Ordinanza cautelare 29 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04722/2025REG.PROV.COLL.
N. 09347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9347 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Maestroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 431/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Francesca Picardi e udito l’Avvocato Maestroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 4 aprile 2023, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 c.d.s., adottato nei suoi confronti all’esito del sinistro del 12 maggio 2022 (nel corso del quale, durante una manovra di svolta a sinistra, il veicolo da lui condotto ha impattato con un motociclista proveniente da destra).
2. Il T.a.r., previo accoglimento dell’istanza cautelare, ha rigettato il ricorso, evidenziando le circostanze valorizzate nella motivazione del provvedimento impugnato, con cui il ricorrente non si è confrontato – circostanze che giustificano la revisione della patente, escludendone il carattere sproporzionato. In particolare l’Amministrazione ha rilevato che l’eccessiva velocità del motociclista può rappresentare soltanto una ragione di colpa concorrente che non elide la responsabilità del conducente dell’autoveicolo; che l’interessato non è stato capace di calcolare i tempi necessari per effettuare la manovra di svolta in condizioni di sicurezza; che la conformazione in salita del tratto stradale avrebbe dovuto rafforzare l’onere prudenziale nell’impostazione della manovra suddetta; che le esigenze lavorative del ricorrente sono “subvalenti” rispetto a quelle di tutela della sicurezza della circolazione stradale.
3. Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) il vizio di motivazione della sentenza, per essere la stessa illogica e contraddittoria in punto riforma dell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art.128 c.d.s., in quanto la sentenza ha erroneamente escluso il denunciato eccesso di potere, conseguente al difetto assoluto di istruttoria, all’illogicità ed irrazionalità manifesta ed all’erronea valutazione dei fatti.
4. L’Amministrazione resistente non si è costituita.
5. All’udienza del 29 maggi 2025 la causa è passata in decisione, previo deposito di ulteriore memoria da parte dell’appellante.
DIRITTO
5. L’appello è destituito di fondamento.
5.1. Deve essere rigettato il primo motivo, con cui l’appellante ha denunciato l’illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver riformato l’ordinanza cautelare, fondata sul fumus, nonostante l’assenza di approfondimenti rispetto al contenuto degli atti introduttivi e senza alcuna argomentazione in ordine all’irrilevanza delle circostanze addotte dalla difesa del ricorrente (tra cui, ad esempio, l’ineccepibilità della condotta di guida successiva al sinistro). L’ordinanza cautelare è un provvedimento provvisorio ed, in quanto tale, può essere modificata e anche ribaltata con la sentenza che decide la causa senza la necessità di circostanze di fatto sopravvenute o di nuovi elementi o di approfondimenti motivazionali. Del resto, in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., trova applicazione l’art. 177 c.p.c., che è compatibile con la natura dell’ordinanza cautelare ed espressivo di un principio generale, sicché le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Per quanto concerne, poi, le argomentazioni difensive del ricorrente trascurate dal giudice di primo grado (tra cui la condotta di guida del ricorrente, successiva al sinistro), deve rilevarsi che non si tratta di circostanze decisive, idonee a determinare una diversa decisione, ma piuttosto di elementi indiziari poco significativi, tenuto conto, peraltro, del breve lasso temporale trascorso dal sinistro e della maggiore attenzione prestata dal ricorrente proprio in considerazione del giudizio in esame.
5.2. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 128, comma 1, c.d.s., in quanto il provvedimento di revisione, che non può essere adottato automaticamente in conseguenza del sinistro, difetta della motivazione (che avrebbe dovuto essere rafforzata) e prescinde dalla ricostruzione del sinistro, dall’accertamento della misura della propria eventuale colpa (oggetto, peraltro, di contestazione, contrariamente a quanto affermato in sentenza, ed esclusa dai testimoni oculari) e persino dall’entità delle lesioni riportate dal motociclista. Parimenti, ad avviso dell’appellante, la motivazione della sentenza è tautologica e del tutto lacunosa in ordine alla proporzionalità della misura rispetto al fatto, tenuto conto, peraltro, della circostanza che la sua condotta di guida è sempre stata ineccepibile.
Pure tale motivo è infondato.
Occorre premettere che, come più volte affermato da questo Consiglio, i provvedimenti di revisione della patente di guida, a differenza di quelli assunti ai sensi dell'art. 126-bis sulla patente a punti del d.lg. n. 285 del 1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del destinatario del provvedimento (Cons Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8853).
Alla luce di tale premessa, la sentenza impugnata ha confermato la completezza e congruità della motivazione del provvedimento impugnato che, oltre a richiamare il rapporto dei carabinieri intervenuti (rapporto prodotto dall’Amministrazione nel giudizio di primo grado, da cui si evince che il motociclista ha riportato una frattura al femore e che uno dei testi oculari -OMISSIS- ha confermato la violazione, da parte del ricorrente, dell’obbligo di dare la precedenza), contiene una serie di valutazioni logiche e razionali sulle circostanze del sinistro, sulla sua gravità e sulla condotta di guida imprudente del conducente, che inducono a dubitare della persistenza dei requisiti necessari per la guida, per cui è stato pienamente rispettato l’onere motivazionale (Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 9113, considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, è necessaria una motivazione approfondita al fine manifestare le ragioni su cui si fondano i dubbi sul possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e tecnica). In particolare, il provvedimento ha sottolineato l’importanza e la centralità dell’obbligo di dare la precedenza e la connessa pericolosità della condotta di guida non rispettosa di tale precetto, a cui sono connessi i dubbi a giustificazione della misura adottata. Pure va, in questa sede, evidenziato che nel rapporto si è precisato che il motociclista è stato soccorso da personale medico e condotto in ospedale con l’elisoccorso e che ha riportato una frattura al femore, circostanze sintomatiche della gravità del sinistro e della conseguente proporzionalità della revisione della patente rispetto ai dubbi insorti.
6. In conclusione, l’appello va rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l 'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.