Articolo 36 della Legge 5 agosto 2022, n. 118
Articolo 35
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27 agosto 2022
Art. 36. Clausola di salvaguardia Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 . Note all' art. 36: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» e' pubblicata nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.
Entrata in vigore il 27 agosto 2022
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