Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8219/2024 promossa da:
ass. avv. INSERRA EMANUELA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha evocato in giudizio la chiedendo l'adito Parte_1 Controparte_1
tribunale la condanna di tali società al pagamento in proprio favore: dell'importo lordo di euro 4008, 32, di cui euro 383,91 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dell' importo di euro 1951, 29 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto a termine della società convenuta avvenuto in data 16/1/2024 e dell'importo di euro 994, 70 a titolo di indennità di mancato preavviso;
la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
2.
l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la sua durata, l'orario di lavoro e il livello di inquadramento della ricorrente sono provati dai documenti versati in atti e, in particolare, dal contratto di lavoro sub doc. 4 e dallo storico movimenti del centro per l'impiego di Torino, da cui risulta che la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 17/10/2023 al
16/11/2023, termine prorogato al 16/2/2024;
1
3. la ricorrente nel presente giudizio, in primo luogo, ha lamentato il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e del mese di gennaio 2024 (sino al giorno 16), del TFR e delle competenze di fine rapporto;
il conteggio delle differenze retributive e delle competenze di fine rapporto, maturate dalla lavoratrice dalla data di assunzione al 16/1/2024, appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati;
parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto;
la società convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 4008,32, di cui euro 383, 91 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso;
4.
è fondata anche la domanda di risarcimento del danno per recesso anticipato dal contratto di lavoro a termine;
posto che ai sensi dell'articolo 2119 comma 1 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, soltanto in presenza di una giusta causa ovvero di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, e posto che nel caso di specie sarebbe stato onere del datore di lavoro allegare e provare la giusta causa di recesso o, in alternativa, la regolare esecuzione del rapporto di lavoro sino alla scadenza indicata nel contratto, il che non è avvenuto, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che le sarebbero spettate dal 16/1/2024 sino alla scadenza del termine (16/2/2024);
2 la società convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma lorda di euro 1951, 29 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo recesso ante tempus dal rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con la ricorrente;
5. deve essere respinta, invece, la domanda di condanna della convenuta al pagamento alla ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevista dall'articolo
2118 c.c. dall'articolo 103 del C.C.N.L. esclusivamente per il recesso dal contratto a tempo indeterminato;
6. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce in base al d.m. 55/2014 in misura prossima al valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, seguano la soccombenza della società convenuta e vengono distratte a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di €
4008,32, di cui euro 383,91 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso;
condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente l'ulteriore importo di euro
1951,29 a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato;
condanna, infine la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3000 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e c.u. se dovuto, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Torino, 27/03/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
3