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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di Settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U.
presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2391/22 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Piero GIORDANO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la distrazione delle spese in caso di condanna del convenuto.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Letizia LO GIUDICE per delega dell'avv.
Daniela AGNELLO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2391 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Messina, via Leonardo Sciascia, n. 19, c.f. elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Villafranca Tirrena (ME), Piazza Dante Alighieri, n. 12, nello studio dell'avv.
Piero GIORDANO che lo rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
ivi residente in [...]L, Villagio Torre Faro, C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela AGNELLO, con studio in Milano, Piazza San
Babila 4/D e in Messina, Strada San Giacomo, is. 313, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Agnello, sito in Messina, Strada San Giacomo, is. 313
CONVENUTO avente per OGGETTO: accertamento della simulazione assoluta di contratto e domanda di condanna al pagamento del prezzo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere
[...] Controparte_1
l'annullamento del contratto di compravendita stipulato tra le parti in Notar dott. Per_1
del 10.07.2018, REP. N. 33682. N. 13422 della Raccolta, in quanto simulato.
[...]
L'attore ha affermato, al riguardo, che il prezzo della vendita era stato concordato tra le parti, a corpo e non a misura, in complessivi € 30.000,00 (trentamila) che l'acquirente- odierno convenuto si era impegnato a versare entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e che, alla data dell'atto di citazione, questi non aveva ancora corrisposto alcunché.
Sulla base di questa premessa ha chiesto dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di vendita basandosi sul mancato pagamento del prezzo e sul rapporto di parentela tra le parti, trattandosi di padre e figlio conviventi al momento della stipula dell'atto di compravendita;
in subordine, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del prezzo non ancora corrisposto, pari ad € 30.000,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la ricostruzione attorea della quale ha chiesto il rigetto;
ha sollevato l'eccezione di compensazione tra il prezzo dovuto ed asseriti crediti vantati nei confronti dell'attore e, in subordine, ha manifestato la disponibilità al pagamento del prezzo richiesto.
Rifiutata la proposta transattivo-conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 19.02.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
La domanda principale attorea di accertamento della simulazione assoluta è infondata.
In punto di fatto, è presente in atti il contratto di compravendita stipulato tra le parti in Notar dott. del 10.07.2018. Persona_1
In diritto è sufficiente ricordare che, trattandosi di contratto di compravendita per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione assoluta tra le parti può essere fornita soltanto in forma scritta, attraverso la produzione in giudizio della c.d. controdichiarazione, e cioè quell'atto in cui le parti manifestano la volontà dissimulata di non voler stipulare alcun contratto (v., ex plurimis, Cass. Civ., sent. n. 471/03; n.
7093/17; ord. n. 3602/24); non essendo stata fornita questa prova, la domanda principale non può essere accolta. 3 TRIBUNALE di MESSINA La domanda subordinata di condanna è, invece, fondata e deve essere accolta.
Al riguardo deve, preliminarmente, essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di merito di compensazione sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta che è stata depositata tardivamente in data 12.01.2023, senza il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. rispetto alla prima udienza di comparizione del 13.01.2023, per come differita dal Tribunale ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. con decreto del
22.06.2022.
Ciò premesso, acclarata l'esistenza del titolo contrattuale e considerato che, in materia di responsabilità contrattuale, grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento
(v., ex plurimis, Cass. Civ., ord. n. 13685/19) – prova che, nel caso di specie, il convenuto non ha fornito, non avendo dimostrato l'avvenuto pagamento del prezzo di € 30.000,00 in favore dell'attore – il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Il convenuto aveva, peraltro, richiesto in comparsa di costituzione di essere autorizzato al versamento del prezzo nel conto corrente del padre al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere;
tale autorizzazione non era necessaria per procedere al pagamento del prezzo, né il Tribunale avrebbe mai potuto concederla in quanto non rientrante nei suoi poteri.
D'altra parte, il convenuto avrebbe potuto accettare formalmente la proposta transattiva formulata dal Tribunale, così manifestando all'attore la propria buona volontà di adempiere o, in alternativa, avrebbe potuto, comunque, fare offerta della somma in favore del creditore nelle forme previste dalla legge.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere compensate nella misura del 50% stante il rigetto della domanda principale dell'attore, poste a carico del convenuto per la parte residua e liquidate in favore dell'attore in complessivi € 2.672,50 di cui € 272,50 per spese vive ed € 2.400,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale. 4 TRIBUNALE di MESSINA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
1) rigetta la domanda di simulazione assoluta avanzata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
2) accoglie la domanda subordinata di condanna al pagamento del prezzo avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
4) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna
[...]
alla rifusione delle residue spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 2.672,50 di cui € 272,50 per spese vive ed €
[...]
2.400,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 24.09.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di Settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U.
presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2391/22 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Piero GIORDANO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la distrazione delle spese in caso di condanna del convenuto.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Letizia LO GIUDICE per delega dell'avv.
Daniela AGNELLO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2391 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Messina, via Leonardo Sciascia, n. 19, c.f. elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Villafranca Tirrena (ME), Piazza Dante Alighieri, n. 12, nello studio dell'avv.
Piero GIORDANO che lo rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
ivi residente in [...]L, Villagio Torre Faro, C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela AGNELLO, con studio in Milano, Piazza San
Babila 4/D e in Messina, Strada San Giacomo, is. 313, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Agnello, sito in Messina, Strada San Giacomo, is. 313
CONVENUTO avente per OGGETTO: accertamento della simulazione assoluta di contratto e domanda di condanna al pagamento del prezzo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere
[...] Controparte_1
l'annullamento del contratto di compravendita stipulato tra le parti in Notar dott. Per_1
del 10.07.2018, REP. N. 33682. N. 13422 della Raccolta, in quanto simulato.
[...]
L'attore ha affermato, al riguardo, che il prezzo della vendita era stato concordato tra le parti, a corpo e non a misura, in complessivi € 30.000,00 (trentamila) che l'acquirente- odierno convenuto si era impegnato a versare entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e che, alla data dell'atto di citazione, questi non aveva ancora corrisposto alcunché.
Sulla base di questa premessa ha chiesto dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di vendita basandosi sul mancato pagamento del prezzo e sul rapporto di parentela tra le parti, trattandosi di padre e figlio conviventi al momento della stipula dell'atto di compravendita;
in subordine, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del prezzo non ancora corrisposto, pari ad € 30.000,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la ricostruzione attorea della quale ha chiesto il rigetto;
ha sollevato l'eccezione di compensazione tra il prezzo dovuto ed asseriti crediti vantati nei confronti dell'attore e, in subordine, ha manifestato la disponibilità al pagamento del prezzo richiesto.
Rifiutata la proposta transattivo-conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 19.02.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
La domanda principale attorea di accertamento della simulazione assoluta è infondata.
In punto di fatto, è presente in atti il contratto di compravendita stipulato tra le parti in Notar dott. del 10.07.2018. Persona_1
In diritto è sufficiente ricordare che, trattandosi di contratto di compravendita per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione assoluta tra le parti può essere fornita soltanto in forma scritta, attraverso la produzione in giudizio della c.d. controdichiarazione, e cioè quell'atto in cui le parti manifestano la volontà dissimulata di non voler stipulare alcun contratto (v., ex plurimis, Cass. Civ., sent. n. 471/03; n.
7093/17; ord. n. 3602/24); non essendo stata fornita questa prova, la domanda principale non può essere accolta. 3 TRIBUNALE di MESSINA La domanda subordinata di condanna è, invece, fondata e deve essere accolta.
Al riguardo deve, preliminarmente, essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di merito di compensazione sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta che è stata depositata tardivamente in data 12.01.2023, senza il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. rispetto alla prima udienza di comparizione del 13.01.2023, per come differita dal Tribunale ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. con decreto del
22.06.2022.
Ciò premesso, acclarata l'esistenza del titolo contrattuale e considerato che, in materia di responsabilità contrattuale, grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento
(v., ex plurimis, Cass. Civ., ord. n. 13685/19) – prova che, nel caso di specie, il convenuto non ha fornito, non avendo dimostrato l'avvenuto pagamento del prezzo di € 30.000,00 in favore dell'attore – il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Il convenuto aveva, peraltro, richiesto in comparsa di costituzione di essere autorizzato al versamento del prezzo nel conto corrente del padre al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere;
tale autorizzazione non era necessaria per procedere al pagamento del prezzo, né il Tribunale avrebbe mai potuto concederla in quanto non rientrante nei suoi poteri.
D'altra parte, il convenuto avrebbe potuto accettare formalmente la proposta transattiva formulata dal Tribunale, così manifestando all'attore la propria buona volontà di adempiere o, in alternativa, avrebbe potuto, comunque, fare offerta della somma in favore del creditore nelle forme previste dalla legge.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere compensate nella misura del 50% stante il rigetto della domanda principale dell'attore, poste a carico del convenuto per la parte residua e liquidate in favore dell'attore in complessivi € 2.672,50 di cui € 272,50 per spese vive ed € 2.400,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale. 4 TRIBUNALE di MESSINA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
1) rigetta la domanda di simulazione assoluta avanzata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
2) accoglie la domanda subordinata di condanna al pagamento del prezzo avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
4) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna
[...]
alla rifusione delle residue spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 2.672,50 di cui € 272,50 per spese vive ed €
[...]
2.400,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 24.09.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5