Articolo 87 del Codice di procedura civile
Articolo 80Articolo 88
Versione
21 aprile 1942
Art. 87.
(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico).

La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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