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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 94 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 94 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv.to. Antonietta Scaglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla Piazza
Europa n. 14
- RICORRENTE-
E
c.f. ), rappresentato e difeso, in forza CP_1 C.F._2 di mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Giovanni
Porco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Piane Crati
(CS), alla via Rizzuso n. 3,
- RESISTENTE -
NONCHÈ 2
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025 dinanzi al giudice relatore, i difensori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda del ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale Parte_1
- premesso di aver contratto in data 28.8.2021 matrimonio civile con
[...]
- chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, sul presupposto CP_1
del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. e riconducibile a comportamenti violenti del marito, tali da giustificare, altresì, una pronuncia di addebito a carico di quest'ultimo. In punto di statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, la ricorrente – dato atto che dall'unione coniugale erano nati due figli, Persona_1
(nato a [...] il [...]2) e (nato a [...] il [...]) - Persona_2 chiedeva: disporsi l'affido esclusivo dei minori e il loro collocamento presso di sé nella casa coniugale (tanto in ragione dei procedimenti penali pendenti a carico del per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.); stabilirsi un diritto di visita in CP_1
favore del da esercitarsi secondo modalità protette e per il tramite delle CP_1
istituzioni competenti;
porsi a carico del un obbligo di concorso al CP_1
mantenimento dei figli minori nella misura di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) nonché un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro
300,00 mensili. Si costituiva il resistente, non opponendosi alla separazione, ma chiedendo, quantomeno in attesa di approfondimenti circa l'idoneità genitoriale della ricorrente: pronunciarsi l'affido condiviso dei due figli con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
fissarsi in euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) l'assegno dovuto dal genitore non collocatario a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori;
porsi a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella 3
misura del 50%; prevedersi un diritto di visita in favore del padre, da esercitarsi secondo modalità indicate nella comparsa di costituzione;
rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento formulata in proprio dalla . Pt_1
All'udienza del 9.4.2025, il relatore adottava provvedimenti temporanei e urgenti del seguente tenore: autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione a del godimento della casa familiare;
esercizio del diritto di visita Parte_1
da parte del signor per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente CP_1
competenti; obbligo a carico del di concorrere al mantenimento dei figli CP_1
minori mediante versamento all'altro genitore della somma di euro 300,00 (euro
150,00 euro per ciascuno figlio) oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio ai fini dell'emissione di pronuncia sullo status, con fissazione di udienza in prosieguo. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi CP_2
proposta dalla prima e a cui il secondo non si è opposta, va senza dubbio accolta, in quanto le deduzioni delle parti, le querele sporte in sede penale dalla ricorrente e la circostanza che di fatto i coniugi vivano separati, anche in ragione della misura cautelare del divieto di avvicinamento in atto nei confronti del resistente, dimostrano che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il giudizio viene, quindi, rimesso sul ruolo per il prosieguo.
2. Sulle spese di lite.
Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nel giudizio tra le parti, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nata il Parte_1
12.4.1999) e (nato il [...]); CP_1 4
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett.
d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma