Articolo 2420 del Codice civile
Articolo 2419Articolo 2409 quindecies
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2420.

(( (Sorteggio delle obbligazioni).)) ((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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