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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6562/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6562/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti DALAN FEDERICA, TAURINI STEFANO e HAZAN MAURI-
ZIO
APPELLANTE
contro
CF: ), CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CARRARO FRANCESCO
e
LUIGI FURINI APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte del 19 novembre 2024 depositate te- lematicamente:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – rifor- mare la Sentenza n. 399/2022, pronunziata in data 25 marzo 2022 e pubblicata dal
Giudice di Pace di Padova il 29 marzo 2022 che ha definito il giudizio iscritto al n. di
R.G. 1096/2020 e così provvedere:
Nel merito, in via principale:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria Cont avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato di-sposto degli artt. 2054
c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, ovvero la Cont mancanza di titolo di per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fat- to che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche per- ché priva di prova;
In ogni caso:
Cont c) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubbli- cazione della sentenza di primo grado;
d) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di en- trambi i gradi giudizio”.
L'appellata ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 del 21 novembre 2024 depositato telematicamente:
“- in via preliminare: accertata l'assoluta infondatezza dei motivi proposti dall'appellante, per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- 2 - - in via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello per le motivazioni di cui in premessa indicate, in particolare, violazione degli art. 113 e 339 c.p.c. nonché per essere l'atto avversario depositato non conformemente alla normativa del deposito telematico in quanto atto non nativo digitale notificato via pec;
- nel merito: respingersi perchè infondato l'atto di appello per tutte le ragioni suin- dacate e confermarsi tutte le conclusioni già accolte dal Giudice di primo grado e qui riproposte: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità di RI LU nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto condannare la compagnia di assicurazione anche ex art. Parte_1
2055 c.c. in caso di ritenuta concorsualità di terzi soggetti nella determinazione dell'evento ciascuno per il suo titolo come per legge a risarcire i danni sub specie di pagamento delle competenze pertinenti all'attrice giusta l'attività espletata in segui- to al sinistro per cui è causa per tutte le causali di cui in narrativa ovvero a pagare all'attrice i costi alla medesima spettanti per l'attività di pulitura svolta e resasi ne- cessaria in conseguenza del descritto sinistro per tutte le causali di cui in narrativa ed entificati nella complessiva somma di € 1.039,00 (comprensiva di € 250,00 relati- vi alle competenze dell'infortunistica) oltre a interessi di mora dalla data della fattu- ra al saldo fermo restando che la domanda si intende limitata entro la somma di €
20.000,00 che costituisce la soglia della competenza per valore del Giudice di Pace nelle cause aventi ad oggetto la circolazione automobilistica;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favo- re dello scrivente Procuratore, Avv. Francesco Carraro, che ha anticipato le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello del 25.03.2022 impugnava la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Padova n. 399/22 resa sulla causa civile introdotta da e- CP_1 ducendo quanto segue: in data 25.03.2019, ad ore 16:25 circa, lungo via Padova
Bassano (S.P. 47) in corrispondenza del km. 13.8 in località Piazzola sul Brenta (PD), si verificava un incidente stradale (tamponamento multiplo) tra i veicoli Autobus
Setra, targato FM728HX, di proprietà di e nell'occasione con- Controparte_2 dotto da , assicurato il quale veniva tampona- Persona_1 Controparte_3 to dal veicolo Fiat CA, targato EL119DR, di proprietà e condotto da RI LU, assicurato il quale a sua volta veniva tamponato dal veicolo Parte_1
EN IO, targato FE207LA, di proprietà di e Controparte_4 nell'occasione condotto da , assicurato Persona_2 Controparte_5
sul luogo intervenivano i Carabinieri di Piazzola sul Brenta i quali, effet-
[...]
- 3 - tuati i rilievi del caso, accertavano che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi al conducente del veicolo Fiat CA, targato EL119DR, di proprietà e condotto da
RI LU, assicurato così come riportato nel verbale di inci- Parte_1 dente stradale: “Dai rilievi eseguiti sul teatro del sinistro stradale, sulla scorta dei dati foto-planimetrici e sulle dichiarazioni rese dei conducenti, si può ricostruire con assoluta certezza la dinamica del sinistro: l'autosnodato adibito al trasporto di per- sone si era accostato sui margine destro della corsia perché vi era la fermata della linea di più precisamente la linea extra-urbana nr. 21 con tratta Padova- CP_2
Bassano, l'autocarro Fiat CA condotto da RI LU non riusciva ad arrestare la corsa del veicolo per cui andava a tamponare con la parte anteriore destra del vei- colo, la parte posteriore sinistra dell'autosnodato che lo precedeva;
nel contempo l'autovettura che seguiva, EN IO condotta da conte- Persona_2 stualmente tamponava con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del predetto causando danni lievi ad entrambi i mezzi. (…)” (doc. n. 1); 3- CP_6 essendosi verificata, in tale circostanza, dispersione di rifiuti solidi e liquidi, veniva contattata la ditta specializzata nel ripristino delle sedi stradali, a seguito CP_1 di incidenti analoghi a quello che in questa sede ci occupa, e con la quale la Provin- cia di Padova ha stipulato apposita convenzione di intervento;
così come risulta nel- la relazione di incidente stradale: “In luogo, su richiesta del riferente, giungeva la Cont ditta ripristino strade post incidente , i cui componenti, si occupavano del ri- pristino del luogo del sinistro pulendo la carreggiata da detriti e liquidi vari” (cfr doc.
n. 1); provvedeva, pertanto, al ripristino delle condizioni di sicurezza e CP_1 viabilità del tratto di strada coinvolto nel sinistro in esame attraverso l'asportazione dei rifiuti solidi e liquidi sversati, come risulta dalla scheda tecnica e dalla documen- tazione fotografica predisposte dalla stessa società (doc. n. 5); a seguito dell'attività svolta, la pretesa dell'attrice risulta pari ad € 1.159,00 (iva compresa); successiva- mente, in data 08.04.2019 e in data 24.04.2019, agenzia Controparte_7 specializzata in infortunistica stradale, inoltrava a a Parte_1
e a in nome e per conto di Controparte_8 Controparte_3 [...] CP_
richiesta di pagamento per la prestazione effettuata dall'odierna attrice;
[...]
compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, co- Controparte_9 municava di non poter accogliere la richiesta in quanto non riteneva sussistere al- cun valido diritto risarcitorio in capo a tuttavia, la stessa si limitava a CP_1 corrispondere la somma di € 370,00 somma che veniva trattenuta a titolo di accon- to sul maggior danno;
orbene, va segnalato che: a. l'attività svolta da uò CP_1 essere qualificata come pubblico servizio realizzato su delega della Provincia di Pa- dova;
b. l'importo preteso dall'attrice risulta essere suffragato dall'Ing. CP_10
che ha predisposto relazione tecnica (doc. n. 5 appellante); c - all'udienza
[...] del 26.10.2020 si costituiva eccependo la carenza di le- Parte_1 gittimazione attiva in capo ad e, chiedendo, in via riconvenzionale, la CP_1
- 4 - condanna della società istante, alla restituzione di quanto ingiustificatamente per- cepito, in sede precontenziosa, da parte della convenuta compagnia di assicurazio- ne;
il Giudice concedeva i termini per la redazione delle memorie istruttorie ex art. 320 c.p.c., indicando la nuova udienza di ammissione prove per il giorno 09.07.2021, all'esito della quale si riservava;
successivamente, a scioglimento della predetta ri- serva, il Giudice, con ordinanza nr. 457/2021 del 06.08.2021, fissava udienza di pre- cisazione delle conclusioni per il giorno 03.12.2021, concedendo il deposito di note conclusive con il medesimo termine e, all'esito, accoglieva la domanda attorea;
A seguito del proposto gravame, costituitasi la sola he resisteva e conte- CP_1 stava ogni assunto chiedendo il rigetto dell'appello con piena conferma della grava- ta pronuncia, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello risulta fondato e va accolto.
Invero, nel condividere e richiamare per esteso le argomentazioni difensive dell'appellante, si evidenzia segnatamente che la concessione di servizi firmata tra la società di pulizia e l'Ente proprietario della strada non è valido titolo risarcitorio né questa può essere opposta a terzi. La controprestazione tipica della concessione di servizi, infatti, come chiarito anche dalle Sezioni Unite non può essere qualificata alla stregua di una cessione del credito, né di un mandato in rem propriam. La con- troprestazione tipica della concessione di servizi è, infatti, traslazione di rischio di impresa non traslazione di un diritto (in questo caso risarcitorio). La domanda di Cont
pertanto, dovrà essere rigettata per non avere parte attrice titolo ad agire in via risarcitoria.
Peraltro l'eccezione è fondata, in quanto, per giurisprudenza constante, al fine del perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni comunali, è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte del sindaco, or- gano rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente territo- riale, negozi giuridici, mentre devono ritenersi inidonee le deliberazioni adottate dalla giunta o dal consiglio municipale, attesa la caratteristica di atti interni, di natu- ra meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna di volontà ne- goziale. Ne consegue che un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo (v. Cass. 21.06.2018 n. 16.327 e Cass. 24.06.1997 n. 5642).
Le Sezioni Unite hanno ben individuato la differenza intercorrente tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi. La stipulazione del contratto di concessione di ser- vizi NON implica un trasferimento di titolarità in capo al concessionario. Infatti: è, invece, ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione
- 5 - pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio le- gato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasfe- rimento della responsabilità di gestione… si è sottolineato anche che il proprium della concessione sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione, nonché nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente” (CASS. SEZ. UNITE N.
9965/17.
Inoltre va detto che la fonte, quindi, di tale presunto risarcimento, è squisitamente contrattuale (la convenzione) e come tale non opponibile alla compagnia assicurati- va, come previsto agli articoli 144 e 149 dello stesso Codice delle Assicurazioni. Infi- ne, ma non meno importante, l'obbligo di ripristino ha natura sanzionatoria e, quin- di, non appare compresa nella garanzia R.C. Auto
Pertanto condividendo i numerosi precedenti di merito depositati dalla appellante
Assicurazione, la domanda dell'attore non trova alcun fondamento normativo, ed appare, pertanto, anche nel merito infondata, atteso che: il fondamento sul quale poggia la domanda di condanna dell'Assicurazione è del tutto eccentrico rispetto ai fini ed alla natura del contratto di assicurazione, peraltro neanche depositato, e non riconducibile all'art. 2054 c.c. la parte non agisce come danneggiata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/2005, né sarebbe legittimata all'azione, in forza del sistema di responsabilità delineato dal codice delle Assicurazioni: il titolo in base al quale la so- cietà è intervenuta non è documentato né allegato;
In sostanza, nella odierna con- troversia appare arduo indentificare sia la legittimazione attiva dell'attore, sia la le- gittimazione passiva della convenuta Assicurazione, sia il titolo sul quale si fonda il credito.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado andrà in- tegralmente riformata con dichiarazione del difetto di legittimazione attiva di CP_1
[...
e la parte appellata deve essere condannata a restituire la somma a lei corrispo- sta dall'appellante in esecuzione della sentenza appellata.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese dei due gradi di giudizio liquidati come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando così provvede:
- 6 - In accoglimento dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 399/2022, pronunziata in data 25 marzo 2022 e pubblicata dal Giudice di Pace di Padova il 29 marzo 2022 che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1096/2020
a) Accerta e dichiara l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria Cont avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato di-sposto degli artt. 2054
c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva, ovvero la man- Cont canza di titolo di per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Dichiara l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto –
Cont c) condanna alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblica- zione della sentenza di primo grado;
Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per ciascuna fase in euro 800,00 per compensi, oltre ac- cessori di legge.
Padova, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6562/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti DALAN FEDERICA, TAURINI STEFANO e HAZAN MAURI-
ZIO
APPELLANTE
contro
CF: ), CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CARRARO FRANCESCO
e
LUIGI FURINI APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte del 19 novembre 2024 depositate te- lematicamente:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – rifor- mare la Sentenza n. 399/2022, pronunziata in data 25 marzo 2022 e pubblicata dal
Giudice di Pace di Padova il 29 marzo 2022 che ha definito il giudizio iscritto al n. di
R.G. 1096/2020 e così provvedere:
Nel merito, in via principale:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria Cont avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato di-sposto degli artt. 2054
c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, ovvero la Cont mancanza di titolo di per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fat- to che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche per- ché priva di prova;
In ogni caso:
Cont c) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubbli- cazione della sentenza di primo grado;
d) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di en- trambi i gradi giudizio”.
L'appellata ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 del 21 novembre 2024 depositato telematicamente:
“- in via preliminare: accertata l'assoluta infondatezza dei motivi proposti dall'appellante, per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- 2 - - in via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello per le motivazioni di cui in premessa indicate, in particolare, violazione degli art. 113 e 339 c.p.c. nonché per essere l'atto avversario depositato non conformemente alla normativa del deposito telematico in quanto atto non nativo digitale notificato via pec;
- nel merito: respingersi perchè infondato l'atto di appello per tutte le ragioni suin- dacate e confermarsi tutte le conclusioni già accolte dal Giudice di primo grado e qui riproposte: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità di RI LU nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto condannare la compagnia di assicurazione anche ex art. Parte_1
2055 c.c. in caso di ritenuta concorsualità di terzi soggetti nella determinazione dell'evento ciascuno per il suo titolo come per legge a risarcire i danni sub specie di pagamento delle competenze pertinenti all'attrice giusta l'attività espletata in segui- to al sinistro per cui è causa per tutte le causali di cui in narrativa ovvero a pagare all'attrice i costi alla medesima spettanti per l'attività di pulitura svolta e resasi ne- cessaria in conseguenza del descritto sinistro per tutte le causali di cui in narrativa ed entificati nella complessiva somma di € 1.039,00 (comprensiva di € 250,00 relati- vi alle competenze dell'infortunistica) oltre a interessi di mora dalla data della fattu- ra al saldo fermo restando che la domanda si intende limitata entro la somma di €
20.000,00 che costituisce la soglia della competenza per valore del Giudice di Pace nelle cause aventi ad oggetto la circolazione automobilistica;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favo- re dello scrivente Procuratore, Avv. Francesco Carraro, che ha anticipato le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello del 25.03.2022 impugnava la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Padova n. 399/22 resa sulla causa civile introdotta da e- CP_1 ducendo quanto segue: in data 25.03.2019, ad ore 16:25 circa, lungo via Padova
Bassano (S.P. 47) in corrispondenza del km. 13.8 in località Piazzola sul Brenta (PD), si verificava un incidente stradale (tamponamento multiplo) tra i veicoli Autobus
Setra, targato FM728HX, di proprietà di e nell'occasione con- Controparte_2 dotto da , assicurato il quale veniva tampona- Persona_1 Controparte_3 to dal veicolo Fiat CA, targato EL119DR, di proprietà e condotto da RI LU, assicurato il quale a sua volta veniva tamponato dal veicolo Parte_1
EN IO, targato FE207LA, di proprietà di e Controparte_4 nell'occasione condotto da , assicurato Persona_2 Controparte_5
sul luogo intervenivano i Carabinieri di Piazzola sul Brenta i quali, effet-
[...]
- 3 - tuati i rilievi del caso, accertavano che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi al conducente del veicolo Fiat CA, targato EL119DR, di proprietà e condotto da
RI LU, assicurato così come riportato nel verbale di inci- Parte_1 dente stradale: “Dai rilievi eseguiti sul teatro del sinistro stradale, sulla scorta dei dati foto-planimetrici e sulle dichiarazioni rese dei conducenti, si può ricostruire con assoluta certezza la dinamica del sinistro: l'autosnodato adibito al trasporto di per- sone si era accostato sui margine destro della corsia perché vi era la fermata della linea di più precisamente la linea extra-urbana nr. 21 con tratta Padova- CP_2
Bassano, l'autocarro Fiat CA condotto da RI LU non riusciva ad arrestare la corsa del veicolo per cui andava a tamponare con la parte anteriore destra del vei- colo, la parte posteriore sinistra dell'autosnodato che lo precedeva;
nel contempo l'autovettura che seguiva, EN IO condotta da conte- Persona_2 stualmente tamponava con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del predetto causando danni lievi ad entrambi i mezzi. (…)” (doc. n. 1); 3- CP_6 essendosi verificata, in tale circostanza, dispersione di rifiuti solidi e liquidi, veniva contattata la ditta specializzata nel ripristino delle sedi stradali, a seguito CP_1 di incidenti analoghi a quello che in questa sede ci occupa, e con la quale la Provin- cia di Padova ha stipulato apposita convenzione di intervento;
così come risulta nel- la relazione di incidente stradale: “In luogo, su richiesta del riferente, giungeva la Cont ditta ripristino strade post incidente , i cui componenti, si occupavano del ri- pristino del luogo del sinistro pulendo la carreggiata da detriti e liquidi vari” (cfr doc.
n. 1); provvedeva, pertanto, al ripristino delle condizioni di sicurezza e CP_1 viabilità del tratto di strada coinvolto nel sinistro in esame attraverso l'asportazione dei rifiuti solidi e liquidi sversati, come risulta dalla scheda tecnica e dalla documen- tazione fotografica predisposte dalla stessa società (doc. n. 5); a seguito dell'attività svolta, la pretesa dell'attrice risulta pari ad € 1.159,00 (iva compresa); successiva- mente, in data 08.04.2019 e in data 24.04.2019, agenzia Controparte_7 specializzata in infortunistica stradale, inoltrava a a Parte_1
e a in nome e per conto di Controparte_8 Controparte_3 [...] CP_
richiesta di pagamento per la prestazione effettuata dall'odierna attrice;
[...]
compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, co- Controparte_9 municava di non poter accogliere la richiesta in quanto non riteneva sussistere al- cun valido diritto risarcitorio in capo a tuttavia, la stessa si limitava a CP_1 corrispondere la somma di € 370,00 somma che veniva trattenuta a titolo di accon- to sul maggior danno;
orbene, va segnalato che: a. l'attività svolta da uò CP_1 essere qualificata come pubblico servizio realizzato su delega della Provincia di Pa- dova;
b. l'importo preteso dall'attrice risulta essere suffragato dall'Ing. CP_10
che ha predisposto relazione tecnica (doc. n. 5 appellante); c - all'udienza
[...] del 26.10.2020 si costituiva eccependo la carenza di le- Parte_1 gittimazione attiva in capo ad e, chiedendo, in via riconvenzionale, la CP_1
- 4 - condanna della società istante, alla restituzione di quanto ingiustificatamente per- cepito, in sede precontenziosa, da parte della convenuta compagnia di assicurazio- ne;
il Giudice concedeva i termini per la redazione delle memorie istruttorie ex art. 320 c.p.c., indicando la nuova udienza di ammissione prove per il giorno 09.07.2021, all'esito della quale si riservava;
successivamente, a scioglimento della predetta ri- serva, il Giudice, con ordinanza nr. 457/2021 del 06.08.2021, fissava udienza di pre- cisazione delle conclusioni per il giorno 03.12.2021, concedendo il deposito di note conclusive con il medesimo termine e, all'esito, accoglieva la domanda attorea;
A seguito del proposto gravame, costituitasi la sola he resisteva e conte- CP_1 stava ogni assunto chiedendo il rigetto dell'appello con piena conferma della grava- ta pronuncia, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello risulta fondato e va accolto.
Invero, nel condividere e richiamare per esteso le argomentazioni difensive dell'appellante, si evidenzia segnatamente che la concessione di servizi firmata tra la società di pulizia e l'Ente proprietario della strada non è valido titolo risarcitorio né questa può essere opposta a terzi. La controprestazione tipica della concessione di servizi, infatti, come chiarito anche dalle Sezioni Unite non può essere qualificata alla stregua di una cessione del credito, né di un mandato in rem propriam. La con- troprestazione tipica della concessione di servizi è, infatti, traslazione di rischio di impresa non traslazione di un diritto (in questo caso risarcitorio). La domanda di Cont
pertanto, dovrà essere rigettata per non avere parte attrice titolo ad agire in via risarcitoria.
Peraltro l'eccezione è fondata, in quanto, per giurisprudenza constante, al fine del perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni comunali, è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte del sindaco, or- gano rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente territo- riale, negozi giuridici, mentre devono ritenersi inidonee le deliberazioni adottate dalla giunta o dal consiglio municipale, attesa la caratteristica di atti interni, di natu- ra meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna di volontà ne- goziale. Ne consegue che un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo (v. Cass. 21.06.2018 n. 16.327 e Cass. 24.06.1997 n. 5642).
Le Sezioni Unite hanno ben individuato la differenza intercorrente tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi. La stipulazione del contratto di concessione di ser- vizi NON implica un trasferimento di titolarità in capo al concessionario. Infatti: è, invece, ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione
- 5 - pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio le- gato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasfe- rimento della responsabilità di gestione… si è sottolineato anche che il proprium della concessione sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione, nonché nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente” (CASS. SEZ. UNITE N.
9965/17.
Inoltre va detto che la fonte, quindi, di tale presunto risarcimento, è squisitamente contrattuale (la convenzione) e come tale non opponibile alla compagnia assicurati- va, come previsto agli articoli 144 e 149 dello stesso Codice delle Assicurazioni. Infi- ne, ma non meno importante, l'obbligo di ripristino ha natura sanzionatoria e, quin- di, non appare compresa nella garanzia R.C. Auto
Pertanto condividendo i numerosi precedenti di merito depositati dalla appellante
Assicurazione, la domanda dell'attore non trova alcun fondamento normativo, ed appare, pertanto, anche nel merito infondata, atteso che: il fondamento sul quale poggia la domanda di condanna dell'Assicurazione è del tutto eccentrico rispetto ai fini ed alla natura del contratto di assicurazione, peraltro neanche depositato, e non riconducibile all'art. 2054 c.c. la parte non agisce come danneggiata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/2005, né sarebbe legittimata all'azione, in forza del sistema di responsabilità delineato dal codice delle Assicurazioni: il titolo in base al quale la so- cietà è intervenuta non è documentato né allegato;
In sostanza, nella odierna con- troversia appare arduo indentificare sia la legittimazione attiva dell'attore, sia la le- gittimazione passiva della convenuta Assicurazione, sia il titolo sul quale si fonda il credito.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado andrà in- tegralmente riformata con dichiarazione del difetto di legittimazione attiva di CP_1
[...
e la parte appellata deve essere condannata a restituire la somma a lei corrispo- sta dall'appellante in esecuzione della sentenza appellata.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese dei due gradi di giudizio liquidati come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando così provvede:
- 6 - In accoglimento dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 399/2022, pronunziata in data 25 marzo 2022 e pubblicata dal Giudice di Pace di Padova il 29 marzo 2022 che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1096/2020
a) Accerta e dichiara l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria Cont avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato di-sposto degli artt. 2054
c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva, ovvero la man- Cont canza di titolo di per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Dichiara l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto –
Cont c) condanna alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblica- zione della sentenza di primo grado;
Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per ciascuna fase in euro 800,00 per compensi, oltre ac- cessori di legge.
Padova, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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