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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5577/2023 A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SECONDA SEZIONE CIVILE
UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi, visto il provvedimento reso alla scorsa udienza del 30.09.2025, con il quale la causa è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
osservato che con il medesimo provvedimento è stata disposta la sostituzione di tale udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note scritte sino al 21.10.2025, h. 09.00;
rilevato che la parte opponente ha provveduto al deposito delle proprie note di trattazione scritta, ivi precisando le proprie conclusioni ed “…insistendo in particolare nella richiesta di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione, di cui era onerata controparte”, con richiesta di “revoca del decreto ingiuntivo opposto” e di “condanna della controparte al pagamento delle spese di lite”, rinunciando invece “…in questa sede a coltivare la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma dovuta dagli opposti a titolo di differenza tra l'importo complessivamente dovuto per i danni e gli arretrati nei pagamenti e la somma già versata a garanzia a mezzo del deposito cauzionale”;
osservato che la parte opposta non ha provveduto invece al deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato e che, quanto alla terza chiamata in causa, quest'ultima è contumace;
lette le conclusioni precisate dalla parte opponente nelle sue note scritte e la discussione della causa ivi operata;
visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., il quale dispone, all'ultimo comma, che “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”;
p.q.m.
pronuncia la sentenza che segue, alle h. 18.10, da considerarsi letta in udienza nel dispositivo e nella motivazione ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c.
Velletri lì 21.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5577/2023 r.g.a.c. e vertente tra
(CF. , in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Persona_1 dagli avv.ti Cristina De Carolis e Veronica Proscio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nettuno, alla via Napoli n. 4, come in atti;
parte opponente e
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Elke Wisniowski-Virano ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Villastellone (TO), alla via Mazzini n. 7/A, come in atti;
parte opposta nonché
(C.F. ), non costituita;
Controparte_2 C.F._3 terza chiamata in causa contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione immobiliare ad uso abitativo.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 26.10.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2086/2023, pronunciato da questo Tribunale in data 12.09.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 1.698,44, CP_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo: “1) in via preliminare, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva della sig.ra così come indicata nel giudizio monitorio, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2086/2023 perché nullo non essendo il soggetto ingiunto titolare in proprio della prescritta legittimazione passiva, 2) nel merito, in accoglimento della presente opposizione per i motivi suindicati, accertare i danni rinvenuti e subiti dall'immobile così come indicato nell'inventario allegato oltre che il mancato pagamento degli importi contrattualmente dovuti dai conduttori (mensilità novembre 2021 – tributo e per Per_2 CP l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2086/2023 opposto, condannare il sig. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.255,00, a titolo di differenza tra l'importo complessivamente dovuto per i danni e gli arretrati nei pagamenti e la somma già versata a garanzia a mezzo deposito cauzionale”, con il favore delle spese processuali.
2 A fondamento dell'opposizione, la ha esposto, in estrema sintesi: che il decreto ingiuntivo Parte_1
è stato richiesto ed emesso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, dal momento che la non è parte del contratto di locazione, né è proprietaria dell'immobile locato, essendo lo Parte_1 stesso di proprietà del figlio ed essendo stato il contratto stipulato da essa opponente Persona_1 nq. genitore esercente la responsabilità sul minore;
che, inoltre, la pretesa creditoria è stata azionata CP unicamente dall' , nonostante che il contratto sia stato stipulato anche con un'altra conduttrice,
, da ritenere “litisconsorte necessario”; che tale pretesa è in ogni caso anche infondata Controparte_2 nel merito, atteso che, dopo che la ha stipulato il contratto di locazione in data 29.10.2021 con Parte_1 CP l' e la avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Colleferro, alla via Latina n. 131/A, per CP_2 una durata convenuta sino al 31.10.2024, è avvenuto che, nel novembre 2022, il primo le abbia comunicato l'intenzione di recedere anticipatamente dal rapporto e, pur a fronte dell'irregolarità di tale comunicazione, non accompagnata da alcuna disdetta per iscritto così come contrattualmente previsto, l'opponente si è dimostrata disponibile ad interrompere il rapporto, concordando con i conduttori il rilascio dell'immobile per la data del 30.04.2023; che, peraltro, il giorno 03.05.2023, fissato per la riconsegna CP con comunicazione inviata all' , quest'ultimo non si è presentato per procedere alla restituzione del bene locato e alla sottoscrizione di un verbale di rilascio, avendo il marito della rinvenuto Parte_1 CP presso l'immobile soltanto il padre dell' , limitatosi a riconsegnare le chiavi;
che, comunque, è stato effettuato nell'occasione un primo sopralluogo tra i presenti e sono stati immediatamente constatati e CP contestati visibili danni arrecati all'immobile, riconosciuti anche dal padre dell' ; che, quindi, tali danni sono stati poi contestati, in modo specifico, all'odierno opposto e quest'ultimo, all'esito di uno scambio di comunicazioni, ha richiesto di avere copia delle fatture relative ai lavori eseguiti all'interno dell'abitazione dalla per ovviare ai danneggiamenti rilevati, documentazione successivamente inviatagli da Parte_1 CP quest'ultima ma all'esito della quale si è rivelato vano ogni tentativo conciliativo;
che, infatti, l' ha manifestato la propria contrarietà a risarcire i danni arrecati, pur a fronte del dettagliato elenco trasmessogli dalla con annessa documentazione ed indicazione del tipo di lavori e del loro Parte_1 costo, per un importo pari a € 3.250,00 complessivi;
che, in virtù di tanto, è dunque evidente la liceità e legittimità della pretesa della a trattenere la somma ricevuta dai conduttori come deposito Parte_1 cauzionale di € 1.650,00, da considerare quale acconto del maggior danno subito, oltre che per il CP pagamento della TARI non versata dagli stessi e pari a € 305,00; che, inoltre, l' e la non hanno CP_2 mai provveduto al pagamento del canone relativo alla mensilità di novembre 2021, canone che la
[...] si era detta disponibile a ridurre nell'ammontare per agevolare i conduttori, acconsentendo a Pt_1 ricevere € 350,00, importo che però non è stato mai versato e che le è a tutt'oggi dovuto;
che, dunque, la CP
, nq. genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, è ancora creditrice dell' per la Parte_1 somma di € 2.255,00, pari alla differenza tra gli importi complessivamente dovuti dai conduttori, per € 3.905,00, e la somma versata dai medesimi a titolo di deposito cauzionale di € 1.650,00.
Si è costituito in giudizio l'opposto, contestando l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Relativamente alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , ove ritenuta ammissibile, lo stesso Parte_1 ha richiesto inoltre, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_2
, con contestuale differimento dell'udienza per consentirne la citazione e la costituzione in causa
[...]
e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste dell'opponente, ha domandato, quindi, di CP
“…dichiarare che il chiamato in causa sig.ra è tenuta a manlevare il sig. nella misura del Controparte_2 CP 50% da ogni pretesa attorea, conseguentemente condannando la sig.ra a rifondere il 50% al sig. di CP_2 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra , vinte in ogni caso le spese processuali. Parte_1
Ha esposto l'opposto, in estrema sintesi: che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla , dal momento che è evidente che quest'ultima si è costituita “…nel presente Parte_1 giudizio nella doppia qualità, e cioè sia in proprio che quale esercente la postestà genitoriale, facendo sempre in tale doppia qualità eccezioni di carenza di legittimazione e domande riconvenzionali…”, peraltro tra loro in contraddizione;
che rispetto alla posizione dell'opponente in proprio e quale rappresentante del figlio minore non si è in presenza, del resto, di soggetti distinti, come anche dimostrato dallo stesso contegno
3 processuale della , la quale sarebbe carente a sua volta di legittimazione, quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore, rispetto alla proposizione dell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo in tesi emesso nei suoi confronti in proprio e alla formulazione, con la stessa, anche di una domande riconvenzionale, mentre la medesima non potrebbe esercitare, viceversa, in nome proprio pretese inerenti il contratto di locazione, essendo stato questo sottoscritto, secondo quanto preteso dall'opponente, da un diverso soggetto;
che è infondata, poi, anche l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio rispetto all'ulteriore conduttrice , vertendosi nella specie in presenza Controparte_2 di un'obbligazione solidale;
che l'opposizione avversaria è inoltre basata, nel merito, solo su mere dichiarazioni e valutazioni unilaterali in ordine ad asseriti danni riportati dall'immobile locato, i quali non sono provati però in alcun modo;
che è evidente, invece, che la controparte ha trattenuto indebitamente il deposito cauzionale, considerato che in mancanza di un espresso accordo tra le parti non è consentito al locatore di decidere unilateralmente di trattenere l'importo ricevuto dal conduttore a tale titolo, essendo invece suo onere proporre una specifica azione giudiziale onde conseguirne l'attribuzione, domanda che nella specie non è stata proposta dalla né con il presente giudizio, né con altro procedimento;
Parte_1 che, in assenza di una simile azione, deve quindi ritenersi che sia sorto a carico dell'opponente l'obbligo di provvedere alla restituzione della cauzione sin dalla avvenuta riconsegna del bene, non essendovi a tutt'oggi alcun titolo per l'attribuzione alla stessa della cauzione;
che la ricostruzione dei fatti effettuata dalla non è poi veritiera ed è smentita dalle produzioni documentali in atti, non essendo mai Parte_1 intervenuta una quantificazione dei danni, né i costi allegati dall'opponente sono stati supportati da CP fatture, preventivi o altri documenti idonei, e già in fase stragiudiziale l' ha contestato tali danni
“…poiché preesistenti alla locazione”, mentre ogni doglianza qui avanzata dalla locatrice deve ritenersi tardiva;
che non può procedersi in questa sede, del resto, ad alcuna compensazione, “…anche a causa del fatto che l'asserito credito dell'attrice in opposizione non è né certo, né liquido né esigibile…”, oltre alla già dedotta
“…impossibilità della locatrice di ritenere la cauzione in difetto di domanda giudiziale per l'attribuzione della medesima”.
Alla prima udienza del 20.02.2024, sulla richiesta dell'opposto, è stata autorizzata la chiamata in causa CP del terzo , per comunanza di causa e quale soggetto verso il quale l ha preteso di Controparte_2 agire in via di rivalsa per le somme eventualmente dovute alla , ai sensi dell'art. 106 c.p.c. Parte_1
Pur ritualmente evocata in giudizio, la non si è peraltro costituita, venendo dunque dichiarata CP_2 contumace alla successiva udienza del 11.07.2024.
Disattesa a tale udienza l'istanza dell'opposto ex art. 648 c.p.c., per le ragioni indicate nel provvedimento reso in pari data, è stato quindi ordinato a quest'ultimo di procedere all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, con il conseguente rinvio del giudizio all'udienza del 27.02.2025 per la verifica dell'esito del tentativo media-conciliativo e l'eventuale prosieguo del giudizio in difetto di conciliazione.
All'udienza del 13.05.2025 (alla quale la causa è stata differita d'ufficio con il provvedimento reso fuori udienza il 26.02.2025), è poi comparsa, peraltro, la sola opponente, la quale ha eccepito il mancato CP espletamento del tentativo di mediazione a cura dell' e richiesto di dichiarare l'improcedibilità della sua domanda, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dello stesso al rimborso delle spese processuali, sicché, considerata la natura della questione, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 429 c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di memorie difensive conclusive.
A seguito del rinvio dell'udienza del 17.07.2025, originariamente fissata per l'incombente, e dell'udienza del 30.09.2025, in occasione della quale l'opponente ha rappresentato di voler rinunciare a coltivare in questa sede la propria domanda riconvenzionale, è stata quindi fissata l'udienza del 21.10.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c., con contestuale sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalla sola opponente, la causa viene, quindi, decisa come segue.
4 Preliminarmente, in relazione all'individuazione delle parti coinvolte nel procedimento, ritiene il giudicante che debba darsi atto che l'odierna opposizione è stata proposta dalla sia in nome Parte_1 proprio, sia nella sua veste di genitore rappresentante del figlio minore, sebbene nell'intestazione del suo atto di citazione e nella procura alle liti allo stesso allegata sia stata indicata espressamente dalla stessa soltanto la qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1
Infatti, come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, deve sempre tenersi conto al riguardo del contenuto complessivo dell'atto e verificarsi se la qualità di parte facente capo al soggetto anche in nome proprio emerga, in maniera univoca, dalle deduzioni avanzate nell'atto stesso. Così, nel caso in cui, interpretando l'atto, emerga comunque la chiara intenzione del soggetto di agire anche in proprio, oltre che quale rappresentante, può e deve concludersi che l'atto e la procura alle liti, che al primo accede, siano a lui riferibili anche in nome proprio, oltre che nella sua qualità di rappresentante (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6405/2002 e, più di recente, Cass. civ. 16251/2018).
Nella presente fattispecie, emerge inequivocabilmente dall'atto di citazione della che Parte_1 quest'ultima ha inteso proporre l'opposizione, avvalendosi del patrocinio dei suoi difensori, non soltanto nella sua veste di rappresentante del minore , ma anche in nome proprio, chiaro Persona_1 risultando in tal senso quanto lamentato dall'opponente in relazione alla propria carenza di legittimazione CP passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dall' con il ricorso e il decreto ingiuntivo (si v. in particolare, pag. 2 dell'atto d'opposizione, ove si legge che “In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimità passiva dell'odierna opponente, non essendo la medesima proprietaria dell'immobile né tantomeno del contratto di locazione…”).
Non solo ma la circostanza che l'opposizione sia stata proposta dalla anche in proprio, oltre Parte_1 che in rappresentanza del figlio minore, non è stata mai posta in dubbio neppure dallo stesso opposto, il quale ha evidenziato, al contrario, sin dalla propria comparsa di costituzione, che “…É un fatto che invece controparte si costituisce nel presente giudizio nella doppia qualità, e cioè sia in proprio che quale esercente la potestà genitoriale, facendo sempre in tale doppia qualità eccezioni di carenza di legittimazione e domande riconvenzionali…”, per poi lamentare, proprio su tale scorta, la contraddittorietà delle eccezioni e delle CP domande svolte dall'opponente (si v. pag. 3 e ss. della comparsa di risposta dell' , oltre a pag. 1 della stessa comparsa, ove l'opposto ha significativamente individuato come proprio contraddittore la
[...] sia quale soggetto costituitosi in nome proprio, sia quale rappresentante del minore). Pt_1
Ciò chiarito in limine, deve poi darsi atto, sempre in via preliminare, della rinuncia manifestata dalla a coltivare in questa sede la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna Parte_1 dell'opposto al pagamento della differenza tra gli importi a lei asseritamente dovuti per i danni arrecati all'immobile locato, nonché a titolo di pagamento della mensilità di canone del novembre 2021 e di rimborso della e il minor ammontare del deposito cauzionale. Per_2
In proposito, non può dubitarsi, del resto, che sia in facoltà dei difensori dell'opponente manifestare una simile rinuncia, atteso che è ben noto che è consentito al difensore di rinunciare ad alcune delle domande o delle eccezioni originariamente proposte, quale potere rientrante in quello a lui spettante in virtù del mandato conferitogli, di precisazione e modificazione delle conclusioni inizialmente formulate, a differenza del potere di rinunciare agli atti, peraltro attribuito anch'esso, nel presente caso, ai procuratori costituiti per la nella procura alle liti in atti (cfr. tra le ultime, Cass. civ. 13636/2024). Parte_1
Tanto chiarito con riferimento al perimetro del residuo thema decidendum, da ritenersi circoscritto, CP dunque, alla sola domanda proposta dall' con il ricorso e il decreto ingiuntivo opposto dalla
[...] nella sua duplice veste già sopra indicata, si tratta ora di vagliare l'eccezione sollevata da Pt_1 quest'ultima all'udienza del 13.05.2025 e da ultimo ribadita anche nelle sue note di trattazione scritta presentate in sostituzione dell'odierna udienza, relativa all'improcedibilità di tale domanda per l'omesso espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
L'eccezione è fondata.
Come è noto, il d.lgs. 28/2010 ha imposto alla parte che intenda proporre una domanda rientrante in una delle materie dallo stesso indicate di procedere al preventivo esperimento di un tentativo di
5 mediazione, al fine di incentivare la creazione nel sistema di una “cultura” favorevole a una risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, anche in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario.
Dispone quindi l'art. 5 d.lgs. 28/10 cit., nel testo ratione temporis rilevante per la fattispecie (successivo alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022), che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di …locazione …è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo” (comma 1) e che “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (comma 2), improcedibilità che può essere rilevata anche dal giudice in via ufficiosa entro la prima udienza e che impone che venga assegnato un termine per procedere all'espletamento della procedura di mediazione alla parte che non vi abbia già provveduto, con la conseguente fissazione di una nuova udienza in occasione della quale “…il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
L'operatività della mediazione quale “condizione di procedibilità” è del resto anche sancita dall'art. 5 quater d.lgs. 28/10 (si v. al riguardo, già art. 5 co. 2 del medesimo decreto, nel testo antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022) per l'eventualità in cui l'esperimento del tentativo media-conciliativo venga comunque ordinato dal giudice nel corso del giudizio anche al di fuori dei casi di cui all'art. 5 cit.
Con riferimento alla materia locatizia, per il caso in cui l'iniziativa giudiziaria sia stata intrapresa nelle forme del procedimento di ingiunzione ex artt. 633 e ss. c.p.c., tale condizione non è poi di ostacolo allo svolgimento della fase monitoria, non operando l'obbligo del previo esperimento della mediazione “…nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…”, secondo quanto previsto sempre dall'art. 5 cit.
Come è stato anche esplicitamente sancito, però, dall'art. 5 bis d.lgs. 28/10 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (e come già era previsto, comunque, dalle previgenti disposizioni del d.lgs. 28/10), all'esito della valutazione in prima udienza delle istanze di cui agli artt. 648 o 649 c.p.c., il giudice dell'opposizione “…accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6” e “…a tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Sempre l'art. 5 bis cit. ha inoltre espressamente chiarito che “…nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, con ciò recependo quanto già affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite anche nella vigenza della disciplina precedente alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, tenendo conto che, nei giudizi di opposizione, la domanda è innanzi tutto quella avanzata dalla parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, mentre l'opponente ricopre, rispetto alla stessa, la posizione sostanziale di convenuto, talché è la prima, che assume l'iniziativa processuale, ad essere onerata di proporre la procedura media- conciliativa (cfr. già Cass. civ. sez. un. 19596/2020, secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta …ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”).
Ebbene, nel caso che occupa, si è detto in premessa che con il provvedimento reso all'udienza del 11.07.2024 (da considerare evidentemente quale prima udienza anche agli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, trattandosi di udienza fissata a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo richiesta dall'opposto con la sua comparsa di risposta), è stato ordinato l'espletamento a cura CP_2 CP dell' del tentativo obbligatorio di mediazione, in esito al rigetto, pronunciato con il medesimo provvedimento, della sua istanza ex art. 648, c.p.c., con conseguente fissazione di nuova udienza al 27.02.2025, poi differita d'ufficio al 13.05.2025 (con il provvedimento reso fuori udienza il 26.02.2025. comunicato ad entrambe le parti a cura della Cancelleria in pari data), per la verifica della mediazione.
6 All'udienza del 13.05.25, peraltro, l'opponente ha tempestivamente eccepito il mancato esperimento da CP parte dell' del tentativo media-conciliativo ed, in effetti, alcunché risulta essere stato depositato in atti a tal riguardo da quest'ultimo, né in vista dell'originaria udienza fissata al 27.02.25, né per l'udienza del 13.05.25, né successivamente, sicché deve concludersi che il procedimento di mediazione non è stato in alcun modo attivato ed espletato dall'opposto, pur a fronte di quanto disposto con il provvedimento sopra indicato.
Tenuto conto dell'omesso espletamento della mediazione obbligatoria entro l'udienza fissata per la verifica dell'incombente, del 13.05.25, non è dunque revocabile in dubbio che non sia stata integrata, nella CP specie, la necessaria condizione di procedibilità della domanda proposta dall' di cui agli artt. 5 e 5 bis d.lgs. 28/10, così come lamentato dall'opponente, e da tanto consegue (come peraltro previsto anche espressamente dall'art. 5 bis cit., come detto applicabile ratione temporis) l'inevitabile revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare, appunto, improcedibile la domanda originariamente avanzata dall'opposto con il suo ricorso per ingiunzione in difetto di esperimento della mediazione entro la data della nuova udienza fissata ex artt. 5 e 5 bis cit. (cfr. sul punto, già Cass. sez. un. 19596/20 cit.).
Per completezza, si osserva che non è di ostacolo, d'altro canto, a tale declaratoria la circostanza che in data 02.08.2024 sia stata presentata in atti una rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore CP costituitosi per l' , dal momento che una simile sopravvenienza non incide, come noto, sul regolare corso del giudizio in forza del principio di cd. ultrattività degli effetti della procura ex art. 85 c.p.c., sino alla costituzione di un nuovo difensore (cfr. tra le altre, Cass. civ. 20901/2024).
Non è stata inoltre presentata dall'opposto alcuna istanza di rimessione in termini per procedere all'incombente omesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 co. 2 c.p.c., ed è da escludere, in ogni caso, che la suddetta rinuncia al mandato valga da sé sola ad integrare i presupposti di una rimessione in termini (arg. tra le più recenti, Cass. civ. 25228/2023, che ha evidenziato che “In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore”).
Conclusivamente, tenuto conto dei superiori rilievi, deve quindi dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e qui coltivata dall'opposto, mancando la necessaria condizione per il suo esame nel merito, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente spiegata sul punto dalla . Parte_1 CP
Le spese del presente procedimento vanno poste infine a carico dell' , con la sua conseguente condanna al relativo rimborso in favore dell'opponente, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, stante l'improcedibilità della sua domanda derivata dall'omissione dell'incombente ordinatogli. CP L'ammontare di tali spese, però, deve essere liquidato tenendo conto della sola domanda dell' , attesa la rinuncia manifestata dalla a coltivare in questa sede la propria richiesta in via Parte_1 riconvenzionale (scaglione di valore della lite tra € 1.100,01 e € 5.200,00), e con l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. (ex art. 4 co. 1 di tale decreto), giustificati nella specie dalla scarsa entità e modesta complessità delle questioni trattate, dalla concreta natura dell'attività di istruzione espletata (meramente documentale) e dall'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria anche in fase decisionale. In virtù di tanto, si perviene dunque a un importo per compensi dovuto all'opponente di € 1.278,00, a cui si aggiungono il rimborso delle spese vive di € 76,00 (c.u. e marca da bollo), il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Nulla per le spese della terza chiamata in causa , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2086/2023, pronunciato da questo Tribunale in data 12.09.2023 (RG. 4632/2023);
7 Condanna al rimborso delle spese processuali per il presente giudizio d'opposizione in CP_1 favore di , che liquida in € 1.278,00 per compensi e in € 76,00 per esborsi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
Nulla sulla spese processuali della terza chiamata in causa , rimasta contumace. Controparte_2
Così deciso in Velletri in data 21.10.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SECONDA SEZIONE CIVILE
UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi, visto il provvedimento reso alla scorsa udienza del 30.09.2025, con il quale la causa è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
osservato che con il medesimo provvedimento è stata disposta la sostituzione di tale udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note scritte sino al 21.10.2025, h. 09.00;
rilevato che la parte opponente ha provveduto al deposito delle proprie note di trattazione scritta, ivi precisando le proprie conclusioni ed “…insistendo in particolare nella richiesta di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione, di cui era onerata controparte”, con richiesta di “revoca del decreto ingiuntivo opposto” e di “condanna della controparte al pagamento delle spese di lite”, rinunciando invece “…in questa sede a coltivare la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma dovuta dagli opposti a titolo di differenza tra l'importo complessivamente dovuto per i danni e gli arretrati nei pagamenti e la somma già versata a garanzia a mezzo del deposito cauzionale”;
osservato che la parte opposta non ha provveduto invece al deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato e che, quanto alla terza chiamata in causa, quest'ultima è contumace;
lette le conclusioni precisate dalla parte opponente nelle sue note scritte e la discussione della causa ivi operata;
visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., il quale dispone, all'ultimo comma, che “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”;
p.q.m.
pronuncia la sentenza che segue, alle h. 18.10, da considerarsi letta in udienza nel dispositivo e nella motivazione ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c.
Velletri lì 21.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5577/2023 r.g.a.c. e vertente tra
(CF. , in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Persona_1 dagli avv.ti Cristina De Carolis e Veronica Proscio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nettuno, alla via Napoli n. 4, come in atti;
parte opponente e
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Elke Wisniowski-Virano ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Villastellone (TO), alla via Mazzini n. 7/A, come in atti;
parte opposta nonché
(C.F. ), non costituita;
Controparte_2 C.F._3 terza chiamata in causa contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione immobiliare ad uso abitativo.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 26.10.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2086/2023, pronunciato da questo Tribunale in data 12.09.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 1.698,44, CP_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo: “1) in via preliminare, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva della sig.ra così come indicata nel giudizio monitorio, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2086/2023 perché nullo non essendo il soggetto ingiunto titolare in proprio della prescritta legittimazione passiva, 2) nel merito, in accoglimento della presente opposizione per i motivi suindicati, accertare i danni rinvenuti e subiti dall'immobile così come indicato nell'inventario allegato oltre che il mancato pagamento degli importi contrattualmente dovuti dai conduttori (mensilità novembre 2021 – tributo e per Per_2 CP l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2086/2023 opposto, condannare il sig. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.255,00, a titolo di differenza tra l'importo complessivamente dovuto per i danni e gli arretrati nei pagamenti e la somma già versata a garanzia a mezzo deposito cauzionale”, con il favore delle spese processuali.
2 A fondamento dell'opposizione, la ha esposto, in estrema sintesi: che il decreto ingiuntivo Parte_1
è stato richiesto ed emesso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, dal momento che la non è parte del contratto di locazione, né è proprietaria dell'immobile locato, essendo lo Parte_1 stesso di proprietà del figlio ed essendo stato il contratto stipulato da essa opponente Persona_1 nq. genitore esercente la responsabilità sul minore;
che, inoltre, la pretesa creditoria è stata azionata CP unicamente dall' , nonostante che il contratto sia stato stipulato anche con un'altra conduttrice,
, da ritenere “litisconsorte necessario”; che tale pretesa è in ogni caso anche infondata Controparte_2 nel merito, atteso che, dopo che la ha stipulato il contratto di locazione in data 29.10.2021 con Parte_1 CP l' e la avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Colleferro, alla via Latina n. 131/A, per CP_2 una durata convenuta sino al 31.10.2024, è avvenuto che, nel novembre 2022, il primo le abbia comunicato l'intenzione di recedere anticipatamente dal rapporto e, pur a fronte dell'irregolarità di tale comunicazione, non accompagnata da alcuna disdetta per iscritto così come contrattualmente previsto, l'opponente si è dimostrata disponibile ad interrompere il rapporto, concordando con i conduttori il rilascio dell'immobile per la data del 30.04.2023; che, peraltro, il giorno 03.05.2023, fissato per la riconsegna CP con comunicazione inviata all' , quest'ultimo non si è presentato per procedere alla restituzione del bene locato e alla sottoscrizione di un verbale di rilascio, avendo il marito della rinvenuto Parte_1 CP presso l'immobile soltanto il padre dell' , limitatosi a riconsegnare le chiavi;
che, comunque, è stato effettuato nell'occasione un primo sopralluogo tra i presenti e sono stati immediatamente constatati e CP contestati visibili danni arrecati all'immobile, riconosciuti anche dal padre dell' ; che, quindi, tali danni sono stati poi contestati, in modo specifico, all'odierno opposto e quest'ultimo, all'esito di uno scambio di comunicazioni, ha richiesto di avere copia delle fatture relative ai lavori eseguiti all'interno dell'abitazione dalla per ovviare ai danneggiamenti rilevati, documentazione successivamente inviatagli da Parte_1 CP quest'ultima ma all'esito della quale si è rivelato vano ogni tentativo conciliativo;
che, infatti, l' ha manifestato la propria contrarietà a risarcire i danni arrecati, pur a fronte del dettagliato elenco trasmessogli dalla con annessa documentazione ed indicazione del tipo di lavori e del loro Parte_1 costo, per un importo pari a € 3.250,00 complessivi;
che, in virtù di tanto, è dunque evidente la liceità e legittimità della pretesa della a trattenere la somma ricevuta dai conduttori come deposito Parte_1 cauzionale di € 1.650,00, da considerare quale acconto del maggior danno subito, oltre che per il CP pagamento della TARI non versata dagli stessi e pari a € 305,00; che, inoltre, l' e la non hanno CP_2 mai provveduto al pagamento del canone relativo alla mensilità di novembre 2021, canone che la
[...] si era detta disponibile a ridurre nell'ammontare per agevolare i conduttori, acconsentendo a Pt_1 ricevere € 350,00, importo che però non è stato mai versato e che le è a tutt'oggi dovuto;
che, dunque, la CP
, nq. genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, è ancora creditrice dell' per la Parte_1 somma di € 2.255,00, pari alla differenza tra gli importi complessivamente dovuti dai conduttori, per € 3.905,00, e la somma versata dai medesimi a titolo di deposito cauzionale di € 1.650,00.
Si è costituito in giudizio l'opposto, contestando l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Relativamente alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , ove ritenuta ammissibile, lo stesso Parte_1 ha richiesto inoltre, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_2
, con contestuale differimento dell'udienza per consentirne la citazione e la costituzione in causa
[...]
e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste dell'opponente, ha domandato, quindi, di CP
“…dichiarare che il chiamato in causa sig.ra è tenuta a manlevare il sig. nella misura del Controparte_2 CP 50% da ogni pretesa attorea, conseguentemente condannando la sig.ra a rifondere il 50% al sig. di CP_2 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra , vinte in ogni caso le spese processuali. Parte_1
Ha esposto l'opposto, in estrema sintesi: che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla , dal momento che è evidente che quest'ultima si è costituita “…nel presente Parte_1 giudizio nella doppia qualità, e cioè sia in proprio che quale esercente la postestà genitoriale, facendo sempre in tale doppia qualità eccezioni di carenza di legittimazione e domande riconvenzionali…”, peraltro tra loro in contraddizione;
che rispetto alla posizione dell'opponente in proprio e quale rappresentante del figlio minore non si è in presenza, del resto, di soggetti distinti, come anche dimostrato dallo stesso contegno
3 processuale della , la quale sarebbe carente a sua volta di legittimazione, quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore, rispetto alla proposizione dell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo in tesi emesso nei suoi confronti in proprio e alla formulazione, con la stessa, anche di una domande riconvenzionale, mentre la medesima non potrebbe esercitare, viceversa, in nome proprio pretese inerenti il contratto di locazione, essendo stato questo sottoscritto, secondo quanto preteso dall'opponente, da un diverso soggetto;
che è infondata, poi, anche l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio rispetto all'ulteriore conduttrice , vertendosi nella specie in presenza Controparte_2 di un'obbligazione solidale;
che l'opposizione avversaria è inoltre basata, nel merito, solo su mere dichiarazioni e valutazioni unilaterali in ordine ad asseriti danni riportati dall'immobile locato, i quali non sono provati però in alcun modo;
che è evidente, invece, che la controparte ha trattenuto indebitamente il deposito cauzionale, considerato che in mancanza di un espresso accordo tra le parti non è consentito al locatore di decidere unilateralmente di trattenere l'importo ricevuto dal conduttore a tale titolo, essendo invece suo onere proporre una specifica azione giudiziale onde conseguirne l'attribuzione, domanda che nella specie non è stata proposta dalla né con il presente giudizio, né con altro procedimento;
Parte_1 che, in assenza di una simile azione, deve quindi ritenersi che sia sorto a carico dell'opponente l'obbligo di provvedere alla restituzione della cauzione sin dalla avvenuta riconsegna del bene, non essendovi a tutt'oggi alcun titolo per l'attribuzione alla stessa della cauzione;
che la ricostruzione dei fatti effettuata dalla non è poi veritiera ed è smentita dalle produzioni documentali in atti, non essendo mai Parte_1 intervenuta una quantificazione dei danni, né i costi allegati dall'opponente sono stati supportati da CP fatture, preventivi o altri documenti idonei, e già in fase stragiudiziale l' ha contestato tali danni
“…poiché preesistenti alla locazione”, mentre ogni doglianza qui avanzata dalla locatrice deve ritenersi tardiva;
che non può procedersi in questa sede, del resto, ad alcuna compensazione, “…anche a causa del fatto che l'asserito credito dell'attrice in opposizione non è né certo, né liquido né esigibile…”, oltre alla già dedotta
“…impossibilità della locatrice di ritenere la cauzione in difetto di domanda giudiziale per l'attribuzione della medesima”.
Alla prima udienza del 20.02.2024, sulla richiesta dell'opposto, è stata autorizzata la chiamata in causa CP del terzo , per comunanza di causa e quale soggetto verso il quale l ha preteso di Controparte_2 agire in via di rivalsa per le somme eventualmente dovute alla , ai sensi dell'art. 106 c.p.c. Parte_1
Pur ritualmente evocata in giudizio, la non si è peraltro costituita, venendo dunque dichiarata CP_2 contumace alla successiva udienza del 11.07.2024.
Disattesa a tale udienza l'istanza dell'opposto ex art. 648 c.p.c., per le ragioni indicate nel provvedimento reso in pari data, è stato quindi ordinato a quest'ultimo di procedere all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, con il conseguente rinvio del giudizio all'udienza del 27.02.2025 per la verifica dell'esito del tentativo media-conciliativo e l'eventuale prosieguo del giudizio in difetto di conciliazione.
All'udienza del 13.05.2025 (alla quale la causa è stata differita d'ufficio con il provvedimento reso fuori udienza il 26.02.2025), è poi comparsa, peraltro, la sola opponente, la quale ha eccepito il mancato CP espletamento del tentativo di mediazione a cura dell' e richiesto di dichiarare l'improcedibilità della sua domanda, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dello stesso al rimborso delle spese processuali, sicché, considerata la natura della questione, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 429 c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di memorie difensive conclusive.
A seguito del rinvio dell'udienza del 17.07.2025, originariamente fissata per l'incombente, e dell'udienza del 30.09.2025, in occasione della quale l'opponente ha rappresentato di voler rinunciare a coltivare in questa sede la propria domanda riconvenzionale, è stata quindi fissata l'udienza del 21.10.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c., con contestuale sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalla sola opponente, la causa viene, quindi, decisa come segue.
4 Preliminarmente, in relazione all'individuazione delle parti coinvolte nel procedimento, ritiene il giudicante che debba darsi atto che l'odierna opposizione è stata proposta dalla sia in nome Parte_1 proprio, sia nella sua veste di genitore rappresentante del figlio minore, sebbene nell'intestazione del suo atto di citazione e nella procura alle liti allo stesso allegata sia stata indicata espressamente dalla stessa soltanto la qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1
Infatti, come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, deve sempre tenersi conto al riguardo del contenuto complessivo dell'atto e verificarsi se la qualità di parte facente capo al soggetto anche in nome proprio emerga, in maniera univoca, dalle deduzioni avanzate nell'atto stesso. Così, nel caso in cui, interpretando l'atto, emerga comunque la chiara intenzione del soggetto di agire anche in proprio, oltre che quale rappresentante, può e deve concludersi che l'atto e la procura alle liti, che al primo accede, siano a lui riferibili anche in nome proprio, oltre che nella sua qualità di rappresentante (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6405/2002 e, più di recente, Cass. civ. 16251/2018).
Nella presente fattispecie, emerge inequivocabilmente dall'atto di citazione della che Parte_1 quest'ultima ha inteso proporre l'opposizione, avvalendosi del patrocinio dei suoi difensori, non soltanto nella sua veste di rappresentante del minore , ma anche in nome proprio, chiaro Persona_1 risultando in tal senso quanto lamentato dall'opponente in relazione alla propria carenza di legittimazione CP passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dall' con il ricorso e il decreto ingiuntivo (si v. in particolare, pag. 2 dell'atto d'opposizione, ove si legge che “In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimità passiva dell'odierna opponente, non essendo la medesima proprietaria dell'immobile né tantomeno del contratto di locazione…”).
Non solo ma la circostanza che l'opposizione sia stata proposta dalla anche in proprio, oltre Parte_1 che in rappresentanza del figlio minore, non è stata mai posta in dubbio neppure dallo stesso opposto, il quale ha evidenziato, al contrario, sin dalla propria comparsa di costituzione, che “…É un fatto che invece controparte si costituisce nel presente giudizio nella doppia qualità, e cioè sia in proprio che quale esercente la potestà genitoriale, facendo sempre in tale doppia qualità eccezioni di carenza di legittimazione e domande riconvenzionali…”, per poi lamentare, proprio su tale scorta, la contraddittorietà delle eccezioni e delle CP domande svolte dall'opponente (si v. pag. 3 e ss. della comparsa di risposta dell' , oltre a pag. 1 della stessa comparsa, ove l'opposto ha significativamente individuato come proprio contraddittore la
[...] sia quale soggetto costituitosi in nome proprio, sia quale rappresentante del minore). Pt_1
Ciò chiarito in limine, deve poi darsi atto, sempre in via preliminare, della rinuncia manifestata dalla a coltivare in questa sede la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna Parte_1 dell'opposto al pagamento della differenza tra gli importi a lei asseritamente dovuti per i danni arrecati all'immobile locato, nonché a titolo di pagamento della mensilità di canone del novembre 2021 e di rimborso della e il minor ammontare del deposito cauzionale. Per_2
In proposito, non può dubitarsi, del resto, che sia in facoltà dei difensori dell'opponente manifestare una simile rinuncia, atteso che è ben noto che è consentito al difensore di rinunciare ad alcune delle domande o delle eccezioni originariamente proposte, quale potere rientrante in quello a lui spettante in virtù del mandato conferitogli, di precisazione e modificazione delle conclusioni inizialmente formulate, a differenza del potere di rinunciare agli atti, peraltro attribuito anch'esso, nel presente caso, ai procuratori costituiti per la nella procura alle liti in atti (cfr. tra le ultime, Cass. civ. 13636/2024). Parte_1
Tanto chiarito con riferimento al perimetro del residuo thema decidendum, da ritenersi circoscritto, CP dunque, alla sola domanda proposta dall' con il ricorso e il decreto ingiuntivo opposto dalla
[...] nella sua duplice veste già sopra indicata, si tratta ora di vagliare l'eccezione sollevata da Pt_1 quest'ultima all'udienza del 13.05.2025 e da ultimo ribadita anche nelle sue note di trattazione scritta presentate in sostituzione dell'odierna udienza, relativa all'improcedibilità di tale domanda per l'omesso espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
L'eccezione è fondata.
Come è noto, il d.lgs. 28/2010 ha imposto alla parte che intenda proporre una domanda rientrante in una delle materie dallo stesso indicate di procedere al preventivo esperimento di un tentativo di
5 mediazione, al fine di incentivare la creazione nel sistema di una “cultura” favorevole a una risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, anche in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario.
Dispone quindi l'art. 5 d.lgs. 28/10 cit., nel testo ratione temporis rilevante per la fattispecie (successivo alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022), che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di …locazione …è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo” (comma 1) e che “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (comma 2), improcedibilità che può essere rilevata anche dal giudice in via ufficiosa entro la prima udienza e che impone che venga assegnato un termine per procedere all'espletamento della procedura di mediazione alla parte che non vi abbia già provveduto, con la conseguente fissazione di una nuova udienza in occasione della quale “…il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
L'operatività della mediazione quale “condizione di procedibilità” è del resto anche sancita dall'art. 5 quater d.lgs. 28/10 (si v. al riguardo, già art. 5 co. 2 del medesimo decreto, nel testo antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022) per l'eventualità in cui l'esperimento del tentativo media-conciliativo venga comunque ordinato dal giudice nel corso del giudizio anche al di fuori dei casi di cui all'art. 5 cit.
Con riferimento alla materia locatizia, per il caso in cui l'iniziativa giudiziaria sia stata intrapresa nelle forme del procedimento di ingiunzione ex artt. 633 e ss. c.p.c., tale condizione non è poi di ostacolo allo svolgimento della fase monitoria, non operando l'obbligo del previo esperimento della mediazione “…nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…”, secondo quanto previsto sempre dall'art. 5 cit.
Come è stato anche esplicitamente sancito, però, dall'art. 5 bis d.lgs. 28/10 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (e come già era previsto, comunque, dalle previgenti disposizioni del d.lgs. 28/10), all'esito della valutazione in prima udienza delle istanze di cui agli artt. 648 o 649 c.p.c., il giudice dell'opposizione “…accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6” e “…a tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Sempre l'art. 5 bis cit. ha inoltre espressamente chiarito che “…nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, con ciò recependo quanto già affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite anche nella vigenza della disciplina precedente alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, tenendo conto che, nei giudizi di opposizione, la domanda è innanzi tutto quella avanzata dalla parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, mentre l'opponente ricopre, rispetto alla stessa, la posizione sostanziale di convenuto, talché è la prima, che assume l'iniziativa processuale, ad essere onerata di proporre la procedura media- conciliativa (cfr. già Cass. civ. sez. un. 19596/2020, secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta …ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”).
Ebbene, nel caso che occupa, si è detto in premessa che con il provvedimento reso all'udienza del 11.07.2024 (da considerare evidentemente quale prima udienza anche agli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, trattandosi di udienza fissata a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo richiesta dall'opposto con la sua comparsa di risposta), è stato ordinato l'espletamento a cura CP_2 CP dell' del tentativo obbligatorio di mediazione, in esito al rigetto, pronunciato con il medesimo provvedimento, della sua istanza ex art. 648, c.p.c., con conseguente fissazione di nuova udienza al 27.02.2025, poi differita d'ufficio al 13.05.2025 (con il provvedimento reso fuori udienza il 26.02.2025. comunicato ad entrambe le parti a cura della Cancelleria in pari data), per la verifica della mediazione.
6 All'udienza del 13.05.25, peraltro, l'opponente ha tempestivamente eccepito il mancato esperimento da CP parte dell' del tentativo media-conciliativo ed, in effetti, alcunché risulta essere stato depositato in atti a tal riguardo da quest'ultimo, né in vista dell'originaria udienza fissata al 27.02.25, né per l'udienza del 13.05.25, né successivamente, sicché deve concludersi che il procedimento di mediazione non è stato in alcun modo attivato ed espletato dall'opposto, pur a fronte di quanto disposto con il provvedimento sopra indicato.
Tenuto conto dell'omesso espletamento della mediazione obbligatoria entro l'udienza fissata per la verifica dell'incombente, del 13.05.25, non è dunque revocabile in dubbio che non sia stata integrata, nella CP specie, la necessaria condizione di procedibilità della domanda proposta dall' di cui agli artt. 5 e 5 bis d.lgs. 28/10, così come lamentato dall'opponente, e da tanto consegue (come peraltro previsto anche espressamente dall'art. 5 bis cit., come detto applicabile ratione temporis) l'inevitabile revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare, appunto, improcedibile la domanda originariamente avanzata dall'opposto con il suo ricorso per ingiunzione in difetto di esperimento della mediazione entro la data della nuova udienza fissata ex artt. 5 e 5 bis cit. (cfr. sul punto, già Cass. sez. un. 19596/20 cit.).
Per completezza, si osserva che non è di ostacolo, d'altro canto, a tale declaratoria la circostanza che in data 02.08.2024 sia stata presentata in atti una rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore CP costituitosi per l' , dal momento che una simile sopravvenienza non incide, come noto, sul regolare corso del giudizio in forza del principio di cd. ultrattività degli effetti della procura ex art. 85 c.p.c., sino alla costituzione di un nuovo difensore (cfr. tra le altre, Cass. civ. 20901/2024).
Non è stata inoltre presentata dall'opposto alcuna istanza di rimessione in termini per procedere all'incombente omesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 co. 2 c.p.c., ed è da escludere, in ogni caso, che la suddetta rinuncia al mandato valga da sé sola ad integrare i presupposti di una rimessione in termini (arg. tra le più recenti, Cass. civ. 25228/2023, che ha evidenziato che “In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore”).
Conclusivamente, tenuto conto dei superiori rilievi, deve quindi dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e qui coltivata dall'opposto, mancando la necessaria condizione per il suo esame nel merito, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente spiegata sul punto dalla . Parte_1 CP
Le spese del presente procedimento vanno poste infine a carico dell' , con la sua conseguente condanna al relativo rimborso in favore dell'opponente, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, stante l'improcedibilità della sua domanda derivata dall'omissione dell'incombente ordinatogli. CP L'ammontare di tali spese, però, deve essere liquidato tenendo conto della sola domanda dell' , attesa la rinuncia manifestata dalla a coltivare in questa sede la propria richiesta in via Parte_1 riconvenzionale (scaglione di valore della lite tra € 1.100,01 e € 5.200,00), e con l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. (ex art. 4 co. 1 di tale decreto), giustificati nella specie dalla scarsa entità e modesta complessità delle questioni trattate, dalla concreta natura dell'attività di istruzione espletata (meramente documentale) e dall'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria anche in fase decisionale. In virtù di tanto, si perviene dunque a un importo per compensi dovuto all'opponente di € 1.278,00, a cui si aggiungono il rimborso delle spese vive di € 76,00 (c.u. e marca da bollo), il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Nulla per le spese della terza chiamata in causa , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2086/2023, pronunciato da questo Tribunale in data 12.09.2023 (RG. 4632/2023);
7 Condanna al rimborso delle spese processuali per il presente giudizio d'opposizione in CP_1 favore di , che liquida in € 1.278,00 per compensi e in € 76,00 per esborsi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
Nulla sulla spese processuali della terza chiamata in causa , rimasta contumace. Controparte_2
Così deciso in Velletri in data 21.10.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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