Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2420.
(( (Sorteggio delle obbligazioni).)) ((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))
(( (Sorteggio delle obbligazioni).)) ((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))
Commentari • 20
- 1. L'assemblea degli obbligazionisti - una guida rapidaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 9 febbraio 2022 · 145.9258
[…] Sorteggio delle obbligazioni L'art. 2420 c.c. sancisce che le operazioni di estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune. […]
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2006, n. 6204Provvedimento: […] la mancata realizzazione, al momento della fusione, del deposito per l'iscrizione del registro delle imprese, dell'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse (secondo quanto previsto dall'art. 2420 bis c.c., comma 4^, e art. 2444 c.c.), con la conseguenza che l'aumento di capitale non poteva ancora ritenersi verificato, […] 2 - Con il secondo motivo denuncia il ricorrente il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2420 bis e 2440 c.c. nonché art. 54 c.c., comma 1 lett. c) e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 123, […]Leggi di più...
- fusione per incorporazione di società di capitali·
- disciplina di cui all'art. 2420 bis cod. civ·
- applicabilità·
- portata·
- conseguenze·
- condizioni·
- tributi erariali diretti·
- imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- società di capitali ed equiparati