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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2304/2024 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso la seguente Sentenza sul ricorso proposto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEMPERANZA ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TEMPERANZA ANDREA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLANI Controparte_1 C.F._2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Via Igino Garbini 46 01100 Viterbo presso il difensore avv.
MERLANI ROBERTO
Resistente in relazione al
RICORSO per la regolamentazione del diritto di visita della figlia minore nata a Persona_1
Viterbo il 6.7.2013 nonché delle relative determinazioni economiche. Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, l'accordo intercorso tra le parti depositato con note scritte autorizzate in data 15.4.2025 nei termini che seguono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così statuire: 1) Disporre l'assegnazione esclusiva in favore della Sig.ra che pure ne è Parte_1 proprietaria, della casa famigliare di AN (VT), Via Pietro Nenni n.11, unitamente a tutti i beni mobili ed arredi ivi presenti, la quale continuerà a viverci unitamente alla figlia minore Per_1
[...]
2) Disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e che il padre, compatibilmente con l'attività lavorativa prestata Controparte_1
(turnista) e con le esigenze scolastiche della minore, possa vedere e tenere con sé la figlia, durante la settimana, per due pomeriggi, dalle ore 14:00 (ovvero all'uscita da scuola) sino alle ore 20:30, nonché, a week-end alternati, un giorno tra il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle 20:30, con possibilità di pernotto presso il padre, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori. Sarà cura esclusiva del padre provvedere a prelevare e riaccompagnare presso la casa materna. Per_1
Inoltre, trascorrerà durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, le giornate del 24, 25 e 26 Per_1 dicembre con un genitore e il 30, il 31 e 1° gennaio con l'altro, nonché - alternandole negli anni - le
pagina1 di 3 festività del 1° maggio, 8 dicembre, 6 gennaio, 15 agosto dalla mattina alle ore 10:00 sino alla sera alle ore 20:30. trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro genitore, dalla mattina alle 10:00 sino alla sera alle 20:30. In deroga alla turnazione ordinaria, durante le vacanze estive i genitori potranno tenere per un periodo di 14 giorni ciascuno, da ripartirsi in due periodi consecutivi di 7 giorni oppure non consecutivi per esigenze lavorative, da individuarsi nei mesi tra giugno e settembre e da comunicarsi al padre entro il 31/05 di ogni anno. 3) Porre a carico del Sig. a decorrere dalla emananda sentenza, l'obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 mediante bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato ed avente IBAN n. [...], l'importo mensile di Euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia da rivalutarsi annualmente secondo la Persona_1 variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Viterbo. In particolare, il sig.
in merito alle attività sportive, parteciperà al 50% dei costi relativi ad una sola attività Per_1 svolta da , da individuarsi in quella più onerosa tra quelle svolte dalla minore. Per_1 4) Disporre che l'assegno unico per la figlia sia percepito in via esclusiva ed integrale da Per_1 parte della Sig.ra e che, in caso di futura riduzione/cancellazione dell'importo (di Euro _1
207,50) attualmente percepito per tale titolo, sia per effetto di mutate condizioni reddituali dei ricorrenti che a cagione di sopravvenute riforme della normativa vigente, il Sig. Controparte_1 corrisponda in favore della Sig.ra a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia _1
, una somma mensile pari al 50% dell'ammontare di detta riduzione. Per_1
5) Compensazione integrale tra le parti delle spese e compensi professionali dovuti ai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi al beneficio della solidarietà professionale. Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e l'accordo intercorso tra le parti, osserva il Collegio che è possibile adottare le decisioni con riguardo al diritto di visita, al collocamento e al mantenimento del figlio minore nonché alle Persona_2 determinazioni economiche così come concordate in udienza dalle parti medesime, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo in primis alle modalità di affidamento, del diritto di visita della figlia minore nonché alle condizioni Persona_1 economiche, il Collegio condivide l'impostazione assunta dalle parti e in conseguenza condivide i termini evidenziati nell'accordo.
P.Q.M.
Il Collegio, Visto l'art. 738 CPC,
così
Dispone
1) l'assegnazione esclusiva in favore della Sig.ra che pure ne è proprietaria, della Parte_1 casa famigliare di AN (VT), Via Pietro Nenni n.11, unitamente a tutti i beni mobili ed arredi ivi presenti, la quale continuerà a viverci unitamente alla figlia minore Persona_1
2) l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre
3) il padre compatibilmente con l'attività lavorativa prestata (turnista) e con le Controparte_1 esigenze scolastiche della minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia, durante la settimana, per due pomeriggi, dalle ore 14:00 (ovvero all'uscita da scuola) sino alle ore 20:30, nonché, a week-end alternati, un giorno tra il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle 20:30, con possibilità di pernotto presso il padre, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori. Sarà cura esclusiva del padre provvedere a prelevare e riaccompagnare presso la casa materna. Inoltre, trascorrerà Per_1 Per_1
pagina2 di 3 durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, le giornate del 24, 25 e 26 dicembre con un genitore e il
30, il 31 e 1° gennaio con l'altro, nonché - alternandole negli anni - le festività del 1° maggio, 8 dicembre, 6 gennaio, 15 agosto dalla mattina alle ore 10:00 sino alla sera alle ore 20:30. Per_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalla mattina alle 10:00 sino alla sera alle 20:30. In deroga alla turnazione ordinaria, durante le vacanze estive i genitori potranno tenere per un periodo di 14 giorni ciascuno, da ripartirsi in due periodi consecutivi di 7 giorni oppure non consecutivi per esigenze lavorative, da individuarsi nei mesi tra giugno e settembre e da comunicarsi al padre entro il 31/05 di ogni anno. 4) Pone a carico del Sig. a decorrere dalla pubblicazione della Sentenza, l'obbligo Controparte_1 di corrispondere in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 mediante bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato ed avente IBAN n. [...], l'importo mensile di Euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia da rivalutarsi annualmente secondo la Persona_1 variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Viterbo. In particolare, il sig.
in merito alle attività sportive, parteciperà al 50% dei costi relativi ad una sola attività Per_1 svolta da , da individuarsi in quella più onerosa tra quelle svolte dalla minore. Per_1 5) l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito in via esclusiva ed integrale da parte Per_1 della Sig.ra e, in caso di futura riduzione/cancellazione dell'importo attualmente percepito per _1 tale titolo, sia per effetto di mutate condizioni reddituali dei ricorrenti che a cagione di sopravvenute riforme della normativa vigente, il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra Controparte_1 _1
a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia , una somma mensile pari al 50% Per_1 dell'ammontare di detta riduzione. 5) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice Relatore
IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo)
(Eugenio Maria Turco)
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