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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. r.g. 3688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI ER GI
ND CH GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3688/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FERRARI LUISA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E nei confronti di
(c.f. nato a [...] il [...] , CP_2 C.F._3 Parte_2
), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._4 CP_3
), nata in [...] il [...] e C.F._5 Controparte_4
), nata a [...] il [...]., rappresentati dal curatore speciale avv. BRIONI C.F._6
DI
TERZI INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 16.10.2025 parte ricorrente e il Curatore speciale rassegnavano le trascritte conclusioni:
i difensori chiedono che la causa sia definita alle condizioni dell'ordinanza del 25.5.2024, stabilendo a carico del padre un assegno di mantenimento di € 200,00 a figlia a fronte delle indagini tributarie da ultimo acquisite, del pagina 1 di 4 mancato mantenimento sino ad oggi e della necessità di un reperimento di abitazione autonoma per la madre;
con mantenimento del monitoraggio in via amministrativa da parte del Servizio incaricato nella misura massima;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 25.3.2024, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti i quattro figli minorenni in epigrafe, nati dalla cessata convivenza more uxorio con , dando atto che i figli, previa nomina del Curatore CP_1 speciale erano già stati affidati ai Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni il 27.10.2021, disponendo il collocamento della madre e minori in una casa rifugio, a seguito di gravi fatti di violenza ascritti al padre e ai di lui genitori.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace;
era altresì chiamato il
Curatore speciale che si costituiva ritualmente.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentita la ricorrente e il Curatore speciale all'udienza del
23.5.2024, cui compariva anche il resistente senza l'assistenza del difensore, con ordinanza del
25.5.2024 erano pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti (per quanto d'interesse, “2. affida i figli minorenni in via esclusiva alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore importanza ivi compreso il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre;
3. le visite del padre e degli ascendenti paterni e
l'intervento dei Servizi specialistici avverranno nelle modalità già disposte dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 21.12.2023; 4. assegno unico in favore della madre per l'intero;
5. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 200,00 mensili ciascuno, importo che sarà ridotto ad € 150,00 mensili dal momento dell'effettivo percepimento della madre dell'assegno unico, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia), disponendo la continuazione del monitoraggio dei Servizi sociali già incaricati e indagini tributarie sul padre.
Acquisite le risultanze di entrambe le istruttorie, all'udienza del 16.10.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, su concorde istanza delle parti costituite.
***
Relativamente ai figli minorenni ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle relazioni depositate dai Servizi il padre, sin dalla cessazione della convivenza (2021), si dedicava scarsamente alla cura dei figli, partecipando raramente agli incontri pagina 2 di 4 protetti concentrandosi sul solo lato ludico (relazioni 21.5.2024, 5.12.2024, 30.9.2025), ometteva del tutto l'adempimento all'obbligo di mantenimento.
Tale condotta, che può ritenersi comprovata dalla mancata costituzione in giudizio del resistente, sebbene ritualmente notiziato e personalmente comparso alla prima udienza, denota carenze educative e genitoriali che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori. Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i figli, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Vieppiù, in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
Quanto alle facoltà di visita del padre, fermo il collocamento prevalente della minore presso la madre, possono essere riconosciute solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della figlia, esclusivamente in modalità protetta su richiesta ai competenti Servizi Sociali, demandati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare.
Merita accoglimento quanto proposto per il mantenimento della prole a carico del padre, di misura pressoché minima, a fronte delle indagini tributarie da ultimo acquisite (da ultimo, pare svolgere l'attività di operaio presso per € 11.000,00 netti annui circa, oltre a indennità Inps per € Controparte_5
4.000,00 netti annui circa), del mancato mantenimento sino ad oggi e della necessità di un reperimento di abitazione autonoma per la madre, che sin dalla fine della convivenza ha sostenuto sempre da sola i relativi oneri.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la mancata opposizione del resistente, le spese di lite si reputano irripetibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, stante il sostanziale disinteresse mostrato nonostante l'istruttoria svolta, e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.400,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge, in favore della madre e del Curatore speciale ciascuno, pertanto per complessivi € 6.800,00 da distrarsi in favore dell'Erario in quanto entrambe provvisoriamente ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) affida in via esclusiva alla madre i figli minorenni , con collocamento presso la madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
2) le visite del padre e degli ascendenti paterni e l'intervento dei Servizi specialistici avverranno nelle modalità già disposte dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 21.12.2023;
3) assegno unico in favore della madre per l'intero;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 200,00 mensili ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Brescia;
5) dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore della coppia anche al fine di accompagnare le parti nel percorso di terapia familiare ed individuale e creare le condizioni per rendere effettivo il riavvicinamento del padre;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6) condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento, liquidate in motivazione in complessivi € 6.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI ER GI
ND CH GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3688/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FERRARI LUISA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E nei confronti di
(c.f. nato a [...] il [...] , CP_2 C.F._3 Parte_2
), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._4 CP_3
), nata in [...] il [...] e C.F._5 Controparte_4
), nata a [...] il [...]., rappresentati dal curatore speciale avv. BRIONI C.F._6
DI
TERZI INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 16.10.2025 parte ricorrente e il Curatore speciale rassegnavano le trascritte conclusioni:
i difensori chiedono che la causa sia definita alle condizioni dell'ordinanza del 25.5.2024, stabilendo a carico del padre un assegno di mantenimento di € 200,00 a figlia a fronte delle indagini tributarie da ultimo acquisite, del pagina 1 di 4 mancato mantenimento sino ad oggi e della necessità di un reperimento di abitazione autonoma per la madre;
con mantenimento del monitoraggio in via amministrativa da parte del Servizio incaricato nella misura massima;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 25.3.2024, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti i quattro figli minorenni in epigrafe, nati dalla cessata convivenza more uxorio con , dando atto che i figli, previa nomina del Curatore CP_1 speciale erano già stati affidati ai Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni il 27.10.2021, disponendo il collocamento della madre e minori in una casa rifugio, a seguito di gravi fatti di violenza ascritti al padre e ai di lui genitori.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace;
era altresì chiamato il
Curatore speciale che si costituiva ritualmente.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentita la ricorrente e il Curatore speciale all'udienza del
23.5.2024, cui compariva anche il resistente senza l'assistenza del difensore, con ordinanza del
25.5.2024 erano pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti (per quanto d'interesse, “2. affida i figli minorenni in via esclusiva alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore importanza ivi compreso il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre;
3. le visite del padre e degli ascendenti paterni e
l'intervento dei Servizi specialistici avverranno nelle modalità già disposte dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 21.12.2023; 4. assegno unico in favore della madre per l'intero;
5. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 200,00 mensili ciascuno, importo che sarà ridotto ad € 150,00 mensili dal momento dell'effettivo percepimento della madre dell'assegno unico, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia), disponendo la continuazione del monitoraggio dei Servizi sociali già incaricati e indagini tributarie sul padre.
Acquisite le risultanze di entrambe le istruttorie, all'udienza del 16.10.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, su concorde istanza delle parti costituite.
***
Relativamente ai figli minorenni ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle relazioni depositate dai Servizi il padre, sin dalla cessazione della convivenza (2021), si dedicava scarsamente alla cura dei figli, partecipando raramente agli incontri pagina 2 di 4 protetti concentrandosi sul solo lato ludico (relazioni 21.5.2024, 5.12.2024, 30.9.2025), ometteva del tutto l'adempimento all'obbligo di mantenimento.
Tale condotta, che può ritenersi comprovata dalla mancata costituzione in giudizio del resistente, sebbene ritualmente notiziato e personalmente comparso alla prima udienza, denota carenze educative e genitoriali che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori. Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i figli, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Vieppiù, in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
Quanto alle facoltà di visita del padre, fermo il collocamento prevalente della minore presso la madre, possono essere riconosciute solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della figlia, esclusivamente in modalità protetta su richiesta ai competenti Servizi Sociali, demandati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare.
Merita accoglimento quanto proposto per il mantenimento della prole a carico del padre, di misura pressoché minima, a fronte delle indagini tributarie da ultimo acquisite (da ultimo, pare svolgere l'attività di operaio presso per € 11.000,00 netti annui circa, oltre a indennità Inps per € Controparte_5
4.000,00 netti annui circa), del mancato mantenimento sino ad oggi e della necessità di un reperimento di abitazione autonoma per la madre, che sin dalla fine della convivenza ha sostenuto sempre da sola i relativi oneri.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la mancata opposizione del resistente, le spese di lite si reputano irripetibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, stante il sostanziale disinteresse mostrato nonostante l'istruttoria svolta, e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.400,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge, in favore della madre e del Curatore speciale ciascuno, pertanto per complessivi € 6.800,00 da distrarsi in favore dell'Erario in quanto entrambe provvisoriamente ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) affida in via esclusiva alla madre i figli minorenni , con collocamento presso la madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
2) le visite del padre e degli ascendenti paterni e l'intervento dei Servizi specialistici avverranno nelle modalità già disposte dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 21.12.2023;
3) assegno unico in favore della madre per l'intero;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 200,00 mensili ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Brescia;
5) dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore della coppia anche al fine di accompagnare le parti nel percorso di terapia familiare ed individuale e creare le condizioni per rendere effettivo il riavvicinamento del padre;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6) condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento, liquidate in motivazione in complessivi € 6.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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