Sentenza 14 dicembre 1988
Massime • 2
Le obbligazioni derivanti dalla occupazione temporanea di un bene debitamente autorizzata e dalla successiva espropriazione, se pronunciata nel termine fissato, sono obbligazioni pecuniarie, sicché entrambe le indennità non sono suscettibili di automatica rivalutazione in correlazione al deprezzamento della moneta, salva la liquidazione del maggior danno a norma dell'art. 1224 cod. civ.. per contro, costituisce debito di valore quello derivante dallo illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il periodo per il quale era stata autorizzata, trattandosi in tale ipotesi di fatto illecito che genera un'obbligazione risarcitoria e dunque la somma dovuta è suscettibile di rivalutazione monetaria, cui il giudice deve procedere anche di ufficio e per la prima volta in grado di appello. ( Conf 6567/86, mass n 448715, sulla prima parte della massima; ( Conf 7243/83, mass n 431844, sulla seconda parte della massima; ( Conf 6619/83, mass n 431344, sulla prima parte della massima; ( Conf 5140/82, mass n 423013, sulla seconda parte della massima; ( Conf 6188/81, mass n 416969, sulla seconda parte della massima; ( Conf 4118/76, mass n 382770, sulla seconda parte della massima).*
In tema di espropriazione per pubblica utilità e di Determinazione della relativa indennità, il carattere edificatorio di un suolo può essere desunto o, in via diretta, in base alla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici ovvero, in via indiretta, in base ad altri elementi, purché obiettivamente sicuri, che attestino che il suolo ha in concreto un'attitudine edificatoria, quali, ad esempio, l'ubicazione, l'accessibilità, lo sviluppo della zona, l'esistenza di servizi e infrastrutture: corrispondentemente, mentre nel primo caso, è in primo luogo agli strumenti urbanistici che occorre fare riferimento per decidere del tipo di sfruttamento consentito e perciò del valore che può essere riconosciuto al terreno, nel secondo deve aversi riguardo alla concreta e specifica destinazione del suolo ad un certo tipo di attività edilizia, con riguardo a quella in atto nella zona in cui il fondo espropriato è compreso, sempre che non sia contrastante la previsione generale del relativo piano regolatore. ( Conf 3085/86, mass n 446094, sulla prima parte della massima).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1988, n. 6803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6803 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1988 |
Testo completo
In tema di espropriazione per pubblica utilità e di Determinazione della relativa indennità, il carattere edificatorio di un suolo può essere desunto o, in via diretta, in base alla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici ovvero, in via indiretta, in base ad altri elementi, purché obiettivamente sicuri, che attestino che il suolo ha in concreto un'attitudine edificatoria, quali, ad esempio, l'ubicazione, l'accessibilità, lo sviluppo della zona, l'esistenza di servizi e infrastrutture: corrispondentemente, mentre nel primo caso, è in primo luogo agli strumenti urbanistici che occorre fare riferimento per decidere del tipo di sfruttamento consentito e perciò del valore che può essere riconosciuto al terreno, nel secondo deve aversi riguardo alla concreta e specifica destinazione del suolo ad un certo tipo di attività edilizia, con riguardo a quella in atto nella zona in cui il fondo espropriato è compreso, sempre che non sia contrastante la previsione generale del relativo piano regolatore. ( Conf 3085/86, mass n 446094, sulla prima parte della massima).*