Art. 2420.
(( (Sorteggio delle obbligazioni).)) ((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))
(( (Sorteggio delle obbligazioni).)) ((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))