(Errore, violenza e dolo).
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
[…] Infatti, la...» Consulenza legale Q201924068 (Articolo 2697 Codice Civile - Onere della prova) «Nei nostri due precedenti pareri, come richiesto nei rispettivi quesiti, si è affrontato principalmente l'aspetto del comportamento doloso dell'assicurato ed...» Consulenza legale Q201924046 (Articolo 1917 Codice Civile - Assicurazione della responsabilità civile) «La problematica non è se esiste giurisprudenza secondo cui il comportamento doloso dell' assicurato rientri tra le clausole soggettive di delimitazione del...» Consulenza legale Q201923417 (Articolo 1427 Codice Civile - Errore, violenza, e dolo) «Ai sensi dell'articolo 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti , […]
Leggi di più…[…] Sono vizi del consenso quelli definiti dall'articolo 1427 del Codice Civile: “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti”. […] Diversamente, se la volontà fosse viziata così come previsto al Capo XII, Titolo II, del Libro IV, cioè ex art. 1427 del Codice Civile, il contratto è annullabile poiché sanabile nei suoi vizi. […] Ex art. 1427 c.c. si prevede che: "Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti”. […]
Leggi di più…[…] Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1427 c.c. in ordine al concorso ad atti di violenza in danno di D.M.A. per carenza di legittimazione passiva di B.A.”: la Corte d'appello ha confermato la condanna “nei capi 6, 8, 9 nonostante l'assoluta carenza di prova del rapporto parentale e/o di coniugio del ricorrente con gli altri resistenti e l'indimostrata, quindi inesistente, partecipazione del ricorrente agli atti di violenza in danno di D.M.A.”, essendosi il ricorrente limitato “con estrema fiducia” a prestare la somma di Euro 218.000 all'acquirente dell'immobile. […]
Leggi di più…[…] Passando poi a considerare il consenso estorto con la “violenza”, occorre subito precisare che quella considerata dall'art. 1427 c.c. è la violenza di tipo psichico, intesa come minaccia concreta e probabile. […]
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