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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOLI GIULIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 8
MODENA presso il difensore avv. ZANOLI GIULIA
ATTORE/I contro
RAPPRESENTANZA (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STRATA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
COSENZA 8 ROMA presso il difensore avv. STRATA ANDREA
CONVENUTO/I
Oggetto: Assicurazione, risarcimento danni, infortunio.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale: condannare la convenuta a corrispondere all'Attore, a titolo di risarcimento del danno indennizzato dalla polizza infortuni nr. 9002007032 per i sinistri avvenuti in data 22.10.2017 e
21.12018, la somma complessiva di euro 23.842,51, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, di cui:
- con riferimento al sinistro verificatosi in data 22.10.2017 euro 9.000,00 a fronte di una invalidità permanente pari al 6%, oltre a spese sanitarie pari ed euro 1.208,35, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro 1.087,51;
pagina 1 di 8 - con riferimento al sinistro verificatosi in data 21.1.2018 euro 12.000,00 a fronte di una invalidità permanente pari all'8%, oltre a spese sanitarie pari ed euro 1.070,00, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro 963,00;
- euro 792,00 quale rimborso delle spese medico legali sostenute dall'attore.
In via subordinata: condannare la convenuta a corrispondere all'Attore, a titolo di risarcimento del danno indennizzato dalla polizza infortuni nr. 9002007032 per i sinistri avvenuti in data 22.10.2017 e 21.12018, la somma complessiva di euro 7.342,51 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, di cui:
- con riferimento al sinistro verificatosi in data 22.10.2017: spese sanitarie pari ed euro
1.208,35, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro
1.087,51;
- con riferimento al sinistro verificatosi in data 21.1.2018 euro 4.500,00 a fronte di una invalidità permanente pari al 3%, oltre a spese sanitarie pari ed euro 1.070,00, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro 963,00;
- euro 792,00 quale rimborso delle spese medico legali sostenute dall'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”
Parte convenuta:
“In virtù di quanto sopra esposto, insiste per l'accoglimento delle CP_1 conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riportano pedissequamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa e salvo meglio dedurre ed istruire:
in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa polizza
“Pronta Mente” n. 900200703 e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dalla parte attorea in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltreché destituite di ogni prova;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenere la condanna della convenuta entro i termini e le condizioni previste dalla polizza assicurativa polizza “Pronta Mente” n. 900200703; In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo CP_1
relativo a due sinistri coperti dalla polizza infortuni n. 9002007032, per un importo complessivo di € 23.842,51, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
In particolare, l'attore esponeva di aver subito:
- in data 22.10.2017, una distorsione alla caviglia sinistra a seguito di una caduta su un sampietrino mentre camminava nel centro di Modena, riportando un'invalidità permanente del pagina 2 di 8 6% e sostenendo spese sanitarie per € 1.208,35;
- in data 21.01.2018, una lussazione della spalla destra a seguito di una caduta in bicicletta durante un'escursione a Scandiano (RE), riportando un'invalidità permanente dell'8% e sostenendo spese sanitarie per € 1.070,00.
L'attore chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento di:
- € 9.000,00 per l'invalidità permanente ed € 1.087,51 per spese sanitarie (al netto della franchigia del 10%) relativamente al primo sinistro;
- € 12.000,00 per l'invalidità permanente ed € 963,00 per spese sanitarie (al netto della franchigia del 10%) relativamente al secondo sinistro;
- € 792,00 quale rimborso delle spese medico-legali sostenute.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree ed Controparte_1
eccependo: 1) la mancanza di prova degli eventi lesivi denunciati;
2) la non qualificabilità degli eventi come "infortuni" ai sensi della polizza;
3) l'inoperatività della garanzia per invalidità permanente, non essendovi postumi invalidanti per il primo sinistro e sussistendo condizioni preesistenti per il secondo;
4) l'inoperatività della garanzia per il rimborso delle spese mediche;
5) in subordine, la necessità di contenere l'eventuale condanna entro i limiti delle condizioni di polizza.
Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione delle prove testimoniali all'udienza del 14.11.2023, il
Giudice disponeva CTU medico-legale, conferendo l'incarico al dott. . Persona_1
Il CTU depositava la propria relazione in data 15.06.2024.
All'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
****
1. La questione centrale della controversia attiene alla qualificazione come "infortunio" degli eventi occorsi all'attore in data 22.10.2017 (distorsione alla caviglia sinistra) e 21.01.2018
(lussazione della spalla destra), ai fini dell'operatività della polizza infortuni n. 9002007032 stipulata con CP_1
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale di Vicenza, sentenza n. 536/2020), l'infortunio in ambito assicurativo deve essere caratterizzato da una causa:
- fortuita, cioè non prevedibile né evitabile;
pagina 3 di 8 - violenta, ovvero immediata e concentrata nel tempo;
- esterna, non interna all'organismo.
Nel caso di specie, entrambi gli eventi denunciati dall'attore presentano tali caratteristiche.
Quanto al primo sinistro del 22.10.2017, la caduta accidentale su un sampietrino mentre l'attore camminava nel centro di Modena integra pienamente i requisiti dell'infortunio indennizzabile: la causa è fortuita, essendo la caduta un evento accidentale e non voluto;
è violenta, essendosi verificata in modo improvviso e concentrato nel tempo;
è esterna, derivando da un elemento ambientale (il sampietrino) estraneo all'organismo.
Analogamente, il secondo sinistro del 21.01.2018, consistente nella caduta dalla bicicletta durante un'escursione a Scandiano, presenta tutti i caratteri dell'infortunio: la causa è fortuita, non essendo la caduta prevedibile né voluta;
è violenta, per l'immediatezza dell'evento traumatico;
è esterna, derivando da un fattore ambientale estraneo all'organismo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, affinché la garanzia infortuni sia operante non è sufficiente che si sia verificato l'evento, ma è necessario che quest'ultimo sia dovuto ad una causa che presenti tali caratteri. In merito alla causa fortuita, ciò che provoca l'infortunio deve essere totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce anche se quest'ultima per distrazione o negligenza, può aver contribuito al verificarsi dell'evento.
2. L'istruttoria espletata, consistita in prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, ha fornito adeguato riscontro alla sussistenza e alla dinamica degli eventi denunciati dall'attore.
Con riferimento al primo sinistro del 22.10.2017 (distorsione alla caviglia), il teste Tes_1
ha confermato di aver assistito direttamente all'evento, dichiarando: "Ho visto quando è inciampato, sembrava una cosa da niente ma poi è andato all'ospedale per essere visitato.
Ha preso una storta su un sanpietrino, non ricordo se fosse un marciapiede". Il fatto che il teste non ricordi con precisione su quale piede sia avvenuta la distorsione ("Non ricordo esattamente su quale piede fosse inciampato, credo il sinistro") è del tutto comprensibile e fisiologico, considerato il notevole lasso di tempo trascorso tra l'evento (ottobre 2017) e l'assunzione della testimonianza (novembre 2023).
Quanto al secondo sinistro del 21.01.2018 (lussazione della spalla), le testimonianze assunte hanno parimenti confermato l'accadimento. In particolare:
- il teste , che pedalava davanti all'attore, ha dichiarato "ero con lui in Testimone_2
bicicletta" e "non ricordo su quale lato fosse caduto il sig. ; Pt_1
pagina 4 di 8 - il teste , che seguiva l'attore, ha riferito "stavamo andando in bicicletta, lui si Testimone_3
trovava davanti a me" e "era caduto sul lato destro".
La convenuta ha evidenziato una presunta contraddizione tra quanto dichiarato nell'atto di citazione (caduta sul fianco sinistro) e le risultanze testimoniali che indicano una caduta sul lato destro. Tale apparente discrepanza, tuttavia, non inficia la credibilità del narrato né la prova dell'evento. Come correttamente rilevato dalla difesa attorea, infatti, si tratta di un evidente errore materiale nell'atto di citazione, considerato che tutti i documenti medici e le relazioni medico- legali in atti si riferiscono alla spalla destra. Peraltro, come logicamente evidenziato, non sarebbe possibile procurarsi un trauma alla spalla destra cadendo sul fianco sinistro.
Le risultanze testimoniali trovano riscontro nella documentazione medica prodotta, che attesta l'accesso al pronto soccorso in entrambe le occasioni e la tipologia di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica riferita.
3. La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , le cui conclusioni Persona_1
questo Tribunale condivide per completezza, rigore metodologico e coerenza logica della motivazione, ha accertato quanto segue.
Con riferimento al primo sinistro del 22.10.2017, il CTU ha rilevato che l'attore "riportava un trauma distorsivo alla caviglia sinistra senza comprovate lesioni osteo-articolari e/o capsulo- legamentose causalmente ascrivibili in maniera esclusiva e diretta all'evento denunciato", concludendo per l'assenza di postumi permanenti indennizzabili.
Tale conclusione, supportata da adeguata motivazione tecnica e dall'esame obiettivo del paziente, non può essere superata dalle diverse valutazioni contenute nella consulenza di parte attorea. Il
CTU ha infatti esaminato e confutato tale valutazione, evidenziando l'assenza di obiettività clinica a supporto di postumi permanenti.
Quanto al secondo sinistro del 21.1.2018, il CTU ha accertato che l'attore "riportava un trauma contusivo/distorsivo alla spalla destra con lussazione anteriore medio glenoidea (II episodio)", quantificando i postumi permanenti nella misura del 3% secondo le tabelle . CP_3
Anche in questo caso la valutazione del CTU, inferiore rispetto al 9% stimato dal consulente di parte attrice, appare congruamente motivata e coerente con i criteri valutativi delle tabelle richiamate in polizza.
Non può essere accolta l'eccezione della convenuta secondo cui le lesioni alla spalla destra sarebbero preesistenti all'infortunio. Se è vero, infatti, che l'attore aveva già subito una lussazione pagina 5 di 8 nel 2014, come risulta dal casellario , è altrettanto vero che il nuovo trauma ha determinato CP_3
un aggravamento della condizione preesistente, producendo postumi permanenti autonomamente valutabili nella misura indicata dal CTU.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha confermato la pertinenza e congruità di tutte le spese documentate dall'attore, che risultano:
- causalmente correlate agli eventi traumatici;
- appropriate sotto il profilo diagnostico e terapeutico;
- congrue negli importi rispetto alle prestazioni erogate;
- sostenute entro i 120 giorni dall'infortunio, come previsto dall'art. 7 lett. d) delle condizioni di polizza.
4. Occorre ora procedere alla quantificazione delle somme dovute all'attore sulla base delle condizioni della polizza assicurativa n. 9002007032 e delle risultanze istruttorie.
La polizza in questione, come risulta dal documento contrattuale in atti, prevede due distinte garanzie:
a) "Invalidità Permanente (IP) a seguito di Infortunio", con capitale assicurato di € 150.000,00, che opera in caso di perdita permanente, totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo;
b) "Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio", con massimale di € 2.500,00, che garantisce il rimborso delle spese mediche sostenute entro 120 giorni dalla data dell'infortunio, previa applicazione di una franchigia del 10%.
Per il primo sinistro del 22.10.2017 (trauma distorsivo alla caviglia sinistra), non essendo stati accertati postumi permanenti, non è dovuto alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente.
Sono invece dovute le spese mediche documentate, che ammontano complessivamente a €
1.258,35, così suddivise:
- € 50,00 per RM piede sinistro
- € 152,00 per visita ortopedica
- € 20,00 per cavigliera
- € 70,00 per tutore
- € 750,00 per FKT
- € 50,00 per RM
- € 26,35 per rx pagina 6 di 8 - € 140,00 per visita medica.
Su tale importo deve essere applicata la franchigia contrattuale del 10%, per cui l'importo rimborsabile è pari a € 1.132,51 (€ 1.258,35 - 10%).
Per il secondo sinistro del 21.01.2018 (trauma contusivo/distorsivo alla spalla destra), il CTU ha accertato postumi permanenti nella misura del 3%. Applicando tale percentuale al capitale assicurato di € 150.000,00, l'indennizzo dovuto per invalidità permanente ammonta a € 4.500,00.
Sono inoltre dovute le spese mediche documentate, che ammontano complessivamente a €
1.070,00, così suddivise:
- € 60,00 per test isometrico
- € 40,00 per tutore spalla
- € 50,00 per risonanza magnetica
- € 170,00 per visita ortopedica
- € 750,00 per fisioterapia
Applicando la franchigia contrattuale del 10%, l'importo rimborsabile per spese mediche relative al secondo sinistro è pari a € 963,00 (€ 1.070,00 - 10%).
In conclusione, le somme complessivamente dovute dalla convenuta ammontano a € 6.595,51, così suddivise:
- € 1.132,51 per spese mediche relative al primo sinistro,
- € 4.500,00 per invalidità permanente relativa al secondo sinistro,
- € 963,00 per spese mediche relative al secondo sinistro.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo liquidato, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisoria, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate in misura pari al fondo spese concesso, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Non sono ripetibili le ulteriori spese per consulenze di parte, in quanto non necessarie e/o soprabbondanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1798/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Accerta e dichiara il diritto dell'attore all'indennizzo assicurativo per gli infortuni del
22.10.2017 e del 21.01.2018;
2) Condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma complessiva Controparte_1 di € 6.595,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in €
264,00 per anticipazioni, € 4227,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate in misura corrispondente al fondo spese concesso in corso di causa.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOLI GIULIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 8
MODENA presso il difensore avv. ZANOLI GIULIA
ATTORE/I contro
RAPPRESENTANZA (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STRATA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
COSENZA 8 ROMA presso il difensore avv. STRATA ANDREA
CONVENUTO/I
Oggetto: Assicurazione, risarcimento danni, infortunio.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale: condannare la convenuta a corrispondere all'Attore, a titolo di risarcimento del danno indennizzato dalla polizza infortuni nr. 9002007032 per i sinistri avvenuti in data 22.10.2017 e
21.12018, la somma complessiva di euro 23.842,51, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, di cui:
- con riferimento al sinistro verificatosi in data 22.10.2017 euro 9.000,00 a fronte di una invalidità permanente pari al 6%, oltre a spese sanitarie pari ed euro 1.208,35, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro 1.087,51;
pagina 1 di 8 - con riferimento al sinistro verificatosi in data 21.1.2018 euro 12.000,00 a fronte di una invalidità permanente pari all'8%, oltre a spese sanitarie pari ed euro 1.070,00, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro 963,00;
- euro 792,00 quale rimborso delle spese medico legali sostenute dall'attore.
In via subordinata: condannare la convenuta a corrispondere all'Attore, a titolo di risarcimento del danno indennizzato dalla polizza infortuni nr. 9002007032 per i sinistri avvenuti in data 22.10.2017 e 21.12018, la somma complessiva di euro 7.342,51 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, di cui:
- con riferimento al sinistro verificatosi in data 22.10.2017: spese sanitarie pari ed euro
1.208,35, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro
1.087,51;
- con riferimento al sinistro verificatosi in data 21.1.2018 euro 4.500,00 a fronte di una invalidità permanente pari al 3%, oltre a spese sanitarie pari ed euro 1.070,00, con il conseguente diritto di indennizzo, detratta la franchigia del 10%, pari ad euro 963,00;
- euro 792,00 quale rimborso delle spese medico legali sostenute dall'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”
Parte convenuta:
“In virtù di quanto sopra esposto, insiste per l'accoglimento delle CP_1 conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riportano pedissequamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa e salvo meglio dedurre ed istruire:
in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa polizza
“Pronta Mente” n. 900200703 e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dalla parte attorea in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltreché destituite di ogni prova;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenere la condanna della convenuta entro i termini e le condizioni previste dalla polizza assicurativa polizza “Pronta Mente” n. 900200703; In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo CP_1
relativo a due sinistri coperti dalla polizza infortuni n. 9002007032, per un importo complessivo di € 23.842,51, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
In particolare, l'attore esponeva di aver subito:
- in data 22.10.2017, una distorsione alla caviglia sinistra a seguito di una caduta su un sampietrino mentre camminava nel centro di Modena, riportando un'invalidità permanente del pagina 2 di 8 6% e sostenendo spese sanitarie per € 1.208,35;
- in data 21.01.2018, una lussazione della spalla destra a seguito di una caduta in bicicletta durante un'escursione a Scandiano (RE), riportando un'invalidità permanente dell'8% e sostenendo spese sanitarie per € 1.070,00.
L'attore chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento di:
- € 9.000,00 per l'invalidità permanente ed € 1.087,51 per spese sanitarie (al netto della franchigia del 10%) relativamente al primo sinistro;
- € 12.000,00 per l'invalidità permanente ed € 963,00 per spese sanitarie (al netto della franchigia del 10%) relativamente al secondo sinistro;
- € 792,00 quale rimborso delle spese medico-legali sostenute.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree ed Controparte_1
eccependo: 1) la mancanza di prova degli eventi lesivi denunciati;
2) la non qualificabilità degli eventi come "infortuni" ai sensi della polizza;
3) l'inoperatività della garanzia per invalidità permanente, non essendovi postumi invalidanti per il primo sinistro e sussistendo condizioni preesistenti per il secondo;
4) l'inoperatività della garanzia per il rimborso delle spese mediche;
5) in subordine, la necessità di contenere l'eventuale condanna entro i limiti delle condizioni di polizza.
Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione delle prove testimoniali all'udienza del 14.11.2023, il
Giudice disponeva CTU medico-legale, conferendo l'incarico al dott. . Persona_1
Il CTU depositava la propria relazione in data 15.06.2024.
All'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
****
1. La questione centrale della controversia attiene alla qualificazione come "infortunio" degli eventi occorsi all'attore in data 22.10.2017 (distorsione alla caviglia sinistra) e 21.01.2018
(lussazione della spalla destra), ai fini dell'operatività della polizza infortuni n. 9002007032 stipulata con CP_1
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale di Vicenza, sentenza n. 536/2020), l'infortunio in ambito assicurativo deve essere caratterizzato da una causa:
- fortuita, cioè non prevedibile né evitabile;
pagina 3 di 8 - violenta, ovvero immediata e concentrata nel tempo;
- esterna, non interna all'organismo.
Nel caso di specie, entrambi gli eventi denunciati dall'attore presentano tali caratteristiche.
Quanto al primo sinistro del 22.10.2017, la caduta accidentale su un sampietrino mentre l'attore camminava nel centro di Modena integra pienamente i requisiti dell'infortunio indennizzabile: la causa è fortuita, essendo la caduta un evento accidentale e non voluto;
è violenta, essendosi verificata in modo improvviso e concentrato nel tempo;
è esterna, derivando da un elemento ambientale (il sampietrino) estraneo all'organismo.
Analogamente, il secondo sinistro del 21.01.2018, consistente nella caduta dalla bicicletta durante un'escursione a Scandiano, presenta tutti i caratteri dell'infortunio: la causa è fortuita, non essendo la caduta prevedibile né voluta;
è violenta, per l'immediatezza dell'evento traumatico;
è esterna, derivando da un fattore ambientale estraneo all'organismo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, affinché la garanzia infortuni sia operante non è sufficiente che si sia verificato l'evento, ma è necessario che quest'ultimo sia dovuto ad una causa che presenti tali caratteri. In merito alla causa fortuita, ciò che provoca l'infortunio deve essere totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce anche se quest'ultima per distrazione o negligenza, può aver contribuito al verificarsi dell'evento.
2. L'istruttoria espletata, consistita in prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, ha fornito adeguato riscontro alla sussistenza e alla dinamica degli eventi denunciati dall'attore.
Con riferimento al primo sinistro del 22.10.2017 (distorsione alla caviglia), il teste Tes_1
ha confermato di aver assistito direttamente all'evento, dichiarando: "Ho visto quando è inciampato, sembrava una cosa da niente ma poi è andato all'ospedale per essere visitato.
Ha preso una storta su un sanpietrino, non ricordo se fosse un marciapiede". Il fatto che il teste non ricordi con precisione su quale piede sia avvenuta la distorsione ("Non ricordo esattamente su quale piede fosse inciampato, credo il sinistro") è del tutto comprensibile e fisiologico, considerato il notevole lasso di tempo trascorso tra l'evento (ottobre 2017) e l'assunzione della testimonianza (novembre 2023).
Quanto al secondo sinistro del 21.01.2018 (lussazione della spalla), le testimonianze assunte hanno parimenti confermato l'accadimento. In particolare:
- il teste , che pedalava davanti all'attore, ha dichiarato "ero con lui in Testimone_2
bicicletta" e "non ricordo su quale lato fosse caduto il sig. ; Pt_1
pagina 4 di 8 - il teste , che seguiva l'attore, ha riferito "stavamo andando in bicicletta, lui si Testimone_3
trovava davanti a me" e "era caduto sul lato destro".
La convenuta ha evidenziato una presunta contraddizione tra quanto dichiarato nell'atto di citazione (caduta sul fianco sinistro) e le risultanze testimoniali che indicano una caduta sul lato destro. Tale apparente discrepanza, tuttavia, non inficia la credibilità del narrato né la prova dell'evento. Come correttamente rilevato dalla difesa attorea, infatti, si tratta di un evidente errore materiale nell'atto di citazione, considerato che tutti i documenti medici e le relazioni medico- legali in atti si riferiscono alla spalla destra. Peraltro, come logicamente evidenziato, non sarebbe possibile procurarsi un trauma alla spalla destra cadendo sul fianco sinistro.
Le risultanze testimoniali trovano riscontro nella documentazione medica prodotta, che attesta l'accesso al pronto soccorso in entrambe le occasioni e la tipologia di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica riferita.
3. La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , le cui conclusioni Persona_1
questo Tribunale condivide per completezza, rigore metodologico e coerenza logica della motivazione, ha accertato quanto segue.
Con riferimento al primo sinistro del 22.10.2017, il CTU ha rilevato che l'attore "riportava un trauma distorsivo alla caviglia sinistra senza comprovate lesioni osteo-articolari e/o capsulo- legamentose causalmente ascrivibili in maniera esclusiva e diretta all'evento denunciato", concludendo per l'assenza di postumi permanenti indennizzabili.
Tale conclusione, supportata da adeguata motivazione tecnica e dall'esame obiettivo del paziente, non può essere superata dalle diverse valutazioni contenute nella consulenza di parte attorea. Il
CTU ha infatti esaminato e confutato tale valutazione, evidenziando l'assenza di obiettività clinica a supporto di postumi permanenti.
Quanto al secondo sinistro del 21.1.2018, il CTU ha accertato che l'attore "riportava un trauma contusivo/distorsivo alla spalla destra con lussazione anteriore medio glenoidea (II episodio)", quantificando i postumi permanenti nella misura del 3% secondo le tabelle . CP_3
Anche in questo caso la valutazione del CTU, inferiore rispetto al 9% stimato dal consulente di parte attrice, appare congruamente motivata e coerente con i criteri valutativi delle tabelle richiamate in polizza.
Non può essere accolta l'eccezione della convenuta secondo cui le lesioni alla spalla destra sarebbero preesistenti all'infortunio. Se è vero, infatti, che l'attore aveva già subito una lussazione pagina 5 di 8 nel 2014, come risulta dal casellario , è altrettanto vero che il nuovo trauma ha determinato CP_3
un aggravamento della condizione preesistente, producendo postumi permanenti autonomamente valutabili nella misura indicata dal CTU.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha confermato la pertinenza e congruità di tutte le spese documentate dall'attore, che risultano:
- causalmente correlate agli eventi traumatici;
- appropriate sotto il profilo diagnostico e terapeutico;
- congrue negli importi rispetto alle prestazioni erogate;
- sostenute entro i 120 giorni dall'infortunio, come previsto dall'art. 7 lett. d) delle condizioni di polizza.
4. Occorre ora procedere alla quantificazione delle somme dovute all'attore sulla base delle condizioni della polizza assicurativa n. 9002007032 e delle risultanze istruttorie.
La polizza in questione, come risulta dal documento contrattuale in atti, prevede due distinte garanzie:
a) "Invalidità Permanente (IP) a seguito di Infortunio", con capitale assicurato di € 150.000,00, che opera in caso di perdita permanente, totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo;
b) "Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio", con massimale di € 2.500,00, che garantisce il rimborso delle spese mediche sostenute entro 120 giorni dalla data dell'infortunio, previa applicazione di una franchigia del 10%.
Per il primo sinistro del 22.10.2017 (trauma distorsivo alla caviglia sinistra), non essendo stati accertati postumi permanenti, non è dovuto alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente.
Sono invece dovute le spese mediche documentate, che ammontano complessivamente a €
1.258,35, così suddivise:
- € 50,00 per RM piede sinistro
- € 152,00 per visita ortopedica
- € 20,00 per cavigliera
- € 70,00 per tutore
- € 750,00 per FKT
- € 50,00 per RM
- € 26,35 per rx pagina 6 di 8 - € 140,00 per visita medica.
Su tale importo deve essere applicata la franchigia contrattuale del 10%, per cui l'importo rimborsabile è pari a € 1.132,51 (€ 1.258,35 - 10%).
Per il secondo sinistro del 21.01.2018 (trauma contusivo/distorsivo alla spalla destra), il CTU ha accertato postumi permanenti nella misura del 3%. Applicando tale percentuale al capitale assicurato di € 150.000,00, l'indennizzo dovuto per invalidità permanente ammonta a € 4.500,00.
Sono inoltre dovute le spese mediche documentate, che ammontano complessivamente a €
1.070,00, così suddivise:
- € 60,00 per test isometrico
- € 40,00 per tutore spalla
- € 50,00 per risonanza magnetica
- € 170,00 per visita ortopedica
- € 750,00 per fisioterapia
Applicando la franchigia contrattuale del 10%, l'importo rimborsabile per spese mediche relative al secondo sinistro è pari a € 963,00 (€ 1.070,00 - 10%).
In conclusione, le somme complessivamente dovute dalla convenuta ammontano a € 6.595,51, così suddivise:
- € 1.132,51 per spese mediche relative al primo sinistro,
- € 4.500,00 per invalidità permanente relativa al secondo sinistro,
- € 963,00 per spese mediche relative al secondo sinistro.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo liquidato, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisoria, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate in misura pari al fondo spese concesso, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Non sono ripetibili le ulteriori spese per consulenze di parte, in quanto non necessarie e/o soprabbondanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1798/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Accerta e dichiara il diritto dell'attore all'indennizzo assicurativo per gli infortuni del
22.10.2017 e del 21.01.2018;
2) Condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma complessiva Controparte_1 di € 6.595,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in €
264,00 per anticipazioni, € 4227,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate in misura corrispondente al fondo spese concesso in corso di causa.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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