Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
Art. 2349.
(Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro).
Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria puo' deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societa' o di societa' controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare l'assegnazione ai ((prestatori di lavoro)) dipendenti della societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o ((anche di)) diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilita' di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
(Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro).
Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria puo' deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societa' o di societa' controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare l'assegnazione ai ((prestatori di lavoro)) dipendenti della societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o ((anche di)) diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilita' di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
Commentari • 59
- 1. Stock options, indennità estero e retribuzione globale di fattoValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 19 settembre 2024 · 163.59096
[…] Mentre grazie all'art. 2349 c.c. una società può, con delibera dell'assemblea straordinaria, assegnare utili ai propri dipendenti emettendo per lo stesso importo speciali categorie di azioni da assegnare loro individualmente, con l'art. 2441 C.c., comma 8, si consente che l'assemblea straordinaria deliberi un aumento di capitale e contestualmente conferisca ai lavoratori il diritto di sottoscrivere le corrispondenti azioni, solitamente ad un prezzo più basso. […]
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Giurisprudenza • 115
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 08/11/2022, n. 4978Provvedimento: […] In particolare il primo giudice, ha premesso in fatto che :"...- In data 24.4.2003 l'assemblea straordinaria soci Resist_2, ai sensi dell'art. 2349 c.c., aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione, fino al 31.3.2006, la facoltà di effettuare aumenti di capitale per un importo massimo complessivo di euro 40 milioni, […]Leggi di più...
- tardività notifica·
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- inammissibilità appello·
- notifica telematica·
- silenzio-rifiuto·
- art. 153 c.p.c.·
- art. 62 TUIR·
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- principio di distribuzione onere probatorio