Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2514.
(( (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente).)) ((Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.))
(( (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente).)) ((Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.))
Commentari • 94
- 1. Risoluzione del 07/05/2012 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 7 maggio 2012 · 28.982653
[…] Con riferimento al primo quesito, l\'istante ritiene che "gli unici requisiti che una BCC-CR deve rispettare ai fini della fruizione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo sono quelli della mutualit\à previsti dall\'art. 2514 del codice civile e della operativit\à prevalente con i soci di cui all\'art. 35, comma 1 del T.U.B.". Ne deriva che non rilevano, a parere del contribuente, "ulteriori elementi non previsti dall\'art. 28, comma 2-bis del T.U.B. tra i quali: […] \u00B7 dei requisiti mutualistici previsti dall\'articolo 2514 del codice civile;
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Giurisprudenza • 300
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 29/10/2024, n. 359Provvedimento: […] per violazione dell'art. 30 del d.p.r. 633/72 per carenza di motivazione e violazione dell'art.2514 del codice civile b) di condannare l'Amministrazione accertante al pagamento delle spese di giudizio che il ricorrente provvederà a quantificare mediante produzione della nota prevista dall'art. 75. disp. att. c.p.c. […] IVA sarebbe stato destinato alla restituzione dei debiti residui nei confronti dei fornitori anziché, come previsto dall'art.2514 del c.c. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; […] L'Agenzia, nel costituirsi in giudizio, non ha negato il diritto della ricorrente al rimborso, ma sostiene che lo stesso non sia erogabile in quanto l'erogazione della somma potrebbe dar luogo a violazione dell'art. 2514 c.c.Leggi di più...
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- art. 30 d.p.r. 633/1972·
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- sindacato Agenzia delle Entrate