Articolo 2349 del Codice civile
Articolo 2348Articolo 2350
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
Art. 2349.

(Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro).

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria puo' deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societa' o di societa' controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare l'assegnazione ai ((prestatori di lavoro)) dipendenti della societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o ((anche di)) diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilita' di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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