Articolo 1497 del Codice civile
Articolo 1496Articolo 1498
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19 aprile 1942
Art. 1497.

(Mancanza di qualita').

Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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