
62,50 a euro 48,00; vi) che successivamente, nella primavera del 2015, la gli aveva comunicato Pt_1
l'impossibilità di dare corso alla richiesta di vendita delle azioni;
vii) che con comunicazione del 29 maggio 2015, la lo aveva informato Pt_1 dell'avvenuta conversione in azioni delle obbligazioni controvertibili dallo stesso sottoscritte;
viii) che l'operazione (di sottoscrizione dell'aumento di capitale/acquisto titoli e contestuale finanziamento finalizzato all'acquisto), da valutarsi in maniera unitaria, risultava viziata, atteso che: a) i relativi contratti di acquisto azioni/obbligazioni e il contratto di finanziamento erano nulli per essere stati posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 c.c., norma inderogabile che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie;
b) detti contratti erano comunque nulli ai sensi dell'art. 30, comma 7, TUF, in quanto sottoscritti presso la sua azienda, e quindi fuori dalla sede della e senza l'indicazione della facoltà Pt_1 di recesso per il cliente;
c) i contratti erano altresì annullabili, ex artt. 1427 e ss. c.c., per vizi del consenso, e segnatamente per dolo, in quanto i funzionari della Banca gli avevano rappresentato una situazione economica e finanziaria dell'istituto di credito diversa da quella reale, e/o per errore ricadente sul “prezzo pagato per le azioni, in quanto non corrispondente all'effettivo patrimonio della , nonché per errore di Pt_1 diritto, posto che la possibilità di riacquisto era preclusa normativamente dal
Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013; ix) che il contratto di acquisto delle azioni era comunque risolubile, perché la Pt_1 aveva violato le disposizioni di cui all'art. 21 del TUF, così come integrate dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, con conseguente diritto al risarcimento dei danni;
inoltre, per mancanza di qualità promessa ed essenziale ai
4 sensi dell'art. 1497 c.c., posta la mancata corrispondenza dell'effettivo patrimonio della Banca al valore delle azioni,
e quindi chiedendo, sulla base di dette premesse, l'accertamento della nullità, annullabilità, risoluzione, e comunque della inefficacia, dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni, nonché del contratto di apertura di credito, e in ragione di ciò, da un lato l'accertamento e la declaratoria di nulla dovere alla in forza di Pt_1 detti contratti e, dall'altro la condanna della stessa alla restituzione di quanto versato in esecuzione dei medesimi. Ha altresì chiesto che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della all'obbligo di riacquisto delle azioni e delle obbligazioni Pt_1 per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto che l'istituto venisse condannato al risarcimento dei danni tutti subiti nella misura da accertarsi anche in via equitativa in corso di causa, comunque non inferiore alle commissioni e spese addebitate e addebitande per l'operazione de qua, oltre al differenziale tra il prezzo corrisposto per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni e quello ricavato, e/o ricavabile, dalla vendita delle azioni a sé ancora intestate per effetto dei succitati contratti. Ancora, e in ogni caso, ha chiesto che venisse disposta la compensazione tra quanto fosse Con risultato dovuto a qualsiasi titolo a e il credito restitutorio e/o risarcitorio accertato in proprio favore, con condanna della convenuta al pagamento della somma differenziale.
2. La si costituiva in giudizio deducendo ed eccependo: Parte_1
A) in via preliminare:
i) l'incompetenza funzionale del IB di Treviso in favore del IB di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
ii) l'inammissibilità delle domande in quanto tra loro incompatibili e proposte senza graduazione,
B) e nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree, sul rilievo che:
iii) la disposizione di cui all'art. 2358 c.c. riguarda le sole azioni e non anche le obbligazioni, ancorché convertibili;
iv) nella specie non sussiste il dedotto collegamento negoziale tra il finanziamento erogato al e l'acquisto delle azioni, non prevedendo il primo nessun vincolo CP_1 di utilizzo nel senso affermato dall'attore, tanto più che la linea di credito era compatibile con il merito creditizio dello stesso e che la somma oggetto dell'affidamento era differente dal prezzo corrisposto per i titoli della Banca;
v) il finanziamento del 2013 era stato rimborsato, mentre quello non rimborsato era un finanziamento del 2015 per € 550.000,00 e nessun collegamento negoziale
5 poteva affermarsi tra i due, anche in ragione dello “iato” temporale con l'acquisto dei titoli avvenuto nel 2013; vi) l'intento di utilizzare le somme di cui all'affidamento per l'acquisto delle azioni della integrava un mero motivo interno alla sfera volitiva dell'attore, come tale Pt_1 estraneo alla causa dei contratti, non potendosi intravedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto del contenzioso;
vii) in ogni caso, nell'ipotesi in cui fosse stato individuato un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti di riferimento, l'art. 2358 c.c. non era comunque applicabile Con alle società cooperative, qual era la al momento dell'operazione, e ciò in forza del principio generale di cui all'art. 2519 c.c., potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità da escludersi in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben poteva, per il raggiungimento di detto scopo, e quindi al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio, finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni. Peraltro, la disciplina di cui all'art. 2538
c.c. risultava nella specie applicabile solo per i limiti quantitativi, ma non anche per la preventiva autorizzazione assembleare e per la relativa relazione consigliare, posto che per le cooperative l'art. 2529 c.c. prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, come Con appunto stabilito dall'art 18 dello Statuto di . In ogni caso, i limiti quantitativi non erano stati in concreto violati, tenuto conto che i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all'art 2529 c.c., così come quelli posti dall'art 2358, sesto comma, c.c., erano stati rispettati, avuto riguardo alle risultanze dei bilanci di esercizio del 2012 e 2013; viii) le regole di comportamento disposte dall'art. 2358 c.c. per gli organi gestori e le cautele e i limiti previsti erano meramente “interni al piano societario” e funzionali alle esigenze di tutela degli interessi dei suoi soci e creditori e non poteva da una eventuale loro violazione discendere la nullità del contratto, posto che la nullità per contrarietà a norme imperative poteva esser fondata solo su una violazione attinente alla disciplina degli elementi intriseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto;
ix) anche a voler ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attore,
l'art. 2358 c.c. comporta comunque la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento, ma non anche l'acquisto delle azioni, conseguenza questa che si porrebbe in contrasto proprio con la ratio della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale;
6 x) l'art 30 del TUF risultava inapplicabile alla fattispecie in quanto il contratto di acquisto dei titoli era stato sottoscritto in presso la sede della e non Pt_1 Pt_1 fuori sede, come allegato;
anche il contratto di affidamento risultava sottoscritto presso i locali della banca (segnatamente presso la filiale di AS NE).
Inoltre, la vendita di azioni ed obbligazioni convertibili sul c.d. mercato primario
(ossia a fronte di un aumento di capitale) non era riconducibile ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sicché non era applicabile l'art 30, comma 6, relativo al diritto di recesso. Con l'ulteriore considerazione che la sanzione di nullità riguardava comunque i contratti di collocamento titoli e non i contratti di finanziamento. Ha ancora osservato, quanto alla previsione di recesso, che la norma de qua intende perseguire lo scopo di evitare che l'investitore venga colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa da escludersi nella fattispecie in esame viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti, evidenziate dallo stesso attore, sicchè, anche laddove fossero risultati sussistenti i presupposti formali per l'applicazione dell'art. 30 T.U.F., l'utilizzo dello strumento doveva ritenersi comunque
“abusivo” e la banca intendeva far valere l'excepito doli generalis. Ha infine affermato che trattandosi di nullità di protezione, il contratto poteva essere convalidato mediante comportamento concludente del cliente incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come avvenuto nel caso di specie, in cui il , dopo CP_1
l'avvenuta esecuzione delle operazioni, nel 2013aveva incassato un “premio fedeltà”, le cedole delle obbligazioni convertibili, aveva rinnovato la richiesta di concessione di linea di credito, ecc.; xi) non sussistevano le dedotte invalidità dei contratti per vizi del consenso, ed in particolare il dolo e l'errore dedotti dall'attore; xii) non sussistevano neppure le condizioni per disporsi la risoluzione dei contratti per inadempimento della per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. Pt_1 Con 21 TUF, comunque inapplicabile alla fattispecie, considerato che aveva operato quale emittente, provvedendo a un'offerta al pubblico ex art. 94 TUF;
in ogni caso l'art. 21 TUF non era applicabile alla sottoscrizione di azioni obbligatoriamente offerte in opzione ai soci ex art. 2441 c.c.; la banca era comunque obbligata ad informare i soci della possibilità di esercizio dell'opzione e della prelazione derivante dai titoli depositati e aveva fornito all'attore tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche dell'investimento; xiii) non sussistevano neppure i presupposti per la risoluzione ex art. 1497 c.c.; in ogni caso, il diritto ad ottenere la risoluzione ex art. 1497 c.c. era prescritto con riferimento ai termini previsti dall'art 1495 c.c., non rispettati nella fattispecie;
7 xiv) non sussisteva, infine, alcuna responsabilità, contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale della sicchè doveva ritenersi priva di riscontro la domanda di Pt_1 risarcimento del danno, in ogni caso da ridursi ex art. 1227 c.c., non potendosi ricondurre in toto la perdita economica alla condotta dell'istituto, dato che parte attrice aveva da sempre investito in azioni della banca in modo consapevole dei relativi rischi di perdita,
e quindi concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo IB adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza del IB adìto
a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il
IB di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate e, comunque, con riguardo alla domanda avversaria ex art. 1497 c.c., per intervenuto decorso dei termini di prescrizione e decadenza. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese e con riserva di agire, in via principale, anche per la restituzione delle somme affidate”.
3. Il IB di Treviso, con provvedimento in data 26.5.2016, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore di quella del “IB di Venezia quale
IB delle Imprese”, compensando le spese di lite.
4. L'attore riassumeva la causa con atto di citazione in riassunzione in data
23.9.2016, notificato alla e quindi depositato il Parte_1
3.10.2016, chiedendo: i) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, e, in subordine,
l'annullabilità o la risoluzione dell'acquisto azioni e del finanziamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare che “nulla è dovuto dall'Attore alla Convenuta in forza dei suddetti contratti” e condannare la alla restituzione di quanto versato Pt_1 dall'attore in esecuzione dei medesimi contratti, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento;
ii) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligo di riacquisto delle azioni per cui è causa e Pt_1 condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore; iii) in ogni caso, disporre “la compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Attore alla
Banca Convenuta ed il credito restitutorio e/o risarcitorio accertato in favore dell'Attore” e condannare “al pagamento della somma differenziale. Con la CP_4 prima memoria ex art. 183, co. 6, poi, precisava tali domande chiedendo di: i) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, dei contratti per
8 cui è causa, con condanna della ai conseguenti effetti restitutori;
ii) in via
Pt_1 subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità dei contratti per cui è causa, con condanna della ai conseguenti effetti restitutori;
iii) in via di ulteriore
Pt_1 subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti per cui è causa, con condanna della ai conseguenti effetti restitutori;
iv) in via di ulteriore
Pt_1 subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento all'obbligo di riacquisto delle azioni per cui è causa, con conseguente condanna della al risarcimento dei danni
Pt_1 subiti;
− in ogni caso, disporre la compensazione tra presunti debiti e crediti dell'attore nei confronti della con condanna di quest'ultima al pagamento della
Pt_1 differenza.
5. si costituiva nel giudizio riassunto con comparsa di risposta del 29 CP_5 dicembre 2016, richiamando integralmente la comparsa di risposta e i documenti depositati nella prima fase del giudizio di fronte al IB di Treviso e contestando le pretese avversarie in quanto inammissibili, prescritte e infondate
6. Depositate le memorie integrative e istruttorie, la Parte_1 veniva sottoposta alla procedura di l.c.a. e l'istruttore dichiarava il processo interrotto con provvedimento dato all'udienza del 5.7.2017.
7. L'attore riassumeva la causa con ricorso in riassunzione depositato in pct il
3.11.2017, dichiarando di “confermare le deduzioni eccezioni e conclusioni tutte, di merito ed istruttorie, formulate nel corso del giudizio, in atto introduttivo e nelle successive memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nei limiti di quelle ammissibili in questa sede nei confronti della Convenuta, come saranno precisate nel prosieguo del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 303 c.p.c.”.
8. La in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari Pt_1 liquidatori, si costituiva eccependo l'improcedibilità delle domande attoree,
l'incompetenza funzionale del IB adito e, nel merito, riproponendo le difese già precedentemente svolte dalla banca in bonis.
9. Con sentenza (non definitiva) n. 1533/2019, pubblicata il 2.7.2019, le eccezioni della banca venivano solo parzialmente accolte. In particolare, venivano dichiarate improseguibili le domande attoree: di restituzione somme;
di accertamento e declaratoria dell'inadempimento della banca all'obbligo di riacquisto delle azioni;
di condanna al risarcimento dei danni;
di compensazione, con condanna della convenuta al pagamento del differenziale. Venivano invece dichiarate ammissibili e proseguibili avanti al IB delle Imprese le domande di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti in tesi collegati oggetto di causa dirette ad ottenere l'accertamento negativo del debito e la liberazione dagli (ulteriori) obblighi di pagamento. In sintesi,
9 la decisione si basa sulle seguenti considerazioni: i) in materia di liquidazione coatta amministrativa, così come in materia di fallimento, il sistema normativo prevede quale regola generale e al fine della tutela del principio della par condicio creditorum,
l'accertamento concorsuale dei crediti vantati nei confronti dell'ente sottoposto alla procedura concorsuale;
ii) corollario di tale principio, evincibile dalle norme che disciplinano il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa c.d. “ordinaria” e ancor più chiaramente da quelle che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa delle banche, è l'improcedibilità delle seguenti domande, se proposte al di fuori della sede concorsuale: a) domande di accertamento di crediti vantati verso l'ente in liquidazione o di condanna di quest'ultimo al pagamento di somme di denaro;
b) domande a carattere costitutivo, o di mero accertamento, che pur non avendo come oggetto somme di denaro risultino “prodromiche”, o costituiscano “l'antecedente” necessario per l'accertamento di un credito vantato nei confronti dell'ente sottoposto alla procedura concorsuale;
iii) esiste, tuttavia, un ambito residuo di procedibilità delle domande proposte fuori dalla sede concorsuale, coincidente con le domande non rientranti nelle categorie suddette, finalizzate al mero accertamento negativo di crediti vantati dall'ente in l.c.a. nei confronti della parte in bonis;
iv) l'attore in via definitiva ha limitato il proprio petitum all'accertamento negativo del credito vantato dalla nei suoi confronti;
v) risultano, per l'effetto, improcedibili le domande il Pt_1 cui accoglimento avrebbe determinato l'insorgere di passività in capo alla Procedura
(i.e. le domande di condanna alla restituzione e al risarcimento, di accertamento del preteso inadempimento della di compensazione tra le rispettive poste di Pt_1 credito) ed invece procedibili le domande: di impugnativa negoziale e di mero accertamento negativo del credito vantato dalla nei confronti dell'attore. La Pt_1 sentenza non definitiva contiene inoltre in parte motiva il rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla banca ex artt. 83 e 87 TUB sul presupposto che non si tratterebbe di un'eccezione di incompetenza, bensì di una questione attinente al rito applicabile e sia quindi “sovrapponibile” a quella relativa all'improcedibilità delle domande ex art. 83, comma 3, TUB.
10. Avverso la sentenza non definitiva la banca formulava riserva d'appello.
11. A seguito della rimessione della causa sul ruolo venivano assunte le prove orali.
12. All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza (definitiva) n. 784/2021, pubblicata il 30 aprile 2021, con la quale il
IB ha:
10 i) dichiarato la nullità dei contratti collegati di cui è causa e, per l'effetto, che nulla
è dovuto da parte attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento, come rinnovato per € 550.000,00;
ii) compensato per un terzo le spese di lite e condannato la a corrispondere Pt_1 all'attore i restanti due terzi, quantificati in euro 18.536,00 per compensi ed euro
2.266 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
In sintesi, la decisione si basa sulle seguenti considerazioni:
a) deve ritenersi provato, sulla base di elementi presuntivi (vicinanza temporale e parziale coincidenza di importi) e delle risultanze delle deposizioni testimoniali raccolte in causa, che l'acquisto delle azioni fu effettuato con l'impiego della provvista derivante dal finanziamento;
b) il finanziamento concesso all'attore nel febbraio del 2015 costituisce il mero
“rinnovo” del finanziamento iniziale;
c) alle società cooperative in generale, e alle banche popolari in particolare (qual Con era la all'epoca dei fatti) trova applicazione l'art. 2358 c.c., non essendovi incompatibilità tipologica di tale disposizione con la disciplina speciale delle banche popolari e non essendo tale disposizione compresa nell'elenco di disposizioni espressamente sancite come inapplicabili dall'art. 150-bis TUB;
d) nella specie, l'art. 2358 c.c. è stato violato, in particolare per mancanza delle prescritte autorizzazioni;
e) ritenuto di dover qualificare l'art. 2358 c.c. quale norma imperativa, e in particolare quale norma di divieto, la conseguenza della violazione è la nullità, tanto dell'acquisto delle azioni, quanto del finanziamento (quest'ultimo “come rinnovato per € 550.000”);
f) quanto alla porzione dell'acquisto delle azioni avente ad oggetto obbligazioni convertibili, trova applicazione l'art. 1344 c.c., con conseguente nullità per elusione di norma imperativa (trattandosi di contratto stipulato in frode alla legge).
13. Avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva ha proposto appello sulla base di dodici motivi, contestando le decisioni assunte dal Parte_3
IB, sia in rito (con specifico riferimento alla tempestività della riassunzione del processo e alla conseguente estinzione del giudizio;
all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_3 all'incompetenza funzionale del IB di Venezia;
alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria
11 di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono nulle non avendo il IB rilevato la inammissibilità della riassunzione e conseguentemente dichiarato l'estinzione del giudizio;
ii) con il secondo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi 1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
iii) con il terzo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'attore abbia proposto domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla nei suoi confronti, e Controparte_2 quindi in tal modo: a) mal interpretato la domanda, posto che le domande formulate dall'attore non sono “di mero accertamento negativo” del credito vantato dalla Banca nei suoi confronti;
b) trascurato gli effetti derivanti dall'accoglimento delle domande demolitorie formulate dal , anche in considerazione delle causae petendi CP_1 sulle quali tali domande si fondono;
c) errato nel ritenere che fossero procedibili le domande finalizzate “anche” all'accertamento negativo del credito, anziché solo quelle finalizzate “esclusivamente” all'accertamento negativo del credito;
d) errato nel ritenere (implicitamente) che le domande attoree avessero ad oggetto il finanziamento del 2015, dal quale deriva il debito dell'attore, anziché il finanziamento del 2013, interamente rimborsato;
e) trascurato le interferenze indebite della decisione sulla fase amministrativa della liquidazione coatta amministrativa;
: iv) con il quarto motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del IB di Venezia
e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
v) con il quinto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza non definitiva è nulla nella parte in cui ha ritenuto che il processo richiedesse ulteriore attività istruttoria e che la sentenza definitiva è nulla perché ha posto a fondamento della decisione le risultanze di
12 un'attività istruttoria inammissibilmente espletata, oltreché nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso inadeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. ai rapporti oggetto di causa, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto delle azioni e quella parziale del finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed
è inconferente rispetto al caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso la violazione dell'art. 2358
c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
x) con il decimo motivo, che la sentenza definitiva è nulla per violazione del principio del contraddittorio ed errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle obbligazioni convertibili, nonché del finanziamento nella porzione correlata a tale acquisto obbligazionario;
xi) con l'undicesimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella porzione in cui ha dichiarato la nullità del finanziamento del 2015 in difetto di corrispondenti domande e del contraddittorio delle parti sul punto, e in ogni caso erroneamente;
xii) con il dodicesimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
14. L'originario attore (G.L.) si è costituito nel presente secondo grado prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
15. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.2.2024, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi
13 effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva e la Sentenza Definitiva sono nulle, non avendo dichiarato l'estinzione del giudizio per effetto dell'inammissibile riassunzione depositata dal Sig. ex art. 50 c.p.c.” – CP_1 denuncia l'erroneità della decisione negativa implicitamente assunta dall'istruttore, prima, e dal Collegio, poi, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione, notificato e depositato dall'attore in seguito alla pronuncia di incompetenza del IB di Treviso, fondata sul rilievo che tale atto venne formato e depositato in formato cartaceo, anziché in formato digitale nativo. Il mancato rilievo della inammissibilità dell'atto di riassunzione avrebbe determinato ipso iure l'estinzione del processo, che avrebbe dovuto essere rilevata e dichiarata dal IB, ma non lo fu.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Il IB di Treviso, avanti al quale la causa era stata inizialmente proposta, dichiarò la propria incompetenza funzionale in favore del IB di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con provvedimento in data 26.5.2016.
L'attore riassunse il processo con “atto di citazione in riassunzione” datato 23.9.2016, notificato in pari data a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della convenuta , e quindi depositato in cancelleria il 3.10.2016 Parte_1 in forma cartacea (la copia agli atti di parte attrice-appellata dell'atto di citazione in riassunzione di cui si tratta non è accompagnata da alcuna pec di deposito, ma reca sulla prima facciata il timbro a inchiostro “IB di Venezia – depositato” e la data
“3 OTT. 2016”).
Ora, considerato che la riassunzione del processo effettuata (come nella specie) a mezzo di atto di citazione, anziché mediante comparsa o ricorso, deve ritenersi tempestiva quando l'atto sia regolarmente notificato entro il termine di tre mesi (cfr.
Cassazione, sez. 3, sentenza n. 9000 del 6.5.2015, Rv. 635210 – 01: “Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio”), deve ritenersi che la riassunzione del
14 processo sia nella specie avvenuta tempestivamente (il termine per la riassunzione, computato il periodo di sospensione feriale, sarebbe invero scaduto solo il
27.9.2016), non rilevando ai fini estintivi di cui si tratta la circostanza che l'atto di riattivazione sia stato notificato all'indirizzo pec della banca anziché a quello del Con procuratore costituito (art. 125, u.c., disp. att. c.p.c.), considerato che si costituì ritualmente nel processo riassunto con comparsa di risposta depositata in pct il
29.12.2016, a firma degli stessi difensori-procuratori che l'avevano assistita davanti al IB di Treviso, senza peraltro eccepire alcunché in parte qua, sollevando esclusivamente la questione della forma (cartacea) dell'atto di riassunzione (e del suo deposito), donde comunque la sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo.
Ritenuta la riassunzione tempestiva, deve escludersi che il processo possa essersi estinto per il solo fatto che l'atto di riassunzione sia stato predisposto in forma cartacea, sottoscritto con segno grafico e quindi depositato manualmente in cancelleria.
La difesa della banca fonda la tesi qui in esame sul disposto dell'art. 16bis del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.
221, nel testo vigente ratione temporis, secondo cui: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, e sulle conseguenze che ne trarrebbe la richiamata giurisprudenza di merito circa l'inesistenza dell'atto predisposto in forma cartacea e quindi depositato senza il rispetto delle modalità telematiche normativamente previste.
La tesi non convince.
Invero, se non vi sono dubbi in merito al fatto che il ricorso in riassunzione di un procedimento dichiarato interrotto non introduce un nuovo, diverso ed autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento già avviato e che l'atto di riassunzione (quale che sia la forma prescelta dalla parte riassumente) integra un atto endoprocessuale proveniente dal difensore di una parte già costituita,
è altrettanto vero che non esiste alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi avvenuto in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano in
15 virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), sicché, trattandosi di una mera irregolarità, la parte che si costituisca in forma cartacea non può essere sanzionata con l'inammissibilità come pretende l'appellante.
In questi termini si è pronunciata la Corte di legittimità (v. Cassazione, sez.
6 - L,
Ordinanza n. 26860 del 2020 del 25.11.2020, in Ced Cassazione,
ECLI:IT:CASS:2020:26860CIV, non massimata), che esaminando un caso sovrapponibile in parte qua a quello di specie (“1.- con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell'atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: si rileva che, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, l'Avvocatura distrettuale dello
Stato aveva depositato l'atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dall'art. 16 bis, comma 9 ter, del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2012, n. 221, a norma del quale l'atto, avendo natura endoprocedimentale, deve essere depositato esclusivamente in via telematica”), ha rigettato la censura ritenendola manifestamente infondata, valorizzando a tal fine il dato dell'assenza di un'espressa sanzione di nullità per tale ricorrenza e il principio del raggiungimento dello scopo, in particolare così motivando:
“Per il caso inverso di deposito telematico invece che cartaceo è stato affermato da questa Corte il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della 1. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.» (Cass. 12/05/2016, n. 9772; Cass. 23/01/2019 n. 1717).
5.1. Tale enunciato appare conforme al principio generale che disciplina le nullità degli atti nel processo civile, in forza del quale, a fronte di una mera irregolarità - quale quella in esame -, non può essere dichiarata la nullità dell'atto in mancanza di espressa
16 comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c. A tale principio occorre poi aggiungere
l'ulteriore regola, desumibile dall'ultimo comma del citato art. 156, secondo cui il raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, - e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo -, la nullità non può mai essere pronunciata (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato, cfr. Cass. 29/01/2015. n. 1676)”.
Peraltro, è lo stesso art. 16-bis D.L. n. 179/2012 cit. a prevedere la possibilità dell'impiego di atti cartacei (nei casi individuati nei commi 8 e 9), il che porta ad escludere che il loro utilizzo, anche se avvenga al di fuori di tali limitate ipotesi, e quindi in maniera pur non conforme al dettato normativo (legale e regolamentare), possa determinare l'inesistenza dell'atto stesso, considerato il significato che la giurisprudenza attribuisce alla categoria della “inesistenza”, la cui nozione viene confinata a ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione.
In particolare, le Sezioni Unite (v. sentenza n. 14916 del 2016) segnalano che già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza (nella specie in quella occasione esaminata della notificazione – Cass. sez. un. n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del 2013 – ma le considerazioni svolte hanno carattere generale e possono estendersi a tutti gli atti processuali).
Partendo da questa considerazione, la Corte ha affermato che l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
Ha ricostruito quindi la nozione di inesistenza, non come un vizio dell'atto più grave della nullità, ma ha ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla radicale bipartizione tra l'atto e il non atto.
Ancora, ha richiamato il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile, e al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi, evidenziando che le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa.
17 Sempre le Sezioni Unite hanno poi richiamato la lettura da privilegiare del principio del “giusto processo”, di cui all'art. 111 Cost., e all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel senso di comprendere, tra i valori che intende tutelare, il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio e tramite la notifica della citazione in riassunzione predisposta, notifica e depositata dall'attore è stata garantita la conoscenza dell'atto in capo alla controparte, poi ritualmente costituitasi sviluppando pienamente le proprie difese, integrandosi così l'ipotesi del raggiungimento dello scopo.
2. Il secondo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva (e la Sentenza
Definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, TUB, non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa” – denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della Banca in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”. L'interesse all'impugnazione in parte qua risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
2.1 Il IB (nella sentenza non definitiva) si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis) Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono “l'antecedente” della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato
(restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del passivo di tal che debbono esserw proposte o comunque proseguire in sede “concorsuale” con assoggettamento al rito all'uopo previsto
18 secondo le procedure di cui agli artt. 86 e ss del TUB , non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Va però indagato, pur nell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura al di fuori delle regole del concorso. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/proseguibilità davanti al giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, si veda Cass. Sez. Un. n. 141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria. Di egual segno
è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione
a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n. 15066/2017). Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
Rimangono per contro escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un quid ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Impresa in l.c.a di riconoscere alla parte. In altre parole la regola del concorso non può trovare applicazione quanto la
19 domanda abbia finalità estranea alla partecipazione al concorso stesso o quando essa non sia strumentale solo all'ammissione al passivo del credito che ne discende ma sia volta ad ottenere ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri
e/o dalla competenza del Fallimento o della procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla procedura stessa: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso il
o la impresa in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può certo Parte_4 essere ottenuta nell'ambito della procedura. Sono invero escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente qualora esse siano dirette solo o anche a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta alla liquidazione coatta. Anche in ipotesi di Fallimento del resto più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che rientrano nella competenza del Giudice della procedura fallimentare non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del , ivi compresi gli Parte_4 accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa
o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n.
17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori
o restitutori, ma semplicemente quando siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale. In altre parole, come da precedenti di questo IB “la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e propri della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove
l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento
20 negativo del credito vantato dalla procedura medesima”. Alla luce di ciò va rilevato che nel caso in esame anche a seguito della riassunzione del giudizio, il ha CP_1 mantenuto ferme nei confronti della procedura domande di “condanna della Banca
Convenuta alla restituzione di quanto versato dall'Attore in esecuzione dei medesimi contratti oltre ad interessi legali e rivalutazione” e, “per l'ipotesi in cui i contratti di finanziamento ed apertura di credito fossero stati ritenuti validi ed efficaci”, domanda di accertamento dell'obbligo di riacquisto delle azioni e per l'effetto di condanna al risarcimento dei danni. Tali domande sono improseguibili, dovendo essere fatte valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni conseguente domanda di accertamento e condanna al pagamento del relativo credito restitutorio o risarcitorio su qualsivoglia titolo fondate”.
2.2 La soluzione offerta dal IB è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al IB ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità
21 giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die”, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
22 La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria da parte sua, non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo invece avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata e diretta una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela laddove si pensi, ad es., a un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili, non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, le domande proposte dall'attore volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva Parte_3 operazione in esame, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di affidamento e collegati contratti di investimento, il secondo per derivazione da quella del primo di cui costituisce il mero rinnovo (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; n. 1922/2023;
n. 30739/2024, peraltro espressive di un orientamento che deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
2.3 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del terzo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attore presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe in buona sostanza a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal IB di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di
23 affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione.
In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni e le obbligazioni apparentemente acquistate dal cliente sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
2.4 In definitiva, può dunque ribadirsi che la improponibilità o la improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la
Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.
E d'altra parte, se fosse la banca ad assumere l'iniziativa per il recupero del credito fondato sul titolo che si pretende nullo, il debitore, convenuto in giudizio di cognizione, potrebbe svolgere le proprie difese in modo pieno e completo, con la conseguenza che, anche laddove sia quest'ultimo ad agire per l'accertamento negativo di quello stesso credito, non può essergli precluso il diritto ad una pronuncia in sede ordinaria con stabilità di giudicato.
Né può dirsi che il divieto di azioni di accertamento negativo risponda all'esigenza di evitare l'impoverimento delle ragioni della massa o, meglio, la diminuzione dell'attivo, dovendosi considerare, da un lato, l'effetto anticipatorio di tale accertamento rispetto all'azione che la banca potrebbe intentare nei confronti del preteso debitore e, dall'altro, la constatazione che quest'ultimo non avrebbe alcun mezzo di tutela
24 all'interno della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa per ottenere la certezza della sua liberazione dall'obbligo, con evidente compressione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
3. Il terzo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva e la Sentenza Definitiva sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che il sig. abbia proposto domande Pt_5 di mero accertamento negativo del credito vantato dalla nei suoi Controparte_2 confronti” – denuncia l'erroneità delle sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione degli atti di causa e delle applicabili norme di legge, hanno ritenuto che, in seguito alla riassunzione del giudizio, l'attore abbia limitato il proprio “petitum” al mero accertamento negativo del credito vantato dalla Banca nei suoi confronti e non anche a domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato, il dato che le domande dell'attore non sarebbero nella sostanza volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di CP_6 non possono in realtà produrre alcun “accertamento negativo” del credito della che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione Pt_1 dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., l'obbligo della stessa di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne consegue l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque,
a prescindere dalla “concreta volontà” dell'attore, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
3.1 La tesi qui opposta dalla difesa della banca – secondo cui, in buona sostanza, che il IB avrebbe errato nel considerare le domande formulate dall'attore come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi
25 confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa – è infondata e non può essere accolta.
Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice (e in merito si ricorda che l'attore si è limitato “in principalità” a chiedere: “accertarsi e dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia dei contratti di acquisto delle azioni nonché di finanziamento e apertura di credito per cui è causa, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'Attore alla Convenuta in forza dei suddetti contratti, con condanna della Banca
Convenuta alla restituzione di quanto versato dall'Attore in esecuzione dei medesimi contratti, oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento degli importi richiesti in restituzione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo”) e che il giudice ha quindi ritenuto in concreto ammissibile, e di poi rilevante e accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte dall'attore, quelle in concreto accolte dal IB lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potranno mai essere utilizzate, o interpretate, al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti esorbitanti dai poteri, e/o dalla competenza, del
Fallimento/liq. giud. o della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non potrebbe essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
3.2 Va inoltre sottolineato, come anticipato nel precedente punto 2.3, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attore non presuppone alcuna compensazione. Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità
26 del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni e le obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.
Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
4. Il quarto motivo – rubricato: “la Sentenza non Definitiva e la Sentenza
Definitiva sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del
IB di Venezia e hanno conseguentemente statuito nel merito delle domande attoree” – denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del IB di Venezia
(Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del IB di
(quale foro concorsuale), escludendo (la sentenza non definitiva) la Pt_1 violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato come non sia stato adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero comunque l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un giudice diverso da quello competente per la procedura di l.c.a.; ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del IB di
Vicenza.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Il processo è stato riassunto davanti al IB di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, a seguito di ordinanza di incompetenza pronunciata il 26.5.2016 dal IB di Treviso, giudice originariamente adito, in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalla difesa di CP_7
Si tratta, quindi, del giudice indicato come quello (in tesi) legalmente competente dalla stessa banca (in bonis), la quale, pertanto, non può ora, contraddicendo sé
27 stessa, affermare che quel giudice, che aveva appunto indicato come competente a decidere sulla domanda contro di sé proposta e davanti al quale la causa è stata poi riassunta senza alcuna contestazione (in parte qua) da parte della sua difesa, in realtà non lo è, essendolo un terzo (giudice).
4.3 L'eccezione è inoltre inammissibile in quanto proposta con l'atto d'appello anziché con istanza di regolamento di competenza, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 42 c.p.c. [“L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli articoli 39 e 49, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”].
4.4 In ogni caso, alla luce di quanto si è osservato esaminando i motivi due e tre,
l'eccezione di incompetenza funzionale del IB di Venezia, Sezione Imprese, in favore del IB di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda (ritenuta esaminabile) proposta dall'attore non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate,
e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attore ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato – con riguardo all'eccezione di incompetenza del IB di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere competente in via funzionale e inderogabile il IB di Vicenza quale giudice del luogo in cui è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, – che le domande ritenute proseguibili, e Pt_6 quindi esaminate nel merito dal IB di Venezia, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta- appellante.
28 5. Il quinto motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione” – denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Nello specifico, si contesta che laddove l'attore avesse chiesto il mero accertamento negativo del credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produrrebbe alcun effetto sul debito contrattuale dello stesso e determinerebbe semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo al medesimo (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che il IB ha dichiarato, però, di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne conseguirebbe, per l'effetto, la nullità anche della sentenza definitiva, poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
6. Il sesto motivo – rubricato: “La Sentenza Definitiva è nulla perché contraddittoria con la Sentenza Non Definitiva” – denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui avrebbe pronunciato (inammissibilmente) sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello specifico, per CP_3 il caso in cui la sentenza non definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come chiesto nel quinto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva nel fare salve le domande attoree abbia in realtà inteso mantenere la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta, la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni Con di . Infatti, laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità delle Con domande caducatorie aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte del
(reputando “procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il CP_1
IB di Venezia non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne deve necessariamente conseguire, quindi, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle
29 sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
6.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza, siccome, nella sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa, e vanno pertanto respinti.
6.2 Sostiene la che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto Pt_1 intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì – in una prospettiva relazionale – che sarebbe ravvisabile una ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di apparente mutuo chirografario, o comunque di affidamento bancario, e quello avente ad oggetto Con l'acquisto/sottoscrizione delle azioni della finanziatrice ), che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito (e cioè l'acquisto delle azioni della banca attraverso l'assistenza finanziaria direttamente fornita dallo stesso istituto di credito) è unitario sul piano economico- funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché
l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che in quella relativa all'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n. 20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
Deve ritenersi, quindi, corretta la valutazione fatta dal IB nella parte in cui ha ritenuto esistente il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento (da parte della in bonis) e l'acquisto Parte_1 da parte dell'attore delle azioni e delle obbligazioni convertibili indicate nell'atto introduttivo: cfr. sentenza definitiva, pag. 7 – 8: “Va invece valutato il dedotto (da
30 parte attrice) collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento e
l'acquisto delle azioni e di obbligazioni convertibili da parte del CP_1 collegamento negato dalla convenuta. E' documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che ha sottoscritto il 6 agosto 2013 il “preordine” (v. Controparte_1 scheda di adesione per sottoscrizione/acquisto) per n. 4324 azioni (per l'importo di
264.625,00) e per obbligazioni convertibili di in bonis per Parte_1 il medesimo importo, circostanza confermata anche dal teste , Testimone_1 dipendente di , che ha dichiarato di aver lui stesso raccolto Parte_1 la firma. Risulta altresì documentalmente che vi era stata richiesta di “concessione fido” per complessivi € 615.000,00 (v. doc. 2 attoreo) datata 1.8.2013; sempre il teste ha riferito che però la firma del cliente sul documento non fu raccolta in Tes_1 quella data, ma successivamente (affermando di ricordare ciò perché la firma fu raccolta da lui ed egli il primo agosto era in ferie). Il finanziamento è stato poi concesso come risulta dal doc. 3 di parte convenuta, portante la data 23.8.2013.
Detto finanziamento è stato appoggiato sul conto corrente n.
[...] acceso appositamente presso la filiale della Pt_1 di AS NE (il dato è pacifico). Già detti elementi documentali pur con le incertezze circa le effettive giornate in cui sono state raccolte le firme fanno emergere la sussistenza di complessive operazioni svoltesi comunque tutte nell'agosto 2013 in stretto arco temporale, di “finanziamento” e di acquisti azionario e di obbligazioni convertibili, acquisti resi possibili proprio in ragione del finanziamento medesimo;
il collegamento negoziale tra l'erogazione del finanziamento e gli acquisti delle azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla stessa banca finanziatrice è risultato poi evidente all'esito delle deposizioni testimoniali. Giova rilevare che dette prove sono state offerte ed ammesse, non al fine di comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di cui si è detto, bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio, avendo egli appunto asserito che l'operazione si è svolta in modo funzionalmente unitario per perseguire un fine causale ulteriore rispetto a quello dei singoli negozi collegati, fine causale in tesi attorea vietato dalla legge: di qui l'ammissibilità di dette prove. Dalle deposizioni testimoniali di , e all'epoca dei fatti Testimone_2 Testimone_3 dipendenti della e soggetti che hanno prospettato la operazione al , Pt_1 CP_1
è emersa, oltre alla consequenzialità temporale delle operazioni di cui si è detto, la unitarietà funzionale e causale dei suddetti negozi. In particolare, lo ha Tes_2 dichiarato che pur non ricordando le date precise: “confermo che siamo andati nel luglio 2013 almeno una volta presso la sede della Talent s.r.l. e in quella occasione
31 abbiamo spiegato al la operazione di aumento del capitale della le CP_1 Pt_1 cui sottoscrizioni partivano in agosto 2013 e gli abbiamo proposto la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e gli abbiamo prospettato anche la possibilità di acquistare anche azioni. Egli ha poi riferito quanto segue rispondendo al capitolo di prova sub 7 della memoria istruttoria attorea (“Vero che i NOi e , sempre in Tes_2 Tes_3 occasione degli incontri di cui sopra, informavano il NO che la provvista CP_1 per l'acquisto delle azioni della sarebbe stata fornita dalla stessa convenuta, Pt_1 mediante un affidamento per elasticità di cassa, senza garanzie, acceso all'uopo”):
“sì, è stato proposto di aderire all'aumento di capitale facendo una operazione finanziaria;
sarebbe stato concesso un affidamento per elasticità di cassa, senza necessità di specifiche garanzie, e questo sarebbe servito per acquistare le azioni e anche le obbligazioni”. Anche ha confermato ciò affermando in risposta al Tes_3 medesimo capitolo di prova: “gli abbiamo detto che vi era eventualmente la possibilità di usufruire di un finanziamento per sottoscrivere l'aumento di capitale;
lui era un cliente affidabile un cliente Private Banking, un cliente VIP con un adeguato patrimonio personale e non necessitavano particolari garanzie tenuto anche conto del valore azioni”. L'acquisto è poi avvenuto effettivamente in concomitanza con il finanziamento e quanto evidenziato fa ritenere indubbiamente provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e obbligazionario ed il finanziamento erogato, anche se il finanziamento risulta erogato per importo superiore al valore di acquisto delle azioni ed obbligazioni. La convenuta nel costituirsi ha rilevato che
l'affidamento de quo acceso nell'agosto 2013 è stato già rimborsato mentre
l'affidamento ancora non rimborsato è un altro finanziamento (doc. 4 di parte convenuta) concesso nel febbraio 2015. Sul punto va però rilevato - come dedotto da parte attrice nella prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. - che il finanziamento del 2015 è un “rinnovo”, per minore importo, del finanziamento del
2013. Il finanziamento del 2013 aveva infatti scadenza al 27.1.2015 e il rinnovo è avvenuto poco dopo (v. “data di stampa” 19.2.2015 del doc. 4 di parte convenuta) per un importo di € 550.000,000, importo congruente con il “prezzo originario” delle azioni ed obbligazioni (con maggiorazione per eventuali spese ed interessi). Vi è dunque il collegamento negoziale dedotto dall'attore”.
È dunque evidente che la domanda che il IB ha ritenuto ammissibile – e cioè quella diretta a conseguire la liberazione da un obbligo potenzialmente sussistente nei confronti della banca e che questa, come risulta evidente dal tenore delle sue difese, continua a sostenere esistente ed esercitabile, pur non attivandolo in concreto in questa sede – postula la necessità di dichiarare la nullità di entrambi i contratti (di
32 finanziamento e di sottoscrizione dell'aumento di capitale) facenti parte dell'unica operazione contrattuale posta in essere.
7. Il settimo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva è nulla nella parte in cui ha ritenuto che il processo richiedesse ulteriore attività istruttoria, e la Sentenza
Definitiva è nulla perché pone a fondamento della decisione le risultanze di attività istruttoria inammissibilmente espletata, oltreché nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale” – denuncia l'erroneità: A) della sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto che il processo non potesse essere definito allo stato degli atti, ma necessitasse di ulteriore attività istruttoria, poi effettivamente espletata;
B) della sentenza definitiva nella parte in cui ha basato la propria decisione di merito su risultanze istruttorie invalidamente acquisite in corso di causa, siccome volte a provare l'esistenza di patti aggiunti o contrari rispetto ai contratti stipulati e quindi ritenuto assolto sulla base di prove inidonee l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili del medesimo istituto di credito dallo stesso effettuato impiegando la provvista finanziata.
7.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal IB e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e poi erroneamente valutata e per avere, quindi, ritenuto assolto (con motivazione inadeguata) l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
7.2 Nello specifico, quanto al primo aspetto, va preliminarmente osservato che la valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove testimoniali ammesse dal
Collegio (v. ordinanza in data 5/29.6.2019: “Dato atto della propria sentenza non definitiva di pari data;
osservato che il giudizio deve proseguire al fine della trattazione delle domande ritenute procedibili;
dato atto che sono già state depositate le memorie ex art 183, VI comma, c.p.c.
P.Q.M.
1) ammette i capitoli di prova formulati dall'attore nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c ad eccezione del cap. 9 perché generico;
2) ammette i capitoli di prova formulati dalla convenuta nella memoria ex art 183, VI comma, n. 2, c.p.c. con esclusione dei capitoli n. b) e
33 c) poiché generici e valutativi;
abilita le parti alla prova contraria come richiesta”), costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, il quale ne ha evidentemente ritenuto la necessità al fine di implementare in termini conclusivi il quadro probatorio già emergente dalle allegazioni dell'attore non fatte oggetto di specifica contestazione e dai documenti prodotti in causa.
Con l'ulteriore considerazione che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza: invero, la mancata specificazione dei fatti impedisce al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente e quindi di esercitare il potere di direzione del processo, con la conseguenza che l'apprezzamento della rilevanza della prova ha carattere ordinatorio processuale corrispondente all'esigenza di evitare un'attività che, in quanto relativa al mezzo di prova rilevante, contrasti con le esigenze di economia e di ragionevole durata del processo.
Senza poi dire che una volta ammessa la prova orale, l'istruttore esamina il teste sui fatti “intorno ai quali è chiamato a deporre” (art. 248, co. 1, c.p.c.) e non esattamente sul fatto così come articolato dalla parte istante, non trattandosi di processo formulare, e che i difensori hanno la facoltà di interloquire, formulando, sia pure per il tramite dell'istruttore, tutte le domande che ritengano utili a chiarire i fatti medesimi, facoltà che non risulta dal verbale sia stata utilmente impiegata dal difensore della banca.
In ogni caso, diversamente da quanto sostiene l'appellante (cfr. atto d'appello, pag.
84 – 86, punti 213 – 215), la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio non viola affatto il disposto dell'art. 2722 c.c., atteso che, come è stato correttamente osservato dal IB, è stata offerta, e quindi ammessa, non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di cui si è detto, bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento negoziale nei termini allegati dall'attore, avendo questi dedotto che l'operazione si era svolta in modo coerente con quanto gli era stato proposto, e quindi nel senso che il finanziamento era stato concesso per perseguire un “fine causale” ulteriore rispetto a quello del singoli negozi collegati, e cioè proprio l'acquisito di azioni e obbligazioni convertibili della stessa banca finanziatrice a ciò interessata per un fine proprio di consolidamento, sia pure solo apparente, del proprio patrimonio di vigilanza.
In definitiva, oggetto della prova orale assunta in causa non è stata l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione della effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un interesse suo proprio, al quale il
34 cliente ( ) si è prestato per ragioni strettamente attinenti alla Controparte_1 rappresentata convenzienza dell'operazione e alla sua sostanziale neutralità. Invero,
i testi assunti non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca, sulla loro rappresentazione dell'operazione e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici di riferimento, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
7.3 Quanto all'eccezione (di merito) di insufficienza/inadeguatezza delle prove
(documentali, testimoniali e presuntive raccolte nel processo e complessivamente valutate) a fornire la dimostrazione del collegamento negoziale rilevante ex art. 2358
c.c. – ritenuto sussistente dal IB (cfr. sentenza definitiva, pag. 7 – 8) e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va esclusa la fondatezza, e per contro confermata la loro idoneità dimostrativa per le stesse ragioni già valorizzate dal Collegio della Sezione
Specializzata.
La prova del collegamento è invero piena e discende dalle risultanze della espletata istruttoria. Risulta invero documentalmente provato:
a) che il 6 agosto 2013 sottoscrisse un “preordine” per n. 4324 Controparte_1 azioni della in bonis (per l'importo di 264.625,00) Parte_2
e per obbligazioni convertibili per il medesimo importo (v. scheda di adesione, doc.
1 attoreo), circostanza confermata dal teste , dipendente di Testimone_1 [...]
, il quale ha dichiarato di aver lui stesso raccolto la firma;
Parte_1
b) che vi fu richiesta e concessione di fido per complessivi € 615.000,00, datata
1.8.2013, ma in realtà coeva all'acquisto dei titoli (sempre il teste ha riferito Tes_1 che la firma del cliente sul documento non fu raccolta in quella data, ma successivamente, affermando di ricordare ciò perché la firma fu raccolta da lui ed egli il primo agosto era in ferie), somma espressamente finalizzata ad essere utilizzata per generiche finalità di investimento (v. doc. 2 attoreo);
c) che il finanziamento venne effettivamente concesso senza prestazione di alcuna garanzia (come risulta dal doc. 3 di parte convenuta, portante la data del 23.8.2013) con erogazione e gestione della provvista sul conto corrente dedicato n.
[...] appositamente acceso presso la filiale della Pt_1 di AS NE (il dato è pacifico).
Già detti elementi documentali, pur con le incertezze circa le effettive giornate in cui sono state raccolte le firme (circostanza in concreto irrilevante, risultanto comunque
35 acclarata la stretta prossimità temporale della trattativa e della stipulazione dei contratti che vi hanno poi dato concreta esecuzione), fanno emergere la sussistenza di una complessiva operazione di finanziamento e di acquisto di azioni e di obbligazioni convertibili (svoltesi tutte nel mese di agosto 2013 in stretto arco temporale) e che l'acquisto dei titoli (in concreto effettuato mediante l'adesione di all'aumento di capitale della banca) fu concordato, e reso possibile, proprio in Pt_5 ragione del finanziamento medesimo, concesso dalla stessa banca dei cui titoli si tratta, senza alcuna garanzia e con accredito su un conto corrente dedicato, circostanze che non si spiegherebbero (e non sono state diversamente chiarite dalla difesa dell'istituto) se si fosse invece trattato di un ordinario investimento finanziario, frutto dell'autonoma determinazione dell'acquirente e attuato mediante risorse finanziarie sue proprie.
Il prospettato collegamento negoziale tra l'erogazione del finanziamento e gli acquisti delle azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla stessa banca finanziatrice è risultato poi ulteriormente evidente all'esito delle prove orali, che, come già detto, sono state offerte ed ammesse non al fine di comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di riferimento, bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio avendo egli appunto asserito che l'operazione si è svolta in modo funzionalmente unitario per perseguire un fine causale ulteriore rispetto a quello dei singoli negozi collegati, fine causale in tesi attorea vietato dalla legge, di qui l'ammissibilità di dette prove.
Nello specifico, dalle deposizioni rese in causa dai testi e Testimone_2 Tes_3 Con
– all'epoca dei fatti dipendenti di e soggetti che, quali funzionari della
[...]
Banca, si recarono spontaneamente presso la società del per proporgli, CP_1 non solo l'investimento (e cioè l'adesione in doppia forma all'aumento di capitale della banca “ ”), ma la possibilità di effettuarlo utilizzando, e per la totalità Parte_7 dell'esborso, risorse finanziarie messegli contestualmente a disposizione dalla stessa banca, nella forma della apertura di credito mediante “elasticità di cassa” – emerge, oltre alla consequenzialità temporale delle operazioni di cui si tratta, l'unitarietà funzionale e causale dei suddetti negozi.
In particolare, lo ha dichiarato: Tes_2
D. sub 1 e 2 dell'articolato testimoniale attoreo: “1. Vero che i signori Testimone_2
e , funzionari della , si presentavano presso gli uffici Testimone_3 Parte_1 della società Talent S.r.l., siti in AS NE (TV), via della Cooperazione n.
12, in date 24.7.2013 e 30.7.2013, e comunque in almeno due occasioni nel mese di luglio del 2013, per incontrare l'odierno attore NO , che prestava la CP_1
36 propria attività lavorativa presso detta società;
2. Vero che, nelle stesse date, i predetti funzionari proponevano al NO di acquistare un certo CP_1 quantitativo di azioni della Banca convenuta”.
R.: “confermo che siamo andati [lo stesso con il ] nel luglio 2013 almeno Tes_3 una volta presso la sede della Talent s.r.l. e in quella occasione abbiamo spiegato al
la operazione di aumento del capitale della Banca le cui sottoscrizioni CP_1 partivano in agosto 2013 e gli abbiamo proposto la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e gli abbiamo prospettato anche la possibilità di acquistare anche azioni”.
D. sub 7: “7. Vero che i NOi e , sempre in occasione degli incontri Tes_2 Tes_3 di cui sopra, informavano il NO che la provvista per l'acquisto delle CP_1 azioni della sarebbe stata fornita dalla stessa convenuta, mediante un Pt_1 affidamento per elasticità di cassa, senza garanzie, acceso all'uopo”.
R.: “sì è stato proposto di aderire all'aumento di capitale facendo una operazione finanziaria;
sarebbe stato concesso un affidamento per elasticità di cassa, senza necessità di specifiche garanzie e questo sarebbe servito per acquistare le azioni e anche le obbligazioni”.
Anche il ha confermato la circostanza, affermando in risposta al medesimo Tes_3 capitolo di prova: “gli abbiamo detto che vi era eventualmente la possibilità di usufruire di un finanziamento per sottoscrivere l'aumento di capitale;
lui era un cliente affidabile un cliente Private Banking, un cliente VIP con un adeguato patrimonio personale e non necessitavano particolari garanzie tenuto anche conto del valore azioni”.
L'acquisto è poi avvenuto effettivamente in concomitanza con il finanziamento e quanto evidenziato fa ritenere indubbiamente provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e obbligazionario e il finanziamento erogato, anche se il finanziamento risulta inizialmente erogato per un importo superiore al valore di acquisto delle azioni e delle obbligazioni.
A tale proposito è opportuno sottolineare che diversamente da quanto risulta dalla richiesta di finanziamento sottoscritta dal nell'agosto 2013 (doc. 2 di parte CP_1 attrice, cit.), nella quale risulta “barrata” la casella “mutuo chirografario” quale modalità di erogazione del finanziamento, in realtà questo fu concesso nella forma della apertura di credito sul conto corrente dedicato (cfr. doc. 3 di parte convenuta), agevolazione finanziaria che, per quanto possa rilevare, non vi è evidenza che sia stata effettivamente autonomamente utilizzata da per fini ulteriori diversi dal Pt_5 pagamento del prezzo dei titoli, risultando, anzi, semmai il contrario dal fatto che alla scadenza (nel gennaio 2015) il finanziamento non venne chiesto in restituzione, ma
37 rinnovato (il 3.3.2015) per la minor somma di € 550.000, non a caso corrispondente al valore di sottoscrizione dei titoli, con la sola maggiorazione dovuta alle competenze nel frattempo maturate.
Come rilevato dal IB, si tratta dello stesso finanziamento (e sul punto non sussiste una apprezzabile contestazione specifica da parte dell'appellante, limitatasi a ripetere anche in questa sede di gravame che si tratta di un nuovo e ulteriore finanziamento erogato nel 2015, tuttavia, singolarmente, sullo stesso c/c dedicato sul quale era stata resa disponibile la provvista del primo), sicché l'invalidità del primo si propaga al secondo.
In definitiva, non risulta efficacemente smentita la ricostruzione in fatto, e la conseguente valutazione in diritto, fatta dal IB, che ha correttamente ritenuto sussistere tra i contratti di riferimento (di finanziamento e di acquisto titoli) un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c., con conseguente illiceità dell'intera operazione finanziaria, consistita nel finanziamento dell'acquisto delle proprie partecipazioni azionarie da parte dello stesso soggetto dei cui titoli si tratta al di fuori delle previsioni delle disposizioni di legge, indubbiamente dettate per finalità di ordine generale e come tali determinanti la nullità di tutti i contratti mediante i quali l'operazione si è complessivamente realizzata.
E' appena il caso di aggiungere, con riguardo alla contestazione della correlazione soggettiva tra i negozi di riferimento, che nella specie vi è sostanziale contestualità Con temporale tra l'acquisto dei titoli effettuato da mediante l'adesione Pt_5 all'aumento di capitale della banca e la stipulazione del contratto di finanziamento con provvista da erogarsi su conto dedicato, mentre l'appellante non ha neppure allegato, né comunque provato, che l'importo finanziato sia stato altrimenti impiegato per finalità diverse dal pagamento del prezzo di sottoscrizione.
Peraltro, l'oggettività dei criteri di individuazione degli acquisti finanziati indicati dalla
Circolare di Bankitalia n. 263/2006 al fine della individuazione della correlazione tra acquisto e finanziamento suggerisce di mettere a confronto dati meramente oggettivi, quali, appunto, il dato temporale dell'erogazione del finanziamento e quello della sottoscrizione delle azioni, nonché i relativi importi, senza assegnare alcuna rilevanza alla finalità perseguita dalle parti.
La Circolare della B.I. n. 263 del 27 dicembre 2006, al capitolo 2.7, intitolato
“Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza”, precisa altresì il criterio in base al quale un'operazione di finanziamento, per quanto non formalmente finalizzata all'acquisto di azioni della banca finanziatrice, debba ritenersi comunque assoggettata al medesimo regime
38 prudenziale, che ne impone la collocazione tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza, affermando: “Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza, nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi
(condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzarvi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, T.U.F., ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione” e quindi ponendo a carico della banca l'obbligo di “disporre adeguati presidi organizzativi atti a permettere l'identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza e a garantire il rispetto delle disposizioni cogenti in materia di acquisto di strumenti di propria emissione”.
8. L'ottavo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c. fosse applicabile ai rapporti per cui è causa” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, Parte_1 per l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva, connessi, dipendenti,
e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle
39 società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il IB di Venezia non ha condotto alcuna analisi.
8.1 Il IB si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, nello specifico affermando: “Quanto alle Parte_1 banche costituite in forma cooperativa si rileva che “la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art.
2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si
è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante
l'operazione di assistenza finanziaria. Quanto alla applicabilità dell'art. 2358 cc alle banche costituite in forma cooperativa, quale era al Parte_1 momento dei fatti di causa, si osserva che con l'entrata in vigore del Testo Unico
Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il D.L.gs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40
% delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.L.gs.
n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349, comma 2, 2513, 2514, comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e
2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all'art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità. In altre parole, l'abrogazione del citato art. 9 D.L.gs. n. 105/1948 ed il disposto dell'art. 150
40 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell'art. 2358 c.c.”
8.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (quale appunto era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal IB) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”.
Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un
41 articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. IB
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; IB Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; IB Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; IB Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; IB
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; IB Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; IB Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla Consob, che nella propria relazione Parte_1 del 23.12.2016 ha affermato che: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società
42 cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve inoltre, e comunque, rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [per cui: “La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), nella specie, però, non sussistenti.
In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt.
1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è peraltro circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza riconosciuto che in
43 violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione. La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della Banca EN
PE (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6, c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
8.3 In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale sottesa al suddetto divieto permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altri termini, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Anche per queste, quindi, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo,
l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
9. Il nono motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'Acquisto Azioni e del Finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha Cont dichiarato la nullità dell'acquisto effettuato dall'attore delle azioni di e del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico, viene contestato che:
i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel
44 caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che deve ritenersi valido ed efficace.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto (peraltro solo asserito, ma non dimostrato, pacifica essendo l'irrilevanza in parte qua della “non contestazione dei dati di bilancio” della banca da parte dell'attore, che nulla poteva logicamente sapere circa la reale situazione dei “conti” dell'istituto, ed essendo per contro notorio il dato che la Con situazione contabile di all'epoca dei fatti così come emergente dai bilanci era solo fittizia, come è poi emerso in termini drammaticamente evidenti a seguito delle CP_ ispezioni svolte dalla dalla Consob e dalla che la banca disponesse al CP_9 tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere indisponibili tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi che hanno preceduto la messa in liquidazione non è indicata), iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di
45 sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere – perché (in tesi) determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo – si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_6 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero ad illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c. Con Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta da in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n.
25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del ritenuto collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal IB
(cfr. sentenza definitiva, pag. 8 – 9: “(omissis) l'art. 2358 cc, che prevede le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza finanziaria è chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società (v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013 ancorché riferita al solo contratto di finanziamento posto che solo della nullità del contratto di finanziamento colà si
46 discuteva ); come già affermato da questo IB (v. sentenza Collegiale del
IB Venezia resa nel procedimento R.G. 6779/2016 - giudice est dott. Boccuni)
“l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione della società (Cass. n.
25005/2006). Detto ciò e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 comma 1 cc, è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Consegue che, ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art.
2358 cc e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sarà quella della nullità. La disposizione normativa in rilievo prevede… che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge ancora una volta che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
all'epoca dei fatti di causa”. Parte_1
47 10. Il decimo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto di obbligazioni convertibili, nonché del
Finanziamento nella porzione asseritamente correlata a tale acquisto obbligazionario”
– viene censurata la sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni convertibili e della relativa porzione di
Finanziamento sulla base delle seguenti argomentazioni: i) le obbligazioni convertibili collocate al sig. risultano anch'esse in collegamento negoziale con il CP_1 finanziamento erogato dalla emittente;
ii) l'art. 2420 bis c.c., dettato in tema di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, costituisce espressione di un principio generale di tutela dell'effettività dell'aumento di capitale “fin da quando l'aumento di capitale è ancora solo potenziale”; iii) anche le norme sul trattamento contabile di tale posta (principio IAS 32 e OIC 3) confermano la natura ambivalente delle obbligazioni convertibili (incorporanti sia uno strumento di debito, sia uno strumento di patrimonio netto) e la “necessità di apprestare immediato presidio all'aumento effettivo;
iv) l'operazione di finanziamento per l'acquisto obbligazioni convertibili, in sé idonea a eludere la disciplina a tutela dell'effettività del capitale, realizza un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c.; v)
l'acquisto obbligazionario e il Finanziamento concesso all'attore sono in definitiva nulli ex art. 2358 c.c.. Tali valutazioni sarebbero errate, avendo il IB posto a fondamento della propria decisione la ritenuta violazione dell'art. 2420-bis c.c. pur in assenza di qualsivoglia contestazione e/o deduzione attorea sul punto e senza nemmeno provocare il contradditorio delle parti. La motivazione sarebbe comunque carente e contradditoria, dal momento che non specifica neppure quale sarebbe la norma violata, o anche solo elusa, dalle parti ex art. 1344 c.c., limitandosi a dichiarare la nullità dei contratti in esame sulla base di una astratta e potenziale elusione di un principio. In ogni caso le argomentazioni poste dal IB a fondamento della decisione sarebbero prive di fondamento.
10.1 Il IB si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis) Quanto alle obbligazioni convertibili anch'esse in collegamento negoziale con il finanziamento della emittente e sulla questione relativa alla applicabilità o meno dell'art 2358 cc a detta fattispecie (applicabilità negata dalla convenuta) va richiamato il seguente precedente di questo IB (reso nel giudizio N. R.G. 2262/2016 giud rel ed est dott. Tosi) : “Giova ricordare che per il disposto dell'art. 12 TUB si applica alle banche cooperative, con riguardo alla emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, anche l'art. 2420 bis c.c., il quale al primo comma prescrive che l'emissione di tali obbligazioni sia deliberata dalla assemblea straordinaria, la quale deve determinare
48 il rapporto di cambio e il periodo e le modalità di conversione;
e prescrive (al secondo comma) che contestualmente la assemblea debba deliberare un aumento del capitale sociale per un importo corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Al comma terzo dell'articolo si leggono le modalità di emissione delle azioni in conseguenza dell'esercizio della conversione, semestre per semestre;
e il comma stabilisce che gli amministratori dovranno anche depositare ogni semestre al Registro delle Imprese una attestazione dell'aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Al comma quarto si fa divieto alla società di adottare talune decisioni – fra cui la riduzione volontaria del capitale – fino alla scadenza del termine di conversione. E' evidente nella disciplina lo scopo di presidiare fin da subito l'effetto della conversione, che pure al momento dell'emissione è una mera possibilità, mediante una delibera di aumento di capitale, che deve farsi anticipatamente, anche se poi l'aumento diviene effettivo man mano,
a seguito delle singole conversioni. All'atto della conversione infatti - che si sostanzia nell'esercizio di un diritto di opzione - il rapporto di finanziamento sottostante
l'acquisto obbligazionario si trasforma in rapporto sociale, e la somma versata dall'obbligazionista viene annoverata al capitale. Anche questo aumento di capitale, così come quello che si realizza da subito con una emissione di azioni, deve dunque essere un aumento effettivo, e deve essere presidiato contro ogni atto che comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti. Poiché per legge va deliberato da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da attribuire, e da subito sono operanti alcune preclusioni ad operazioni
(2420bis commi 2 e 4), l'effettività dell'aumento di capitale è tutelata fin da quando
l'aumento è ancora solo potenziale. Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall'art. 2358 c.c. mina allora, così come per l'analogo caso del collocamento azionario assistito, l'effettività del conferimento. Ciò vale sia per il caso che la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell'obbligazionista, sia per il caso che essa sia rimessa anche a discrezione dell'emittente, e anche per il caso che la conversione in azioni – anziché in denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione. La natura ancipite dell'emissione obbligazionaria di questo tipo, e la necessità di apprestare immediato presidio all'aumento effettivo, si riflettono sul trattamento contabile della posta. Il principio
IAS 32 al par. 29 stabilisce infatti che “Un'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e
b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno
49 strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio, un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell'entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria
(un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria)
e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità) L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie
o all'emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria”.
Anche il principio OIC 3 qualifica le obbligazioni convertibili come “la fattispecie più diffusa di strumento finanziario che incorpora sia uno strumento di debito e sia uno strumento di patrimonio netto”. Come si esprime Cass. SSUU 1611/1989 c.c. in materia di contratto in frode alla legge (1344 c.c.) “E' il risultato perseguito che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto imposto dalla legge, dell'impiego fattone, al fine di realizzare il risultato vietato”. Il “perseguimento” che viene in questione nel caso di finanziamento per l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie non è tanto l'intento soggettivo e la previsione della Banca di procedere al riscatto delle obbligazioni mediante consegna di azioni proprie – cosa peraltro avvenuta – ma la predisposizione di uno strumento, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, che, in quanto collocato mediante provvista fornita dalla Banca, è in sé idoneo a eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale, e i divieti in essa previsti a tutela della effettività del capitale. Si realizza dunque un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c. L'ipotesi della frode alla legge non necessita peraltro, per essere ravvisata e riconosciuta, di una specifica invocazione da parte dell'interessato, volta che le circostanze di fatto e le difese sviluppate dallo stesso già contengano una invocazione della applicazione della sanzione di nullità quale comminata dalla legge per una ipotesi (collocazione azionaria finanziata) ritenuta sovrapponibile”.
10.2 La decisione è corretta e va confermata non ravvisandosi, per contro, alcuno dei vizi denunciati dall'appellante.
50 Nello specifico, la banca si duole del fatto che il IB abbia fatto riferimento all'art. 2420-bis c.c. pur in assenza di una puntuale contestazione al riguardo da parte dell'attore.
Ora, la circostanza che in primo grado l'attore abbia denunciato, con riferimento all'acquisto obbligazionario finanziato dalla banca, la violazione dell'art. 2358 c.c. piuttosto che dell'art. 2420-bis c.c., è irrilevante, posto che l'inquadramento normativo e la qualificazione giuridica della fattispecie è compito del giudice.
In ogni caso la difesa attorea ha ripetutamente richiamato in atti la nullità dei contratti per cui è causa in quanto stipulati in frode alla legge ex art. 1344 c.c., costituendo il mezzo per eludere l'applicazione della normativa posta a tutela dell'effettività dell'aumento di capitale, alla quale, peraltro, anche l'art. 2420-bis c.c.
è preposto.
Conseguentemente va sanzionato, non solo il collocamento di azioni, ma altresì quello di obbligazioni convertibili allorquando avvenga su provvista fornita dalla banca in assenza del rispetto delle regole dettate (ex artt. 2358 e 2420 bis c.c.) a tutela dell'effettività del capitale.
Va inoltre sottolineato come la sentenza si sia correttamente uniformata al risalente,
e non smentito, principio giurisprudenziale affermato da Cassazione, S.U. n.
1611/1989, secondo cui è il risultato perseguito che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto imposto dalla legge, dell'impiego fattone, al fine di realizzare il risultato vietato.
Risulta per contro infondata la tesi della banca secondo cui il problema dell'effettività dell'aumento di capitale non si pone al momento dell'emissione del prestito obbligazionario, ma al momento del successivo (eventuale e unilaterale) esercizio del diritto di conversione.
Invero, poiché per legge va deliberato da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da attribuire, e da subito sono operanti alcune preclusioni ad operazioni (2420-bis, commi 2 e 4, c.c.), l'effettività dell'aumento di capitale è tutelata fin da quando l'aumento è ancora solo potenziale. Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall'art. 2358 c.c., mina allora, così come per l'analogo caso del collocamento azionario assistito, l'effettività del conferimento, e ciò vale, sia per il caso che la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell'obbligazionista, sia per il caso in cui essa sia rimessa anche a discrezione dell'emittente, come anche per quello in cui la conversione in azioni – anziché in
51 denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione.
Il “perseguimento” che viene in questione nel caso di finanziamento per l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie non è tanto l'intento soggettivo e la previsione della Banca di procedere al riscatto delle obbligazioni mediante consegna di azioni proprie – cosa peraltro nella specie avvenuta – ma la predisposizione di uno strumento, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, che, in quanto collocato mediante provvista fornita dalla Banca, è in sé idoneo a eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale, e i divieti in essa previsti a tutela della effettività del capitale.
Si realizza dunque anche in questo caso un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c.
L'ipotesi della frode alla legge non necessita, peraltro, per essere ravvisata e riconosciuta, di una specifica invocazione da parte dell'interessato, volta che le circostanze di fatto e le difese sviluppate dallo stesso già contengano una invocazione della applicazione della sanzione di nullità quale comminata dalla legge per una ipotesi (collocazione azionaria finanziata) ritenuta sovrapponibile. Con Nel caso di specie, peraltro, ha esercitato il diritto di riscatto delle obbligazioni convertibili, convertendole per l'effetto in azioni che (come è notorio per tutti gli altri titoli scambiati mediante operazioni “baciate”) non trovano corrispondenza con un reale versamento di capitale.
Correttamente, pertanto, la sentenza ha dichiarato nulli gli acquisti azionari e obbligazionari, nonché l'affidamento in conto corrente, in quanto concesso per finanziare detti acquisti.
11. L'undicesimo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella porzione in cui parrebbe aver dichiarato la nullità del finanziamento del 2015, in difetto di domande e di un contraddittorio delle parti sul punto e, comunque, erroneamente” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva sotto due profili. In primo luogo, la decisione sarebbe “ambigua”, e per l'effetto radicalmente “nulla”, non consentendo di determinare con chiarezza quale contratto di finanziamento sia stato dichiarato nullo. In secondo luogo, risulterebbe comunque viziata laddove debba ritenersi faccia riferimento al secondo finanziamento (e cioè quello concesso nel 2015) atteso che in riferimento a questo nessuna censura è stata sollevata in corso di causa, né si è svolto alcun contraddittorio.
11.1 Il IB ha in proposito osservato, e quindi statuito: in motivazione (pag.
8): “La convenuta nel costituirsi ha rilevato che l'affidamento de quo acceso
52 nell'agosto 2013 è stato già rimborsato mentre l'affidamento ancora non rimborsato
è un altro finanziamento (doc. 4 di parte convenuta) concesso nel febbraio 2015. Sul punto va però rilevato, come dedotto da parte attrice nella prima memoria ex art 183
VI comma c.p.c., che il finanziamento del 2015 è un “rinnovo”, per minor importo, del finanziamento del 2013. Il finanziamento del 2013 aveva infatti scadenza al
27.1.2015 e il rinnovo è avvenuto poco dopo (v. “data di stampa” 19.2.2015 del doc.
4 di parte convenuta) per un importo di € 550.000,00, importo congruente con il
“prezzo originario” delle azioni ed obbligazioni (con maggiorazione per eventuali spese ed interessi)”, e quindi nel dispositivo: “
P.Q.M.
1) dichiara la nullità dei contratti collegati di cui è causa e dichiara, per l'effetto, che nulla è dovuto da parte attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento come rinnovato per € 550.000,00”.
11.2 La decisione è nella sostanza corretta e va confermata. Il motivo è per contro infondato e va respinto.
L'appellante assume che la sentenza risulterebbe in parte qua immotivata, non essendovi evidenza circa il fatto che il finanziamento del febbraio/marzo 2015 costituisca il rinnovo di quello erogato nell'agosto del 2013 per consentite a di Pt_5 sottoscrivere il proprio aumento di capitale.
In realtà, basta esaminare i documenti 44 e 45 depositati dalla banca in allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., del 20.3.2017 – contenenti le proposte di fido, e quindi le risultanze dell'indagine interna che sarebbe stata svolta dalla struttura preposta della banca nelle due distinte occasioni – per rendersi conto di come il secondo finanziamento (2015) sia stato concesso in consapevole sostituzione del primo (2013), al quale fa puntuale riferimento, indicando il primo (2013) quale
“scopo”: “nuova emissione” e il secondo (2015): “rinnovo con interventi”.
Quanto all'argomento per cui si tratterebbe di due finanziamenti di tipo diverso (il primo sarebbe un mutuo, mentre il secondo un'apertura di credito), ne va esclusa la rilevanza in parte qua, assumendo in proposito rilievo esclusivamente la circostanza che si sia trattato di due facilitazioni creditizie tra loro collegate integranti “assistenza finanziaria” (non consentita) per l'acquisto di titoli azionari della stessa banca finanziatrice, per tale dovendo intendersi qualunque forma di agevolazione finanziaria finalizzata all'acquisto di quote proprie della società, avvenga essa anteriormente o successivamente all'acquisto stesso, essendo rilevante solo lo strumentante del prestito, o della garanzia, all'acquisto di azioni proprie, dovendosi avere riguardo da parte della società allo scopo vietato.
53 Con Con l'ulteriore considerazione che la difesa di non ha mai adeguatamente risposto all'affermazione dell'attore per cui nessuna somma di denaro venne mai in concreto messa a sua disposizione e che si trattò, nella sostanza, di mere operazioni contabili interne alla banca, che erogò il primo finanziamento per “coprire” l'acquisto dei titoli e successivamente estinse il primo finanziamento erogandone (ad apparente favore dello stesso correntista finanziato) un secondo. E d'altra parte, se effettivamente la banca avesse mutuato al la somma di 615.000, CP_1 singolarmente senza la prestazione di alcuna garanzia da parte del percipiente, non solo ne avrebbe offerto adeguata prova documentale (e così non è stato), ma, in difetto di versamenti effettuati dal beneficiario nelle more, è intuitivo che avrebbe erogato un finanziamento di importo maggiore di quello iniziale, e non già minore.
12. Il dodicesimo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata in punto di spese di lite” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo stata adeguatamente valorizzata:
a) la circostanza che l'attore è risultato totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
b) l'assoluta novità delle questioni dedotte e la notevole complessità del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il IB ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una (pure inammissibile) applicazione analogica di norme
(applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che – diversamente da quanto sostenuto dalla appellante
– il IB ha preso in consapevole considerazione il fatto che l'attore non sia risultato vincitore in relazione a tutte le domande proposte, ma solo in parte, e ha adeguatamente valorizzato la circostanza compensando le spese di lite nella misura di un terzo (cfr. sentenza definitiva, pag. 12: “Le spese di lite vengono compensate per un terzo, posto che parte delle domande attoree sono state dichiarate improcedibili con la sentenza non definitiva. In ragione per il resto della soccombenza la parte convenuta va condannata al pagamento all'attore dei residui due terzi di dette spese”).
Si tratta di una valutazione, che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto conto che le domande principali proposte dall'attore (di nullità
54 dei contratti e di nulla ulteriormente dovere) hanno invece trovato pieno accoglimento.
Quanto alle ulteriori questioni, che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione dell'imputazione, e comunque del carico, delle spese processuali rispetto a quanto già deciso in merito dal IB, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità, inserendosi la vertenza oggetto di causa in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti
(non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui parte in causa è sempre la in secondo grado quasi sempre in Controparte_2 qualità di parte appellante, aventi analogo oggetto e involgenti questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Alla luce delle evidenze di causa e della decisione qui assunta, risulta pertanto corretta la statuizione adottata in parte qua dal IB di compensare le spese di lite per un terzo e di porre a carico della in l.c.a. i restanti due terzi. Pt_1
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore dell'appellato con riferimento al D.M. n.
[...] Controparte_1
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 260.001 a € 520.000”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
55 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2365/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) respinge, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto dalla
[...]
, e per l'effetto Parte_1 conferma la impugnate sentenze del IB di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 1533/2019 e n. 784/2021;
b) condanna l'appellante Parte_1
a rimborsare all'appellato le spese di lite del
[...] Controparte_1 secondo grado, che liquida, per compensi, in € 14.239,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Controparte_2
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
56
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel./est dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2365/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 30.11.2021, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi e Giacomo Ricciardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in Venezia (VE), via
Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Massimo Caneva, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Treviso, Via
Turazza n. 9, appellato/attore in primo grado avente ad oggetto: appello avverso le sentenze emesse dal IB di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 1533/2019 (la sentenza non definitiva) e n. 784/2021 (la sentenza definitiva) nel procedimento n. 10006/2016
R.G.;
1 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di p.c. del 29.2.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, in riforma della sentenza definitiva n. 784/2021, pronunciata in data 21 aprile 2021 dal IB di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G. n. 10006/2016, pubblicata in data 30 aprile 2021 (rep. n.
2276/2021 del 30 aprile 2021), non notificata, nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 1533/2019, pronunciata in data 5 giugno 2019 dal IB di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG n. 10006/2016, pubblicata in data 2 luglio 2019 (rep. 3224/2019 del 2 luglio 2019), non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di Parte_1
, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di
[...] cui in narrativa: - in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione ex art. 50 c.p.c. effettuata dall'attore in forma cartacea e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio;
- sempre in via pregiudiziale, in rito, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del IB di Venezia, in favore del IB di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
- in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e, in subordine, l'inattendibilità della prova testimoniale assunta all'udienza del 26 novembre 2019; - in ogni caso, sulle spese: (a) in via principale, con condanna di controparte alla corresponsione alla delle spese per il doppio grado di giudizio, Pt_1 nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (b) in Pt_1 subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (c) Pt_1 in ulteriore subordine, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla
; Pt_1 conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Nel merito, in via principale: - rigettarsi tutte le domande e le eccezioni dell'appellante, in rito, di merito, e in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed
2 in diritto, per i motivi esposti in narrativa del presente atto e negli scritti difensivi di primo grado;
- per l'effetto, confermarsi la sentenza non definitiva n. 1533/2019, pubblicata in data 2.7.2019, nonché la sentenza definitiva n. 784/2021, pubblicata in data 30.4.2021, entrambe del IB di Venezia. Nel merito, in via subordinata:
- accertarsi e dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia dei contratti di acquisto delle azioni, nonché di finanziamento e apertura di credito per cui è causa, per violazione dell'art. 2358 c.c. e/o del D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30, comma
7, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellato all'appellante in forza dei suddetti contratti. In ulteriore subordine: - accertarsi l'annullabilità e dichiararsi l'annullamento, e comunque
l'inefficacia, dei summenzionati contratti, per vizi del consenso ex art. 1427 e ss. c.c., per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellato all'appellante in forza dei suddetti contratti. In ulteriore subordine: - accertarsi e dichiararsi la risoluzione e comunque l'inefficacia dei contratti medesimi, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lett.
a) del TUF, nonché ai sensi dell'art. 1497 c.c., per i motivi esposti in narrativa, e per
l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellato all'appellante in forza dei suddetti contratti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di primo e secondo grado”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato l'8.2.2016, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti al IB di Treviso la , rappresentando Parte_1 in sintesi:
i) che nel corso del 2013 alcuni dipendenti della banca, recatisi presso la sede della sua impresa, Talent S.r.l., in AS NE, gli avevano proposto, in Con quanto già socio di , l'acquisto di azioni e obbligazioni dell'istituto di credito, rassicurandolo, a fronte della sua esitazione, “che la a semplice richiesta, Pt_1 avrebbe provveduto a riacquistare le azioni allo stesso prezzo di vendita”;
ii) che a fronte della sua indisponibilità ad effettuare l'investimento, i funzionari dell'istituto gli avevano rappresentato la “non necessità” dell'utilizzo di mezzi finanziari propri, in quanto “la provvista per la sottoscrizione dell'aumento di capitale
(doc. 1 di parte attrice) sarebbe stata fornita dalla stessa Banca”, precisando altresì che si sarebbe trattato di “una mera operazione contabile, che avrebbe dovuto concludersi nel giro di un anno”;
3 iii) che il 6 agosto 2013 aveva sottoscritto, presso la sede della propria azienda,
l'atto di acquisto di n.
4.234 azioni della per un importo complessivo di euro Pt_1
264.625,00, nonché di obbligazioni convertibili della stessa per nominali euro
264.625,00, per complessivi euro 529.250,00, per finanziare il quale acquisto aveva Con stipulato con la stessa un contratto di finanziamento, nella forma tecnica dell'affidamento, per euro 615.000,00; iv) che già nel mese di novembre 2013 aveva chiesto per le vie brevi alla di Pt_1 provvedere alla vendita delle azioni così acquistate, senza che però quest'ultima procedesse come richiesto e promesso;
v) che nell'aprile del 2015, il Consiglio di Amministrazione della aveva Pt_1 deliberato la riduzione del valore delle proprie azioni del 23%, portandolo da euro
62,50 a euro 48,00; vi) che successivamente, nella primavera del 2015, la gli aveva comunicato Pt_1
l'impossibilità di dare corso alla richiesta di vendita delle azioni;
vii) che con comunicazione del 29 maggio 2015, la lo aveva informato Pt_1 dell'avvenuta conversione in azioni delle obbligazioni controvertibili dallo stesso sottoscritte;
viii) che l'operazione (di sottoscrizione dell'aumento di capitale/acquisto titoli e contestuale finanziamento finalizzato all'acquisto), da valutarsi in maniera unitaria, risultava viziata, atteso che: a) i relativi contratti di acquisto azioni/obbligazioni e il contratto di finanziamento erano nulli per essere stati posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 c.c., norma inderogabile che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie;
b) detti contratti erano comunque nulli ai sensi dell'art. 30, comma 7, TUF, in quanto sottoscritti presso la sua azienda, e quindi fuori dalla sede della e senza l'indicazione della facoltà Pt_1 di recesso per il cliente;
c) i contratti erano altresì annullabili, ex artt. 1427 e ss. c.c., per vizi del consenso, e segnatamente per dolo, in quanto i funzionari della Banca gli avevano rappresentato una situazione economica e finanziaria dell'istituto di credito diversa da quella reale, e/o per errore ricadente sul “prezzo pagato per le azioni, in quanto non corrispondente all'effettivo patrimonio della , nonché per errore di Pt_1 diritto, posto che la possibilità di riacquisto era preclusa normativamente dal
Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013; ix) che il contratto di acquisto delle azioni era comunque risolubile, perché la Pt_1 aveva violato le disposizioni di cui all'art. 21 del TUF, così come integrate dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, con conseguente diritto al risarcimento dei danni;
inoltre, per mancanza di qualità promessa ed essenziale ai
4 sensi dell'art. 1497 c.c., posta la mancata corrispondenza dell'effettivo patrimonio della Banca al valore delle azioni,
e quindi chiedendo, sulla base di dette premesse, l'accertamento della nullità, annullabilità, risoluzione, e comunque della inefficacia, dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni, nonché del contratto di apertura di credito, e in ragione di ciò, da un lato l'accertamento e la declaratoria di nulla dovere alla in forza di Pt_1 detti contratti e, dall'altro la condanna della stessa alla restituzione di quanto versato in esecuzione dei medesimi. Ha altresì chiesto che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della all'obbligo di riacquisto delle azioni e delle obbligazioni Pt_1 per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto che l'istituto venisse condannato al risarcimento dei danni tutti subiti nella misura da accertarsi anche in via equitativa in corso di causa, comunque non inferiore alle commissioni e spese addebitate e addebitande per l'operazione de qua, oltre al differenziale tra il prezzo corrisposto per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni e quello ricavato, e/o ricavabile, dalla vendita delle azioni a sé ancora intestate per effetto dei succitati contratti. Ancora, e in ogni caso, ha chiesto che venisse disposta la compensazione tra quanto fosse Con risultato dovuto a qualsiasi titolo a e il credito restitutorio e/o risarcitorio accertato in proprio favore, con condanna della convenuta al pagamento della somma differenziale.
2. La si costituiva in giudizio deducendo ed eccependo: Parte_1
A) in via preliminare:
i) l'incompetenza funzionale del IB di Treviso in favore del IB di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
ii) l'inammissibilità delle domande in quanto tra loro incompatibili e proposte senza graduazione,
B) e nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree, sul rilievo che:
iii) la disposizione di cui all'art. 2358 c.c. riguarda le sole azioni e non anche le obbligazioni, ancorché convertibili;
iv) nella specie non sussiste il dedotto collegamento negoziale tra il finanziamento erogato al e l'acquisto delle azioni, non prevedendo il primo nessun vincolo CP_1 di utilizzo nel senso affermato dall'attore, tanto più che la linea di credito era compatibile con il merito creditizio dello stesso e che la somma oggetto dell'affidamento era differente dal prezzo corrisposto per i titoli della Banca;
v) il finanziamento del 2013 era stato rimborsato, mentre quello non rimborsato era un finanziamento del 2015 per € 550.000,00 e nessun collegamento negoziale
5 poteva affermarsi tra i due, anche in ragione dello “iato” temporale con l'acquisto dei titoli avvenuto nel 2013; vi) l'intento di utilizzare le somme di cui all'affidamento per l'acquisto delle azioni della integrava un mero motivo interno alla sfera volitiva dell'attore, come tale Pt_1 estraneo alla causa dei contratti, non potendosi intravedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto del contenzioso;
vii) in ogni caso, nell'ipotesi in cui fosse stato individuato un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti di riferimento, l'art. 2358 c.c. non era comunque applicabile Con alle società cooperative, qual era la al momento dell'operazione, e ciò in forza del principio generale di cui all'art. 2519 c.c., potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità da escludersi in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben poteva, per il raggiungimento di detto scopo, e quindi al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio, finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni. Peraltro, la disciplina di cui all'art. 2538
c.c. risultava nella specie applicabile solo per i limiti quantitativi, ma non anche per la preventiva autorizzazione assembleare e per la relativa relazione consigliare, posto che per le cooperative l'art. 2529 c.c. prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, come Con appunto stabilito dall'art 18 dello Statuto di . In ogni caso, i limiti quantitativi non erano stati in concreto violati, tenuto conto che i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all'art 2529 c.c., così come quelli posti dall'art 2358, sesto comma, c.c., erano stati rispettati, avuto riguardo alle risultanze dei bilanci di esercizio del 2012 e 2013; viii) le regole di comportamento disposte dall'art. 2358 c.c. per gli organi gestori e le cautele e i limiti previsti erano meramente “interni al piano societario” e funzionali alle esigenze di tutela degli interessi dei suoi soci e creditori e non poteva da una eventuale loro violazione discendere la nullità del contratto, posto che la nullità per contrarietà a norme imperative poteva esser fondata solo su una violazione attinente alla disciplina degli elementi intriseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto;
ix) anche a voler ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attore,
l'art. 2358 c.c. comporta comunque la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento, ma non anche l'acquisto delle azioni, conseguenza questa che si porrebbe in contrasto proprio con la ratio della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale;
6 x) l'art 30 del TUF risultava inapplicabile alla fattispecie in quanto il contratto di acquisto dei titoli era stato sottoscritto in presso la sede della e non Pt_1 Pt_1 fuori sede, come allegato;
anche il contratto di affidamento risultava sottoscritto presso i locali della banca (segnatamente presso la filiale di AS NE).
Inoltre, la vendita di azioni ed obbligazioni convertibili sul c.d. mercato primario
(ossia a fronte di un aumento di capitale) non era riconducibile ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sicché non era applicabile l'art 30, comma 6, relativo al diritto di recesso. Con l'ulteriore considerazione che la sanzione di nullità riguardava comunque i contratti di collocamento titoli e non i contratti di finanziamento. Ha ancora osservato, quanto alla previsione di recesso, che la norma de qua intende perseguire lo scopo di evitare che l'investitore venga colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa da escludersi nella fattispecie in esame viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti, evidenziate dallo stesso attore, sicchè, anche laddove fossero risultati sussistenti i presupposti formali per l'applicazione dell'art. 30 T.U.F., l'utilizzo dello strumento doveva ritenersi comunque
“abusivo” e la banca intendeva far valere l'excepito doli generalis. Ha infine affermato che trattandosi di nullità di protezione, il contratto poteva essere convalidato mediante comportamento concludente del cliente incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come avvenuto nel caso di specie, in cui il , dopo CP_1
l'avvenuta esecuzione delle operazioni, nel 2013aveva incassato un “premio fedeltà”, le cedole delle obbligazioni convertibili, aveva rinnovato la richiesta di concessione di linea di credito, ecc.; xi) non sussistevano le dedotte invalidità dei contratti per vizi del consenso, ed in particolare il dolo e l'errore dedotti dall'attore; xii) non sussistevano neppure le condizioni per disporsi la risoluzione dei contratti per inadempimento della per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. Pt_1 Con 21 TUF, comunque inapplicabile alla fattispecie, considerato che aveva operato quale emittente, provvedendo a un'offerta al pubblico ex art. 94 TUF;
in ogni caso l'art. 21 TUF non era applicabile alla sottoscrizione di azioni obbligatoriamente offerte in opzione ai soci ex art. 2441 c.c.; la banca era comunque obbligata ad informare i soci della possibilità di esercizio dell'opzione e della prelazione derivante dai titoli depositati e aveva fornito all'attore tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche dell'investimento; xiii) non sussistevano neppure i presupposti per la risoluzione ex art. 1497 c.c.; in ogni caso, il diritto ad ottenere la risoluzione ex art. 1497 c.c. era prescritto con riferimento ai termini previsti dall'art 1495 c.c., non rispettati nella fattispecie;
7 xiv) non sussisteva, infine, alcuna responsabilità, contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale della sicchè doveva ritenersi priva di riscontro la domanda di Pt_1 risarcimento del danno, in ogni caso da ridursi ex art. 1227 c.c., non potendosi ricondurre in toto la perdita economica alla condotta dell'istituto, dato che parte attrice aveva da sempre investito in azioni della banca in modo consapevole dei relativi rischi di perdita,
e quindi concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo IB adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza del IB adìto
a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il
IB di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate e, comunque, con riguardo alla domanda avversaria ex art. 1497 c.c., per intervenuto decorso dei termini di prescrizione e decadenza. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese e con riserva di agire, in via principale, anche per la restituzione delle somme affidate”.
3. Il IB di Treviso, con provvedimento in data 26.5.2016, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore di quella del “IB di Venezia quale
IB delle Imprese”, compensando le spese di lite.
4. L'attore riassumeva la causa con atto di citazione in riassunzione in data
23.9.2016, notificato alla e quindi depositato il Parte_1
3.10.2016, chiedendo: i) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, e, in subordine,
l'annullabilità o la risoluzione dell'acquisto azioni e del finanziamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare che “nulla è dovuto dall'Attore alla Convenuta in forza dei suddetti contratti” e condannare la alla restituzione di quanto versato Pt_1 dall'attore in esecuzione dei medesimi contratti, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento;
ii) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligo di riacquisto delle azioni per cui è causa e Pt_1 condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore; iii) in ogni caso, disporre “la compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Attore alla
Banca Convenuta ed il credito restitutorio e/o risarcitorio accertato in favore dell'Attore” e condannare “al pagamento della somma differenziale. Con la CP_4 prima memoria ex art. 183, co. 6, poi, precisava tali domande chiedendo di: i) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, dei contratti per
8 cui è causa, con condanna della ai conseguenti effetti restitutori;
ii) in via
Pt_1 subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità dei contratti per cui è causa, con condanna della ai conseguenti effetti restitutori;
iii) in via di ulteriore
Pt_1 subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti per cui è causa, con condanna della ai conseguenti effetti restitutori;
iv) in via di ulteriore
Pt_1 subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento all'obbligo di riacquisto delle azioni per cui è causa, con conseguente condanna della al risarcimento dei danni
Pt_1 subiti;
− in ogni caso, disporre la compensazione tra presunti debiti e crediti dell'attore nei confronti della con condanna di quest'ultima al pagamento della
Pt_1 differenza.
5. si costituiva nel giudizio riassunto con comparsa di risposta del 29 CP_5 dicembre 2016, richiamando integralmente la comparsa di risposta e i documenti depositati nella prima fase del giudizio di fronte al IB di Treviso e contestando le pretese avversarie in quanto inammissibili, prescritte e infondate
6. Depositate le memorie integrative e istruttorie, la Parte_1 veniva sottoposta alla procedura di l.c.a. e l'istruttore dichiarava il processo interrotto con provvedimento dato all'udienza del 5.7.2017.
7. L'attore riassumeva la causa con ricorso in riassunzione depositato in pct il
3.11.2017, dichiarando di “confermare le deduzioni eccezioni e conclusioni tutte, di merito ed istruttorie, formulate nel corso del giudizio, in atto introduttivo e nelle successive memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nei limiti di quelle ammissibili in questa sede nei confronti della Convenuta, come saranno precisate nel prosieguo del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 303 c.p.c.”.
8. La in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari Pt_1 liquidatori, si costituiva eccependo l'improcedibilità delle domande attoree,
l'incompetenza funzionale del IB adito e, nel merito, riproponendo le difese già precedentemente svolte dalla banca in bonis.
9. Con sentenza (non definitiva) n. 1533/2019, pubblicata il 2.7.2019, le eccezioni della banca venivano solo parzialmente accolte. In particolare, venivano dichiarate improseguibili le domande attoree: di restituzione somme;
di accertamento e declaratoria dell'inadempimento della banca all'obbligo di riacquisto delle azioni;
di condanna al risarcimento dei danni;
di compensazione, con condanna della convenuta al pagamento del differenziale. Venivano invece dichiarate ammissibili e proseguibili avanti al IB delle Imprese le domande di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti in tesi collegati oggetto di causa dirette ad ottenere l'accertamento negativo del debito e la liberazione dagli (ulteriori) obblighi di pagamento. In sintesi,
9 la decisione si basa sulle seguenti considerazioni: i) in materia di liquidazione coatta amministrativa, così come in materia di fallimento, il sistema normativo prevede quale regola generale e al fine della tutela del principio della par condicio creditorum,
l'accertamento concorsuale dei crediti vantati nei confronti dell'ente sottoposto alla procedura concorsuale;
ii) corollario di tale principio, evincibile dalle norme che disciplinano il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa c.d. “ordinaria” e ancor più chiaramente da quelle che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa delle banche, è l'improcedibilità delle seguenti domande, se proposte al di fuori della sede concorsuale: a) domande di accertamento di crediti vantati verso l'ente in liquidazione o di condanna di quest'ultimo al pagamento di somme di denaro;
b) domande a carattere costitutivo, o di mero accertamento, che pur non avendo come oggetto somme di denaro risultino “prodromiche”, o costituiscano “l'antecedente” necessario per l'accertamento di un credito vantato nei confronti dell'ente sottoposto alla procedura concorsuale;
iii) esiste, tuttavia, un ambito residuo di procedibilità delle domande proposte fuori dalla sede concorsuale, coincidente con le domande non rientranti nelle categorie suddette, finalizzate al mero accertamento negativo di crediti vantati dall'ente in l.c.a. nei confronti della parte in bonis;
iv) l'attore in via definitiva ha limitato il proprio petitum all'accertamento negativo del credito vantato dalla nei suoi confronti;
v) risultano, per l'effetto, improcedibili le domande il Pt_1 cui accoglimento avrebbe determinato l'insorgere di passività in capo alla Procedura
(i.e. le domande di condanna alla restituzione e al risarcimento, di accertamento del preteso inadempimento della di compensazione tra le rispettive poste di Pt_1 credito) ed invece procedibili le domande: di impugnativa negoziale e di mero accertamento negativo del credito vantato dalla nei confronti dell'attore. La Pt_1 sentenza non definitiva contiene inoltre in parte motiva il rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla banca ex artt. 83 e 87 TUB sul presupposto che non si tratterebbe di un'eccezione di incompetenza, bensì di una questione attinente al rito applicabile e sia quindi “sovrapponibile” a quella relativa all'improcedibilità delle domande ex art. 83, comma 3, TUB.
10. Avverso la sentenza non definitiva la banca formulava riserva d'appello.
11. A seguito della rimessione della causa sul ruolo venivano assunte le prove orali.
12. All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza (definitiva) n. 784/2021, pubblicata il 30 aprile 2021, con la quale il
IB ha:
10 i) dichiarato la nullità dei contratti collegati di cui è causa e, per l'effetto, che nulla
è dovuto da parte attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento, come rinnovato per € 550.000,00;
ii) compensato per un terzo le spese di lite e condannato la a corrispondere Pt_1 all'attore i restanti due terzi, quantificati in euro 18.536,00 per compensi ed euro
2.266 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
In sintesi, la decisione si basa sulle seguenti considerazioni:
a) deve ritenersi provato, sulla base di elementi presuntivi (vicinanza temporale e parziale coincidenza di importi) e delle risultanze delle deposizioni testimoniali raccolte in causa, che l'acquisto delle azioni fu effettuato con l'impiego della provvista derivante dal finanziamento;
b) il finanziamento concesso all'attore nel febbraio del 2015 costituisce il mero
“rinnovo” del finanziamento iniziale;
c) alle società cooperative in generale, e alle banche popolari in particolare (qual Con era la all'epoca dei fatti) trova applicazione l'art. 2358 c.c., non essendovi incompatibilità tipologica di tale disposizione con la disciplina speciale delle banche popolari e non essendo tale disposizione compresa nell'elenco di disposizioni espressamente sancite come inapplicabili dall'art. 150-bis TUB;
d) nella specie, l'art. 2358 c.c. è stato violato, in particolare per mancanza delle prescritte autorizzazioni;
e) ritenuto di dover qualificare l'art. 2358 c.c. quale norma imperativa, e in particolare quale norma di divieto, la conseguenza della violazione è la nullità, tanto dell'acquisto delle azioni, quanto del finanziamento (quest'ultimo “come rinnovato per € 550.000”);
f) quanto alla porzione dell'acquisto delle azioni avente ad oggetto obbligazioni convertibili, trova applicazione l'art. 1344 c.c., con conseguente nullità per elusione di norma imperativa (trattandosi di contratto stipulato in frode alla legge).
13. Avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva ha proposto appello sulla base di dodici motivi, contestando le decisioni assunte dal Parte_3
IB, sia in rito (con specifico riferimento alla tempestività della riassunzione del processo e alla conseguente estinzione del giudizio;
all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_3 all'incompetenza funzionale del IB di Venezia;
alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria
11 di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono nulle non avendo il IB rilevato la inammissibilità della riassunzione e conseguentemente dichiarato l'estinzione del giudizio;
ii) con il secondo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi 1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
iii) con il terzo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'attore abbia proposto domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla nei suoi confronti, e Controparte_2 quindi in tal modo: a) mal interpretato la domanda, posto che le domande formulate dall'attore non sono “di mero accertamento negativo” del credito vantato dalla Banca nei suoi confronti;
b) trascurato gli effetti derivanti dall'accoglimento delle domande demolitorie formulate dal , anche in considerazione delle causae petendi CP_1 sulle quali tali domande si fondono;
c) errato nel ritenere che fossero procedibili le domande finalizzate “anche” all'accertamento negativo del credito, anziché solo quelle finalizzate “esclusivamente” all'accertamento negativo del credito;
d) errato nel ritenere (implicitamente) che le domande attoree avessero ad oggetto il finanziamento del 2015, dal quale deriva il debito dell'attore, anziché il finanziamento del 2013, interamente rimborsato;
e) trascurato le interferenze indebite della decisione sulla fase amministrativa della liquidazione coatta amministrativa;
: iv) con il quarto motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del IB di Venezia
e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
v) con il quinto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza non definitiva è nulla nella parte in cui ha ritenuto che il processo richiedesse ulteriore attività istruttoria e che la sentenza definitiva è nulla perché ha posto a fondamento della decisione le risultanze di
12 un'attività istruttoria inammissibilmente espletata, oltreché nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso inadeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. ai rapporti oggetto di causa, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto delle azioni e quella parziale del finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed
è inconferente rispetto al caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso la violazione dell'art. 2358
c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
x) con il decimo motivo, che la sentenza definitiva è nulla per violazione del principio del contraddittorio ed errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle obbligazioni convertibili, nonché del finanziamento nella porzione correlata a tale acquisto obbligazionario;
xi) con l'undicesimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella porzione in cui ha dichiarato la nullità del finanziamento del 2015 in difetto di corrispondenti domande e del contraddittorio delle parti sul punto, e in ogni caso erroneamente;
xii) con il dodicesimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
14. L'originario attore (G.L.) si è costituito nel presente secondo grado prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
15. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.2.2024, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi
13 effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva e la Sentenza Definitiva sono nulle, non avendo dichiarato l'estinzione del giudizio per effetto dell'inammissibile riassunzione depositata dal Sig. ex art. 50 c.p.c.” – CP_1 denuncia l'erroneità della decisione negativa implicitamente assunta dall'istruttore, prima, e dal Collegio, poi, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione, notificato e depositato dall'attore in seguito alla pronuncia di incompetenza del IB di Treviso, fondata sul rilievo che tale atto venne formato e depositato in formato cartaceo, anziché in formato digitale nativo. Il mancato rilievo della inammissibilità dell'atto di riassunzione avrebbe determinato ipso iure l'estinzione del processo, che avrebbe dovuto essere rilevata e dichiarata dal IB, ma non lo fu.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Il IB di Treviso, avanti al quale la causa era stata inizialmente proposta, dichiarò la propria incompetenza funzionale in favore del IB di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con provvedimento in data 26.5.2016.
L'attore riassunse il processo con “atto di citazione in riassunzione” datato 23.9.2016, notificato in pari data a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della convenuta , e quindi depositato in cancelleria il 3.10.2016 Parte_1 in forma cartacea (la copia agli atti di parte attrice-appellata dell'atto di citazione in riassunzione di cui si tratta non è accompagnata da alcuna pec di deposito, ma reca sulla prima facciata il timbro a inchiostro “IB di Venezia – depositato” e la data
“3 OTT. 2016”).
Ora, considerato che la riassunzione del processo effettuata (come nella specie) a mezzo di atto di citazione, anziché mediante comparsa o ricorso, deve ritenersi tempestiva quando l'atto sia regolarmente notificato entro il termine di tre mesi (cfr.
Cassazione, sez. 3, sentenza n. 9000 del 6.5.2015, Rv. 635210 – 01: “Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio”), deve ritenersi che la riassunzione del
14 processo sia nella specie avvenuta tempestivamente (il termine per la riassunzione, computato il periodo di sospensione feriale, sarebbe invero scaduto solo il
27.9.2016), non rilevando ai fini estintivi di cui si tratta la circostanza che l'atto di riattivazione sia stato notificato all'indirizzo pec della banca anziché a quello del Con procuratore costituito (art. 125, u.c., disp. att. c.p.c.), considerato che si costituì ritualmente nel processo riassunto con comparsa di risposta depositata in pct il
29.12.2016, a firma degli stessi difensori-procuratori che l'avevano assistita davanti al IB di Treviso, senza peraltro eccepire alcunché in parte qua, sollevando esclusivamente la questione della forma (cartacea) dell'atto di riassunzione (e del suo deposito), donde comunque la sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo.
Ritenuta la riassunzione tempestiva, deve escludersi che il processo possa essersi estinto per il solo fatto che l'atto di riassunzione sia stato predisposto in forma cartacea, sottoscritto con segno grafico e quindi depositato manualmente in cancelleria.
La difesa della banca fonda la tesi qui in esame sul disposto dell'art. 16bis del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.
221, nel testo vigente ratione temporis, secondo cui: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, e sulle conseguenze che ne trarrebbe la richiamata giurisprudenza di merito circa l'inesistenza dell'atto predisposto in forma cartacea e quindi depositato senza il rispetto delle modalità telematiche normativamente previste.
La tesi non convince.
Invero, se non vi sono dubbi in merito al fatto che il ricorso in riassunzione di un procedimento dichiarato interrotto non introduce un nuovo, diverso ed autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento già avviato e che l'atto di riassunzione (quale che sia la forma prescelta dalla parte riassumente) integra un atto endoprocessuale proveniente dal difensore di una parte già costituita,
è altrettanto vero che non esiste alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi avvenuto in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano in
15 virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), sicché, trattandosi di una mera irregolarità, la parte che si costituisca in forma cartacea non può essere sanzionata con l'inammissibilità come pretende l'appellante.
In questi termini si è pronunciata la Corte di legittimità (v. Cassazione, sez.
6 - L,
Ordinanza n. 26860 del 2020 del 25.11.2020, in Ced Cassazione,
ECLI:IT:CASS:2020:26860CIV, non massimata), che esaminando un caso sovrapponibile in parte qua a quello di specie (“1.- con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell'atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: si rileva che, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, l'Avvocatura distrettuale dello
Stato aveva depositato l'atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dall'art. 16 bis, comma 9 ter, del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2012, n. 221, a norma del quale l'atto, avendo natura endoprocedimentale, deve essere depositato esclusivamente in via telematica”), ha rigettato la censura ritenendola manifestamente infondata, valorizzando a tal fine il dato dell'assenza di un'espressa sanzione di nullità per tale ricorrenza e il principio del raggiungimento dello scopo, in particolare così motivando:
“Per il caso inverso di deposito telematico invece che cartaceo è stato affermato da questa Corte il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della 1. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.» (Cass. 12/05/2016, n. 9772; Cass. 23/01/2019 n. 1717).
5.1. Tale enunciato appare conforme al principio generale che disciplina le nullità degli atti nel processo civile, in forza del quale, a fronte di una mera irregolarità - quale quella in esame -, non può essere dichiarata la nullità dell'atto in mancanza di espressa
16 comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c. A tale principio occorre poi aggiungere
l'ulteriore regola, desumibile dall'ultimo comma del citato art. 156, secondo cui il raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, - e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo -, la nullità non può mai essere pronunciata (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato, cfr. Cass. 29/01/2015. n. 1676)”.
Peraltro, è lo stesso art. 16-bis D.L. n. 179/2012 cit. a prevedere la possibilità dell'impiego di atti cartacei (nei casi individuati nei commi 8 e 9), il che porta ad escludere che il loro utilizzo, anche se avvenga al di fuori di tali limitate ipotesi, e quindi in maniera pur non conforme al dettato normativo (legale e regolamentare), possa determinare l'inesistenza dell'atto stesso, considerato il significato che la giurisprudenza attribuisce alla categoria della “inesistenza”, la cui nozione viene confinata a ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione.
In particolare, le Sezioni Unite (v. sentenza n. 14916 del 2016) segnalano che già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza (nella specie in quella occasione esaminata della notificazione – Cass. sez. un. n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del 2013 – ma le considerazioni svolte hanno carattere generale e possono estendersi a tutti gli atti processuali).
Partendo da questa considerazione, la Corte ha affermato che l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
Ha ricostruito quindi la nozione di inesistenza, non come un vizio dell'atto più grave della nullità, ma ha ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla radicale bipartizione tra l'atto e il non atto.
Ancora, ha richiamato il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile, e al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi, evidenziando che le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa.
17 Sempre le Sezioni Unite hanno poi richiamato la lettura da privilegiare del principio del “giusto processo”, di cui all'art. 111 Cost., e all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel senso di comprendere, tra i valori che intende tutelare, il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio e tramite la notifica della citazione in riassunzione predisposta, notifica e depositata dall'attore è stata garantita la conoscenza dell'atto in capo alla controparte, poi ritualmente costituitasi sviluppando pienamente le proprie difese, integrandosi così l'ipotesi del raggiungimento dello scopo.
2. Il secondo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva (e la Sentenza
Definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, TUB, non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa” – denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della Banca in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”. L'interesse all'impugnazione in parte qua risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
2.1 Il IB (nella sentenza non definitiva) si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis) Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono “l'antecedente” della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato
(restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del passivo di tal che debbono esserw proposte o comunque proseguire in sede “concorsuale” con assoggettamento al rito all'uopo previsto
18 secondo le procedure di cui agli artt. 86 e ss del TUB , non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Va però indagato, pur nell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura al di fuori delle regole del concorso. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/proseguibilità davanti al giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, si veda Cass. Sez. Un. n. 141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria. Di egual segno
è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione
a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n. 15066/2017). Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
Rimangono per contro escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un quid ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Impresa in l.c.a di riconoscere alla parte. In altre parole la regola del concorso non può trovare applicazione quanto la
19 domanda abbia finalità estranea alla partecipazione al concorso stesso o quando essa non sia strumentale solo all'ammissione al passivo del credito che ne discende ma sia volta ad ottenere ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri
e/o dalla competenza del Fallimento o della procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla procedura stessa: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso il
o la impresa in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può certo Parte_4 essere ottenuta nell'ambito della procedura. Sono invero escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente qualora esse siano dirette solo o anche a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta alla liquidazione coatta. Anche in ipotesi di Fallimento del resto più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che rientrano nella competenza del Giudice della procedura fallimentare non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del , ivi compresi gli Parte_4 accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa
o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n.
17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori
o restitutori, ma semplicemente quando siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale. In altre parole, come da precedenti di questo IB “la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e propri della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove
l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento
20 negativo del credito vantato dalla procedura medesima”. Alla luce di ciò va rilevato che nel caso in esame anche a seguito della riassunzione del giudizio, il ha CP_1 mantenuto ferme nei confronti della procedura domande di “condanna della Banca
Convenuta alla restituzione di quanto versato dall'Attore in esecuzione dei medesimi contratti oltre ad interessi legali e rivalutazione” e, “per l'ipotesi in cui i contratti di finanziamento ed apertura di credito fossero stati ritenuti validi ed efficaci”, domanda di accertamento dell'obbligo di riacquisto delle azioni e per l'effetto di condanna al risarcimento dei danni. Tali domande sono improseguibili, dovendo essere fatte valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni conseguente domanda di accertamento e condanna al pagamento del relativo credito restitutorio o risarcitorio su qualsivoglia titolo fondate”.
2.2 La soluzione offerta dal IB è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al IB ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità
21 giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die”, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
22 La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria da parte sua, non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo invece avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata e diretta una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela laddove si pensi, ad es., a un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili, non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, le domande proposte dall'attore volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva Parte_3 operazione in esame, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di affidamento e collegati contratti di investimento, il secondo per derivazione da quella del primo di cui costituisce il mero rinnovo (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; n. 1922/2023;
n. 30739/2024, peraltro espressive di un orientamento che deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
2.3 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del terzo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attore presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe in buona sostanza a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal IB di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di
23 affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione.
In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni e le obbligazioni apparentemente acquistate dal cliente sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
2.4 In definitiva, può dunque ribadirsi che la improponibilità o la improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la
Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.
E d'altra parte, se fosse la banca ad assumere l'iniziativa per il recupero del credito fondato sul titolo che si pretende nullo, il debitore, convenuto in giudizio di cognizione, potrebbe svolgere le proprie difese in modo pieno e completo, con la conseguenza che, anche laddove sia quest'ultimo ad agire per l'accertamento negativo di quello stesso credito, non può essergli precluso il diritto ad una pronuncia in sede ordinaria con stabilità di giudicato.
Né può dirsi che il divieto di azioni di accertamento negativo risponda all'esigenza di evitare l'impoverimento delle ragioni della massa o, meglio, la diminuzione dell'attivo, dovendosi considerare, da un lato, l'effetto anticipatorio di tale accertamento rispetto all'azione che la banca potrebbe intentare nei confronti del preteso debitore e, dall'altro, la constatazione che quest'ultimo non avrebbe alcun mezzo di tutela
24 all'interno della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa per ottenere la certezza della sua liberazione dall'obbligo, con evidente compressione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
3. Il terzo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva e la Sentenza Definitiva sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che il sig. abbia proposto domande Pt_5 di mero accertamento negativo del credito vantato dalla nei suoi Controparte_2 confronti” – denuncia l'erroneità delle sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione degli atti di causa e delle applicabili norme di legge, hanno ritenuto che, in seguito alla riassunzione del giudizio, l'attore abbia limitato il proprio “petitum” al mero accertamento negativo del credito vantato dalla Banca nei suoi confronti e non anche a domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato, il dato che le domande dell'attore non sarebbero nella sostanza volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di CP_6 non possono in realtà produrre alcun “accertamento negativo” del credito della che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione Pt_1 dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., l'obbligo della stessa di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne consegue l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque,
a prescindere dalla “concreta volontà” dell'attore, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
3.1 La tesi qui opposta dalla difesa della banca – secondo cui, in buona sostanza, che il IB avrebbe errato nel considerare le domande formulate dall'attore come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi
25 confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa – è infondata e non può essere accolta.
Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice (e in merito si ricorda che l'attore si è limitato “in principalità” a chiedere: “accertarsi e dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia dei contratti di acquisto delle azioni nonché di finanziamento e apertura di credito per cui è causa, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'Attore alla Convenuta in forza dei suddetti contratti, con condanna della Banca
Convenuta alla restituzione di quanto versato dall'Attore in esecuzione dei medesimi contratti, oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento degli importi richiesti in restituzione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo”) e che il giudice ha quindi ritenuto in concreto ammissibile, e di poi rilevante e accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte dall'attore, quelle in concreto accolte dal IB lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potranno mai essere utilizzate, o interpretate, al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti esorbitanti dai poteri, e/o dalla competenza, del
Fallimento/liq. giud. o della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non potrebbe essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
3.2 Va inoltre sottolineato, come anticipato nel precedente punto 2.3, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attore non presuppone alcuna compensazione. Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità
26 del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni e le obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.
Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
4. Il quarto motivo – rubricato: “la Sentenza non Definitiva e la Sentenza
Definitiva sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del
IB di Venezia e hanno conseguentemente statuito nel merito delle domande attoree” – denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del IB di Venezia
(Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del IB di
(quale foro concorsuale), escludendo (la sentenza non definitiva) la Pt_1 violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato come non sia stato adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero comunque l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un giudice diverso da quello competente per la procedura di l.c.a.; ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del IB di
Vicenza.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Il processo è stato riassunto davanti al IB di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, a seguito di ordinanza di incompetenza pronunciata il 26.5.2016 dal IB di Treviso, giudice originariamente adito, in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalla difesa di CP_7
Si tratta, quindi, del giudice indicato come quello (in tesi) legalmente competente dalla stessa banca (in bonis), la quale, pertanto, non può ora, contraddicendo sé
27 stessa, affermare che quel giudice, che aveva appunto indicato come competente a decidere sulla domanda contro di sé proposta e davanti al quale la causa è stata poi riassunta senza alcuna contestazione (in parte qua) da parte della sua difesa, in realtà non lo è, essendolo un terzo (giudice).
4.3 L'eccezione è inoltre inammissibile in quanto proposta con l'atto d'appello anziché con istanza di regolamento di competenza, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 42 c.p.c. [“L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli articoli 39 e 49, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”].
4.4 In ogni caso, alla luce di quanto si è osservato esaminando i motivi due e tre,
l'eccezione di incompetenza funzionale del IB di Venezia, Sezione Imprese, in favore del IB di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda (ritenuta esaminabile) proposta dall'attore non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate,
e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attore ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato – con riguardo all'eccezione di incompetenza del IB di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere competente in via funzionale e inderogabile il IB di Vicenza quale giudice del luogo in cui è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, – che le domande ritenute proseguibili, e Pt_6 quindi esaminate nel merito dal IB di Venezia, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta- appellante.
28 5. Il quinto motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione” – denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Nello specifico, si contesta che laddove l'attore avesse chiesto il mero accertamento negativo del credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produrrebbe alcun effetto sul debito contrattuale dello stesso e determinerebbe semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo al medesimo (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che il IB ha dichiarato, però, di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne conseguirebbe, per l'effetto, la nullità anche della sentenza definitiva, poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
6. Il sesto motivo – rubricato: “La Sentenza Definitiva è nulla perché contraddittoria con la Sentenza Non Definitiva” – denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui avrebbe pronunciato (inammissibilmente) sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello specifico, per CP_3 il caso in cui la sentenza non definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come chiesto nel quinto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva nel fare salve le domande attoree abbia in realtà inteso mantenere la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta, la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni Con di . Infatti, laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità delle Con domande caducatorie aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte del
(reputando “procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il CP_1
IB di Venezia non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne deve necessariamente conseguire, quindi, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle
29 sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
6.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza, siccome, nella sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa, e vanno pertanto respinti.
6.2 Sostiene la che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto Pt_1 intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì – in una prospettiva relazionale – che sarebbe ravvisabile una ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di apparente mutuo chirografario, o comunque di affidamento bancario, e quello avente ad oggetto Con l'acquisto/sottoscrizione delle azioni della finanziatrice ), che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito (e cioè l'acquisto delle azioni della banca attraverso l'assistenza finanziaria direttamente fornita dallo stesso istituto di credito) è unitario sul piano economico- funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché
l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che in quella relativa all'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n. 20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
Deve ritenersi, quindi, corretta la valutazione fatta dal IB nella parte in cui ha ritenuto esistente il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento (da parte della in bonis) e l'acquisto Parte_1 da parte dell'attore delle azioni e delle obbligazioni convertibili indicate nell'atto introduttivo: cfr. sentenza definitiva, pag. 7 – 8: “Va invece valutato il dedotto (da
30 parte attrice) collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento e
l'acquisto delle azioni e di obbligazioni convertibili da parte del CP_1 collegamento negato dalla convenuta. E' documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che ha sottoscritto il 6 agosto 2013 il “preordine” (v. Controparte_1 scheda di adesione per sottoscrizione/acquisto) per n. 4324 azioni (per l'importo di
264.625,00) e per obbligazioni convertibili di in bonis per Parte_1 il medesimo importo, circostanza confermata anche dal teste , Testimone_1 dipendente di , che ha dichiarato di aver lui stesso raccolto Parte_1 la firma. Risulta altresì documentalmente che vi era stata richiesta di “concessione fido” per complessivi € 615.000,00 (v. doc. 2 attoreo) datata 1.8.2013; sempre il teste ha riferito che però la firma del cliente sul documento non fu raccolta in Tes_1 quella data, ma successivamente (affermando di ricordare ciò perché la firma fu raccolta da lui ed egli il primo agosto era in ferie). Il finanziamento è stato poi concesso come risulta dal doc. 3 di parte convenuta, portante la data 23.8.2013.
Detto finanziamento è stato appoggiato sul conto corrente n.
[...] acceso appositamente presso la filiale della Pt_1 di AS NE (il dato è pacifico). Già detti elementi documentali pur con le incertezze circa le effettive giornate in cui sono state raccolte le firme fanno emergere la sussistenza di complessive operazioni svoltesi comunque tutte nell'agosto 2013 in stretto arco temporale, di “finanziamento” e di acquisti azionario e di obbligazioni convertibili, acquisti resi possibili proprio in ragione del finanziamento medesimo;
il collegamento negoziale tra l'erogazione del finanziamento e gli acquisti delle azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla stessa banca finanziatrice è risultato poi evidente all'esito delle deposizioni testimoniali. Giova rilevare che dette prove sono state offerte ed ammesse, non al fine di comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di cui si è detto, bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio, avendo egli appunto asserito che l'operazione si è svolta in modo funzionalmente unitario per perseguire un fine causale ulteriore rispetto a quello dei singoli negozi collegati, fine causale in tesi attorea vietato dalla legge: di qui l'ammissibilità di dette prove. Dalle deposizioni testimoniali di , e all'epoca dei fatti Testimone_2 Testimone_3 dipendenti della e soggetti che hanno prospettato la operazione al , Pt_1 CP_1
è emersa, oltre alla consequenzialità temporale delle operazioni di cui si è detto, la unitarietà funzionale e causale dei suddetti negozi. In particolare, lo ha Tes_2 dichiarato che pur non ricordando le date precise: “confermo che siamo andati nel luglio 2013 almeno una volta presso la sede della Talent s.r.l. e in quella occasione
31 abbiamo spiegato al la operazione di aumento del capitale della le CP_1 Pt_1 cui sottoscrizioni partivano in agosto 2013 e gli abbiamo proposto la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e gli abbiamo prospettato anche la possibilità di acquistare anche azioni. Egli ha poi riferito quanto segue rispondendo al capitolo di prova sub 7 della memoria istruttoria attorea (“Vero che i NOi e , sempre in Tes_2 Tes_3 occasione degli incontri di cui sopra, informavano il NO che la provvista CP_1 per l'acquisto delle azioni della sarebbe stata fornita dalla stessa convenuta, Pt_1 mediante un affidamento per elasticità di cassa, senza garanzie, acceso all'uopo”):
“sì, è stato proposto di aderire all'aumento di capitale facendo una operazione finanziaria;
sarebbe stato concesso un affidamento per elasticità di cassa, senza necessità di specifiche garanzie, e questo sarebbe servito per acquistare le azioni e anche le obbligazioni”. Anche ha confermato ciò affermando in risposta al Tes_3 medesimo capitolo di prova: “gli abbiamo detto che vi era eventualmente la possibilità di usufruire di un finanziamento per sottoscrivere l'aumento di capitale;
lui era un cliente affidabile un cliente Private Banking, un cliente VIP con un adeguato patrimonio personale e non necessitavano particolari garanzie tenuto anche conto del valore azioni”. L'acquisto è poi avvenuto effettivamente in concomitanza con il finanziamento e quanto evidenziato fa ritenere indubbiamente provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e obbligazionario ed il finanziamento erogato, anche se il finanziamento risulta erogato per importo superiore al valore di acquisto delle azioni ed obbligazioni. La convenuta nel costituirsi ha rilevato che
l'affidamento de quo acceso nell'agosto 2013 è stato già rimborsato mentre
l'affidamento ancora non rimborsato è un altro finanziamento (doc. 4 di parte convenuta) concesso nel febbraio 2015. Sul punto va però rilevato - come dedotto da parte attrice nella prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. - che il finanziamento del 2015 è un “rinnovo”, per minore importo, del finanziamento del
2013. Il finanziamento del 2013 aveva infatti scadenza al 27.1.2015 e il rinnovo è avvenuto poco dopo (v. “data di stampa” 19.2.2015 del doc. 4 di parte convenuta) per un importo di € 550.000,000, importo congruente con il “prezzo originario” delle azioni ed obbligazioni (con maggiorazione per eventuali spese ed interessi). Vi è dunque il collegamento negoziale dedotto dall'attore”.
È dunque evidente che la domanda che il IB ha ritenuto ammissibile – e cioè quella diretta a conseguire la liberazione da un obbligo potenzialmente sussistente nei confronti della banca e che questa, come risulta evidente dal tenore delle sue difese, continua a sostenere esistente ed esercitabile, pur non attivandolo in concreto in questa sede – postula la necessità di dichiarare la nullità di entrambi i contratti (di
32 finanziamento e di sottoscrizione dell'aumento di capitale) facenti parte dell'unica operazione contrattuale posta in essere.
7. Il settimo motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva è nulla nella parte in cui ha ritenuto che il processo richiedesse ulteriore attività istruttoria, e la Sentenza
Definitiva è nulla perché pone a fondamento della decisione le risultanze di attività istruttoria inammissibilmente espletata, oltreché nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale” – denuncia l'erroneità: A) della sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto che il processo non potesse essere definito allo stato degli atti, ma necessitasse di ulteriore attività istruttoria, poi effettivamente espletata;
B) della sentenza definitiva nella parte in cui ha basato la propria decisione di merito su risultanze istruttorie invalidamente acquisite in corso di causa, siccome volte a provare l'esistenza di patti aggiunti o contrari rispetto ai contratti stipulati e quindi ritenuto assolto sulla base di prove inidonee l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili del medesimo istituto di credito dallo stesso effettuato impiegando la provvista finanziata.
7.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal IB e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e poi erroneamente valutata e per avere, quindi, ritenuto assolto (con motivazione inadeguata) l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
7.2 Nello specifico, quanto al primo aspetto, va preliminarmente osservato che la valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove testimoniali ammesse dal
Collegio (v. ordinanza in data 5/29.6.2019: “Dato atto della propria sentenza non definitiva di pari data;
osservato che il giudizio deve proseguire al fine della trattazione delle domande ritenute procedibili;
dato atto che sono già state depositate le memorie ex art 183, VI comma, c.p.c.
P.Q.M.
1) ammette i capitoli di prova formulati dall'attore nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c ad eccezione del cap. 9 perché generico;
2) ammette i capitoli di prova formulati dalla convenuta nella memoria ex art 183, VI comma, n. 2, c.p.c. con esclusione dei capitoli n. b) e
33 c) poiché generici e valutativi;
abilita le parti alla prova contraria come richiesta”), costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, il quale ne ha evidentemente ritenuto la necessità al fine di implementare in termini conclusivi il quadro probatorio già emergente dalle allegazioni dell'attore non fatte oggetto di specifica contestazione e dai documenti prodotti in causa.
Con l'ulteriore considerazione che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza: invero, la mancata specificazione dei fatti impedisce al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente e quindi di esercitare il potere di direzione del processo, con la conseguenza che l'apprezzamento della rilevanza della prova ha carattere ordinatorio processuale corrispondente all'esigenza di evitare un'attività che, in quanto relativa al mezzo di prova rilevante, contrasti con le esigenze di economia e di ragionevole durata del processo.
Senza poi dire che una volta ammessa la prova orale, l'istruttore esamina il teste sui fatti “intorno ai quali è chiamato a deporre” (art. 248, co. 1, c.p.c.) e non esattamente sul fatto così come articolato dalla parte istante, non trattandosi di processo formulare, e che i difensori hanno la facoltà di interloquire, formulando, sia pure per il tramite dell'istruttore, tutte le domande che ritengano utili a chiarire i fatti medesimi, facoltà che non risulta dal verbale sia stata utilmente impiegata dal difensore della banca.
In ogni caso, diversamente da quanto sostiene l'appellante (cfr. atto d'appello, pag.
84 – 86, punti 213 – 215), la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio non viola affatto il disposto dell'art. 2722 c.c., atteso che, come è stato correttamente osservato dal IB, è stata offerta, e quindi ammessa, non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di cui si è detto, bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento negoziale nei termini allegati dall'attore, avendo questi dedotto che l'operazione si era svolta in modo coerente con quanto gli era stato proposto, e quindi nel senso che il finanziamento era stato concesso per perseguire un “fine causale” ulteriore rispetto a quello del singoli negozi collegati, e cioè proprio l'acquisito di azioni e obbligazioni convertibili della stessa banca finanziatrice a ciò interessata per un fine proprio di consolidamento, sia pure solo apparente, del proprio patrimonio di vigilanza.
In definitiva, oggetto della prova orale assunta in causa non è stata l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione della effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un interesse suo proprio, al quale il
34 cliente ( ) si è prestato per ragioni strettamente attinenti alla Controparte_1 rappresentata convenzienza dell'operazione e alla sua sostanziale neutralità. Invero,
i testi assunti non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca, sulla loro rappresentazione dell'operazione e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici di riferimento, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
7.3 Quanto all'eccezione (di merito) di insufficienza/inadeguatezza delle prove
(documentali, testimoniali e presuntive raccolte nel processo e complessivamente valutate) a fornire la dimostrazione del collegamento negoziale rilevante ex art. 2358
c.c. – ritenuto sussistente dal IB (cfr. sentenza definitiva, pag. 7 – 8) e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va esclusa la fondatezza, e per contro confermata la loro idoneità dimostrativa per le stesse ragioni già valorizzate dal Collegio della Sezione
Specializzata.
La prova del collegamento è invero piena e discende dalle risultanze della espletata istruttoria. Risulta invero documentalmente provato:
a) che il 6 agosto 2013 sottoscrisse un “preordine” per n. 4324 Controparte_1 azioni della in bonis (per l'importo di 264.625,00) Parte_2
e per obbligazioni convertibili per il medesimo importo (v. scheda di adesione, doc.
1 attoreo), circostanza confermata dal teste , dipendente di Testimone_1 [...]
, il quale ha dichiarato di aver lui stesso raccolto la firma;
Parte_1
b) che vi fu richiesta e concessione di fido per complessivi € 615.000,00, datata
1.8.2013, ma in realtà coeva all'acquisto dei titoli (sempre il teste ha riferito Tes_1 che la firma del cliente sul documento non fu raccolta in quella data, ma successivamente, affermando di ricordare ciò perché la firma fu raccolta da lui ed egli il primo agosto era in ferie), somma espressamente finalizzata ad essere utilizzata per generiche finalità di investimento (v. doc. 2 attoreo);
c) che il finanziamento venne effettivamente concesso senza prestazione di alcuna garanzia (come risulta dal doc. 3 di parte convenuta, portante la data del 23.8.2013) con erogazione e gestione della provvista sul conto corrente dedicato n.
[...] appositamente acceso presso la filiale della Pt_1 di AS NE (il dato è pacifico).
Già detti elementi documentali, pur con le incertezze circa le effettive giornate in cui sono state raccolte le firme (circostanza in concreto irrilevante, risultanto comunque
35 acclarata la stretta prossimità temporale della trattativa e della stipulazione dei contratti che vi hanno poi dato concreta esecuzione), fanno emergere la sussistenza di una complessiva operazione di finanziamento e di acquisto di azioni e di obbligazioni convertibili (svoltesi tutte nel mese di agosto 2013 in stretto arco temporale) e che l'acquisto dei titoli (in concreto effettuato mediante l'adesione di all'aumento di capitale della banca) fu concordato, e reso possibile, proprio in Pt_5 ragione del finanziamento medesimo, concesso dalla stessa banca dei cui titoli si tratta, senza alcuna garanzia e con accredito su un conto corrente dedicato, circostanze che non si spiegherebbero (e non sono state diversamente chiarite dalla difesa dell'istituto) se si fosse invece trattato di un ordinario investimento finanziario, frutto dell'autonoma determinazione dell'acquirente e attuato mediante risorse finanziarie sue proprie.
Il prospettato collegamento negoziale tra l'erogazione del finanziamento e gli acquisti delle azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla stessa banca finanziatrice è risultato poi ulteriormente evidente all'esito delle prove orali, che, come già detto, sono state offerte ed ammesse non al fine di comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di riferimento, bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio avendo egli appunto asserito che l'operazione si è svolta in modo funzionalmente unitario per perseguire un fine causale ulteriore rispetto a quello dei singoli negozi collegati, fine causale in tesi attorea vietato dalla legge, di qui l'ammissibilità di dette prove.
Nello specifico, dalle deposizioni rese in causa dai testi e Testimone_2 Tes_3 Con
– all'epoca dei fatti dipendenti di e soggetti che, quali funzionari della
[...]
Banca, si recarono spontaneamente presso la società del per proporgli, CP_1 non solo l'investimento (e cioè l'adesione in doppia forma all'aumento di capitale della banca “ ”), ma la possibilità di effettuarlo utilizzando, e per la totalità Parte_7 dell'esborso, risorse finanziarie messegli contestualmente a disposizione dalla stessa banca, nella forma della apertura di credito mediante “elasticità di cassa” – emerge, oltre alla consequenzialità temporale delle operazioni di cui si tratta, l'unitarietà funzionale e causale dei suddetti negozi.
In particolare, lo ha dichiarato: Tes_2
D. sub 1 e 2 dell'articolato testimoniale attoreo: “1. Vero che i signori Testimone_2
e , funzionari della , si presentavano presso gli uffici Testimone_3 Parte_1 della società Talent S.r.l., siti in AS NE (TV), via della Cooperazione n.
12, in date 24.7.2013 e 30.7.2013, e comunque in almeno due occasioni nel mese di luglio del 2013, per incontrare l'odierno attore NO , che prestava la CP_1
36 propria attività lavorativa presso detta società;
2. Vero che, nelle stesse date, i predetti funzionari proponevano al NO di acquistare un certo CP_1 quantitativo di azioni della Banca convenuta”.
R.: “confermo che siamo andati [lo stesso con il ] nel luglio 2013 almeno Tes_3 una volta presso la sede della Talent s.r.l. e in quella occasione abbiamo spiegato al
la operazione di aumento del capitale della Banca le cui sottoscrizioni CP_1 partivano in agosto 2013 e gli abbiamo proposto la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e gli abbiamo prospettato anche la possibilità di acquistare anche azioni”.
D. sub 7: “7. Vero che i NOi e , sempre in occasione degli incontri Tes_2 Tes_3 di cui sopra, informavano il NO che la provvista per l'acquisto delle CP_1 azioni della sarebbe stata fornita dalla stessa convenuta, mediante un Pt_1 affidamento per elasticità di cassa, senza garanzie, acceso all'uopo”.
R.: “sì è stato proposto di aderire all'aumento di capitale facendo una operazione finanziaria;
sarebbe stato concesso un affidamento per elasticità di cassa, senza necessità di specifiche garanzie e questo sarebbe servito per acquistare le azioni e anche le obbligazioni”.
Anche il ha confermato la circostanza, affermando in risposta al medesimo Tes_3 capitolo di prova: “gli abbiamo detto che vi era eventualmente la possibilità di usufruire di un finanziamento per sottoscrivere l'aumento di capitale;
lui era un cliente affidabile un cliente Private Banking, un cliente VIP con un adeguato patrimonio personale e non necessitavano particolari garanzie tenuto anche conto del valore azioni”.
L'acquisto è poi avvenuto effettivamente in concomitanza con il finanziamento e quanto evidenziato fa ritenere indubbiamente provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e obbligazionario e il finanziamento erogato, anche se il finanziamento risulta inizialmente erogato per un importo superiore al valore di acquisto delle azioni e delle obbligazioni.
A tale proposito è opportuno sottolineare che diversamente da quanto risulta dalla richiesta di finanziamento sottoscritta dal nell'agosto 2013 (doc. 2 di parte CP_1 attrice, cit.), nella quale risulta “barrata” la casella “mutuo chirografario” quale modalità di erogazione del finanziamento, in realtà questo fu concesso nella forma della apertura di credito sul conto corrente dedicato (cfr. doc. 3 di parte convenuta), agevolazione finanziaria che, per quanto possa rilevare, non vi è evidenza che sia stata effettivamente autonomamente utilizzata da per fini ulteriori diversi dal Pt_5 pagamento del prezzo dei titoli, risultando, anzi, semmai il contrario dal fatto che alla scadenza (nel gennaio 2015) il finanziamento non venne chiesto in restituzione, ma
37 rinnovato (il 3.3.2015) per la minor somma di € 550.000, non a caso corrispondente al valore di sottoscrizione dei titoli, con la sola maggiorazione dovuta alle competenze nel frattempo maturate.
Come rilevato dal IB, si tratta dello stesso finanziamento (e sul punto non sussiste una apprezzabile contestazione specifica da parte dell'appellante, limitatasi a ripetere anche in questa sede di gravame che si tratta di un nuovo e ulteriore finanziamento erogato nel 2015, tuttavia, singolarmente, sullo stesso c/c dedicato sul quale era stata resa disponibile la provvista del primo), sicché l'invalidità del primo si propaga al secondo.
In definitiva, non risulta efficacemente smentita la ricostruzione in fatto, e la conseguente valutazione in diritto, fatta dal IB, che ha correttamente ritenuto sussistere tra i contratti di riferimento (di finanziamento e di acquisto titoli) un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c., con conseguente illiceità dell'intera operazione finanziaria, consistita nel finanziamento dell'acquisto delle proprie partecipazioni azionarie da parte dello stesso soggetto dei cui titoli si tratta al di fuori delle previsioni delle disposizioni di legge, indubbiamente dettate per finalità di ordine generale e come tali determinanti la nullità di tutti i contratti mediante i quali l'operazione si è complessivamente realizzata.
E' appena il caso di aggiungere, con riguardo alla contestazione della correlazione soggettiva tra i negozi di riferimento, che nella specie vi è sostanziale contestualità Con temporale tra l'acquisto dei titoli effettuato da mediante l'adesione Pt_5 all'aumento di capitale della banca e la stipulazione del contratto di finanziamento con provvista da erogarsi su conto dedicato, mentre l'appellante non ha neppure allegato, né comunque provato, che l'importo finanziato sia stato altrimenti impiegato per finalità diverse dal pagamento del prezzo di sottoscrizione.
Peraltro, l'oggettività dei criteri di individuazione degli acquisti finanziati indicati dalla
Circolare di Bankitalia n. 263/2006 al fine della individuazione della correlazione tra acquisto e finanziamento suggerisce di mettere a confronto dati meramente oggettivi, quali, appunto, il dato temporale dell'erogazione del finanziamento e quello della sottoscrizione delle azioni, nonché i relativi importi, senza assegnare alcuna rilevanza alla finalità perseguita dalle parti.
La Circolare della B.I. n. 263 del 27 dicembre 2006, al capitolo 2.7, intitolato
“Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza”, precisa altresì il criterio in base al quale un'operazione di finanziamento, per quanto non formalmente finalizzata all'acquisto di azioni della banca finanziatrice, debba ritenersi comunque assoggettata al medesimo regime
38 prudenziale, che ne impone la collocazione tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza, affermando: “Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza, nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi
(condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzarvi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, T.U.F., ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione” e quindi ponendo a carico della banca l'obbligo di “disporre adeguati presidi organizzativi atti a permettere l'identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza e a garantire il rispetto delle disposizioni cogenti in materia di acquisto di strumenti di propria emissione”.
8. L'ottavo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c. fosse applicabile ai rapporti per cui è causa” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, Parte_1 per l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva, connessi, dipendenti,
e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle
39 società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il IB di Venezia non ha condotto alcuna analisi.
8.1 Il IB si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, nello specifico affermando: “Quanto alle Parte_1 banche costituite in forma cooperativa si rileva che “la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art.
2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si
è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante
l'operazione di assistenza finanziaria. Quanto alla applicabilità dell'art. 2358 cc alle banche costituite in forma cooperativa, quale era al Parte_1 momento dei fatti di causa, si osserva che con l'entrata in vigore del Testo Unico
Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il D.L.gs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40
% delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.L.gs.
n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349, comma 2, 2513, 2514, comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e
2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all'art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità. In altre parole, l'abrogazione del citato art. 9 D.L.gs. n. 105/1948 ed il disposto dell'art. 150
40 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell'art. 2358 c.c.”
8.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (quale appunto era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal IB) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”.
Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un
41 articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. IB
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; IB Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; IB Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; IB Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; IB
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; IB Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; IB Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla Consob, che nella propria relazione Parte_1 del 23.12.2016 ha affermato che: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società
42 cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve inoltre, e comunque, rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [per cui: “La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), nella specie, però, non sussistenti.
In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt.
1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è peraltro circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza riconosciuto che in
43 violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione. La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della Banca EN
PE (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6, c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
8.3 In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale sottesa al suddetto divieto permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altri termini, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Anche per queste, quindi, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo,
l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
9. Il nono motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'Acquisto Azioni e del Finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha Cont dichiarato la nullità dell'acquisto effettuato dall'attore delle azioni di e del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico, viene contestato che:
i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel
44 caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che deve ritenersi valido ed efficace.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto (peraltro solo asserito, ma non dimostrato, pacifica essendo l'irrilevanza in parte qua della “non contestazione dei dati di bilancio” della banca da parte dell'attore, che nulla poteva logicamente sapere circa la reale situazione dei “conti” dell'istituto, ed essendo per contro notorio il dato che la Con situazione contabile di all'epoca dei fatti così come emergente dai bilanci era solo fittizia, come è poi emerso in termini drammaticamente evidenti a seguito delle CP_ ispezioni svolte dalla dalla Consob e dalla che la banca disponesse al CP_9 tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere indisponibili tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi che hanno preceduto la messa in liquidazione non è indicata), iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di
45 sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere – perché (in tesi) determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo – si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_6 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero ad illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c. Con Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta da in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n.
25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del ritenuto collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal IB
(cfr. sentenza definitiva, pag. 8 – 9: “(omissis) l'art. 2358 cc, che prevede le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza finanziaria è chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società (v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013 ancorché riferita al solo contratto di finanziamento posto che solo della nullità del contratto di finanziamento colà si
46 discuteva ); come già affermato da questo IB (v. sentenza Collegiale del
IB Venezia resa nel procedimento R.G. 6779/2016 - giudice est dott. Boccuni)
“l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione della società (Cass. n.
25005/2006). Detto ciò e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 comma 1 cc, è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Consegue che, ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art.
2358 cc e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sarà quella della nullità. La disposizione normativa in rilievo prevede… che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge ancora una volta che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
all'epoca dei fatti di causa”. Parte_1
47 10. Il decimo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto di obbligazioni convertibili, nonché del
Finanziamento nella porzione asseritamente correlata a tale acquisto obbligazionario”
– viene censurata la sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni convertibili e della relativa porzione di
Finanziamento sulla base delle seguenti argomentazioni: i) le obbligazioni convertibili collocate al sig. risultano anch'esse in collegamento negoziale con il CP_1 finanziamento erogato dalla emittente;
ii) l'art. 2420 bis c.c., dettato in tema di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, costituisce espressione di un principio generale di tutela dell'effettività dell'aumento di capitale “fin da quando l'aumento di capitale è ancora solo potenziale”; iii) anche le norme sul trattamento contabile di tale posta (principio IAS 32 e OIC 3) confermano la natura ambivalente delle obbligazioni convertibili (incorporanti sia uno strumento di debito, sia uno strumento di patrimonio netto) e la “necessità di apprestare immediato presidio all'aumento effettivo;
iv) l'operazione di finanziamento per l'acquisto obbligazioni convertibili, in sé idonea a eludere la disciplina a tutela dell'effettività del capitale, realizza un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c.; v)
l'acquisto obbligazionario e il Finanziamento concesso all'attore sono in definitiva nulli ex art. 2358 c.c.. Tali valutazioni sarebbero errate, avendo il IB posto a fondamento della propria decisione la ritenuta violazione dell'art. 2420-bis c.c. pur in assenza di qualsivoglia contestazione e/o deduzione attorea sul punto e senza nemmeno provocare il contradditorio delle parti. La motivazione sarebbe comunque carente e contradditoria, dal momento che non specifica neppure quale sarebbe la norma violata, o anche solo elusa, dalle parti ex art. 1344 c.c., limitandosi a dichiarare la nullità dei contratti in esame sulla base di una astratta e potenziale elusione di un principio. In ogni caso le argomentazioni poste dal IB a fondamento della decisione sarebbero prive di fondamento.
10.1 Il IB si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis) Quanto alle obbligazioni convertibili anch'esse in collegamento negoziale con il finanziamento della emittente e sulla questione relativa alla applicabilità o meno dell'art 2358 cc a detta fattispecie (applicabilità negata dalla convenuta) va richiamato il seguente precedente di questo IB (reso nel giudizio N. R.G. 2262/2016 giud rel ed est dott. Tosi) : “Giova ricordare che per il disposto dell'art. 12 TUB si applica alle banche cooperative, con riguardo alla emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, anche l'art. 2420 bis c.c., il quale al primo comma prescrive che l'emissione di tali obbligazioni sia deliberata dalla assemblea straordinaria, la quale deve determinare
48 il rapporto di cambio e il periodo e le modalità di conversione;
e prescrive (al secondo comma) che contestualmente la assemblea debba deliberare un aumento del capitale sociale per un importo corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Al comma terzo dell'articolo si leggono le modalità di emissione delle azioni in conseguenza dell'esercizio della conversione, semestre per semestre;
e il comma stabilisce che gli amministratori dovranno anche depositare ogni semestre al Registro delle Imprese una attestazione dell'aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Al comma quarto si fa divieto alla società di adottare talune decisioni – fra cui la riduzione volontaria del capitale – fino alla scadenza del termine di conversione. E' evidente nella disciplina lo scopo di presidiare fin da subito l'effetto della conversione, che pure al momento dell'emissione è una mera possibilità, mediante una delibera di aumento di capitale, che deve farsi anticipatamente, anche se poi l'aumento diviene effettivo man mano,
a seguito delle singole conversioni. All'atto della conversione infatti - che si sostanzia nell'esercizio di un diritto di opzione - il rapporto di finanziamento sottostante
l'acquisto obbligazionario si trasforma in rapporto sociale, e la somma versata dall'obbligazionista viene annoverata al capitale. Anche questo aumento di capitale, così come quello che si realizza da subito con una emissione di azioni, deve dunque essere un aumento effettivo, e deve essere presidiato contro ogni atto che comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti. Poiché per legge va deliberato da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da attribuire, e da subito sono operanti alcune preclusioni ad operazioni
(2420bis commi 2 e 4), l'effettività dell'aumento di capitale è tutelata fin da quando
l'aumento è ancora solo potenziale. Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall'art. 2358 c.c. mina allora, così come per l'analogo caso del collocamento azionario assistito, l'effettività del conferimento. Ciò vale sia per il caso che la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell'obbligazionista, sia per il caso che essa sia rimessa anche a discrezione dell'emittente, e anche per il caso che la conversione in azioni – anziché in denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione. La natura ancipite dell'emissione obbligazionaria di questo tipo, e la necessità di apprestare immediato presidio all'aumento effettivo, si riflettono sul trattamento contabile della posta. Il principio
IAS 32 al par. 29 stabilisce infatti che “Un'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e
b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno
49 strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio, un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell'entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria
(un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria)
e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità) L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie
o all'emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria”.
Anche il principio OIC 3 qualifica le obbligazioni convertibili come “la fattispecie più diffusa di strumento finanziario che incorpora sia uno strumento di debito e sia uno strumento di patrimonio netto”. Come si esprime Cass. SSUU 1611/1989 c.c. in materia di contratto in frode alla legge (1344 c.c.) “E' il risultato perseguito che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto imposto dalla legge, dell'impiego fattone, al fine di realizzare il risultato vietato”. Il “perseguimento” che viene in questione nel caso di finanziamento per l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie non è tanto l'intento soggettivo e la previsione della Banca di procedere al riscatto delle obbligazioni mediante consegna di azioni proprie – cosa peraltro avvenuta – ma la predisposizione di uno strumento, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, che, in quanto collocato mediante provvista fornita dalla Banca, è in sé idoneo a eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale, e i divieti in essa previsti a tutela della effettività del capitale. Si realizza dunque un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c. L'ipotesi della frode alla legge non necessita peraltro, per essere ravvisata e riconosciuta, di una specifica invocazione da parte dell'interessato, volta che le circostanze di fatto e le difese sviluppate dallo stesso già contengano una invocazione della applicazione della sanzione di nullità quale comminata dalla legge per una ipotesi (collocazione azionaria finanziata) ritenuta sovrapponibile”.
10.2 La decisione è corretta e va confermata non ravvisandosi, per contro, alcuno dei vizi denunciati dall'appellante.
50 Nello specifico, la banca si duole del fatto che il IB abbia fatto riferimento all'art. 2420-bis c.c. pur in assenza di una puntuale contestazione al riguardo da parte dell'attore.
Ora, la circostanza che in primo grado l'attore abbia denunciato, con riferimento all'acquisto obbligazionario finanziato dalla banca, la violazione dell'art. 2358 c.c. piuttosto che dell'art. 2420-bis c.c., è irrilevante, posto che l'inquadramento normativo e la qualificazione giuridica della fattispecie è compito del giudice.
In ogni caso la difesa attorea ha ripetutamente richiamato in atti la nullità dei contratti per cui è causa in quanto stipulati in frode alla legge ex art. 1344 c.c., costituendo il mezzo per eludere l'applicazione della normativa posta a tutela dell'effettività dell'aumento di capitale, alla quale, peraltro, anche l'art. 2420-bis c.c.
è preposto.
Conseguentemente va sanzionato, non solo il collocamento di azioni, ma altresì quello di obbligazioni convertibili allorquando avvenga su provvista fornita dalla banca in assenza del rispetto delle regole dettate (ex artt. 2358 e 2420 bis c.c.) a tutela dell'effettività del capitale.
Va inoltre sottolineato come la sentenza si sia correttamente uniformata al risalente,
e non smentito, principio giurisprudenziale affermato da Cassazione, S.U. n.
1611/1989, secondo cui è il risultato perseguito che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto imposto dalla legge, dell'impiego fattone, al fine di realizzare il risultato vietato.
Risulta per contro infondata la tesi della banca secondo cui il problema dell'effettività dell'aumento di capitale non si pone al momento dell'emissione del prestito obbligazionario, ma al momento del successivo (eventuale e unilaterale) esercizio del diritto di conversione.
Invero, poiché per legge va deliberato da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da attribuire, e da subito sono operanti alcune preclusioni ad operazioni (2420-bis, commi 2 e 4, c.c.), l'effettività dell'aumento di capitale è tutelata fin da quando l'aumento è ancora solo potenziale. Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall'art. 2358 c.c., mina allora, così come per l'analogo caso del collocamento azionario assistito, l'effettività del conferimento, e ciò vale, sia per il caso che la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell'obbligazionista, sia per il caso in cui essa sia rimessa anche a discrezione dell'emittente, come anche per quello in cui la conversione in azioni – anziché in
51 denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione.
Il “perseguimento” che viene in questione nel caso di finanziamento per l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie non è tanto l'intento soggettivo e la previsione della Banca di procedere al riscatto delle obbligazioni mediante consegna di azioni proprie – cosa peraltro nella specie avvenuta – ma la predisposizione di uno strumento, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, che, in quanto collocato mediante provvista fornita dalla Banca, è in sé idoneo a eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale, e i divieti in essa previsti a tutela della effettività del capitale.
Si realizza dunque anche in questo caso un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c.
L'ipotesi della frode alla legge non necessita, peraltro, per essere ravvisata e riconosciuta, di una specifica invocazione da parte dell'interessato, volta che le circostanze di fatto e le difese sviluppate dallo stesso già contengano una invocazione della applicazione della sanzione di nullità quale comminata dalla legge per una ipotesi (collocazione azionaria finanziata) ritenuta sovrapponibile. Con Nel caso di specie, peraltro, ha esercitato il diritto di riscatto delle obbligazioni convertibili, convertendole per l'effetto in azioni che (come è notorio per tutti gli altri titoli scambiati mediante operazioni “baciate”) non trovano corrispondenza con un reale versamento di capitale.
Correttamente, pertanto, la sentenza ha dichiarato nulli gli acquisti azionari e obbligazionari, nonché l'affidamento in conto corrente, in quanto concesso per finanziare detti acquisti.
11. L'undicesimo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata nella porzione in cui parrebbe aver dichiarato la nullità del finanziamento del 2015, in difetto di domande e di un contraddittorio delle parti sul punto e, comunque, erroneamente” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva sotto due profili. In primo luogo, la decisione sarebbe “ambigua”, e per l'effetto radicalmente “nulla”, non consentendo di determinare con chiarezza quale contratto di finanziamento sia stato dichiarato nullo. In secondo luogo, risulterebbe comunque viziata laddove debba ritenersi faccia riferimento al secondo finanziamento (e cioè quello concesso nel 2015) atteso che in riferimento a questo nessuna censura è stata sollevata in corso di causa, né si è svolto alcun contraddittorio.
11.1 Il IB ha in proposito osservato, e quindi statuito: in motivazione (pag.
8): “La convenuta nel costituirsi ha rilevato che l'affidamento de quo acceso
52 nell'agosto 2013 è stato già rimborsato mentre l'affidamento ancora non rimborsato
è un altro finanziamento (doc. 4 di parte convenuta) concesso nel febbraio 2015. Sul punto va però rilevato, come dedotto da parte attrice nella prima memoria ex art 183
VI comma c.p.c., che il finanziamento del 2015 è un “rinnovo”, per minor importo, del finanziamento del 2013. Il finanziamento del 2013 aveva infatti scadenza al
27.1.2015 e il rinnovo è avvenuto poco dopo (v. “data di stampa” 19.2.2015 del doc.
4 di parte convenuta) per un importo di € 550.000,00, importo congruente con il
“prezzo originario” delle azioni ed obbligazioni (con maggiorazione per eventuali spese ed interessi)”, e quindi nel dispositivo: “
P.Q.M.
1) dichiara la nullità dei contratti collegati di cui è causa e dichiara, per l'effetto, che nulla è dovuto da parte attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento come rinnovato per € 550.000,00”.
11.2 La decisione è nella sostanza corretta e va confermata. Il motivo è per contro infondato e va respinto.
L'appellante assume che la sentenza risulterebbe in parte qua immotivata, non essendovi evidenza circa il fatto che il finanziamento del febbraio/marzo 2015 costituisca il rinnovo di quello erogato nell'agosto del 2013 per consentite a di Pt_5 sottoscrivere il proprio aumento di capitale.
In realtà, basta esaminare i documenti 44 e 45 depositati dalla banca in allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., del 20.3.2017 – contenenti le proposte di fido, e quindi le risultanze dell'indagine interna che sarebbe stata svolta dalla struttura preposta della banca nelle due distinte occasioni – per rendersi conto di come il secondo finanziamento (2015) sia stato concesso in consapevole sostituzione del primo (2013), al quale fa puntuale riferimento, indicando il primo (2013) quale
“scopo”: “nuova emissione” e il secondo (2015): “rinnovo con interventi”.
Quanto all'argomento per cui si tratterebbe di due finanziamenti di tipo diverso (il primo sarebbe un mutuo, mentre il secondo un'apertura di credito), ne va esclusa la rilevanza in parte qua, assumendo in proposito rilievo esclusivamente la circostanza che si sia trattato di due facilitazioni creditizie tra loro collegate integranti “assistenza finanziaria” (non consentita) per l'acquisto di titoli azionari della stessa banca finanziatrice, per tale dovendo intendersi qualunque forma di agevolazione finanziaria finalizzata all'acquisto di quote proprie della società, avvenga essa anteriormente o successivamente all'acquisto stesso, essendo rilevante solo lo strumentante del prestito, o della garanzia, all'acquisto di azioni proprie, dovendosi avere riguardo da parte della società allo scopo vietato.
53 Con Con l'ulteriore considerazione che la difesa di non ha mai adeguatamente risposto all'affermazione dell'attore per cui nessuna somma di denaro venne mai in concreto messa a sua disposizione e che si trattò, nella sostanza, di mere operazioni contabili interne alla banca, che erogò il primo finanziamento per “coprire” l'acquisto dei titoli e successivamente estinse il primo finanziamento erogandone (ad apparente favore dello stesso correntista finanziato) un secondo. E d'altra parte, se effettivamente la banca avesse mutuato al la somma di 615.000, CP_1 singolarmente senza la prestazione di alcuna garanzia da parte del percipiente, non solo ne avrebbe offerto adeguata prova documentale (e così non è stato), ma, in difetto di versamenti effettuati dal beneficiario nelle more, è intuitivo che avrebbe erogato un finanziamento di importo maggiore di quello iniziale, e non già minore.
12. Il dodicesimo motivo – rubricato: “la Sentenza Definitiva è errata in punto di spese di lite” – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo stata adeguatamente valorizzata:
a) la circostanza che l'attore è risultato totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
b) l'assoluta novità delle questioni dedotte e la notevole complessità del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il IB ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una (pure inammissibile) applicazione analogica di norme
(applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che – diversamente da quanto sostenuto dalla appellante
– il IB ha preso in consapevole considerazione il fatto che l'attore non sia risultato vincitore in relazione a tutte le domande proposte, ma solo in parte, e ha adeguatamente valorizzato la circostanza compensando le spese di lite nella misura di un terzo (cfr. sentenza definitiva, pag. 12: “Le spese di lite vengono compensate per un terzo, posto che parte delle domande attoree sono state dichiarate improcedibili con la sentenza non definitiva. In ragione per il resto della soccombenza la parte convenuta va condannata al pagamento all'attore dei residui due terzi di dette spese”).
Si tratta di una valutazione, che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto conto che le domande principali proposte dall'attore (di nullità
54 dei contratti e di nulla ulteriormente dovere) hanno invece trovato pieno accoglimento.
Quanto alle ulteriori questioni, che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione dell'imputazione, e comunque del carico, delle spese processuali rispetto a quanto già deciso in merito dal IB, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità, inserendosi la vertenza oggetto di causa in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti
(non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui parte in causa è sempre la in secondo grado quasi sempre in Controparte_2 qualità di parte appellante, aventi analogo oggetto e involgenti questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Alla luce delle evidenze di causa e della decisione qui assunta, risulta pertanto corretta la statuizione adottata in parte qua dal IB di compensare le spese di lite per un terzo e di porre a carico della in l.c.a. i restanti due terzi. Pt_1
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore dell'appellato con riferimento al D.M. n.
[...] Controparte_1
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 260.001 a € 520.000”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
55 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2365/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) respinge, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto dalla
[...]
, e per l'effetto Parte_1 conferma la impugnate sentenze del IB di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 1533/2019 e n. 784/2021;
b) condanna l'appellante Parte_1
a rimborsare all'appellato le spese di lite del
[...] Controparte_1 secondo grado, che liquida, per compensi, in € 14.239,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Controparte_2
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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