(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4) 1. A livello ((...)) , regionale e della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. ((18)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) . ((18)) 3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , effettivi e supplenti, sono nominati ((dalle regioni, dalle citta' metropolitane e dagli enti di area vasta,)) , sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. ((18)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) . ((18)) 5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati ((sul sito internet dell'ente che procede alla nomina)) . ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1 3 e 5 e l'abrogazione dei commi 2 e 4 decorrono "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".